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99.3298 · Interpellanza · 1999-06-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Conformemente alle vecchie disposizioni (OCLP / OCLM; RS 916.350.101 / 102), in caso d'inizio della produzione lattiera era consentita soltanto l'assegnazione di contingenti relativamente bassi. Per i produttori che intendevano o dovevano sospendere temporaneamente le forniture di latte era quindi stata introdotta la possibilità di congelare il contingente. Coloro i quali riprendevano la produzione di latte commerciale avevano così la garanzia di riottenere lo stesso quantitativo di contingente di cui disponevano prima della sospensione. L'effetto positivo di queste disposizioni consisteva nell'alleggerimento del mercato lattiero.

Sin dall'introduzione del contingentamento lattiero, l'esistenza di un contingente non è mai dipesa dall'utilizzazione dello stesso in una determinata misura minima. Al contrario: soprattutto nei primi anni dopo l'introduzione del contingentamento, i produttori chiedevano al Consiglio federale di assicurare loro che non sarebbero stati soppressi i contingenti non esauriti. Pur senza fornire un'assicurazione esplicita, l'Amministrazione si era espressa in tal senso al fine di fugare, almeno in parte, il timore della soppressione della quota di contingente non utilizzata.

Domanda a

Dal 1° maggio 1999, lo strumento del trasferimento dei contingenti indipendente dalla superficie (commercio) offre ai produttori alternative per lo meno equivalenti al congelamento. Nel nuovo disciplinamento del mercato lattiero il congelamento dei contingenti non ha quindi più alcuna ragione di esistere. Per un periodo transitorio di cinque anni, i contingenti congelati prima del 1° maggio 1999 possono essere integralmente riassegnati all'azienda che ne aveva chiesto il congelamento. Il Consiglio federale ha voluto mantenere invariata tale regolamentazione durante il periodo summenzionato. Esso non ritiene che ciò violi i principi dell'ordinanza sul contingentamento lattiero. In virtù dell'articolo 187 capoverso 2 della nuova legge sull'agricoltura, il Consiglio federale è infatti tenuto a provvedere affinché il riassetto del mercato lattiero si svolga in modo ordinato.

Domanda b

Da un sondaggio svolto presso i Servizi d'amministrazione del contingentamento lattiero (federazioni lattiere) è emerso che a fine luglio 1999 i gestori di 48 aziende e di 6 aziende d'estivazione avevano chiesto la riassegnazione, con effetto al 1° maggio 1999, dei contingenti per un quantitativo totale di circa 1'752 tonnellate. Al momento del passaggio al nuovo sistema risultava pertanto riattivato soltanto il 2,2 per cento del quantitativo totale congelato. Il produttore che chiede la riassegnazione del contingente è tenuto, per principio, a commercializzare latte ininterrottamente per tre anni, prima di poter trasferire il contingente a un altro produttore, vendendolo o cedendolo in affitto. Mediante questa disposizione restrittiva s'intende evitare riattivazioni abusive.

Nei mesi di maggio e giugno, i 54 produttori summenzionati hanno commercializzato circa 70'000 chilogrammmi di latte. Dato che per il periodo considerato, la loro quota di contingente ammonta a circa 292'000 chilogrammi (1'752 t : 12 x 2), essi hanno utilizzato mediamente il 24 per cento del contingente riattivato. E' quindi confermata la supposizione secondo la quale il livello di produzione è basso. Dal sondaggio è inoltre scaturito che negli scorsi mesi di maggio e giugno, oltre alle 6 aziende d'estivazione anche 19 delle 48 aziende citate non hanno effettuato forniture di latte. E' molto probabile che vengano adottati provvedimenti nei confronti di una parte dei produttori. Gli strumenti a tal fine sono disponibili (art. 33 OCL del 7 dicembre 1998; RS 916.350.101).

Domanda c

Vista la situazione e considerate le possibilità d'intervento esistenti, il Consiglio federale ritiene che per il momento non sia necessario intervenire inasprendo le disposizioni transitorie concernenti la riattivazione dei contingenti.

Risposta del Consiglio federale.

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