Esportazioni di materiale bellico a destinatari privati. Una lacuna giuridica mina il principio di non fornire armi svizzere per le guerre?
24.4600 · Interpellanza · 2024-12-20
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
La SECO ha per la prima volta inserito nella «lista nera» un’impresa d’armamento estera per violazione del contratto, dichiarando che la riesportazione di munizioni verso l’Ucraina viola il principio della Svizzera di non fornire armi a Stati belligeranti. Nel frattempo, l’impresa polacca in questione ha negato con forza di aver infranto delle leggi: l’esportazione sarebbe avvenuta «in base al diritto polacco» e pertanto le leggi svizzere non sarebbero state violate. Evidentemente c’è stato un malinteso con l’azienda in merito alle basi legali.
Chiedo quindi al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
Nella sua risposta alla domanda 24.8007, il Consiglio federale scrive che secondo la legge e l’ordinanza sul materiale bellico non è necessaria la dichiarazione di non riesportazione nel caso di destinatari privati esteri. Il Consiglio federale era consapevole di questa «lacuna giuridica» in relazione a tali destinatari? Se sì, perché ha modificato la prassi solo nel novembre 2023, nonostante la situazione delicata? Perché non ha comunicato questa modifica?
Qual è la percentuale di questi affari con destinatari privati senza dichiarazione di non riesportazione e verso quali Paesi vengono effettuate le esportazioni?
Il Consiglio federale afferma che la prassi è stata modificata nel novembre 2023. Significa che da novembre per tutte le esportazioni di materiale bellico effettuate verso destinatari privati è necessaria una dichiarazione scritta? Se no, per quali?
In che cosa si differenzia questa Resale Declaration for Arms and/or Ammunitions dalla dichiarazione di non riesportazione?
Quali sono i Paesi «esplicitamente specificati» esclusi da questa Declaration? Su quale base la SECO stila l’elenco?
Nella sua risposta alla domanda 24.8007 il Consiglio federale scrive che questa modifica della prassi mira a ridurre il rischio di elusioni. A fronte di quanto è emerso recentemente, l’efficacia di questa regolamentazione va però messa in questione. In che modo la SECO intende evitare abusi in futuro e verificare il rispetto della dichiarazione?
Il Consiglio federale ritiene sensato che per il materiale bellico con destinatari privati valgano altre basi legali? Lo strumento della dichiarazione di non riesportazione ha la funzione di tutelare gli interessi di politica estera e di evitare che siano fornite armi a Stati belligeranti. Perché questo principio non si applica alle esportazioni destinate a privati?
Stellungnahme des Bundesrates
Nell’ambito delle armi di piccolo calibro e delle relative munizioni esistono, oltre al mercato svizzero, anche un mercato internazionale governativo e un mercato internazionale privato. La legislazione sul materiale bellico comprende molti tipi di armi e munizioni, che vengono commercializzate sia sul mercato governativo che su quello privato. La vendita all’estero di armi di piccolo calibro e di munizioni che sono assoggettate sia alla legislazione sulle armi che a quella sul materiale bellico richiede, secondo l’articolo 22a della legge sulle armi (LArm, RS 514.54), un’autorizzazione d’esportazione ai sensi della legge sul materiale bellico (LMB, RS 514.51).
Domanda 2:
Nel 2023 la quota del valore delle esportazioni di materiale bellico a destinatari privati è stata del 50 % circa (le cifre relative al 2024 sono in fase di elaborazione e saranno pubblicate come al solito in aprile). Si tratta soprattutto di componenti e assemblaggi destinati a imprese private estere in vista dell’integrazione e dell’ulteriore lavorazione nel quadro di catene del valore internazionali. Le esportazioni di armi da fuoco portatili o corte e delle relative munizioni verso destinatari privati hanno rappresentato il 5 % circa delle esportazioni totali del 2023 (4,7 % verso Paesi dell’allegato 2 dell’ordinanza sul materiale bellico [OMB, RS 514.511] e 0,3 % verso altri Paesi). La SECO pubblica ogni anno un rapporto sull’esportazione di armi leggere e di piccolo calibro (Small Arms and Light Weapons, SALW) nel quale sono indicati in maniera dettagliata il destinatario (polizia, commercianti di armi ecc.) e i Paesi per i quali sono state rilasciate autorizzazioni all’esportazione. Questo rapporto pubblico viene presentato anche alle Commissioni della gestione nel quadro della rendicontazione annuale prevista dall’articolo 32 LMB.
