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97.3675 · Interpellanza · 1997-12-19

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Anche se non giunge alle medesime conclusioni, il Consiglio federale condivide una parte delle preoccupazioni espresse in questo punto dell'interpellanza. Corrisponde al vero che in materia di credito alle imprese negli ultimi mesi si è assistito a parecchi cambiamenti. Da un lato le garanzie immobiliari hanno perso di valore a causa della diminuzione dei prezzi e alle difficolta del mercato immobiliare. D'altro canto le grandi banche in particolare hanno deciso di non più compensare con gli utili di altri settori di attività le perdite registrate nel mercato svizzero nel campo del credito alle piccole e medie imprese. I nuovi metodi di concessione di credito si basano sempre più su procedure standardizzate e mettono maggiormente l'accento sui rischi. Di conseguenza numerose imprese devono pagare interessi più elevati, mentre altre beneficiano di condizioni più vantaggiose.

Anche se hanno ripetutamente ribadito la loro intenzione di continuare a sostenere il settore delle piccole e medie imprese in Svizzera, le grandi banche hanno modificato il loro atteggiamento. Di fatto hanno rifiutato di partecipare al nuovo sistema di garanzia delle arti e mestieri elaborato sulla base delle valutazioni fatte in questi ultimi mesi. Di conseguenza, la Confederazione è favorevole alla creazione di strutture meglio adattate in collaborazione con le banche cantonali e regionali e con le cerchie interessate. È tuttavia evidente che le perdite registrate da numerose cooperative regionali, non permettono di affidare loro in futuro ulteriori rischi come suggerisce l'interpellanza.

L'idea di un intervento diretto della Confederazione nel finanziamento delle imprese per il tramite di una banca federale è contraria ai principi della nostra politica economica ed è chiaramente respinta dal Consiglio federale. Le gravi difficoltà finanziarie riscontrate in questi ultimi anni da numerosi istituti finanziari cantonali evidenziano come la gestione di tali incarti di credito sia estremamente rischiosa e che non è meglio risolta da stabilimenti legati al settore pubblico. È mera illusione pensare che un simile istituto non costerebbe nulla alla Confederazione. In primo luogo occorre tener conto dei costi annui supplementari derivanti dal debito contratto dalla Confederazione per fornire il capitale di dotazione della banca. Inoltre si può temere che a breve termine gli utili del capitale di dotazione non sarebbero più sufficienti per coprire le perdite e i costi di amministrazione della banca. A meno di dotare la banca di un capitale di dotazione iniziale sproporzionato, occorrerebbe quindi prevedere una sorta di garanzia per le perdite straordinarie o una ricapitalizzazione automatica di questo istituto in caso di problemi.

L'evoluzione attuale evidenzia come il problema non sia l'assenza di capitali, bensì gli aspetti combinati dei rischi e dei rendimenti che possono essere raggiunti. L'interrogativo che ci si pone in questo contesto è di sapere se un maggiore intervento della Confederazione, che vada oltre gli strumenti attuali di garanzia delle arti e mestieri e del credito alberghiero, si giustifichi dal punto di vista delle ricadute positive per il mercato del lavoro e, di conseguenza, nell'ottica di un bilancio sociale globale. Il Consiglio federale è dell'avviso che una soluzione diversa da quella di una banca federale vada ricercata. Gli strumenti adeguati dovrebbero essere sviluppati in stretta collaborazione con gli ambienti bancari rispettando i principi dell'economia di mercato.

2. Il Consiglio federale si riferisce al rapporto del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie del 14 ottobre 1996 all'attenzione della commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale sulla costituzionalità delle nuove prestazioni nel traffico dei pagamenti e finanziarie della posta.

Ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, la Confederazione non può impiegare la posta per operazioni bancarie, vale a dire per operazioni attive quali la concessione di crediti. Di conseguenza anche l'estensione della posta ad una banca postale non è possibile senza le necessarie modifiche costituzionali.

L'articolo 9 della legge sulle poste del 30 aprile 1997, permette alla posta di offrire prestazioni e prodotti del traffico dei pagamenti, nonché prestazioni e prodotti complementari. In questi settori la posta è soggiace alle stesse regole valide per gli offerenti privati.

3. Per diritto di voto per le azioni in deposito si intende la rappresentanza degli azionisti all'assemblea generale da parte delle banche, nei depositi delle quali gli azionisti hanno le loro azioni. La rappresentanza di regola ha luogo sulla base di " procure generali ", che autorizzano le banche a rappresentarli ad ogni assemblea generale, finché non sono revocate. La rappresentanza da parte del depositario ha pure luogo in base a procure speciali, che legittimano la banca alla rappresentanza in una singola assemblea generale.

La rappresentanza del diritto di voto da parte delle banche offre all'azionista, che non può o non vuole partecipare all'assemblea generale, un'adeguata possibilità di lasciarsi rappresentare.Tuttavia anche le società stesse sono interessate all'istituto della rappresentanza da parte del depositario. Senza i voti per le azioni in deposito delle banche sarebbe in molti casi impossibile raggiungere il quorum previsto nella legge o negli statuti.

