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97.3430 · Mozione · 1997-09-25

Cancelleria federale

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge federale sui diritti politici (LDP) è stata parzialmente modificata il 18 marzo 1994 (Procedura d'elezione del Consiglio nazionale, RU 1994 2414) e quindi il 21 giugno 1996 (Diritto d'iniziativa e di referendum, RU 1997 753). Soltanto a partire dal 15 dicembre 1994 i Cantoni sono tenuti ad ammettere incondizionatamente il voto per corrispondenza per le votazioni federali. Dal 1° luglio 1978 questa modalità di voto era lasciata allo loro discrezione.

Sulla base di alcuni rilievi si può affermare che da allora le persone che hanno usufruito del voto per corrispondenza sono aumentate considerevolmente rispetto a quelle che si sono recate alle urne. Oggi, con tutta evidenza, specialmente nelle città più grandi, ma anche in campagna, da metà a due terzi dei votanti sfruttano la possibilità di espletare il proprio dovere civico per corrispondenza.

Ciò nonostante due motivi rendono oggi assolutamente inopportuna la modifica dell'articolo 7 della legge federale sui diritti politici:

1.Continuando a modificare le leggi non si favorisce certo la conoscenza del diritto. Questo vale in modo particolare per le leggi in materia di diritti civici come quella sui diritti popolari.

2.L'articolo 7 della legge federale sui diritti politici concede ai Cantoni ed eventualmente ai Comuni un margine di manovra sufficientemente ampio che consente loro di prendere in debita considerazione le esigenze effettive. Per il voto anticipato il diritto cantonale deve cioè prevedere unicamente "che ci si potrà recare a singole o a tutte le urne per un tempo determinato ovvero consegnare la scheda, in busta chiusa, a un pubblico ufficio" (art. 7 cpv. 2 LDP). I Cantoni possono così prevedere direttamente tre tipi di allentamento per il voto anticipato e considerare così in modo puntuale le condizioni concrete nei loro Comuni:

a.Per garantire il voto anticipato, un Comune non deve necessariamente aprire tutte le urne.

b.Spetta ai Cantoni fissare gli orari d'apertura dei seggi. È del tutto sufficiente stabilire, mediante la legislazione cantonale, l'apertura dei seggi per una mezz'ora durante la vigilia oppure concedere ai Comuni un corrispondente margine di manovra.

c.In occasione dell'approvazione di normative cantonali è comunque prassi corrente del Consiglio federale ammettere anche la possibilità per i Comuni di collocare nei paraggi dell'edificio dell'amministrazione comunale un'apposita cassetta per le lettere destinata al voto anticipato, possibilità da prevedersi mediante la legislazione cantonale. Diversi Cantoni hanno già adottato soluzioni simili.

I Cantoni dispongono così già del necessario margine di manovra per prendere in considerazione le particolarità locali e disciplinare la procedura in base alle proprie esigenze.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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