99.1173 · Interrogazione ordinaria urgente · 1999-12-08
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad domanda 1
Dopo la cessazione della guerra in Kosovo, il Consiglio federale ha pianificato il ritorno in tempi rapidi dei profughi di guerra, garantendone la sicurezza e la dignità. La maggior parte dei profughi di guerra dovrebbe rientrare in Kosovo entro un anno. Per conseguire quest'obiettivo il Consiglio federale ha incoraggiato in primo luogo il ritorno volontario. Il programma di aiuto al ritorno Kosovo ha riscosso sinora un grosso successo. I risultati hanno mostrato che l'aiuto materiale costituisce un reale incentivo al ritorno volontario in Kosovo. L'Ufficio federale dei rifugiati (UFR), congiuntamente alla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), accorda per la ricostruzione e il reinserimento economico delle persone rientranti in Kosovo un aiuto materiale individuale adeguato ai bisogni e realizza nel contempo vari progetti di aiuto strutturale alla ricostruzione, segnatamente di alloggi, scuole e impianti per l'approvvigionamento di acqua potabile. Per la 2a tappa, l'UFR ha dimezzato l'aiuto individuale, che ha preso avvio il 1° dicembre 1999. Si continua frattanto a fornire aiuto in loco. Il Consiglio federale sin dall'inizio ha previsto che non tutti sarebbero stati disposti a ritornare spontaneamente in Kosovo. Si tratterebbe soprattutto di persone che sono in Svizzera già da anni, e che vi si trovavano già prima dell'inizio delle ostilità. La Confederazione e i Cantoni sono intenzionati a collaborare per garantire l'esecuzione degli allontanamenti dopo che si è conclusa la procedura d'asilo.
Sul piano internazionale, sono in fase di preparazione gli accordi bilaterali e multilaterali necessari all'esecuzione degli allontanamenti. A tutt'oggi esistono già un accordo di riammissione con la Macedonia e un disegno di accordo multilaterale sul transito. Inoltre, il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) il 16 e 17 dicembre 1999 ha reso visita al ministro degli Interni tedesco Schily, con il quale ha discusso in particolare la collaborazione tra i due Stati nel settore del rimpatrio in Kosovo dei profughi albanesi del Kosovo. Oltre a ciò, l'8 dicembre 1999 si è svolto a Ginevra un incontro dell'Humanitarian Issue Working Group (HIWG), in occasione del quale la Comunità internazionale ha discusso la problematica del rimpatrio e della reintegrazione nei Balcani e in particolare nel Kosovo.
Il programma di aiuto al ritorno e il termine di partenza del 31 maggio 2000 sono applicabili a richiedenti l'asilo con ultimo domicilio in Kosovo che sono entrati in Svizzera prima del 1° luglio 1999. L'abrogazione dell'ammissione provvisoria per gruppi decisa dal Consiglio federale con effetto dal 31 maggio 2000 non è applicabile ai richiedenti l'asilo che sono entrati dopo il 1° luglio 1999 nonché alle persone che si sono rese passibili di pena. Queste ultime devono ritornare nel loro Paese entro il termine di partenza fissato per il loro caso e non hanno il diritto di partecipare a un programma di aiuto al ritorno.
L'ufficio federale dei rifugiati, competente dell'elaborazione di un piano, sta attualmente studiando il modo di eseguire il ritorno non volontario. Entro fine gennaio 2000 sarà presentato al capo del DFGP un progetto di piano per questa fase III del ritorno. A partire dal 1° giugno 2000 le persone soggette all'obbligo di partire che si sono annunciate volontariamente per il programma di aiuto al ritorno dovranno attendersi un rimpatrio coatto. Il Consiglio federale ha stabilito il termine di partenza al 31 maggio 2000 ma non ha mai fatto sperare a chiunque che l'esecuzione di tutte le espulsioni cresciute in giudicato avverranno entro questa data.
Ad domanda 2
L'abrogazione dell'ammissione provvisoria per gruppi di determinati gruppi di cittadini jugoslavi con ultimo domicilio in Kosovo, decisa dal Consiglio federale con effetto a partire dall'11 agosto 1999, è stata attuata con la convinzione che il ritorno nel Paese d'origine per il detto gruppo di persone sia ora in generale ragionevolmente esigibile. Le procedure d'asilo che determinano la decisione definitiva sono tuttavia applicate per singoli casi. Questa è una concezione fondamentale sia nel diritto previgente che nel diritto attuale. Per ogni interessato il termine di partenza è quindi fissato nel singolo caso.
Prima di ammettere provvisoriamente una singola persona, l'UFR ha dovuto prendere una decisione d'asilo e di allontanamento. Per un certo numero di richiedenti l'asilo, al momento dell'abrogazione dell'ammissione provvisoria per gruppi tale decisione non era ancora cresciuta in giudicato. Ciò significa che per loro rimanevano aperte le vie di ricorso ordinarie. Poiché dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo si evince il diritto a una procedura di ricorso ordinaria, un decreto federale urgente non può dichiarare nulle queste procedure. Sarebbe altrimenti contrario al diritto internazionale.
Un decreto federale urgente con il quale si dichiarassero nulle le procedure di ricorso degli Albanesi del Kosovo interessati dalla decisione del Consiglio federale dell'11 agosto 1999 violerebbe inoltre il principio costituzionale della parità di diritti. Infatti, per tutti gli altri richiedenti l'asilo rimarrebbe la possibilità di opporre ricorso.
Il decreto federale urgente proposto comporterebbe l'annullamento di tutte le procedure di ricorso pendenti; ma in questo modo il legislatore interferirebbe nelle competenze della Commissione di ricorso in materia d'asilo - un tribunale indipendente -, violando il principio costituzionale della separazione dei poteri.
Infine, occorre rilevare che il Parlamento ha sostituito lo strumento dell'ammissione provvisoria per gruppi con quello della protezione temporanea. Anche la nuova concezione prevede una procedura di ricorso ordinaria.
Ad domande 3 e 4
Nel Kosovo sono stati perpetrati attacchi contro persone appartenenti all'etnia Rom. Il 23 novembre 1999, l'UFR ha deciso per questo motivo di inoltre rinviare la trattazione delle domande di richiedenti l'asilo Rom provenienti dal Kosovo finché non sarà effettuata una nuova valutazione della situazione nel febbraio 2000. Non si tratta quindi di un cambiamento di rotta bensí di coerenza con una prassi già in corso. Nei casi di decisioni negative già emanate in materia d'asilo e di allontanamento, il termine di partenza sarà rinviato, su richiesta, alla fine di maggio del 2000. Sono escluse da queste misure le persone che si sono rese passibili di pena in Svizzera.
Un trattamento privilegiato a livello procedurale delle persone appartenenti all'etnia Rom non è possibile alla luce della situazione in Kosovo e del compito legislativo di proteggere le persone minacciate.
Ad domanda 5
L'UFR segue con attenzione e in modo continuo la situazione delle minoranze in Kosovo attraverso fonti informative di vario tipo e ampiamente diffuse. L'Ufficio federale si avvale a tale scopo di fonti ufficiali come pure di fonti accessibili al pubblico. Sono prese in considerazione fra l'altro le raccomandazioni delle organizzazioni internazionali nonché i rapporti delle organizzazioni non governative.
Risposta del Consiglio federale.