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Quali conseguenze finanziarie hanno per i pazienti gli adeguamenti della parte propria alla distribuzione per i medicamenti a basso prezzo in vigore dal 1° luglio 2024?

24.3445 · Interpellanza · 2024-04-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il 1° luglio 2024, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) introduce un nuovo modello di calcolo dei margini per i medicamenti. Da un lato, il modello prevede una parte propria alla distribuzione unitaria per i medicamenti con il medesimo principio attivo (nuovo art. 67 cpv. 4bis OAMal), che assicurerà agli intermediari lo stesso guadagno a prescindere che vendano un medicamento originale o un generico più conveniente. Dall’altro, con l’adeguamento del modello di calcolo per la parte propria alla distribuzione (nuovo art. 38 cpv. 1-2 OPre) saranno innalzati i prezzi che i pazienti dovranno pagare per i medicamenti a basso prezzo (oltre la metà di quelli dispensati) e resi un po’ più convenienti quelli più cari. Gli intermediari non parlano della loro remunerazione più elevata. L’industria farmaceutica non ne trae beneficio. Tuttavia, come si mormora sul mercato, l’adeguamento della parte propria alla distribuzione per i medicamenti a basso prezzo rischia di far lievitare i costi supplementari a carico dei pazienti pari a diverse centinaia di milioni di franchi. A quanto sembra, neanche l’UFSP ha interesse a parlare di questa ridistribuzione dei costi, sebbene ci sia il rischio di una levata di scudi. Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande prima dell’introduzione del modello il 1° luglio 2024: 1. I pazienti pagano generalmente di tasca propria i medicamenti a basso prezzo perché sprovvisti di prescrizione medica o perché non hanno ancora raggiunto la franchigia. Di quali costi supplementari dovranno farsi carico per i medicamenti a basso prezzo a causa del nuovo modello di calcolo della parte propria alla distribuzione (art. 38 OPre)?2. Quanto risparmieranno complessivamente gli intermediari grazie all’adeguamento del modello di calcolo della parte propria alla distribuzione (art. 38 OPre)?3. Per evitare una levata di scudi, quando l’UFSP prevede di avviare una vasta campagna d’informazione per spiegare agli assicurati perché è necessario aumentare la parte propria alla distribuzione a favore degli intermediari?

Stellungnahme des Bundesrates

1.–2. L’adeguamento della parte propria alla distribuzione è stato deciso dal Consiglio federale l’8 dicembre 2023. La decisione è stata preceduta da un’intensa consultazione degli attori coinvolti, in particolare delle associazioni dei fornitori di prestazioni, degli assicuratori-malattia e degli assicurati e consumatori. Alla fine, è stato trovato un compromesso che è stato sostenuto dalla maggior parte degli attori.

L’adeguamento si basa su due misure: l’adeguamento del modello di calcolo della parte propria alla distribuzione all’articolo 38 dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) e l’introduzione di una parte propria alla distribuzione uniforme per i medicamenti con il medesimo principio attivo. Con questa armonizzazione della parte propria alla distribuzione i fornitori di prestazioni (farmacie, medici dispensanti, ospedali) non dovrebbero più prediligere la dispensazione del medicamento più costoso invece di un preparato più economico (p. es. generici, biosimilari). Complessivamente, si conseguirà un risparmio di 60 milioni di franchi a favore di chi paga i premi. A medio termine, si prevede uno spostamento verso la dispensazione di medicamenti economici.

L’armonizzazione della parte propria alla distribuzione porterà inevitabilmente a determinati aumenti del prezzo di vendita al pubblico dei medicamenti a basso prezzo. Il costo dei medicamenti con un prezzo di fabbrica per la consegna (PFC) fino a 4.99 franchi aumenterà di quasi 5.00 franchi per confezione, quello dei medicamenti con un PFC compreso tra 8.00 e 10.99 franchi di 8.00 franchi per confezione. Diventeranno invece generalmente più economici i medicamenti con un PFC superiore a 15.00 franchi. Riferito al prezzo di vendita al pubblico, circa il 64 per cento dei medicamenti dell’elenco delle specialità diventerà più economico, mentre il 36 per cento diventerà più costoso. Gli assicurati saranno interessati dall’adeguamento in termini di franchigia e aliquota percentuale. Tuttavia, l’adeguamento del modello di calcolo della parte propria alla distribuzione (art. 38 cpv. 1 e 2 OPre) riguarda soltanto i medicamenti soggetti a prescrizione che figurano nell’elenco delle specialità.

Con queste misure, il Consiglio federale adempie anche il mandato conferitogli dalla mozione CSSS-N 20.3936 «Prezzi dei medicamenti. Contenere i costi eliminando gli incentivi negativi, mantenendo però la qualità e la sicurezza dell'approvvigionamento».

3. L’Ufficio federale della sanità pubblica ha messo a disposizione una scheda informativa sull’adeguamento (www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Progetti di revisione passati > Rubrica Medicamenti). Ulteriori misure di comunicazione in vista dell’entrata in vigore il 1° luglio 2024 sono in fase di esame. Tuttavia, sarà principalmente compito dei fornitori di prestazioni informare direttamente i loro pazienti sui cambiamenti e sui vantaggi di una dispensazione di medicamenti che non crea incentivi negativi.

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