26.1006 · Interrogazione · 2026-03-11
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Le microimprese costituiscono la colonna portante dell’economia svizzera: le ditte individuali e le aziende con un numero ridotto di dipendenti contribuiscono infatti in modo significativo all’innovazione, alla creazione di valore aggiunto a livello regionale e all’occupazione. Solitamente però queste aziende non hanno un reparto amministrativo, per cui l’impatto di scadenze, tasse e sanzioni amministrative è spesso sproporzionato.
Nel concreto emerge che per molte procedure sono previste scadenze e strutture tariffali diverse e talvolta vengono caricati costi aggiuntivi elevati per piccole dimenticanze. Pochi giorni di ritardo o errori formali possono comportare tasse o costi amministrativi aggiuntivi, anche in assenza di danni materiali. In alcuni casi le tasse e le procedure variano notevolmente in base all’autorità e al Cantone, anche per servizi di routine comparabili come estratti di registro, autenticazioni o semplici procedure amministrative.
Di norma le grandi imprese riescono a gestire internamente questo onere amministrativo, mentre le microimprese devono spesso investire molto tempo o accollarsi costi aggiuntivi per servizi fiduciari o di consulenza esterni.
A fronte di quanto esposto, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
Dispone di una panoramica delle tasse, delle scadenze e dei meccanismi sanzionatori legati alle procedure amministrative più frequenti che riguardano in particolare le microimprese?
Ritiene che vi siano possibilità per armonizzare o semplificare maggiormente le scadenze amministrative per le procedure standard frequenti, così da ridurre gli oneri amministrativi per le microimprese?
In quali circostanze per i casi di importanza minore, come qualche giorno di ritardo o errori formali senza danni materiali, si potrebbero prevedere più spesso soluzioni proporzionate invece di far scattare immediatamente tasse o sanzioni?
Il Consiglio federale ritiene che vi siano possibilità di standardizzare o limitare maggiormente le tasse per i servizi di routine più richiesti, come gli estratti di registro o le autenticazioni?
È disposto a valutare se, in accordo con i Cantoni e le autorità competenti, sia possibile adottare ulteriori misure per rendere più semplici e più facilmente pianificabili le procedure amministrative per le microimprese?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale ritiene che, soprattutto dato il particolare onere per le PMI, la riduzione della burocrazia inutile sia un compito da portare avanti in modo sistematico per promuovere la competitività.
1 Gli emolumenti e i termini di pagamento sono disciplinati nell’ordinanza generale sugli emolumenti (OgeEm, RS 172.041.1) e nell’ordinanza sui termini ordinatori (OTOr, RS 172.010.14). Le singole ordinanze sugli emolumenti, che disciplinano i casi in cui è dovuto un emolumento e i relativi importi, sono emanate dagli uffici competenti oppure, previa approvazione del Consiglio federale, da entità giuridiche scorporate (come l’ASR o la FINMA) o dai Cantoni. A causa della raccolta decentrata dei dati non esiste una panoramica che riassuma tutti gli emolumenti, i termini di pagamento e i meccanismi sanzionatori. Grazie a un nuovo indicatore sulle spese per tributi, emolumenti e autorizzazioni pagati dalle imprese allo Stato emerge che le spese sono rimaste stabili negli ultimi dieci anni (www.regmonitor.ch).
2. Con la revisione totale del 2011 dell’ordinanza sui termini ordinatori, il Consiglio federale ha stabilito quattro principi volti a semplificare le procedure di autorizzazione:
- le procedure devono essere concepite secondo criteri di semplicità e funzionalità;
- la durata di una procedura deve essere definita in anticipo (termine ordinatorio);
- il richiedente deve essere informato in anticipo riguardo alla documentazione e ai certificati che occorre allegare alla domanda;
- i documenti destinati ai richiedenti devono essere concepiti secondo criteri di semplicità e accessibilità.
Tutte le procedure di autorizzazione, nuove o revisionate, devono obbligatoriamente conformarsi a questi criteri. Inoltre, durante l’analisi d’impatto della regolamentazione le autorità federali sono tenute a prendere in considerazione procedure alternative alla normale procedura di autorizzazione (come procedure di opposizione, procedure di notifica) e le soluzioni offerte dal governo elettronico. Con il potenziamento di EasyGov.swiss, sportello unico per le imprese, le procedure amministrative vengono ulteriormente semplificate e standardizzate, con conseguenti vantaggi per tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni.
3. Secondo l’ordinanza generale sugli emolumenti è possibile rinunciare alla riscossione degli emolumenti se vi è un interesse pubblico preponderante per la decisione o la prestazione o si tratta di decisioni o prestazioni che comportano un dispendio irrilevante, segnatamente di semplici informazioni. Gli emolumenti fissati dallo Stato e i prezzi amministrati rientrano nel campo di applicazione della legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr, RS 942.20). Prima di prendere una decisione su un eventuale aumento degli emolumenti, l’autorità competente è tenuta a consultare il Sorvegliante dei prezzi.
4. Il principio della copertura dei costi prevede che il totale delle entrate derivanti dagli emolumenti non possa eccedere i costi complessivi di un’unità amministrativa (art. 4 cpv. 1 OgeEm). Gli emolumenti sono calcolati sulla base dei costi sostenuti dall’unità amministrativa responsabile. Inoltre, per la determinazione delle aliquote degli emolumenti vengono presi in considerazione l’interesse pubblico e l’interesse o il tornaconto della persona tenuta a pagarli (art. 5 cpv. 2 OgeEm). La standardizzazione e l’impiego di soluzioni di governo elettronico possono quindi contribuire a ridurre i costi e di conseguenza gli emolumenti.
5. La Confederazione discute regolarmente con i Cantoni riguardo alle modalità per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese. I Cantoni possono inoltre proporre al Consiglio federale argomenti per studi settoriali (secondo l’art. 7 della legge sullo sgravio delle imprese, RS 930.31), volti a determinare se sussista un potenziale di sgravio per le imprese. Anche la trasformazione di EasyGov.swiss in un mercato digitale per i servizi digitali della Confederazione e dei Cantoni contribuirà direttamente a ridurre l’onere per le imprese.