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98.3016 · Mozione · 1998-01-21

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Le vigenti disposizioni della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione nonché l'interpretazione vincolante data del Tribunale federale delle assicurazioni in merito all'articolo 8 capoverso 1 lettera f impediscono di versare prestazioni agli assicurati che sono a disposizione del mercato del lavoro per un breve lasso di tempo fra due periodi di servizio militare. Questa giurisprudenza è stata confermata l'ultima volta dal TFA il 19 gennaio 1998.

Il Consiglio federale ha già espresso il suo parere in merito nella sua risposta all'interpellanza Langenberger del 9 dicembre 1996 in cui si è dichiarato disposto a esaminare le disposizioni in questione nell'ambito di una revisione ordinaria della legge.

La problematica sollevata non può tuttavia essere trattata isolatamente a favore delle persone che prestano servizio militare. Essa deve essere considerata nel suo insieme, in quanto un adeguamento delle disposizioni in questione implica un esame approfondito se si vuole evitare di intaccare il presupposto fondamentale del diritto alle indennità, vale a dire l'idoneità al collocamento. Un allentamento dell'idoneità al collocamento prima e fra periodi di servizio militare richiederebbe anche - per motivi di uguaglianza di trattamento - un allentamento dell'idoneità al collocamento a favore di altre categorie di assicurati. Si tratta in particolare di persone che, per motivi di formazione o a seguito di un soggiorno all'estero, hanno preso disposizioni che permettono loro di essere collocate sul mercato del lavoro soltanto per un breve lasso di tempo oppure di studenti che desiderano esercitare un'attività lavorativa solo durante le vacanze semestrali. Un allentamento generalizzato della condizione dell'idoneità al collocamento comporterebbe inoltre costi supplementari enormi per l'assicurazione contro la disoccupazione.

Obiettivo dell'IPG è di fornire una compensazione adeguata del salario o del guadagno perduto in conseguenza del servizio militare (art. 34ter Cost.). Pertanto il diritto alle IPG è espressamente riservato alle sole persone che prestano un periodo di servizio e le indennità sono versate solo per i giorni di servizio effettivamente prestati. Questo obiettivo non sarebbe più rispettato e si sancirebbe una rottura del sistema se il diritto alle indennità per perdita di guadagno fosse riconosciuto non solo per periodi di servizio effettivi, ma anche per periodi di disoccupazione intermedi dovuti al fatto che lo scaglionamento dei periodi di servizio militare pregiudica l'idoneità al collocamento delle persone in questione.

Visti i motivi precitati, il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato. In occasione della prossima revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, esso esaminerà se e in quale forma è possibile tener conto degli interessi legittimi delle persone che prestano un servizio militare prolungato.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.