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Aggiornare le stime delle perdite legate alle agevolazioni fiscali concesse dalla Confederazione

25.1024 · Interrogazione · 2025-06-12

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

L’ultima volta che l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha esaminato le agevolazioni fiscali concesse dalla Confederazione risale al 2011. All’interno del rapporto «Welche Steuervergünstigungen gibt es beim Bund?» del 2 febbraio 2011 ha individuato complessivamente 187 diverse disposizioni derogatorie in ambito fiscale, di cui 99 agevolazioni fiscali nell’ambito dell’imposta federale diretta, dell’imposta sul valore aggiunto, delle tasse di bollo, dell’imposta preventiva, della tassa sulle case da gioco e della tassa d’esenzione dall’obbligo militare. Lo studio stimava allora perdite fiscali annue pari a 17–20 miliardi di franchi (a seconda della norma fiscale per l’imposta federale diretta). Da allora, tali dati non sono mai stati aggiornati in modo esaustivo. Anche le stime dello studio effettuato nel 2011 si basavano, in parte, su dati risalenti a 20 anni fa o più. Nel frattempo sono disponibili dati più aggiornati almeno fino al 2021 (ultima statistica fiscale definitiva pubblicata). Tra il 2011 e il 2025, le entrate fiscali della Confederazione hanno registrato un forte aumento. Il Consiglio federale è pertanto pregato di rispondere alle seguenti domande.

  1. Dal 2011, il numero di disposizioni derogatorie e di agevolazioni in ambito fiscale della Confederazione è rimasto stabile? In caso contrario, cosa è cambiato?

  2. Lo studio sull’argomento condotto dall’AFC nel 2011 presenta diverse lacune per quanto concerne le stime. Da allora, quali lacune sono state colmate?

