96.3501 · Interpellanza · 1996-10-03
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Da uno studio su vasta scala eseguito su incarico della Commissione dell'Unione Europea ("Programma automobile-carburante"), è risultato che un pacchetto di provvedimenti tecnici inteso a ridurre l'inquinamento atmosferico, per avere un buon rapporto costi/efficacia, deve prevedere anche un miglioramento degli standard di qualità dei carburanti (benzina e diesel). Tale conclusione è trasferibile anche alla realtà svizzera. Poiché non esistono norme vincolanti per distinguere fra benzina "nomale" e benzina "migliorata" recentemente pubblicate in un progetto della Commissione per una nuova direttiva UE sulla qualità dell'aria. Se si applicassero le esigenze per una benzina "migliorata" recentemente pubblicate in un progetto della Commissione per una nuova direttiva UE sulla qualità dei carburanti, si possono prevedere (a partire dal 2000) le seguenti riduzioni percentuali delle emissioni: circa l'8 per cento ciascuno per gli NOx, i COV e il CO e circa il 20 per cento per il benzene.
2./3. Il Consiglio federale intende inasprire le prescrizioni svizzere sulla qualità della benzina di pari passo con l'UE.
In merito all'informazione dell'interpellante secondo la quale la Finlandia, che è membro dell'UE, ha "introdotto" da sola la benzina riformulata, va osservato quanto segue:
-la Finlandia (come la Svezia e la Grecia) ha ricorso alla possibilità espressamente prevista nel diritto comunitario di favorire fiscalmente i carburanti migliorati;
-al momento della sua entrata nell'UE, la Finlandia (come la Svezia e l'Austria) si era riservata di poter mantenere il divieto concernente l'impiego della benzina con piombo, che aveva già deciso a livello interno; per il resto le prescrizioni finlandesi sulla qualità della benzina corrispondono a quelle del diritto comunitario.
Una procedura analoga a quella della Finlandia sarebbe pensabile anche per il Consiglio federale; si veda la risposta alla quarta domanda.
4. Nella sua risposta del 28.2.1996 all'interpellanza Strahm sul "Carburante diesel povero di zolfo: necessità di un intervento della Confederazione" (95.3625) il Consiglio federale espose le condizioni per un alleggerimento fiscale del carburante diesel migliorato; l'amministrazione fu incaricata di chiarire se tali condizioni erano adempite o potevano esserlo.
Nel frattempo il necessario gruppo di lavoro interdipartimentale è stato costituito. Oltre al diesel migliorato, tale gruppo esaminerà tutta una serie di altri carburanti, fra i quali anche diverse qualità di benzina migliorata.
La risposta del Consiglio federale alla quarta domanda dell'interpellante dipende dall'esito di tale esame.
Risposta del Consiglio federale.