La revisione del diritto delle società anonime del 1991 ha già allora tenuto conto della critica espressa nella discussione pubblica, cioè che le banche utilizzano il diritto di voto per le azioni in deposito come mezzo per controllare l'economia, visto che le regole del gioco sono state fissate per l'esercizio del suddetto diritto. In tal modo si è garantito che possa essere espressa l'autentica volontà degli azionisti rappresentati e che le banche non abbiano diritto di esprimere un proprio parere nell'esercizio del diritto di voto per le azioni in deposito.

Decisivo per la regolamentazione della rappresentanza del diritto di voto all'assemblea generale è il diritto di istruzione del rappresentato. Base per la formazione dell'opinione dell'azionista è l'articolo 700 capoverso 2 CO, che prescrive che per la convocazione dell'assemblea generale agli azionisti, oltre agli oggetti all'ordine del giorno, sono pure indicati le proposte del consiglio d'amministrazione o degli azionisti che hanno chiesto l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno. I rappresentanti depositari sono obbligati a chiedere al deponente istruzioni prima di ogni assemblea generale (art. 689d capoverso 1 CO). Secondo l'articolo 689b capoverso 1 CO il rappresentante del diritto di voto deve seguire le istruzioni del rappresentato. Se il deponente prima dell'assemblea generale non dà istruzioni particolari, il rappresentante depositario deve esercitare il diritto di voto conformemente alle eventuali istruzioni generali del deponente. In difetto di queste il rappresentante del diritto di voto deve seguire le proposte del consiglio di amministrazione (art. 689d cpv. 2 CO).

A causa delle suddette disposizioni le banche sono sempre legate alle istruzioni degli azionisti rispettivamente alle proposte del consiglio di amministrazione. Visto che esse non hanno il diritto di esprimere un proprio parere nell'esercizio del diritto di voto per le azioni in deposito, il numero di voti rappresentati da una singola banca non è di grande importanza. Dal punto di vista del Consiglio federale non è quindi opportuna una limitazione del diritto di voto per le azioni in deposito delle banche.

4. Con la fusione tutti i rischi che le grandi banche UBS e SBS si assumevano finora vengono trasferiti in un unico istituto: fondamentalmente non si creano nuovi rischi. Però, considerata la grandezza e la stretta interdipendenza con altre imprese attive sui mercati finanziari, si è indubbiamente creato un maggiore rischio di sistema. Mentre le disposizioni sulla liquidità dovrebbero essere sufficienti, è giustificato chiedersi se sono necessarie esigenze più severe di fondi propri per i gruppi internazionali di grandi banche. Accanto ai rischi inerenti il credito e i rischi del mercato coperti dalle disposizioni riguardanti i fondi propri, ci sono altri rischi che non devono essere coperti con il capitale proprio. Uno di questi, ad esempio, è il rischio di esecuzione sul mercato valutario a cui sono esposte soprattutto le grandi banche internazionali. Tuttavia, per motivi di concorrenza e del rischio di sistema su scala mondiale, il dibattito riguardo ai fondi propri non può avvenire senza tener conto del contesto internazionale. A livello internazionale, il Comitato di Basilea di vigilanza sulle banche si è già molto impegnato, esaminando le raccomandazioni riguardo alle esigenze a cui devono rispondere i fondi propri nel contesto degli sviluppi attuali.

La CFB ha già approvato nel novembre 1997, dunque ancora prima della fusione dei due gruppi di grandi banche, un concetto in grandi linee riguardo al rafforzamento della vigilanza sulle grandi banche. Tale concetto prevede, accanto alle attività di sorveglianza svolte finora, più colloqui con i quadri dei gruppi di entrambe le grandi banche e contatti più intensi con l'organo di revisione interno dei gruppi. A partire dal 1998, la verificazione di modelli interni delle banche per la garanzia in fondi propri dei rischi di mercato verrà svolta da un gruppo proprio della Commissione delle banche presso gli istituti bancari stessi, soprattutto presso le grandi banche. Si tratta di un importante cambiamento della prassi, poiché finora non venivano svolti esami diretti da parte della stessa Commissione delle banche. Queste prime linee tracciate dal Consiglio federale con la modifica dell'ordinanza dell'8 dicembre 1997 sulle banche dovrebbero essere seguite da altre misure. Infatti, in futuro sono previste visite di vigilanza (Supervisory visits) presso le banche nonché l'istituzione di gruppi speciali di esame e analisi (Review-Teams). Inoltre, dovrebbe essere rafforzata la collaborazione con le autorità di vigilanza estere. Tuttavia, ciò non potrà essere realizzato senza l'assunzione di altro personale specializzato presso la segreteria della Commissione delle banche. Inoltre, una vigilanza sui gruppi di grandi banche che sia di alta qualità, al passo coi tempi e attenta al rischio necessita delle adeguate risorse di personale per soddisfare pienamente i suoi compiti in particolare per quanto riguarda la vigilanza sulle borse e sul commercio di valori mobiliari nonché l'assistenza amministrativa internazionale.

Risposta del Consiglio federale.