97.3670 · Interpellanza · 1997-12-19
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale concorda con l'autrice dell'interpellanza: le disposizioni sul trasporto di merci su strada devono essere applicate in modo rigoroso. Esso interverrà affinché i Cantoni, responsabili dell'attuazione delle norme in materia, intraprendano gli sforzi necessari ed effettuino un numero sufficiente di controlli. L'esecuzione delle disposizioni in materia di circolazione è nell'interesse della sicurezza stradale e della sicurezza giuridica e non per ultimo serve a evitare distorsioni di concorrenza a scapito della ferrovia.
1.+2.Secondo il Consiglio federale sarebbe opportuno che i Cantoni rilevassero le infrazioni commesse alle disposizioni sui limiti di peso e di velocità nonché sui periodi di guida. Sarà pertanto esaminato, in collaborazione con i Cantoni, se e come può essere realizzata una tale operazione.
Il DATEC elaborerà inoltre insieme ai Cantoni un pacchetto di misure per permettere una migliore attuazione delle norme relative ai limiti di peso e di velocità e alla durata del lavoro e del riposo dei conducenti.
3.L'attuale regolamentazione potrà essere applicata in modo efficace soltanto se verranno effettuati controlli più frequenti e se le multe saranno alquanto elevate.
Nell'ambito della revisione totale dell'ordinanza concernente le multe disciplinari inflitte agli utenti della strada nel 1996, sono state create le premesse relative all'ammontare delle multe. Aumentando sensibilmente la frequenza dei controlli è tuttavia probabile che diminuirà il numero di infrazioni, riducendo al contempo anche i proventi derivanti dalle multe. Non è tuttavia possibile calcolare in modo preciso a partire da quale frequenza di controlli gli oneri supplementari supereranno i proventi derivanti dalle multe.
Soprattutto nell'ambito della sicurezza stradale non deve tuttavia prevalere un'analisi costi / benefici. Ciò indurrebbe infatti la polizia a effettuare controlli unicamente laddove sarebbe redditizio e non nei luoghi effettivamente pericolosi.
4.In virtù dell'articolo 106 capoverso 2 della legge federale sulla circolazione stradale, l'esecuzione delle prescrizioni in materia di circolazione stradale e delle relative ordinanze è compito dei Cantoni. Per questo motivo la Confederazione non può ridurre o addirittura rifiutare di pagare, per motivi non pertinenti al caso, i finanziamenti per la costruzione e la manutenzione delle strade che hanno diritto a un contributo. Il tipo, il volume e l'accordo dei contributi federali destinati allo scopo summenzionato sono disciplinati in modo dettagliato nella legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità e nei testi di legge in materia (legge federale sulle strade nazionali, legge federale sull'imposizione degli oli minerali e relative ordinanze). Questi ultimi non costituiscono una base legale per adottare le misure proposte dall'autrice del presente intervento. Inoltre, una sospensione di tali finanziamenti in questo caso non gioverebbe ai rapporti tra la Confederazione e i Cantoni. Per il resto, in merito a questa domanda il Consiglio federale rimanda alla sua risposta del 1° dicembre 1997 all'intervento summenzionato. Infine, come già accennato, attualmente l'Amministrazione sta esaminando tutti gli aspetti del problema.
Risposta del Consiglio federale.