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98.3014 · Mozione · 1998-01-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

1.a)Il mozionante solleva una problematica reale. I casi di persone, desiderose di investire i propri fondi, truffate mediante false promesse da parte di intermediari finanziari poco affidabili sono in netto aumento; sovente hanno persino trovato vasta risonanza nei media.

b)Occorre tuttavia chiedersi se l'introduzione di una nuova norma penale contro la sottrazione di fondi costituisca un rimedio efficace. In effetti, già attualmente la nostra legislazione offre un arsenale giuridico relativamente completo.

Entrano in linea di conto le seguenti fattispecie del nostro Codice penale:

aa)L'intermediario finanziario che, mediante manovre fraudolente, inganna altrui e lo induce a compiere atti pregiudizievoli al proprio patrimonio è punito per truffa ai sensi dell'articolo 146 del Codice penale.

bb)Chiunque indebitamente impiega a profitto proprio valori patrimoniali affidatigli è punito per appropriazione indebita (art. 138 CP).

cc) Infine chiunque, obbligato per legge o negozio giuridico, ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia è punito per amministrazione infedele (art. 158 CP).

Ai sensi delle norme sul tentativo (art. 21 seg. CP), l'autore è punibile non appena ha realizzato tutti gli elementi soggettivi della fattispecie (segnatamente l'intenzione e, se del caso, le altre condizioni soggettive come gli atti intrapresi allo scopo di procacciarsi un indebito profitto). Non è invece necessario che tutti gli elementi costitutivi oggettivi siano realizzati. Pertanto, l'intermediario finanziario, che offre proposte d'investimento poco affidabili, manifestando così la sua intenzione di mettere in atto una truffa nei confronti dei suoi clienti, sarà punito per tentativo di truffa, anche allorquando la vittima non sia ancora stata indotta a compiere atti pregiudizievoli ai suoi interessi patrimoniali (DTF 122 (1996) IV 246).

In determinati casi può essere anche applicata la legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSI ; RS 241): per esempio, chiunque dà indicazioni inesatte o fallaci su sé stesso, le proprie prestazioni o relazioni d'affari oppure chiunque inganna la clientela dissimulando la qualità, la quantità, le possibilità d'utilizzazione, l'utilità o la pericolosità di merci, opere o prestazioni agisce in modo sleale ed è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa fino a 100 000 franchi (art. 3 lett. b nonché i e art. 23 LCSI).

c)L'intervento tardivo delle autorità preposte al perseguimento penale non va tanto imputato ad una lacuna del diritto penale bensì piuttosto alla difficoltà di scoprire tempestivamente tra le innumerevoli offerte del mercato quali siano quelle fraudolente.

In effetti ogni investimento comporta un certo margine di rischio e difficilmente si può dimostrare di primo acchito che l'offerta sia fraudolenta. Accade che gli investimenti finanziari apparentemente a rischio si rivelino finalmente eccellenti. L'investitore privato deve comunque sapere che il rendimento è direttamente proporzionale al rischio: tanto più il rendimento promesso è elevato quanto più l'investimento è rischioso. L'introduzione di una fattispecie astratta di messa in pericolo, che renda punibile già la semplice proposta di investimenti finanziari poco affidabili, appare dunque poco sensata. Per di più una tale disposizione potrebbe entrare in conflitto con il principio della legalità dei delitti e delle pene visto che sarebbe difficile definire con precisione nella legge l'offerta di investimenti finanziari poco affidabili.

2.a) Per contro è opportuno, come proposto dal mozionante nella seconda parte del suo testo, sopperire ai rischi denunciati esigendo l'esercizio di un'attività irreprensibile da parte degli intermediari finanziari e istituendo una vigilanza sul settore finanziario. Già attualmente esistono differenti strumenti in questo ambito.

b) Al fine di garantire la protezione degli investitori e il buon funzionamento dei mercati, l'ordinamento giuridico svizzero si basa su tre leggi: la legge federale dell'8 novembre 1934 su le banche e le casse di risparmio (LBCR; RS 952.0), la legge federale del 18 marzo 1994 sui fondi d'investimento (LFI; RS 951.31) nonché la nuova legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, entrata in vigore il 1° febbraio 1997 (LBVM; RS 954.1). Ciascuna di queste leggi ha il suo proprio campo d'applicazione; tutte però prevedono l'obbligo dell'autorizzazione per l'accettazione di fondi a titolo professionale da clienti. Tale autorizzazione è rilasciata soltanto se il richiedente, i suoi collaboratori responsabili e gli azionisti determinanti offrono garanzia di un'attività irreprensibile (art. 3 cpv. 2, lett. c e cbis LBCR; art. 9, cpv. 5, LFI e art. 10 cpv. 2 lett. d, LBVM).

L'esperienza dimostra che non sono tanto le società titolari di un'autorizzazione a creare problemi all'investitore proponendogli investimenti dubbi, quanto piuttosto le società che non hanno questa autorizzazione sia perché volontariamente non l'hanno chiesta pur esercitando un'attività assoggettata, sia perché esercitano un'attività che esula dal campo d'applicazione delle disposizioni succitate. I disciplinamenti in vigore permettono l'arresto, senza difficoltà, di autori di reati appartenenti alla prima categoria. Infatti in tali casi l'autorità di vigilanza accerta in generale l'assoggettamento dell'attività all'una o all'altra delle leggi, poi dichiara la liquidazione della società colpevole allo scopo di permettere agli investitori di ricuperare i loro averi.

Soltanto nel secondo caso potrebbe eventualmente essere necessaria una regolamentazione supplementare. Vi si trovano in particolare gli amministratori di patrimoni e gli specialisti delle operazioni di cambio a termine e delle operazioni a termine su merci. Ma siccome la legge sulle borse è appena entrata in vigore e le numerose persone attive nel settore godono di un termine transitorio fino al 31 gennaio 1999 per adeguare le proprie strutture alle nuove esigenze, è prematuro dare attualmente un giudizio sull'efficacia di questa legge e sulla necessità di completarla. A questo riguardo è doveroso sottolineare che la Commissione federale delle banche intende procedere a un'interpretazione estensiva del campo d'applicazione della legge sulle borse.

c) Nel contesto più specialistico del riciclaggio di denaro, occorre menzionare parimenti la nuova legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (LRD), entrata in vigore il 1° aprile 1998. Questa legge si applica all'insieme del settore finanziario, segnatamente alle persone che amministrano patrimoni (amministratori di patrimoni) nonché ai consulenti in materia d'investimenti finanziari (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. e-g). Benché la legge miri essenzialmente a lottare contro il riciclaggio di denaro, introduce indirettamente una certa vigilanza sugli intermediari finanziari. Pertanto l'intermediario finanziario che non è affiliato a un organismo di autodisciplina riconosciuto deve richiedere all'autorità di controllo un'autorizzazione per l'esercizio della sua attività; tale autorizzazione gli è rilasciata soltanto se gode di buona reputazione (cfr. art. 14 LRD).

d) In conclusione appare opportuno aspettare che la legge sulle borse e quella sul riciclaggio di denaro dimostrino la loro efficacia prima di decidere sulla necessità di una legge supplementare destinata a disciplinare un campo non ancora preso in conto dalla legislazione attuale.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.