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98.3085 · Mozione · 1998-03-10

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

I contributi delle persone non esercitanti un'attività lucrativa devono essere fissati secondo le loro condizioni sociali, tenendo conto quindi della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendite. Fanno parte di quest'ultimo anche redditi da attività lucrativa della moglie o del marito che non assoggettano all'assicurazione svizzera, ma che indubbiamente influenzano le condizioni sociali della persona non attiva. Per questo motivo ai sensi dell'articolo 10 LAVS devono essere presi in considerazione nell'ambito del calcolo del contributo. Questo doppio onere del reddito dell'attività lucrativa, compresa la presunta discriminazione indiretta della moglie non attiva, secondo la mozione per quanto riguarda il Principato del Liechtenstein deve essere soppresso. La regolamentazione auspicata non può però in alcun modo rientrare nella LAVS, visto che si vogliono coordinare due sistemi nazionali delle assicurazioni sociali.

Prima dell'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS le legislazioni AVS/AI della Svizzera e del Liechtenstein erano strettamente coordinate mediante la convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale, con la quale i territori dei due Stati venivano equiparati. Le persone che pagavano contributi nei due Stati percepivano al massimo una rendita massima complessiva versata in parte dall'uno, in parte dall'altro Paese. Le rendite erano così limitate come se la persona fosse stata assicurata solo in uno Stato. Lo stesso valeva per le rendite per coniugi. Questa procedura d'integrazione era applicata anche nel caso dell'obbligo contributivo di un marito esercitante un'attività lucrativa e tenuto a pagare i contributi in uno Stato la cui moglie non attiva abitava nell'altro Stato. Visto che in questi casi i due Paesi prevedevano di esonerare la moglie dall'obbligo contributivo, la moglie non attiva domiciliata in Svizzera il cui marito lavorava ed era assicurato nel Liechtenstein era esonerata dall'obbligo di pagare i contributi AVS/AI; restava comunque assicurata all'AVS/AI svizzera.

In base alle fondamentali modifiche del diritto delle prestazioni AVS dovute alla 10a revisione dell'AVS, ossia in particolare a causa del passaggio dal principio dei coniugi a quello del diritto alla rendita individualizzato e alla procedura dello splitting, la convenzione d'integrazione con il Liechtenstein è stata adeguata - con l'accordo aggiuntivo del 9 febbraio 1996 - alle convenzioni sulla sicurezza sociale concluse con gli altri Stati limitrofi. Attualmente per quanto riguarda il Liechtenstein i contributi e le prestazioni sono fissati esclusivamente secondo il diritto nazionale delle parti contraenti, come avviene nelle convenzioni concluse con la Germania, la Francia, l'Austria e l'Italia.

Ai sensi del diritto svizzero i coniugi ricevono una propria rendita in base alla durata di contribuzione e al reddito. A ognuno dei coniugi è accreditata la metà dei redditi conseguiti durante il matrimonio (splitting). Le due rendite sono fissate in base al reddito corrispondente. La somma delle due rendite non può superare il 150 percento della rendita massima di vecchiaia.

La moglie non attiva domiciliata in Svizzera di un marito che lavora nel Liechtenstein deve perciò pagare i contributi esclusivamente ai sensi del diritto svizzero e, all'insorgenza dell'evento assicurato, riceve la rendita svizzera corrispondente. La base contributiva consiste tra l'altro nel reddito dell'attività lucrativa del marito; tenendo conto di tale reddito al momento di fissare i contributi si ottiene un corrispondente aumento della rendita. A differenza dei coniugi assicurati esclusivamente in Svizzera, la coppia può quindi percepire due rendite separate senza limite massimo: l'una svizzera, l'altra del Liechtenstein. Il trattamento diverso nell'ambito delle prestazioni giustifica quello diverso nell'ambito dell'oggetto contributivo.

Un assoggettamento separato delle mogli non esercitanti un'attività lucrativa è quindi collegato con la nuova concezione del diritto AVS e dell'individualizzazione dei diritti alle prestazioni. Il fatto di non conteggiare le parti del reddito provenienti dall'estero non è giustificato per i motivi esposti e comporterebbe per i coniugi frontalieri una riduzione dei contributi unilaterale mantenendo un diritto alla rendita ridotto a seconda delle circostanze. Limitandosi alle mogli non attive di frontalieri che lavorano nel Liechtenstein la regolamentazione richiesta con la mozione porterebbe inoltre a uno sgravio contributivo a senso unico relativo ad un solo Stato limitrofo.

L'esclusione del reddito conseguito nel Liechtenstein dal calcolo dei contributi eseguito in Svizzera non potrebbe infine costituire l'oggetto di una modifica del diritto nazionale svizzero, ma dovrebbe essere regolamentata nella convenzione di sicurezza sociale conclusa con il Principato. Per i motivi summenzionati una regolamentazione del genere non è tuttavia giustificata.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.