Rinvii verso la Croazia. Che ne è del rispetto del monitoraggio medico delle persone allontanate?
25.3059 · Interpellanza · 2025-03-06
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Una recente, drammatica vicenda ha nuovamente evidenziato disfunzioni relative ai metodi utilizzati per la valutazione e il monitoraggio medico nel contesto dei rinvii di migranti verso la Croazia.
Riportata dal Blick[1], questa terribile vicenda riguarda una bambina di sei anni, affetta da gravi problemi di salute, arrestata e rinviata in Croazia il giorno prima di un appuntamento medico molto importante. OSEARA SA, l’impresa incaricata dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) di accompagnare sul piano medico le persone rinviate, aveva infatti ritenuto, a dispetto del buon senso e dell’etica, che non vi fosse alcun rischio per la salute di questa bambina.
Purtroppo non si tratta di un caso isolato. Varie associazioni [2],[3] hanno elaborato rapporti che illustrano situazioni problematiche, legate in particolare al monitoraggio delle cure e alla situazione in loco, nel contesto dei rinvii verso la Croazia. Queste analisi evidenziano e mettono in discussione il ruolo della Svizzera e la procedura utilizzata in questi casi.
Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
Quale procedura segue la SEM per assicurarsi che nessun problema di salute si opponga a un rinvio?
Su quali elementi si fondano i medici di OSEARA SA per certificare l’idoneità al trasporto delle persone rinviate? Esiste una tabella di valutazione standardizzata?
I medici di OSEARA SA devono sollecitare informazioni complementari da parte di altri professionisti coinvolti nel monitoraggio medico della persona interessata?
Il paziente può contestare un eventuale preavviso medico positivo di OSEARA e far valere nuovi elementi medici?
Se si oppongono al rinvio, le autorità cantonali possono posporlo o annullarlo?
Il Consiglio federale intende sospendere i rinvii verso i Paesi in cui l’accesso alle cure non è garantito?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Quando una domanda d'asilo viene respinta, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) verifica in ogni singolo caso se motivi medici costituiscono un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. A tal fine, la SEM accerta i fatti medici, in genere richiedendo un rapporto al medico curante. Nel quadro della procedura d'asilo, la SEM chiarisce anche le possibilità di cure nel Paese di destinazione e verifica se l'esecuzione dell'allontanamento comporterebbe un rapido deterioramento dello stato di salute che potrebbe mettere in pericolo la vita della persona. Gli Stati parte al sistema Dublino dispongono, in linea generale, di un’infrastruttura medica sufficiente, che garantisce il trattamento indispensabile delle malattie fisiche e mentali. 2. La valutazione dell'idoneità al trasporto si basa sulle condizioni mediche del momento (ad es. diagnosi rilevanti per la vita quotidiana) e le mette in relazione con le sollecitazioni fisiche e psicologiche connesse a un trasferimento. Questa analisi viene effettuata sulla base delle cartelle cliniche, nel rispetto dei criteri di valutazione del programma «Prestazioni mediche nel quadro dei rimpatri», che definisce in modo vincolante i requisiti medici e tecnici e comprende anche criteri di idoneità al trasporto fondati sull'elenco delle controindicazioni mediche ai rimpatri coatti per via aerea. Il programma, sottoposto per consultazione alla Federazione dei medici svizzeri (FMH), all'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) e alla Conferenza dei medici penitenziari svizzeri (CMPS), serve a determinare se, dal punto di vista medico, una persona è idonea al trasporto nel momento in cui è previsto il suo rimpatrio. La valutazione medica dell'idoneità al trasporto tiene conto anche delle pertinenti prescrizioni dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) e del manuale medico dell'Associazione del trasporto aereo internazionale (IATA). 3. Se le informazioni contenute nella cartella clinica non sono sufficienti per valutare l'idoneità al trasporto, il medico incaricato della valutazione contatta il o i medici curanti per ottenere le informazioni mediche necessarie. 4. Se gli pervengono nuovi elementi rilevanti per la verifica dell'idoneità al trasporto, il medico valutante è tenuto a effettuare a una nuova valutazione. 5. I rinvii rientrano nella competenza dei Cantoni. Secondo l'articolo 46 capoverso 1 della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31), questi ultimi sono tenuti a eseguire le decisioni di allontanamento. Tuttavia, se non è in grado di viaggiare a causa di un problema medico, la persona può essere rinviata soltanto quando è di nuovo in grado di essere trasportata. 6. Dato che gli Stati Dublino sono membri dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio, la SEM e il Tribunale amministrativo federale (TAF) partono dal presupposto che i problemi medici vi possano essere trattati in maniera adeguata. Gli Stati membri dell’UE si sono inoltre impegnati a recepire il contenuto della direttiva europea che stabilisce norme minime in materia di accoglienza e si applica alle persone in procedura d’asilo fino alla decisione concernente la loro domanda. Gli Stati membri dell’UE devono quindi permettere ai richiedenti asilo di accedere alle cure mediche necessarie. Prima del trasferimento, la SEM informa le autorità competenti dello Stato verso cui deve essere effettuato il trasferimento in merito allo stato di salute e alle cure o misure mediche necessarie, in conformità con il regolamento Dublino. Dato che l’accesso alle cure è in linea di massima garantito in tutti gli Stati Dublino, al momento non è opportuno sospendere in generale i trasferimenti.