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98.3023 · Mozione · 1998-01-22

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Le pretese a un'indennità di buonuscita dei membri di consigli d'amministrazione rimossi si fondano sul diritto del mandato (art. 404 CO) o sul diritto del contratto di lavoro (art. 337c CO). In pratica risulta che le rispettive indennità vengono pagate anche se i presupposti alle pretese di diritto del mandato o del contratto di lavoro non sono adempiute, oppure esse sono maggiori del massimo giusta il diritto del mandato o del contratto di lavoro.

La mozione chiede una pubblicazione delle indennità di buonuscita versate ai membri di consigli d'amministrazione e ai quadri superiori. La pubblicazione delle indennità di buonuscita costituisce infine un caso speciale della pubblicazione dei compensi dei membri di consigli d'amministrazione. Il diritto vigente non prevede l'obbligo di pubblicare gli onorari dei consigli d'amministrazione e le indennità di buonuscita. Anche il progetto peritale per una nuova legge sui conti, che prossimamente deve essere sottoposta a procedura di consultazione, non prevede siffatti obblighi.

Nell'ottica del diritto comparato, in questo contesto va osservato che in quasi tutti i Paesi dell'Unione europea la somma globale delle retribuzioni pagate ai consigli d'amministrazione deve essere pubblicata (eccezioni: Italia, dove gli onorari però sono stabiliti o approvati dagli azionisti, e Germania, dove l'obbligo di pubblicazione esiste soltanto per le case madri). Si esige la pubblicazione anche in Australia, India, Isola di Man, Israele, Kenia, Giappone, Jersey, Liberia, Liechtenstein, Nuova Zelanda, Nigeria, Panama, Filippine, Singapore, Sudafrica, Corea del Sud, Slovacchia, Taiwan, Cechia e Ungheria. Fra i Paesi esaminati, non è chiesta la pubblicazione in Cina, Guernsey, Canada, Polonia, Arabia Saudita e Tailandia. Negli Stati Uniti d'America la Securities and Exchange Commission (SEC) prescrive la pubblicazione di tutti gli onorari degli organi dei consigli d'amministrazione di società quotate in borsa.

Su queste riflessioni, il Consiglio federale è disposto, all'atto della redazione del messaggio sul futuro diritto dei conti, a verificare la questione della pubblicazione delle indennità dei membri di consigli d'amministrazione in generale e di indennità di buonuscita in particolare. Infine, il legislatore avrà l'opportunità di rispondere alla questione nel quadro della consultazione del nuovo diritto sui conti.

La mozione chiede inoltre una limitazione delle indennità di buonuscita ai membri di consigli d'amministrazione e ai quadri superiori. Va però respinto un disciplinamento legale in merito, poiché contraddice l'autonomia privata e inoltre non è quasi applicabile nella pratica. Un limite generale sarebbe assai difficile da definire anche materialmente.

Aggiungiamo che il diritto vigente pone già limiti all'autonomia privata. Dobbiamo segnatamente presumere che per queste indennità siano applicati i principi che la prassi e la dottrina hanno sviluppato per quanto concerne l'onorario dei membri di consigli d'amministrazione. Di norma le indennità dei membri del consiglio d'amministrazione vengono stabilite dal consiglio d'amministrazione stesso - è raro che negli statuti e nelle deleghe statutarie per stabilire l'onorario all'assemblea generale sia definito l'ammontare degli onorari. Il consiglio d'amministrazione non gode però di piena libertà, ma deve muoversi secondo il principio dell'adeguatezza. Secondo il Tribunale federale, per il calcolo dell'onorario deve essere tenuto conto di criteri, in particolare la portata del lavoro prestato, ma anche il successo della direzione degli affari e - in misura subordinata la situazione finanziaria dell'impresa. Inoltre vanno considerati anche il rischio della responsabilità personale connesso con l'accettazione del mandato nel consiglio d'amministrazione, ma anche la circostanza secondo cui il membro del consiglio d'amministrazione, in ragione dell'obbligo di mantenere il segreto e del divieto concorrenziale derivato, non può garantirsi altre opportunità di guadagno. Devono essere rimborsate le indennità riscosse ingiustificatamente, in particolare quelle esagerate; hanno diritto d'azione la società e ciascun azionista. La concessione di sproporzionate indennità di buonuscita fa inoltre sì che il consiglio d'amministrazione abbia l'obbligo di risarcire il danno, e l'azione di responsabilità può essere fatta valere dalla società come anche dai singoli azionisti (art. 754 segg. CO).

Il Consiglio federale non conosce Paesi che abbiano fissato limiti finanziari massimi per le indennità dei membri dei consigli d'amministrazione. La Germania prescrive che tutti i proventi pagati ai membri del consiglio d'amministrazione debbano essere proporzionati con la situazione della società. L'Austria esige inoltre un adeguato rapporto con i compiti dei membri dei consigli d'amministrazione. La proporzionalità chiesta legalmente in entrambi i Paesi è tuttavia soltanto una questione di discrezionalità a giudizio degli organi. La determinazione del limite superiore da parte del legislatore lederebbe il principio dell'autonomia privata.

Per questi motivi il Consiglio federale respinge questa parte della mozione.

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