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99.1133 · Interrogazione ordinaria · 1999-09-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha eletto la signora Del Ponte alla carica di Procuratore generale del Tribunale internazionale per i crimini di guerra dell'ex-Iugoslavia e del Ruanda ("Prosecutor of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and the International Criminal Tribunal for Rwanda"), con sede all'Aia. La signora Del Ponte è entrata in funzione il 15 settembre 1999. In seguito a questa elezione la signora Del Ponte ha chiesto un congedo ai sensi dell'ordinanza concernente l'impiego di funzionari federali presso organizzazioni internazionali (RS 172.221.104.3). In ossequio all'elezione, che fa onore al nostro Paese e al nostro magistrato, il Consiglio federale ne ha accolto la domanda.

Il Tribunale penale federale, al quale in fase di dibattimento nel caso Nyffenegger spettava valutare in prima linea le prove concernenti le fattispecie denunciate, si è basato sul rapporto finale del giudice istruttore poiché esso era articolato secondo le fattispecie e non secondo le qualificazioni giuridiche, come nell'atto d'accusa. Considerando la diversità delle circostanze biografiche da giudicare, tale procedura si è imposta; è per contro pratica comune riassumere per tematiche nell'atto d'accusa i singoli reati (appropriazione indebita, falsificazione di documenti, ecc.). In tempi recenti, presso il Tribunale penale federale, si è regolarmente dibattuto di singole fattispecie cosí che non si è imposto un altro orientamento nell'atto d'accusa.

Di solito, e d'intesa con l'accusa e la difesa, si rinuncia alla lettura dell'atto d'accusa nelle procedure penali federali. Esso però, nel caso Nyffenegger, era a disposizione dei giornalisti accreditati, insieme a brevi estratti del rapporto finale del giudice istruttore.

Risposta alle domande:

1.a. Le dichiarazioni concernenti le condizioni d'assunzione/di partenza sono esatte ma con le debite riserve. Al momento di disciplinare le condizioni finanziarie del congedo della signora Del Ponte si è dovuto cercare una soluzione tale da non creare un precedente. Si trattava soprattutto di indennizzare la signora Del Ponte per la differenza tra il suo salario di procuratore della Confederazione e quello attuale presso l'ONU, nettamente inferiore, secondo modalità conformi al diritto svizzero e ai disciplinamenti dell'ONU. Un supplemento salariale della Confederazione in favore della signora Del Ponte - o come si dice un "Topping Up" diretto del salario dell'ONU - avrebbe costituito un pregiudizio per l'indipendenza del magistrato nell'esercizio della sua funzione di procuratore. Perciò un tale trattamento non è assolutamente ammesso dal cosiddetto "Code of Conduct" dell'ONU. Tutti gli esborsi assunti dalla Confederazione sono stati quindi chiariti con l'ONU e trovati conformi al codice di comportamento dell'ONU.

La promessa fatta alla signora Del Ponte di essere riammessa in seno all'Amministrazione federale al termine del congedo a condizioni finanziarie adeguate (ad es. in una funzione fuori organico), si basa essenzialmente sull'ordinanza concernente l'impiego di funzionari federali presso organizzazioni internazionali, del 31 marzo 1993 (RS 172.221.104.3) il cui articolo 11 capoverso 1 recita: "Al termine del congedo il funzionario viene reinserito. Per quanto possibile egli viene reinserito, nel quadro degli effettivi autorizzati, nella funzione da lui occupata prima del congedo o in una funzione di grado almeno equivalente." La garanzia offerta alla signora Del Ponte di un'occupazione successiva nell'Amministrazione federale ha come base un testo di legge esistente.

b. Il Consiglio federale non ha mai avuto finora l'occasione di trattare di un mandato presso organizzazioni internazionali per cercare soluzioni analoghe in relazione con le condizioni di assunzione o di partenza. Come già affermato in precedenza, si tratta - nell'ambito delle relazioni di base collegate con l'elezione della signora Del Ponte - di una grandissima opportunità per il nostro Paese di essere rappresentato al secondo posto della gerarchia dell'ONU (vicesegretario generale) con una cittadina svizzera, benché la Svizzera non appartenga a questa organizzazione. Inoltre gli statuti del Tribunale non prevedono in alcun punto che la funzione del procuratore o di qualsiasi altro funzionario del tribunale possa venir svolta solo da cittadini di Stati membri dell'ONU. Il Consiglio di sicurezza, quale corpo elettorale, gode di piena libertà per l'elezione. Si deve anche menzionare in questa sede che la Svizzera non ha fatto campagna per l'elezione della signora Del Ponte, come affermato in piú luoghi. È stato il Segretario generale dell'ONU, e non la Svizzera, a proporre al Consiglio di sicurezza la scelta di Carla Del Ponte.

