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96.3379 · Mozione · 1996-09-05

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Secondo d'articolo 22 capoverso 1 lettera e del Decreto concernente l'imposta federale diretta (DIFD) le spese di manutenzione di fondi e fabbricati venivano dedotte dal reddito lordo. Non erano deducibili le spese per l'acquisto o il miglioramento di beni patrimoniali (art. 23 DIFD). La legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) che ha sostituito il DIFD il 1 gennaio 1995 ha ripreso negli articoli 32 capoverso 2 e lettera d queste disposizioni senza cambiare il loro contenuto.

Nella sentenza "Dumont" del 5 giugno 1973 (DTF 99 lb 362 segg.) il Tribunale federale ha modificato la giurisprudenza relativa alla deduzione delle spese di manutenzione. Se fino ad allora aveva sempre concesso la deduzione delle spese di manutenzione per i casi di manutenzione in senso tecnico, con questa sentenza esso ha adottato un criterio economico. Alla base di questo cambiamento di giurisprudenza vi è la convinzione che solo in tal modo la capacità economica del contribuente viene correttamente assoggettata. Partendo da questa premessa le spese di manutenzione effettuate dal contribuente immediatamente dopo l'acquisto di un immobile sono considerate come spese di acquisizione che incrementano il valore dell'immobile rispetto al momento dell'acquisto. Di conseguenza i lavori di manutenzione eseguiti immediatamente dopo l'acquisto non sono più di regola fiscalmente deducibili. Come "periodo immediatamente successivo" sono considerati i primi cinque anni dall'acquisizione dell'immobile. Per contro, i costi necessari per riparare danni verificatisi dopo l'acquisto sono sempre deducibili.

Il Tribunale federale ha motivato questa restrizione temporale della deduzione dei costi di manutenzione con considerazioni di diritto costituzionale sulla parità di trattamento. Ha precisato che questo cambiamento di giurisprudenza permette di istituire l'uguaglianza davanti alla legge tra colui che paga un prezzo relativamente basso per acquistare un immobile in cattive condizioni e colui che paga un prezzo più elevato per acquistarlo già rinnovato dal precedente proprietario.

Il Tribunale federale ha espressamente confermato la sua giurisprudenza nel 1977 (in DTF 103 lb 197 segg.) ed anche successivamente. Il Consiglio federale l'ha quindi ancorata nell'articolo 1 capoverso 1 della sua ordinanza del 24 agosto 1992 concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta.

2. L'applicazione pratica della cosiddetta "prassi Dumont" avviene in modo differenziato:

- Come detto, le spese necessarie all'eliminazione di danni prodottisi dopo l'acquisto sono sempre deducibili.

- Le spese per riattare un immobile appena acquisito per successione possono essere dedotte fino a concorrenza dei costi di manutenzione che il defunto avrebbe potuto far valere al momento della successione.

- Secondo l'articolo 32 capoverso 2 LIFD, il Dipartimento federale delle finanze stabilisce in quale misura gli investimenti destinati al risparmio dei energia e alla protezione dell'ambiente possono essere assimilati alle spese di manutenzione. Conformemente alla suddetta ordinanza del Consiglio federale de 24 agosto 1992, entrata in vigore il 1 gennaio 1995, i provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far uso di energie rinnovabili sono considerati come investimenti ai sensi dell'articolo 32 capoverso 2 LIFD. Nei primi cinque anni dopo l'acquisizione dell'immobile, la quota di deduzione per tali investimenti ammonta al 50 per cento, in seguito al 100 per cento.

- La prassi di certe autorità di tassazione cantonali autorizza, in misura limitata, la deduzione di spese sostenute per la sostituzione di installazioni esistenti nei primi cinque anni dopo l'acquisizione dell'immobile, anche se queste spese non sono destinate esclusivamente ad un'utilizzazione razionale dell'energia o all'impiego di energie rinnovabili. L'Amministrazione federale delle contribuzioni tollera questa prassi poiché l'ordinanza del 24 agosto 1992 del Dipartimento federale delle finanze concernente i provvedimenti per un'utilizzazione razionale dell'energia e per l'impiego de energie rinnovabili, entrata parimenti in vigore il 1 gennaio 1995, non enumera esaustivamente i provvedimenti in questione.

3. Occorre infine rilevare che la "prassi Dumont" porta ai contribuenti vantaggi fiscali da non sottovalutare. Nella misura in cui le spese per immobili - paragonabili a quelle d'acquisizione - non sono deducibili dall'imposta sul reddito, sono qualificate come spese di miglioria che aumentano il valore dell'immobile. In quanto tali nel calcolo dell'imposta sul maggior valore immobiliare esse diminuiscono l'utile imponibile.

La rinuncia a seguire la "prassi Dumont" comporterebbe una diminuzione del gettito delle imposte sul reddito della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, che sarebbe comunque in parte compensata da un aumento delle entrate dell'imposta sul maggior valore immobiliare dei Cantoni e dei Comuni. Per la Confederazione, che non preleva imposta sugli utili immobiliari, la diminuzione delle entrate sarebbe però importante, sicché per ragioni finanziarie al momento attuale non è sostenibile abbandonare la "prassi Dumont".

4. La "prassi Dumont" comporta tuttavia anche ripercussioni indesiderate, allorquando il nuovo proprietario deve attendere cinque anni per effettuare i necessari lavori di manutenzione. La rinuncia a seguire la "prassi Dumont" sarebbe però dettata anche dagli interessi dell'economia, segnatamente dell'edilizia, che ha attualmente bisogno di ulteriori commesse, ciò che può comportare maggiori entrate fiscali. D'altronde una tale misura costituirebbe una vera e propria promozione della proprietà d'abitazioni in quanto ne approfitterebbero soprattutto i nuovi proprietari. Il fatto che la "prassi Dumont" possa essere motivata con considerazioni di eguaglianza di diritto necessita pure approfonditi chiarimenti.

5. La rinuncia, a breve termine, a seguire la "prassi Dumont" non è un'operazione sensata e non è sostenibile per ragioni finanziarie. Il Consiglio federale è comunque disposto ad esaminare le ripercussioni di una modificazione di questa prassi.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

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