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98.3091 · Postulato · 1998-03-11

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Gli articoli 71a e 71b della legge sull'assicurazione disoccupazione prevedono il sostegno a progetti di attività lucrative indipendenti presentati da disoccupati. Tali progetti sono esaminati da 5 centri di competenza designati dall'autorità federale. Uno di questi - la Cooperativa di fideiussione OBTG - si trova a San Gallo. Allo stesso vengono sottoposti i progetti provenienti dal Ticino e dalla Svizzera italiana in generale.

I sottoscritti deputati chiedono al Consiglio federale l'istituzione di un sesto centro di competenza in Ticino, a cui demandare l'esame dei progetti presentati da disoccupati ticinesi e della Svizzera italiana.

Begründung

La legge sull'assicurazione disoccupazione al capitolo "Promovimento dell'attività lucrativa indipendente" prevede la possibilità di sostenere specifici progetti di autoimprenditorialità. Sono le disposizioni previste agli articoli 71a e 71b della citata legge. Attualmente i nuovi progetti per attività lucrative indipendenti presentati dagli interessati devono ottenere il sostegno degli uffici cantonali del lavoro per poi essere esaminati da parte della Cooperativa di fideiussione Ostschweizerische Bürgschafts- und Treuhandgenossenschaft (OBTG) di San Gallo. Trattasi di uno dei 5 centri di riferimento e di competenza fissati dall'autorità federale per l'analisi dei progetti dei disoccupati.

A quel centro fanno capo, per i loro progetti, anche i disoccupati della Svizzera italiana.

Fino ad oggi solo il 15 per cento dei progetti presentati e provenienti dalla Svizzera italiana sono stati accolti. I motivi di una simile alta selettività non sono sempre chiari. Si può però supporre che esistano anche difficoltà di ordine linguistico e culturale. In ogni caso appare evidente che il meccanismo previsto dalla legge federale non sembra aver dato grandi risultati.

Alla luce di queste considerazioni si giustifica una ulteriore regionalizzazione dei centri di competenza con l'attribuzione di un sesto centro al Ticino. Questo per evitare il ricorso a un centro discosto come quello di San Gallo e semplificare così le procedure di esame e decisione sui progetti di attività lucrative indipendenti

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

In Svizzera esistono attualmente dieci cooperative di fideiussione e non cinque. Trattasi delle cooperative di Basilea, Berna, Soletta, Friburgo, Lucerna, Vaud, Ginevra, Neuchâtel, Vallese e della Svizzera orientale. Non tutte le domande intese a promuovere un'attività lucrativa indipendente devono, come asserito nel postulato, essere sottoposte per esame alla rispettiva cooperativa regionale di fideiussione, bensì solo le domande per le quali l'assicurato chiede che l'assicurazione contro la disoccupazione prenda a carico il rischio di perdita.

Nel 1997, il tasso di approvazione dei progetti sottoposti alle cooperative di fideiussione si situava, a livello svizzero, al 17,2 per cento. Nello stesso anno sono state presentate alla OBTG di San Gallo complessivamente 73 domande che chiedevano di prendere a carico il rischio di perdita. Nel caso di 7 progetti è stata accordata una garanzia; di queste 73 domande, 59 provenivano dal Cantone Ticino: 5 di esse sono state approvate, ciò che equivale a un tasso di approvazione dell'8,5 per cento. I motivi di tale bassa percentuale vanno ricercati esclusivamente nella scarsa qualità dei progetti presentati.

I rapporti tra la Confederazione e le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri sono disciplinati nel decreto federale del 22 giugno 1949 (RS 951.24) inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri. Questo decreto stabilisce unicamente i principi volti a promuovere la concessione di mutui e di crediti alle arti e mestieri e al commercio al dettaglio mediante sussidi federali alle cooperative di fideiussione delle arti e mestieri.

Siccome le cooperative di fideiussione assumono la forma giuridica di cooperative ai sensi dell'art. 828 segg. del Codice delle obbligazioni, sono libere di stabilire esse stesse il grado della loro regionalizzazione. Di conseguenza, la Confederazione non ha la competenza di creare nuove cooperative di fideiussione, ma si adopererà, nel limite delle proprie possibilità, per trovare una soluzione equa.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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