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97.3558 · Interpellanza · 1997-12-02

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1.La proposta di stabilire concentrazioni massime per la quota di OGM delle singole categorie, oggi, è già parzialmente realizzata. Il limite di tolleranza del metodo "screening PCR" ha una sensibilità dell'ordine di millesimi. Attualmente si stanno sviluppando metodi di analisi che permettono la determinazione quantitativa della quota di OGM. Con questi metodi si potrà ottenere una quantificazione corrispondente a quella chiesta dall'autore dell'interpellanza.

2.Nell'UE, in virtù del decreto regolamentare "Novel Foods" e di uno speciale regolamento ministeriale sulla dichiarazione per la soia e il mais, è obbligatoria l'etichettatura dei prodotti OMG, anche se le prescrizioni d'esecuzione non sono ancora state emanate. Per questa ragione, per quanto attiene alle prescrizioni sulla dichiarazione, nell'EU regna una grande insicurezza giuridica. In Svizzera il metodo "screening PCR" del Manuale svizzero delle derrate alimentari, descritto al capitolo 52, è vincolante. Attualmente nell'UE si sta eseguendo una prova di interlaboratorio con questo metodo. Ci sarà così una buona probabilità che il metodo sia assunto anche dall'UE. Si seguono con particolare attenzione gli sviluppi che avvengono nell'UE in questo campo. A medio termine occorre ambire a definire a livello internazionale i limiti della dichiarazione e, a seconda del campo d'applicazione, a sperare che i metodi affidabili siano accettati.

3.I prodotti che sono organismi modificati con tecnologia genetica oppure che contengono tali organismi devono recare nella denominazione specifica o nell'indicazione della composizione la menzione "prodotto OGM" secondo l'articolo 22 lettera k dell'ordinanza sulle derrate alimentari. La regolamentazione attuale corrisponde così alle proposte dell'autore dell'interpellanza.

4.Le disposizioni attuali prevedono che la denominazione specifica dei prodotti OGM sia apposta in modo ben visibile. La stessa regola vale analogamente per gli additivi. Tuttavia ci vorrà del tempo prima che i consumatori si familiarizzino con la menzione abbreviata "prodotto OGM" e che ne capiscano il senso.

5.Da quanto si è potuto osservare nel 1997, l'industria e il commercio fanno poco uso delle diverse possibilità di dichiarazione a disposizione. Le ditte si sono invece date da fare moltissimo per acquistare e stoccare soia prodotta convenzionalmente o per utilizzare prodotti con un alto grado di purezza. La separazione tra soia prodotta convenzionalmente e soia-OGM rappresenta un problema in certi Paesi produttori come gli USA, poiché finora praticamente tutta la soia passava attraverso gli stessi canali, sia per quanto riguarda lo stoccaggio che per quel che concerne il trasporto. Visto che negli Stati Uniti praticamente non vi sono riserve in merito ai prodotti OGM e che nella loro produzione a livello finanziario si stanno effettuando risparmi, i produttori sono poco propensi ad investire ulteriori energie per la separazione.

Le possibilità del Consiglio federale di intervenire nel commercio sono molto limitate. Innanzitutto è compito del settore produttivo e del commercio stabilire norme di qualità per le forniture e farle rispettare. Per quanto possibile, i servizi competenti richiamano l'attenzione sull'importanza della separazione per dare l'opportunità ai consumatori di esercitare il loro diritto di scelta.

Risposta del Consiglio federale.