98.3368 · Postulato · 1998-09-01
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Preambolo
Poco prima della ripresa dei negoziati, prevista il 20 ottobre 1998, il primo ministro francese ha dichiarato davanti all'Assemblea nazionale che la Francia si ritirava dai negoziati dell'AMI a causa dell'"architettura attuale del progetto". Nelle successive consultazioni, i partecipanti ai negoziati hanno convenuto di dare una nuova base a questi ultimi. I risultati dell'esame dell'"architettura dei negoziati", attualmente in corso, potrebbero porre sotto una nuova luce le preoccupazioni espresse nel postulato. Sebbene la situazione dei lavori sia per il momento incerta, il Consiglio federale vorrebbe cogliere l'occasione per esporre la sua posizione in merito a queste preoccupazioni.
1. Preparazione di uno studio
Il Consiglio federale segnala che, già nella sua risposta al postulato 98.3367 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale, si è dichiarato in linea di massima disposto a ordinare uno studio sulle conseguenze dell'AMI a livello sociale, ecologico, culturale e dello sviluppo.
2. Trasparenza
Come già sottolineato a varie riprese dal Consiglio federale, la trasparenza del negoziato dell'AMI è stata garantita fin dall'inizio. È stato infatti istituito immediatamente (1995) un gruppo di collegamento in cui si svolgono regolarmente consultazioni con le cerchie interessate, comprese diverse organizzazioni non governative (sindacati, enti di aiuto allo sviluppo, ecc.). Inoltre, le grandi linee dell'accordo sono state presentate, già nel 1996, alle Commissioni della politica estera delle due Camere. Sempre nel 1996, la delegazione svizzera ha rilasciato alla stampa le prime interviste sui lavori in corso.
3. Rispetto delle norme in materia di diritti sociali e ambiente
1. Le convenzioni internazionali vincolanti in materia di diritti sociali e di ambiente, menzionate nel postulato, si rivolgono agli Stati e non alle imprese. Gli Stati sono tenuti a trasporre tali accordi nelle rispettive legislazioni nazionali, mentre le imprese hanno unicamente degli obblighi nei confronti di queste ultime. Al di fuori dell'Unione europea non esiste ancora un diritto sovranazionale che disciplina direttamente il comportamento delle imprese. Un tale diritto può infatti essere concepito soltanto nell'ambito di una struttura sovranazionale dotata di adeguati meccanismi di sorveglianza e di attuazione. Dato che la comunità internazionale non ha finora voluto creare tali strutture, essa si limita ad elaborare norme di comportamento per le imprese (multinazionali).
2. Per quanto riguarda l'AMI, esso farà riferimento alle convenzioni concluse in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e alle norme fondamentali del lavoro ivi contenute. Esigerà in particolare che le sue disposizioni vengano attuate conformemente ai principi dello sviluppo sostenibile contemplati nella Dichiarazione di Rio (1992) e nell'Agenda 21. Inoltre i principi direttivi dell'OCSE all'attenzione delle imprese multinazionali dovrebbero essere annessi all'accordo; essi contengono prescrizioni dettagliate in merito alle relazioni tra i partner sociali, al comportamento nei confronti dell'ambiente e alla protezione dei lavoratori. Sia le convenzioni summenzionate che i principi direttivi resteranno comunque strumenti autonomi; i loro meccanismi di sorveglianza e di attuazione potranno quindi continuare a funzionare.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.