Domande 1 e 7:
Di norma, un’autorizzazione d’esportazione di materiale bellico viene rilasciata soltanto per forniture a un Governo estero o a un’azienda che agisce per conto di tale Governo, e a condizione che quest’ultimo dichiari che il materiale non sarà riesportato (dichiarazione di non riesportazione: art. 18 cpv. 1 LMB). Sono previste due eccezioni a questa regola: 1) per esportazioni di componenti o assemblaggi, qualora sia appurato che all’estero saranno integrati in un prodotto e non saranno riesportati senza modifiche oppure qualora si tratti di parti staccate il cui valore, rispetto al materiale bellico finito, è trascurabile (art. 18 cpv. 2 LMB) e 2) per le esportazioni di materiale bellico destinato a privati. Nel caso delle armi di piccolo calibro e delle munizioni, l’esportazione verso destinatari privati, per esempio commercianti di armi, avviene spesso in vista di una rivendita conforme alla legislazione nazionale del Paese in questione. Per questo motivo, al posto della dichiarazione di non riesportazione, l’articolo 5b OMB prevede la prova che lo Stato di destinazione finale abbia rilasciato la necessaria autorizzazione d’importazione o che quest’ultima non sia necessaria. In questo modo è possibile assicurarsi che le autorità del Paese di destinazione hanno autorizzato l’importazione delle armi o delle munizioni in questione. Nel caso di forniture di componenti e assemblaggi a imprese private a partire da un valore di 100 000 franchi è inoltre richiesta la dichiarazione di integrazione conformemente all’articolo 18 capoverso 2 LMB relativo agli assemblaggi. Il Consiglio federale ritiene che non vi siano lacune giuridiche in materia. A suo avviso le basi legali vigenti sono sufficienti per garantire un controllo efficace delle esportazioni di materiale bellico che tiene conto dei diversi destinatari finali. Anche le esportazioni a privati si basano sui criteri di autorizzazione degli articoli 22 e 22a LMB, per cui le esportazioni per le quali esiste un forte rischio che il materiale bellico sia trasferito a un destinatario finale indesiderato, per esempio una parte in conflitto, non vengono autorizzate.
Domande 3, 4, 5 e 6:
Sulla base dell’embargo sul materiale d’armamento previsto dall’ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72) è punibile chi esporta materiale d’armamento, comprese armi e munizioni, a destinazione della Federazione Russa o dell’Ucraina o per un uso nella Federazione Russa o in Ucraina. Dopo che nel 2023 è emerso che munizioni svizzere erano arrivate in Ucraina tramite un’impresa polacca, la SECO ha effettuato un controllo presso l’impresa esportatrice svizzera. Dal controllo non sono emersi indizi che le munizioni fossero state esportate sapendo che sarebbero in seguito state riesportate in Ucraina. Al contrario, erano stati presi provvedimenti per ridurre al minimo questo rischio (per es. tramite clausole contrattuali che limitavano la rivendita). Poiché la riesportazione verso l’Ucraina è comunque avvenuta, la SECO ha deciso di non autorizzare più, fino a nuovo ordine, le forniture di munizioni all’impresa polacca in questione volte a una rivendita senza specifica del destinatario. Le esportazioni alla stessa impresa verrebbero invece in linea di massima autorizzate se agisse in qualità di intermediaria per acquisti, per esempio, del Governo polacco (in questo caso sarebbe tuttavia necessaria una dichiarazione di non riesportazione da parte del Governo polacco). La SECO non tiene una «lista nera». A seguito del caso verificatosi in Polonia, dal 1° marzo 2024 richiede ai commercianti di armi esteri, per le armi da fuoco portatili e corte e le relative munizioni, una dichiarazione formale («resale declaration for arms and ammunition») nella quale si impegnano a rivenderle soltanto sul mercato nazionale o indicano gli Stati ai quali prevedono di rivenderle (elenco di «Paesi esplicitamente specificati»). Questa dichiarazione, che, contrariamente alla dichiarazione di non riesportazione, non richiede un’autorizzazione formale della Svizzera per l’effettivo trasferimento del materiale bellico non consente certo di escludere del tutto il rischio che il materiale sia trasferito a destinatari indesiderati, ma perlomeno consente di ridurlo. Le commissioni parlamentari competenti sono state informate in merito alla modifica della prassi. Per l’esportazione di componenti e assemblaggi destinati a imprese private non è necessaria una resale declaration, perché in questo caso è richiesta una dichiarazione di integrazione (art. 18 cpv. 2 LMB).