99.1087 · Interrogazione ordinaria · 1999-06-16
Cancelleria federale
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
L'intervento mira ad un'autoregolamentazione nel campo della pubblicità politica acquistabile e non in quello redazionale della formazione dell'opinione nei media.
Per diversi motivi l'autoregolamentazione proposta appare problematica agli occhi del Consiglio federale.
In primo luogo la situazione in Svizzera è difficilmente paragonabile con la precedente regolamentazione della radio negli Stati Uniti: per quanto concerne la radio e la televisione, la Legge federale sulla radiotelevisione del 21 giugno 1991 (LRTV, RS 784.40), in conformità con gli intendimenti costituzionali (art. 55bis cpv. 2 vecchia Cost., RS 101; art. 93 cpv. 2 nuova Cost., FF 1999 151), richiede già oggi nell'ambito dei programmi che la radio e la televisione contribuiscano alla libera formazione delle opinioni, ad una generale informazione del pubblico, diversificata e fedele, nonché ad incentivare il civismo (art. 3 cpv. 1 lett. a LRTV); inoltre l'insieme dei programmi offerti nella zona destinataria non deve privilegiare partiti, interessi o ideologie (art. 3 cpv. 2 LRTV) e deve esprimere adeguatamente la pluralità delle opinioni (art. 4 cpv. 1 LRTV), ritenuto che le opinioni personali ed i commenti devono essere riconoscibili come tali (art. 4 cpv. 2 LRTV). A tutela di questa responsabilità le emittenti sono libere (art. 5 LRTV). Per quanto riguarda invece la pubblicità, il diritto svizzero esclude categoricamente la propaganda religiosa e politica per radio e televisione (art. 18 cpv. 5 LRTV; art. 15 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza sulla radiotelevisione del 6 ottobre 1997, RS 784. 401).
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Nell'ambito della stampa scritta al contrario non esistono ostacoli tecnici ad un numero illimitato di concorrenti. Pertanto, di principio la Confederazione in questo campo non ha competenze legislative (cfr. art. 16 e 17 con art. 93 nuova Cost.). La stampa sottostà alla libertà economica (cfr. art. 27 nuova Cost.). Le idee ed il mercato determinano quantità e contenuto, struttura e metodo di finanziamento, orientamento, estensione e durata dei prodotti.
Un accordo su un'autoregolamentazione subirebbe le conseguenze del carattere precario di una continua revocabilità; inoltre detta regolamentazione sarebbe difficilmente realizzabile, in quanto mancano presupposti importanti: per esempio nel 40% dei referendum inoltrati dal 1977, la coalizione degli oppositori era spesso eterogenea. Per alcuni di essi la normativa parlamentare era troppo permissiva, mentre per l'altra fazione era troppo restrittiva. Anche progetti dell'autorità a livello Costituzionale sono stati spesso oggetto di contestazione. Così contro la nuova Costituzione l'opposizione è giunta da destra come pure da sinistra. A differenza dei comitati di iniziativa, chiaramente delimitati sia in relazione ai loro membri che alle loro richieste materiali, l'opposizione a progetti ufficiali risulta spesso frazionata e diffusa. Chi potrebbe far valere la pretesa di autoregolamentazione e in che misura? La risposta a questa domanda appare tanto più difficile, visto che oggigiorno anche i partiti politici e le associazioni sono spesso divisi al loro interno a seconda dell'oggetto in votazione.
Risposta del Consiglio federale.