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Rafforzare la sicurezza interna. Nessun diritto di soggiorno per terroristi e potenziali terroristi. Facilitare le segnalazioni in caso di sospetto di pericolo

25.3320 · Mozione · 2025-03-21

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le pertinenti disposizioni di legge e di adottare tutte le misure necessarie affinché

  • i potenziali terroristi stranieri (in particolare in caso di radicalizzazione, estremismo violento e violenza mirata) vengano espulsi dalla Svizzera, indipendentemente da una condanna penale e, in caso di grave pericolo, senza effetto sospensivo;

  • venga introdotto un diritto di segnalazione che autorizzi tutte le persone soggette al segreto d'ufficio e professionale a segnalare i sospetti di pericolo alle autorità di polizia e migrazione senza rischiare alcuna pena.

Begründung

La sicurezza interna è in pericolo: secondo il Ministero pubblico della Confederazione, in soli due anni i procedimenti per terrorismo sono raddoppiati, raggiungendo quota 120, un record storico. Il Servizio delle attività informative della Confederazione mette in guardia da un numero superiore alla media di giovani musulmani radicalizzati. Numerosi attacchi terroristici e aggressioni con coltello, anche in Svizzera, hanno mostrato con cruda chiarezza ciò di cui tali persone sono capaci. Elementi in cemento e blocchi stradali rammentano che il pericolo è molto reale. La vaga sensazione di minaccia preoccupa la popolazione, mina la nostra società liberale e democratica e fa salire alle stelle i costi per la sicurezza. Secondo la prassi svizzera, gli autori di reati gravi e i potenziali terroristi possono rimanere nel nostro Paese se potrebbero essere perseguitati nel loro Paese d’origine. Il benessere di criminali estremamente pericolosi è in tal modo anteposto a quello della nostra popolazione, mettendo a repentaglio la sicurezza interna e riducendo all’assurdo lo Stato di diritto. Chi viola in maniera tanto grave il diritto del Paese ospitante deve lasciare la Svizzera. La Convenzione sullo statuto dei rifugiati non vi si oppone: chi mette in pericolo la sicurezza pubblica o è considerato di pericolo pubblico non può far valere il divieto di respingimento (art. 25 cpv. 2 Cost.; art. 33 par. 2 Convenzione sullo statuto dei rifugiati; art. 5 cpv. 2 LAsi; art. 66d CP; art. 68 LStrI). Questo principio deve essere (di nuovo) applicato in maniera sistematica. I trattati internazionali che vi si oppongono devono essere denunciati oppure vanno conclusi trattati con Paesi terzi. Per prevenire i pericoli, le autorità necessitano di un quadro completo della situazione. Gli attuali diritti e obblighi di segnalazione non soddisfano i requisiti attuali (art. 82 segg. OASA; art. 19 segg. LAIn). L’insufficiente flusso di informazioni rappresenta un rischio per la sicurezza. Le persone soggette al segreto d’ufficio e professionale devono pertanto essere autorizzate, senza previa esenzione, a segnalare i sospetti di pericolo senza rischiare alcuna pena.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Per salvaguardare la sicurezza interna ed esterna, l’Ufficio federale di polizia (fedpol) può vietare l’entrata in Svizzera a uno straniero o espellerlo in virtù, rispettivamente, degli articoli 67 capoverso 4 e 68 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20). Simili misure di polizia preventiva possono essere pronunciate unicamente se sussistono indizi concreti e attuali che lasciano supporre che la persona oggetto della decisione possa costituire, con una certa probabilità, una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Se la persona in questione ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, l’espulsione è immediatamente esecutiva (art. 68 cpv. 4 LStrI). A un eventuale ricorso contro una decisione di espulsione è di solito tolto l’effetto sospensivo (art. 55 cpv. 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa; RS 172.021]). Sono fatti salvi i casi per i quali l’esecuzione dell’espulsione non è ammissibile segnatamente sulla base del principio di non respingimento garantito dalla Costituzione federale, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dal diritto internazionale cogente («ius cogens», cfr. rapporto del 4 maggio 2022 sullo stralcio della mozione 16.3982 Regazzi «Espulsione di terroristi verso i loro paesi di origine, sicuri o meno»). L’entrata in vigore della legge federale del 25 settembre 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT; RU 2021 565) ha permesso di rafforzare gli strumenti di polizia esistenti. Queste misure, entrate in vigore il 1° giugno 2022, intendono prevenire le attività terroristiche. Sono applicabili in particolare anche contro una persona che non può essere espulsa. Le misure possono essere pronunciate nei confronti di una persona unicamente se, sulla base di indizi concreti e attuali, si suppone che compirà attività terroristiche. Vengono peraltro attuate a titolo sussidiario rispetto alle misure sociali, di integrazione o di diritto penale. Un affidabile flusso di informazioni è fondamentale per salvaguardare la sicurezza interna e prevenire per tempo le minacce. Secondo il diritto vigente anche le persone sottoposte al segreto d’ufficio e professionale possono avvisare un’autorità senza rendersi punibili, se la legge lo prevede (art. 14 e 321 cpv. 3 del Codice penale [CP]). Per quanto concerne tali diritti di comunicazione occorre ponderare accuratamente i diversi interessi in gioco. Il diritto vigente considera quindi che il segreto d’ufficio protegge la sfera privata dei cittadini e serve al buono svolgimento delle mansioni delle autorità. Il segreto professionale, dal canto suo, è espressione di un particolare rapporto di fiducia tra liberi professionisti (quali ecclesiastici, avvocati e medici; cfr. art. 321 cpv. 1 CP) e le persone che ricorrono ai loro servizi; protegge la sfera privata. Questa protezione è anche nell’interesse pubblico. I diritti di comunicazione che indeboliscono il segreto d’ufficio o il segreto professionale vanno pertanto applicati con grande cautela e soltanto in caso di interessi pubblici importanti, quali la protezione della sicurezza interna. Le autorità della Confederazione e dei Cantoni nonché le organizzazioni alle quali la Confederazione o i Cantoni hanno delegato l’adempimento di compiti pubblici possono comunicare spontaneamente informazioni al Servizio delle attività informative della Confederazione quando constatano una minaccia concreta per la sicurezza interna (cfr. art. 19 cpv. 4 della legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative; RS 121). Il Consiglio federale è del parere che le disposizioni penali vigenti e le misure esistenti siano strumenti legali sufficienti per la gestione di potenziali terroristi. Ritiene quindi che non sussista alcuna lacuna normativa né la necessità di modificare la prassi.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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