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98.3408 · Mozione · 1998-09-29

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Conformemente a quanto stabilito dal Consiglio federale nella sua risposta alla mozione Hasler (98.3412 Decreto federale urgente in materia d'asilo), i Cantoni, in base alla ripartizione costituzionale dei compiti, sono competenti dell'assistenza come pure dell'esecuzione di allontanamento ed espulsione. Dopo che l'assegnazione è stata decisa, spetta loro l'alloggio e l'assistenza di richiedenti l'asilo e di coloro che sono stati provvisoriamente accolti. Però la Confederazione rifonda ai Cantoni i relativi costi di alloggio, e contribuisce alle spese per posti di soccorso che permettono ai Cantoni di garantire un aiuto adeguato nelle strutture collettive. Infine la Confederazione può, su domanda, finanziare anticipatamente centri piú grandi di alloggio collettivo, possibilità di cui approfittano già attualmente la maggioranza dei Cantoni.

Anche nell'ambito dell'esecuzione spetta fondamentalmente ai Cantoni la responsabilità primaria, anche se la Confederazione li ha finora sostenuti in questo compito ed ha assunto in molti modi alcuni compiti di coordinazione. In base alle proposte di ottimizzazione, riassunte in un catalogo di provvedimenti dal gruppo di lavoro "Esecuzione dell'allontanamento", istituito da Confederazione (DFGP) e Cantoni (CSDCP), la Confederazione assumerà in futuro piú estesi compiti d'esecuzione. Nell'Ufficio federale dei rifugiati verrà creato un servizio speciale per l'esecuzione dell'allontanamento, che sarà responsabile dell'allestimento di documenti e del sostegno all'esecuzione nel campo dell'asilo e degli stranieri, (ad es. coordinazione dell'esecuzione dell'allontanamento nella Repubblica federale di Jugoslavia). Questa misura deve essere accompagnata dal consolidamento e dalla istituzione della cooperazione intercantonale e da una professionalizzazione degli organi esecutivi cantonali, poiché son sempre i Cantoni ad essere competenti dei veri e propri compiti d'esecuzione. Il Consiglio federale è però convinto che il catalogo di provvedimenti, proposto dal gruppo di lavoro e licenziato dalla CSDCP il 29 giugno 1998, costituisce una buona base di cooperazione tra Confederazione e Cantoni e che la sua attuazione sarà essenziale in futuro per l'esecuzione piú effettiva e piú efficace dell'allontanamento.

In questo contesto l'allestimento e la gestione, da parte della Confederazione, di centri per l'alloggio collettivo dei richiedenti l'asilo respinti contraddirebbe chiaramente la citata ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. L'alloggio dei richiedenti l'asilo - anche di quelli che sono respinti - rappresenta un compito centrale dei Cantoni nel nostro sistema d'asilo federalisticamente strutturato. In questo ambito i Cantoni, in base ai principi giuridici esistenti (cfr. art. 20 LAsi), hanno già la possibilità di scegliere soluzioni differenziate di alloggio per le diverse categorie di richiedenti l'asilo, alla stregua di quanto si fa attualmente in alcuni Cantoni (ad es. Zurigo). Richiedenti l'asilo potrebbero quindi essere senz'altro alloggiati, dopo la decisione di allontanamento, in un centro di alloggio collettivo. È possibile altresí immaginare soluzioni regionali, secondo le quali piú Cantoni gestiscono assieme tali alloggi. Ma un'iniziativa in tal senso deve provenire dai Cantoni.

Va inoltre detto che non possedendo la Confederazione un proprio territorio per l'allestimento di simili centri di alloggio collettivo, sarebbe difficile trovare Comuni disposti ad autorizzare sul loro comprensorio centri federali permanenti. Mancano poi alla Confederazione le competenze in materia di polizia, che potrebbero permetterle di impiegare mezzi e misure necessari al mantenimento della sicurezza e dell'ordine in tali centri. Occorre inoltre far notare che l'attuazione dell'esecuzione dell'allontanamento mediante l'introduzione di centri federali è sul piano amministrativo gravosa e per nulla facile. Da un lato, l'alloggio in centri federali dei richiedenti l'asilo respinti, per i soli bisogni dell'allestimento di documenti, non è necessario. Dall'altro, sarebbe di volta in volta necessario, per la vera e propria esecuzione, ricondurre i richiedenti l'asilo dagli alloggi centrali alle strutture cantonali d'esecuzione. Ciò occasionerebbe in definitiva un aumento considerevole del bisogno di coordinazione e una collaborazione piú dispendiosa di tempo tra le autorità cantonali e federali. Per queste ragioni è inutile, secondo il Consiglio federale, esaminare altre forme di alloggio per richiedenti l'asilo respinti.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.