Un fattore importante che ha spinto il Consiglio federale a dar via libera alla signora Del Ponte per la prestigiosa carica all'Aia è inoltre il fatto che la Svizzera aveva cosí la possibilità di accentuare il suo tradizionale impegno a favore dei diritti dell'uomo. Il Consiglio federale considera idonea la soluzione scelta nel presente caso, priva oltretutto del carattere di "precedente".

Va poi qui confermato ancora che la citata ordinanza concernente l'impiego di funzionari federali presso organizzazioni internazionali all'articolo 1 capoverso 1 definisce il promovimento dell'impiego di funzionari federali in seno alle organizzazioni internazionali quale scopo dell'ordinanza.

c. In base a quanto precede non esistono gli estremi, secondo il Consiglio federale, per rivedere le condizioni di assunzione della signora Del Ponte.

d. Siccome l'elezione della signora Del Ponte a Procuratore del Tribunale per i crimini di guerra è un caso unico per l'importanza che ricopre attualmente, il Consiglio federale reputa che simili condizioni d'assunzione "particolari" non debbano avere un carattere di precedente. È bene sottolineare anche per questo punto il fatto che le condizioni d'assunzione della signora Del Ponte sono fondate su basi legali esistenti.

2.a. In conformità dell'articolo 14 capoverso 1 PP (RS 312.0) il Ministero pubblico soggiace alla sorveglianza e direzione del Consiglio federale. La sorveglianza del Ministero pubblico nella sua funzione di direzione della polizia giudiziaria, è svolta dal DFGP (art. 17 cpv. 1 PP). Per rispettare il principio formulato nell'articolo 14 capoverso 2 ("Egli presenta le sue richieste e conclusioni secondo il proprio convincimento") la sorveglianza è esercitata in modo tale che il Consiglio federale e il DFGP si impongono un estremo riserbo se si tratta d'impartire direttive al Ministero pubblico. Anche per il Procuratore generale Carla Del Ponte il Consiglio federale e il DFGP hanno reputato di aver sufficientemente ottemperato sotto ogni punto di vista, al loro dovere di vigilanza. Il DFGP ha dovuto poi occuparsi solo di sfuggita di denunce contro il Procuratore generale.

b. Non spetta al Consiglio federale giudicare quali siano i requisiti speciali che occorre avere per ricoprire l'incarico di Procuratore generale presso il Tribunale dei crimini di guerra. Il Consiglio federale costata tuttavia che la signora Carla Del Ponte è un procuratore generale molto navigato, che dispone di una rete internazionale di contatti e che gode di un'altrettanto estesa fama, guadagnata col suo forte impegno nel perseguimento in materia penale e in particolare nella lotta contro la criminalità organizzata. Il Consiglio federale è convinto che questo impegno e il carattere irremovibile con il quale il nostro magistrato ha espletato la sua funzione in Svizzera sono stati gli argomenti decisivi per la sua elezione da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Il Consiglio federale è del parere che la signora Del Ponte non comprometterà in alcun modo gli interessi svizzeri nel mondo. Al contrario, ci si può aspettare che il suo impegno come Procuratore generale del Tribunale contro i crimini di guerra torni ad onore della Svizzera.

c. Secondo il Consiglio federale in questo campo non c'è bisogno di normativa. La nomina di cittadini svizzeri in consessi internazionali dipende innanzitutto dalla responsabilità delle rispettive organizzazioni internazionali. È impensabile che il Parlamento o il Consiglio federale svizzero possano avere un peso in simili decisioni.

3. Per il Consiglio federale non esiste nessun motivo di sottoporre a un esame piú approfondito le autorità federali di perseguimento penale per quanto concerne il rispetto o meno del divieto della tortura. È convinto che dette autorità non pratichino alcun metodo d'inchiesta che si possa qualificare di tortura. Le accuse che sono state rivolte al Procuratore pubblico nel caso Nyffenegger concernevano provvedimenti delle autorità carcerarie cantonali per ridurre il rischio di suicidio; l'intervento del Ministero pubblico si è limitato a comunicare alla direzione del carcere l'esistenza del pericolo di suicidio.

Risposta del Consiglio federale.

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