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98.3163 · Postulato · 1998-04-27

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Ad punto 1 del postulato

Il 3 aprile 1996, il Consiglio federale ha abrogato in due fasi l'ammissione provvisoria in gruppo di profughi di guerra bosniaci. Contemporaneamente ha approvato il concetto di rimpatrio per i profughi del DFGP mediante il quale è stato raccomandato ai Cantoni di applicare i termini di rimpatrio al 30 aprile 1997 per le persone sole o le coppie senza figli e al 30 aprile 1998 per le famiglie con figli e per i minorenni non accompagnati. Con decisione del 26 giugno 1996 il Consiglio federale ha successivamente approvato un programma completo di aiuto al ritorno e al reinserimento che, da un canto, offre un sostegno finanziario a coloro che rimpatriano volontariamente e, d'altro canto, con importi di pari ammontare contribuisce all'aiuto strutturale, segnatamente all'approntamento dell'infrastruttura e dell'abitazione per i rimpatriati. Con il generoso aiuto della Confederazione, a partire dall'agosto 1996 già 9'100 bosniaci circa sono tornati volontariamente in patria, dove di norma hanno ricevuto buona accoglienza. Altre 3'700 persone hanno annunciato il loro rientro volontario, il che conferma la bontà dei decreti del Consiglio federale e il successo del programma di aiuto al reinserimento.

Nella lettera d'accompagnamento degli uffici mandatari della Confederazione come anche dell'Istituto di etnologia dell'Università di Berna del 21 gennaio 1998 al rapporto finale di "Valutazione del programma di aiuto al ritorno e al reinserimento dei cittadini bosniaci" si cita espressamente che è compito fondamentale dello Stato d'origine/di provenienza quello di preoccuparsi del benessere dei propri cittadini. Pertanto, le misure d'aiuto al rimpatrio possono soltanto agevolare il processo di reintegrazione ma non garantirne il successo. La Svizzera, con un importo dell'ammontare dell'aiuto pagato per il reinserimento per progetti in loco, presta un importante contributo alla ricostruzione della Bosnia Erzegovina. L'impegno svizzero nella ricostruzione e nell'aiuto al ritorno, grazie al quale vengono promossi progetti negli ambiti dell'abitazione, dei posti di lavoro, delle infrastrutture di base, dell'istruzione, dei diritti dell'uomo, della cultura e della sanità, costituisce un esempio a livello internazionale. In occasione della visita del capo del DFGP del 19/20 marzo 1998 in Bosnia Erzegovina, i rappresentanti del Governo hanno espresso grande soddisfazione per l'aiuto della Svizzera. Nell'interesse di un aiuto duraturo, la Svizzera anche nel 1998 continua a sostenere la ricostruzione, fra l'altro approntando abitazioni utilizzabili a lungo termine per le famiglie che rimpatriano come anche trovando soluzioni di assistenza per le persone più anziane.

Per quanto concerne i rifugiati di guerra di regioni minoritarie, il Consiglio federale, ricalcando la prassi costante delle autorità preposte al settore dell'asilo riguardante l'alternativa al rifugio interno allo Stato, ritiene ragionevole dar preferenza, per un periodo di tempo indefinito - anche solo provvisoriamente - a un'abitazione alternativa in Patria non corrispondente alla dimora precedente (ad esempio nelle open cities finanziate dalla Svizzera). Una tale acquisizione della dimora per la quale hanno già optato numerose persone in Bosnia Erzegovina aumenta le possibilità di ritornare, in un secondo tempo, al luogo di dimora precedente.

Ad punto 2 del postulato

Il Consiglio federale è conscio del fatto che il ritorno in Bosnia Erzegovina può, in singoli casi, essere difficile. Per tenere adeguatamente conto di questa situazione e agevolare il reinserimento, esso, oltre all'aiuto per il reinserimento individuale e strutturale, ha raccomandato ai Cantoni la proroga del termine di partenza per determinati gruppi di persone e ha garantito il rimborso dei costi risultanti al fine di concedere alle persone interessate maggior tempo per la preparazione del rimpatrio. Fra i motivi per una proroga dei termini, il Consiglio federale ha tenuto conto della particolare situazione delle donne. Possono così essere accordate proroghe tra l'altro in caso di gravidanza o di gravidanza avanzata a fine aprile 1998, di parto avvenuto in Svizzera, di gravi problemi di salute, di coppie e famiglie miste sul piano etnico.

