98.1091 · Interrogazione ordinaria urgente · 1998-06-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il 3 aprile 1996 il Consiglio federale ha abrogato in due fasi l'ammissione provvisoria per gruppi di profughi di guerra bosniaci. Nel contempo, ha approvato il piano di rimpatrio del DFGP mediante il quale è stato raccomandato ai Cantoni di applicare i termini di rimpatrio al 30 aprile 1997 per le persone sole e le coppie senza figli e al 30 aprile 1998 per le famiglie con figli e per i minorenni non accompagnati. Con decisione del 26 giugno 1996 il Consiglio federale ha in seguito approvato un programma completo di aiuto al reinserimento che, da un canto offre un sostegno finanziario a coloro che rimpatriano volontariamente e, d'altro canto, con contributi di pari ammontare dovrebbe servire all'aiuto strutturale, in particolare all'approntamento dell'infrastruttura e dell'abitazione per i rimpatriati.
Il "programma di aiuto al ritorno e al reinserimento in Bosnia" deciso dal Consiglio federale è, tanto in Svizzera quanto in confronto ai programmi di altri Stati occidentali di accoglienza, il più completo eseguito finora. In Svizzera e all'estero (presso le organizzazioni internazionali, le autorità bosniache e altri Stati europei d'accoglienza) tale programma ha riscontrato un grande riconoscimento.
Dei circa 18'000 profughi di guerra bosniaci accolti in Svizzera fino alla fine del 1997 nell'ambito del programma, 5'242 persone sono ritornate volontariamente nel loro Paese. Altre 6'816 persone si sono annunciate per partecipare a un programma con ritorno nel 1998. Il successo del programma svizzero di aiuto al ritorno e al reinserimento nonché il riconoscimento internazionale stanno a dimostrare che la politica del Consiglio federale in materia di ritorno dei profughi di guerra provenienti dalla Bosnia-Erzegovina ha dato buoni risultati.
Il Consiglio federale è tuttavia consapevole che il ritorno può essere difficile nei singoli casi. Esso mette pertanto in primo piano il promovimento del carattere volontario del rimpatrio. I rimpatri forzati avvengono solamente se sono possibili senza ingenerare una minaccia per la persona interessata. Per facilitare il reinserimento il Consiglio federale, oltre all'aiuto al reinserimento individuale e strutturale per determinati gruppi di persone, ha sin dall'inizio fatto presente ai Cantoni la possibilità di prorogare il termine di partenza, al fine di concedere più tempo agli interessati per preparare il ritorno. Tale proroga riguarda soprattutto i casi seguenti: coppie miste, gravidanza avanzata o parto avvenuto alla fine di aprile 1998, malattia grave, persone anziane con più di 65 anni senza la necessaria rete assistenziale, formazione in corso, se la conclusione è possibile nel 1998.
Le donne sole con figli a carico che non dispongono né di basi esistenziali economiche sufficienti né di una rete sociale e familiare, possono far riesaminare la decisione di allontanamento mediante una domanda di rivalutazione. Per i casi motivati ciò conduce all'ammissione provvisoria. Il Consiglio federale rinvia per il resto alle risposte dell'interrogazione ordinaria urgente Goll (97.1174 Diploma di formazione per giovani bosniaci in Svizzera) e all'interpellanza Bäumlin (98.3079 Donne bosniache obbligate a lasciare la Svizzera. Casi di rigore).
Per tutte queste ragioni non c'è quindi motivo per il Consiglio federale di dipartirsi dalla sua politica di rimpatrio nei confronti della Bosnia-Erzegovina.
Inoltre il Consiglio federale ribadisce che l'ambasciatore W. Schmid non ha mai messo in questione la politica di rimpatrio del Consiglio federale.
Risposta del Consiglio federale.