  3. A quanto ammontano le perdite odierne applicando il metodo adoperato nello studio, ovvero, utilizzando gli attuali dati fiscali disponibili per ciascuna agevolazione fiscale? Si prega di fornire un elenco analogo alla tabella riportata a pagina 88 e seguenti del rapporto sopraccitato (versione estesa). Se non è possibile effettuare una stima aggiornata con un dispendio ragionevole per poter rispondere alla presente richiesta, il Consiglio federale è invitato a estrapolare meccanicamente le vecchie stime sui valori imponibili attuali o su quelli attualmente disponibili.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale continua a condividere l’obiettivo di garantire la trasparenza in merito alle ripercussioni finanziarie delle agevolazioni fiscali. Tuttavia, per quanto concerne l’imposta federale diretta, dispone di una base di dati limitata dal momento che la riscossione di questa imposta non è di competenza della Confederazione, bensì dei Cantoni. Esso è pertanto disposto ad aggiornare lo studio pubblicato dall’AFC nel 2011, a condizione di disporre dei dati cantonali necessari (cfr. postulato 25.3531). Ad 1: il Parlamento ha approvato ulteriori agevolazioni fiscali dal 2011. Ad esempio, per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto, sono state introdotte le seguenti agevolazioni nella legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20): esenzione per le misure di prevenzione degli infortuni professionali (art. 21 cpv. 2 n. 18 lett. c LIVA, dall’1.1.2018; stima secondo il messaggio: 5 mio. fr.);esenzione per le prestazioni tra istituti o fondazioni i cui fondatori o responsabili sono esclusivamente collettività pubbliche, nonché tra queste ultime e le loro unità organizzative (art. 21 cpv. 2 n. 28 e cpv. 6 LIVA, dall’1.1.2018; stima secondo il messaggio: 10 mio. fr.);aliquota ridotta per i prodotti per l’igiene mestruale (art. 25 cpv. 2 n. 10 LIVA, dall’1.1.2025; stima secondo il messaggio: 5 mio. fr.); esenzione per le prestazioni di coordinamento delle cure inerenti a trattamenti medici (art. 21 cpv. 2 n. 3bis LIVA, dall’1.1.2025; stima secondo il messaggio: da alcune centinaia di migliaia a qualche milione di franchi); esenzione per le controprestazioni richieste per prendere parte a manifestazioni culturali (art. 21 cpv. 2 n. 14bis LIVA, dall’1.1.2025; stima secondo il messaggio: fino a 1 mio. fr.); esenzione per agenzie di viaggio e tour operator (art. 8 cpv. 2 lett. b, art. 21 cpv. 2 n. 31, art. 23 cpv. 2 n. 10, art. 29 cpv. 1ter LIVA, dall’1.1.2025; stima non quantificata nel messaggio);esenzione per l’utilizzo delle infrastrutture in cliniche diurne e ambulatori da parte di medici accreditati (art. 21 cpv. 2 n. 2 LIVA, dall’1.1.2025; stima non quantificata nel messaggio);estensione dell’esenzione anche ai servizi Spitex a scopo lucrativo (art. 21 cpv. 2 n. 8 LIVA, dall’1.1.2025; stima non quantificata nel messaggio); esenzione per le fondazioni d’investimento ai sensi della LPP (art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. g LIVA, dall’1.1.2025; stima non quantificata nel messaggio). Anche nell’ambito dell’imposta federale diretta sono state introdotte nuove agevolazioni fiscali, nella legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e nella legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.21):deduzione fiscale per i versamenti ai partiti (art. 33 cpv. 1 lett. i LIFD, dall’1.1.2011; stima non quantificata nel messaggio); deduzione per i figli dall’ammontare dell’imposta (introduzione della tariffa per i genitori, art. 36 cpv. 2bis LIFD, dall’1.1.2011; stima secondo il messaggio: 185 mio. fr., calcolando una deduzione di 170 fr.); esenzione fiscale per il soldo dei pompieri (art. 24 lett. fbis LIFD, dall’1.1.2013; stima secondo il messaggio: da 15 a 40 mio. fr.);semplificazioni nella tassazione delle vincite alle lotterie (art. 6 cpv. 1 LIP e art. 24 lett. j LIFD, dall’1.1.2013, risp. dall’1.1.2014; stima secondo il messaggio: 0,5 mio. fr. per l’imposta federale diretta e da 0 a 6,8 mio. fr. per l’imposta preventiva); esenzione fiscale per gli utili di persone giuridiche con scopi ideali (art. 66a LIFD, dall’1.1.2018; stima secondo il messaggio: alcuni milioni di franchi, nell’ordine di poche unità); esenzione per le prestazioni transitorie a favore di disoccupati anziani (art. 24 lett. k LIFD, dall’1.7.2021; stima non quantificata nel messaggio). In generale, le proposte di soppressione delle agevolazioni fiscali non ottengono la maggioranza in Parlamento. L’esempio più recente è la richiesta di mantenere l’aliquota speciale IVA per le prestazioni del settore alberghiero (mozione 24.3635). Fa eccezione la soppressione dell’esenzione dall’imposta sugli autoveicoli per i veicoli elettrici a partire dal 2024. Ad 2: le lacune nelle stime proposte dallo studio pubblicato nel 2011, in particolare per quanto riguarda l’imposta federale diretta, non hanno ancora potuto essere colmate. Nell’ambito delle imposte dirette, il Consiglio federale sta lavorando all’introduzione di una rilevazione dei dati fiscali cantonali ampliata, per poter migliorare la qualità delle informazioni necessarie al fine del dibattito parlamentare in materia di politica fiscale e sociale. Il Consiglio federale intendeva procedere in tal senso attraverso l’ordinanza del 30 aprile 2025 sulla statistica federale (RS 431.011), in quanto ritiene che la relativa legge fornisca una base giuridica sufficiente per la rilevazione dei dati fiscali presso i Cantoni. Tuttavia, il progetto ha incontrato resistenza da parte di Governi cantonali e del Parlamento. Il 6 maggio 2025 il Consiglio nazionale ha approvato in modo netto due mozioni in questo ambito. La mozione della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) 25.3025 chiede di elaborare una base legale formale per la trasmissione dei dati fiscali dai Cantoni alla Confederazione. La mozione della CET-N 25.3024 esige che i dati fiscali siano trasmessi alla Confederazione in forma anonimizzata. Alla luce della resistenza politica riscontrata, il Consiglio federale si è dichiarato disposto ad accogliere la mozione 25.3025. Qualora il Parlamento dovesse approvarla, fino all’entrata in vigore della nuova base legale la Confederazione non disporrà di dati fiscali dettagliati. Fino ad allora, continuerà ad esserci una notevole carenza di dati per il trattamento di questioni di politica fiscale e sociale e sarà necessario svolgere rilevazioni adhoc presso i Cantoni. Anche nel caso in cui tali dati fossero disponibili, permarrebbero comunque lacune nelle stime, in particolare per quanto concerne le esenzioni dall’imposta. Ad 3: il Consiglio federale è disposto ad aggiornare lo studio sulle agevolazioni fiscali pubblicato dall’AFC nel 2011 (cfr. postulato 25.3531). Esso ritiene che l’estrapolazione «meccanica» su un arco temporale così lungo non sia uno strumento efficace, anche in considerazione del fatto che già all’epoca le fonti di dati erano parzialmente obsolete.