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99.1088 · Interrogazione ordinaria · 1999-06-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

In merito alla domanda 1

Secondo l'articolo 12 della legge federale sugli esplosivi (LEspl, RS 941.41), necessita di un permesso d'acquisto l'utilizzatore che desidera acquistare esplosivi. Per esplosivi si intendono le materie esplosive e i mezzi d'innesco (art. 4 LEspl).

La polvere nera, in casu polvere da fuoco ai sensi della definizione di cui all'articolo 7a LEspl, non è né una materia esplosiva (art. 5 LEspl), né un mezzo d'innesco (art. 6 LEspl).

L'organizzatore di una manifestazione di tiro in cui si fa uso di polvere nera non necessita dunque di alcun permesso d'acquisto ai sensi della legislazione in materia di esplosivi.

La polvere da fuoco è un elemento di munizione. Resta da stabilire se la nuova legislazione in materia di armi preveda restrizioni nei confronti dei partecipanti a manifestazioni di tiro con armi ad avancarica. La legge sulle armi (LArm, RS 514.54) non contempla alcun permesso d'acquisto per la munizione. Ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 LArm, possono acquistare elementi di munizioni tutte le persone che adempiono le condizioni in merito al rilascio del permesso d'acquisto di armi di cui all'articolo 8 capoverso 2 LArm. Giusta l'articolo 15 capoverso 2 LArm, l'alienante è da parte sua tenuto a osservare determinati obblighi di diligenza.

La legge prevede un disciplinamento speciale per l'acquisto di munizione in occasione di manifestazioni di tiro: in virtù dell'articolo 16 LArm, i partecipanti a tali manifestazioni possono acquistare liberamente le munizioni nella quantità necessaria per adempiere il programma di tiro, il che significa che non è necessario osservare né le prescrizioni in materia d'acquisto di cui all'articolo 15 capoverso 1 LArm, né gli obblighi di diligenza di cui all'articolo 15 capoverso 2 LArm. Alla base di tale disciplinamento speciale vi è la presunzione che le munizioni così fornite saranno utilizzate nel corso della manifestazione di tiro e che ciò offra sufficienti garanzie contro un utilizzo abusivo.

Nei confronti delle società di tiro, la legge sulle armi non prevede alcun obbligo di tenere una contabilità. A dette società è tuttavia permesso di vendere, nell'ambito di manifestazioni, unicamente la munizione necessaria allo svolgimento del programma di tiro. Il tipo di munizione acquistato dalla società di tiro risulta dalla contabilità della persona che l'ha alienata. Quest'ultima è tenuta a osservare gli obblighi legali di diligenza e deve richiedere la presentazione di un documento ufficiale da parte della persona responsabile in seno alla società di tiro. Le disposizioni penali applicabili in casu sono menzionate agli articoli 33 capoverso 1 lettera a e 34 capoverso 1 lettera c LArm.

In merito alla domanda 2

La risposta è già stata data con l'argomentazione giuridica concernente la domanda 1. A fini di completezza è opportuno osservare che la polvere da fuoco può essere fabbricata, importata, esportata o fatta transitare soltanto con l'autorizzazione della Confederazione (art. 9 cpv. 3 LEspl). La vendita di polvere da fuoco soggiace inoltre all'obbligo di tenere una contabilità (art. 29 LEspl in relazione con art. 1 cpv. 1 LEspl).

In merito alla domanda 3

I tiratori che partecipano a una manifestazione di tiro storica, non necessitano di alcun permesso d'acquisto per la polvere nera utilizzata in tale contesto. La motivazione giuridica risulta dalla risposta alla domanda 1.

In merito alla domanda 4

La fornitura di polvere nera senza permesso d'acquisto non soddisfa ad alcuna fattispecie penale.

In merito alla domanda 5

L'Ufficio centrale menzionato all'articolo 33 LEspl esercita l'alta vigilanza federale sul settore degli esplosivi. Dal 1° settembre 1999 detto Ufficio centrale sarà integrato nell'Ufficio federale di polizia. La vigilanza sulla formazione e sugli esami che gli utilizzatori di esplosivi devono assolvere compete all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT).

Risposta del Consiglio federale.

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