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Direttive del paziente. Quando il Consiglio federale darà finalmente seguito alla volontà del legislatore?

25.3295 · Interpellanza · 2025-03-21

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo diritto in materia di protezione degli adulti previsto dal CC. L’articolo 371 capoverso 2 CC stabilisce che la persona che ha redatto le proprie direttive del paziente può farne registrare la costituzione sulla tessera di assicurato con la menzione del luogo dove sono depositate. Chi è interessato a farlo non ha tuttavia la possibilità di caricare tali informazioni sulla tessera di assicurato. Da dodici anni non si tiene conto, o lo si fa in minima parte, della volontà del legislatore.

Begründung

Domande:1. Che cosa ha intrapreso il Consiglio federale negli ultimi dodici anni per dare seguito alla volontà del legislatore?2. È necessaria una modifica di legge per obbligare i fornitori di prestazioni a dare seguito alla volontà del legislatore? 3. L’attuale formulazione dell’articolo 371 capoverso 2 CC ha validità anche per la tessera di assicurato elettronica?4. Entro quando il Consiglio federale adempierà il mandato del legislatore e farà in modo che i cittadini possano indicare sulla propria tessera di assicurato la costituzione di direttive del paziente e il luogo in cui sono depositate?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L’articolo sulla tessera d’assicurato della legge sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) comprende una parte obbligatoria (art. 42a cpv. 1–3 LAMal) e una volontaria (art. 42a cpv. 4 LAMal). La parte obbligatoria indica che sulla tessera devono figurare il nome e il numero dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) dell’assicurato. La tessera serve a semplificare la fatturazione tra fornitore di prestazioni e assicuratore e può essere utilizzata anche come strumento d’identificazione. La parte volontaria, riportata al capoverso 4, riguarda invece i dati personali che, su richiesta dell’assicurato, possono essere memorizzati dalle persone autorizzate a tal fine. L’articolo 42a capoverso 4 LAMal non costituisce una base legale sufficiente per obbligare i fornitori di prestazioni a memorizzare i dati personali.L’ordinanza sulla tessera d’assicurato per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OTeA; RS 832.105) contiene le disposizioni d’esecuzione emanate dal Consiglio federale. I requisiti tecnici e grafici della tessera sono stabiliti in un’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno (OTeA-DFI; RS 832.105.1). 2. I fornitori di prestazioni non sono obbligati ad acquistare a proprie spese lettori di tessere speciali con componenti software e hardware specifici in grado di memorizzare e leggere dati personali. D’altronde, le richieste di memorizzazione da parte dei pazienti sono sempre state estremamente marginali. 3. Il tenore dell’articolo 371 capoverso 2 del Codice civile svizzero (CC; RS 210) si applica anche alla tessera d’assicurato elettronica. Con la modifica della LAMal (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 2), il Consiglio federale stabilirà a partire da quando la tessera d’assicurato dovrà essere rilasciata obbligatoriamente in formato elettronico. Il capoverso 4 dell’articolo 42a LAMal non ha subito alcuna modifica. Si presume che, dal punto di vista tecnico, la memorizzazione volontaria di dati personali (come il luogo di deposito delle direttive del paziente) in formato elettronico sarà agevolata. 4. Oltre alla tessera d’assicurato, la popolazione ha già oggi la possibilità di caricare le direttive del paziente nella cartella informatizzata del paziente (CIP), il che è positivo perché possono esservi registrati ad esempio anche la tessera di donatore di organi e i dati sulle vaccinazioni. Così è possibile registrare non solo il luogo di deposito delle direttive del paziente, bensì l’intero contenuto. Tutti gli ospedali, le case di cura, le case per partorienti e i medici autorizzati dal 2022 devono aderire alla CIP. In caso di emergenza, tutti questi fornitori di prestazioni possono accedere velocemente alla CIP e alle direttive del paziente, se vi sono memorizzate. Inoltre, con la revisione della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP; RS 816.1) è previsto che anche i fornitori di prestazioni ambulatoriali siano tenuti ad aderire alla CIP.