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98.3492 · Interpellanza · 1998-10-09

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

ad 1:

Nella sua risposta all'interpellanza del 9 giugno 1998 del gruppo socialista - Rapporto sull'oro della Commissione indipendente di esperti. Posizione della Svizzera (98.3229) - il Consiglio federale aveva ribadito che la questione delle transazioni d'oro durante la Seconda guerra mondiale era stata regolata definitivamente dall'Accordo di Washington, sia a livello giuridico sia a livello politico, e che non era quindi il caso di ritornare sulla questione o di dar seguito a nuove rivendicazioni finanziarie. Già nel 1946, nell'ambito del messaggio al Parlamento, il Consiglio federale aveva informato quest'ultimo sul contenuto, il volume e la portata dell'Accordo di Washington (FF 1946 II 714 segg.). Le spiegazioni contenute in questo messaggio sono valide ancora oggi.

ad 2

Dal momento che l'Accordo di Washington ha disciplinato in modo globale e giuridicamente vincolante la questione dell'oro, dal profilo giuridico non vi è alcuna richiesta di restituzione nei confronti della Svizzera e della Banca nazionale svizzera. Le rivendicazioni menzionate dagli autori dell'interpellanza non sono state formulate in nome del Partito socialista nel suo insieme ma sono state sollevate da alcuni rappresentanti di questo partito.

ad 3, 4 e 5

Sarà possibile valutare globalmente le transazioni d'oro effettuate dalla BNS solo quando la Commissione indipendente di esperti avrà terminato il suo lavoro o sulla base di altri lavori di ricerca effettuati in Svizzera o all'estero. A prescindere da questa riserva, il Consiglio federale constata, visti i risultati delle ricerche attualmente in corso, in particolare del rapporto intermedio della Commissione indipendente di esperti e dei rapporti Eizenstat I e II, che non esiste alcun elemento nuovo in grado di giustificare nuove richieste di risarcimento nei confronti della Svizzera. Il Consiglio federale non vede quindi la necessità di modificare la sua posizione secondo la quale non esiste attualmente alcuna domanda di restituzione non soddisfatta - da qualsiasi parte essa provenga - nei confronti della Svizzera o della Banca nazionale.

Risposta del Consiglio federale.

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