99.3382 · Mozione · 1999-06-18
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La terapia della tossicodipendenza, uno dei quattro pilastri della politica federale in materia di droga, è interessata dai provvedimenti adottati dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Questa terapia mira a garantire la reintegrazione sociale degli alcolizzati e dei tossicodipendenti e a fare in modo che vivano una vita autodeterminata.
Negli ultimi decenni in Svizzera sono state soprattutto le iniziative private a sviluppare una vasta offerta di cure ospedaliere che, recentemente, è stata ampliata considerevolmente. Infatti, viene applicata un'ampia gamma di forme terapeutiche riconosciute. Attualmente per riabilitare le persone dipendenti da stupefacenti vi sono circa 2000 posti a disposizione in 120 istituzioni, per riabilitare le persone dipendenti dall'alcol circa 1000 posti in 40 istituzioni. Secondo un'indagine dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nel 1997 in Svizzera i costi per la riabilitazione ospedaliera dalla tossicodipendenza ammontavano a circa 246 milioni di franchi di cui 75 mio. (31%) a carico dei Cantoni, 65 mio. (26%) dei Comuni, 51 mio. (21%) dell'assicurazione invalidità, 3,5 mio. (1%) dell'assicurazione malattie e 3,5 mio. (1%) a carico della Confederazione (UFSP e Ufficio federale della giustizia). I restanti 48 mio. (20%) sono stati raccolti dai pazienti e dalle istituzioni (donazioni e ricavato della vendita di prodotti e servizi).
Dal punto di vista legale, il compito di predisporre offerte della terapia della tossicodipendenza spetta ai Cantoni. La legge sugli stupefacenti (art. 15a cpv. 2) prescrive che i Cantoni provvedano all'assistenza delle persone le quali, per aver abusato di stupefacenti, abbisognano di cure mediche o di provvedimenti assistenziali, e che ne promuovano la reintegrazione professionale e sociale. Per quanto riguarda l'abuso d'alcol valgono gli stessi principi.
I problemi finanziari che hanno colpito numerose istituzioni evidenziano palesemente le lacune del sistema di finanziamento adottato fino ad oggi. La decisione dell'UFAS di assegnare sussidi per le spese d'esercizio unicamente alla presa a carico di invalidi ai sensi della LAI e quindi di correggere una pratica non adattata alla giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) rappresenta il fattore che ha scatenato una crisi maturatasi già da tempo. Inoltre, fattori come la domanda instabile a dipendenza dell'istituzione, la scarsa trasparenza dei costi e della qualità e la crescente reticenza dei Comuni a cofinanziare le terapie contribuiscono ad aggravare il problema. Per questo motivo l'anno scorso il Dipartimento federale dell'interno ha dato l'incarico, in collaborazione con i Cantoni e le istituzioni, di sviluppare un nuovo modello di finanziamento atto ad assicurare un'offerta di alta qualità conforme al fabbisogno e a creare, contemporaneamente, una maggiore trasparenza. Attualmente questo nuovo modello di finanziamento si trova in fase di consultazione presso i Cantoni e le istituzioni che si occupano di casi di dipendenza. Esso favorisce il miglioramento della qualità e promuove la cooperazione tra i Cantoni. Per quanto riguarda la competenza delle unità di costo attuali la situazione rimane sostanzialmente immutata. Si prevede di applicare il nuovo modello di finanziamento a partire dall'anno 2001.
Se la mozione richiede che al momento di definire le basi future vengano considerati anche gli aspetti professionali e che anche i soggetti giuridici e i responsabili delle istituzioni vengano coinvolti nel processo di riorganizzazione, allora le richieste si possono considerare soddisfatte. Durante il periodo di consultazione non è opportuno concedere una possibilità interlocutoria a parte dei destinatari della consultazione.
L'attuale insicurezza finanziaria di alcune istituzioni ha spinto il Consiglio federale ed il Parlamento ad autorizzare un credito transitorio per un totale di 18 mio. di franchi - pagati in due rate nel corso dell'anno 1999. Il credito federale è inteso a compensare gli effetti delle modifiche legali della pratica dell'UFAS ma non a coprire le conseguenze delle restanti modifiche summenzionate, che non rientrano nella competenza della Confederazione. Se il Consiglio federale esaminerà ancora una volta la possibilità di concedere un credito transitorio per l'anno 2000, dipenderà fondamentalmente dal fatto che soprattutto i Cantoni trovino un accordo circa l'introduzione di un nuovo modello di finanziamento al più tardi entro il 1° gennaio dell'anno 2001.
La moratoria auspicata si muove al di fuori delle disposizioni vigenti della LAI. Il Consiglio federale e l'amministrazione hanno l'obbligo di operare all'interno del quadro legale. Indipendentemente da ciò, però, la ripresa della precedente pratica dell'UFAS non conforme alla legge darebbe luogo anche ad una grave disparità di trattamento. Infatti, tutte le altre case per invalidi ed i laboratori beneficiano da sempre soltanto degli assegni per la presa a carico di invalidi ai sensi della LAI. Infatti, le istituzioni non ricevono i sussidi dell'AI ad esempio per persone che vengono considerate invalide ma hanno appena raggiunto l'età pensionabile, per gli emarginati o per coloro che assumono un comportamento insolito a livello sociale. Ai sensi della parità di trattamento bisognerebbe ampliare l'assegnazione di sussidi AI anche per queste persone - con i relativi costi a carico dell'AI.
Ci si chiede anche quali saranno gli effetti di una moratoria sulla disponibilità dei Cantoni e delle istituzioni di introdurre al più presto un nuovo modello di finanziamento. Come già detto, l'adattamento della pratica alla giurisprudenza del TFA ha agito da fattore scatenante ma non è il solo motivo che spiega la situazione attuale.
Inoltre, nel caso di una moratoria sarebbe anche opportuno accertare il procedimento da adottare nei confronti delle istituzioni ed organizzazioni che avevano ottenuto unicamente un sussidio dell'AI per invalidi già prima della generale modifica della pratica dell'UFAS.
Tutte queste riflessioni in merito alla problematica si oppongono ad un procedimento ai sensi della mozione. Inoltre, il Consiglio federale non ritiene che i provvedimenti richiesti siano sempre adatti ad una mozione, perchè ci si troverebbe in presenza di un intervento in un procedimento amministrativo o di ricorso regolato dalla legge, il che non è ammissibile ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 del regolamento interno del Consiglio nazionale (RS 171.13).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.