Per quanto riguarda il rilascio di un permesso di dimora a madri sole con figli a carico, proposto dall'autrice del postulato, per motivi umanitari, il Consiglio federale ritiene che ciascuna domanda d'eccezione per il contingente massimo in casi personali particolarmente rigorosi (art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri; OLS, RS 823.21) viene verificata attentamente dall'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) se le autorità cantonali sono in linea di principio d'accordo di rilasciare il permesso. Il solo fatto che sia stata depositata una domanda d'asilo oppure si disponga di un'ammissione provvisoria nel quadro di un'azione umanitaria non è sufficiente per ammettere un rigore particolare. Conformemente alla prassi del Tribunale federale non vi è alcuno speciale concetto di caso di rigore per i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente. L'applicazione e l'interpretazione speciali dell'articolo 13 lettera f OLS, riferite a uno o più gruppi di persone originarie di una determinata regione, contrasterebbero il principio della parità di trattamento di tutte le domande.

Le malattie gravi e croniche del richiedente o di uno dei suoi famigliari che non possono essere ben curate dal punto di vista medico nello Stato di provenienza costituiscono gravi casi di rigore conformemente alla prassi dell'UFR e del Tribunale federale (ad es. grave invalidità, trauma di guerra, ecc.). Per quanto concerne l'esame della domanda, l'UFR tiene conto della situazione dell'intera famiglia. L'allontanamento dei figli può significare, a determinate condizioni, uno sradicamento che costituisce un rigore eccezionale. È particolarmente importante che l'integrazione sociale prosegua con successo e che gli anni dell'adolescenza e della gioventù trascorsi in Svizzera siano decisivi per lo sviluppo personale, scolastico e professionale. Questi principi valgono senz'altro anche per le madri sole con figli a carico della Bosnia Erzegovina. Nell'ambito dell'esame delle domande relative ai casi di rigore si tiene pertanto conto nel caso singolo della situazione specifica. Ciò vale segnatamente in riferimento alla considerazione dei disturbi postraumatici derivati da vicende belliche.

Per contro, l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento è disciplinata nell'articolo 14a capoverso 4 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20). L'esecuzione nei confronti di persone straniere allontanate è in particolare inesigibile quando ingenera una minaccia concreta. Se nel singolo caso dell'esecuzione dell'allontanamento le circostanze potessero risultare inesigibili, queste potrebbero essere fatte valere mediante domanda di rivalutazione all'ufficio che ha ordinato l'allontanamento. Se, dopo verifica della domanda, detto ufficio conclude che l'esecuzione dell'allontanamento risulta essere inesigibile per la persona interessata, può proporre all'Ufficio federale dei rifugiati l'ammissione provvisoria della persona che ne ha fatto richiesta (art. 14b cpv. 1 LDDS i. c. con art. 14a cpv. 1 LDDS). L'ammissione provvisoria per inesigibilità si basa sulla tradizione umanitaria e non sugli obblighi di diritto internazionale della Svizzera. L'esecuzione dell'allontanamento può ad esempio essere inesigibile in singoli casi per persone ammalate, il cui trattamento medico necessario non può essere garantito nello Stato d'origine oppure per anziani senza la necessaria rete assistenziale come anche per donne sole con figli a carico, che non dispongono né di basi esistenziali economiche sufficienti, né di una rete sociale e familiare. A tale proposito, il Consiglio federale rinvia alla risposta del 3 giugno 1998 relativa all'interpellanza Bäumlin (98.3079 Donne bosniache obbligate a lasciare la Svizzera. Casi di rigore).

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.