98.3649 · Interpellanza · 1998-12-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Una soluzione pacifica del conflitto nella provincia del Kosovo dipende ampiamente dall'applicazione dell'accordo conchiuso, all'inizio dell'ottobre 1998, tra il presidente jugoslavo Milosevic e il capo della missione speciale americana Holbrooke al fine di mantenere la pace nella regione e l'introduzione di un processo per le trattative tra le parti in conflitto della regione di crisi. Dal dicembre 1998 però le forze di sicurezza serbe e l'esercito di liberazione del Kosovo (UCK) si sono confrontate pesantemente parecchie volte. Le tensioni sono nuovamente alte e le periodiche azioni belliche locali causano di volta in volta nuovi e numerosi flussi di rifugiati. Il massacro di 45 albanesi del Kosovo a Racak costituisce il più grave contraccolpo per gli sforzi pacifici della comunità internazionale. Benché dalla crescente presenza della missione di verifica nel Kosovo dell'OSCE (KVM) - in cui sono impegnati anche 28 svizzeri - sia risultato un effetto stabilizzatore, secondo la NATO e i membri della missione d'osservazione dell'OSCE si deve prevedere in ogni momento ulteriori azioni belliche. Attualmente non è previsto nessuno sviluppo che possa condurre a una pace duratura nel Kosovo, a meno che i colloqui iniziati a Parigi sfocino su risultati concreti.
Per tenere conto all'atto del rimpatrio di un possibile rischio per i richiedenti l'asilo del Kosovo rinviati, il Consiglio federale ha ordinato una deroga generale dei termini di rimpatrio fino alla primavera 1999. Sono escluse le persone che hanno commesso reati in Svizzera. All'inizio del maggio 1999 verranno rimpatriate circa 14'500 persone della Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ) dimoranti in Svizzera, il cui rinvio è passato in giudicato; queste, dopo la proroga di nuovi termini individuali di rientro, devono ritornare in Patria, nella misura in cui la condizione politica e lo sviluppo della situazione attualmente critica in loco lo consentano. I rimpatri non indipendenti, e in particolare quelli coatti, secondo il vigente Accordo di riammissione concluso tra la Svizzera e la Repubblica federale di Jugoslavia del 3 luglio 1997 sono possibili esclusivamente via aria con la compagnia aerea statale JAT. Le capacità necessarie - fra l'altro mediante voli speciali - sono garantite da parte della JAT. Solamente in casi eccezionali motivati da ragioni mediche il rimpatrio può avvenire anche via terra giusta l'articolo 6 capoverso 5 dell'Accordo. I rimpatri volontari nell'ambito dell'Accordo di riaccettazione sono frattanto possibili in qualsiasi momento: dalla sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento di persone della provincia del Kosovo nel giugno 1998, a fine dicembre 1998 erano rimpatriate volontariamente nella RFJ, via aria, 450 persone. Il rientro volontario verso la RFJ via terra è per contro reso difficile dalla prassi del visto voluta dagli Stati di transito.
- Alla domanda 1 concernente i preparativi per il rimpatrio di profughi di guerra:
Nell'ottica del rimpatrio posticipato dei cittadini jugoslavi rinviati, il gruppo di lavoro interdipartimentale, che consta di esperti della DSC e dell'UFR, ha progettato una prima strategia concettuale per il promovimento del rimpatrio volontario di coloro che devono rimpatriare e per il sostegno della popolazione locale che è rimasta nella regione. Dopo che la Svizzera, nel quadro dell'aiuto umanitario in loco, ha messo a disposizione finora oltre 10 milioni di franchi per i programmi di soccorso, gli esperti dei due Uffici hanno verificato, nel quadro di una missione unitaria di chiarimento del Natale 1998, da un canto, le misure ausiliarie avviate e, dall'altro, le condizioni necessarie per un'eventuale messa a punto di un programma di aiuto al rimpatrio e di reintegrazione. Entro fine marzo 1999 deve essere stabilito dal gruppo di pianificazione interdipartimentale l'ulteriore modo di procedere. Tuttavia i provvedimenti concreti per la realizzazione possono essere presi soltanto al momento della decisione di riprendere l'esecuzione dell'allontanamento verso la RFJ.
- Alla domanda 2 circa lo stato delle trattative con gli Stati di transito:
sulla scorta dell'accordo multilaterale di transito tra Germania, Croazia, Austria, Slovenia e Svizzera allo scopo di rimpatriare i profughi di guerra bosniaci verso la Bosnia-Erzegovina (B-E), la Germania, all'inizio del 1998, ha proposto colloqui su un trattato corrispondente per il rimpatrio agevolato dei cittadini jugoslavi nella RFJ. Oggetto di detto trattato è l'esonero di questi rimpatriandi dall'obbligo del visto negli Stati contraenti. Dopo due tornate di trattative a livello peritale non vi è però ancora nessun progetto accettato da tutti gli Stati parte. Con lo Stato limitrofo d'Austria, a metà gennaio 1999 sono iniziati i colloqui sull'agevolazione della prassi di transito.
- Alla domanda 3 concernente i sistemi per incentivare il rimpatrio:
Il Consiglio federale è desideroso di applicare i principi e gli incentivi possibili già realizzati dopo l'abolizione dell'accettazione provvisoria per gruppi e il rimpatrio dei profughi di guerra della Bosnia-Erzegovina - in particolare il promovimento del debito rimpatrio indipendente come anche la realizzazione di un eventuale programma di aiuto strutturale e reintegrazione anche per il rimpatrio futuro nel Kosovo. Il Consiglio federale è convinto che la politica d'accettazione per i profughi di guerra può essere mantenuta soltanto se le autorità responsabili della Confederazione e dei Cantoni rimpatriano con coerenza le persone accettate provvisoriamente - raggiunta la pace nei loro Paesi d'origine -.
Risposta del Consiglio federale.