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99.3496 · Mozione · 1999-10-05

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Dal 1992, la legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (RS 161.5) consente a tutti i cittadini svizzeri che si interessano alla vita politica della loro patria e che non vi risiedono di parteciparvi dall'estero. A livello federale, tale diritto è stato riconosciuto senza riserve. In occasione della revisione del 1992, si è espressamente rinunciato a istituire, per l'elezione del Consiglio nazionale, un 27esimo circondario elettorale per la "quinta Svizzera". Gli Svizzeri all'estero hanno invece la possibilità di scegliere uno dei loro comuni di origine o di domicilio precedente come comune di voto. Esercitano così i diritti politici (compresi i diritti di iniziativa e di referendum) come i loro compatrioti domiciliati in Svizzera per quanto riguarda l'elezione del Consiglio nazionale, conformemente agli articoli 72 e 73 della Costituzione federale (art. 149 della nuova Costituzione). Dalla fondazione dello Stato federale, gli Svizzeri all'estero hanno inoltre il diritto di essere eletti in Consiglio nazionale. Di fatto però, condurre una campagna elettorale dall'estero risulta troppo complesso e dispendioso. Un candidato all'estero può infatti guadagnarsi soltanto i voti degli Svizzeri all'estero che contano per il suo circondario elettorale in Svizzera. Ciononostante, a prescindere dal fatto che l'istituzione di un circondario elettorale degli Svizzeri all'estero presupporrebbe una modifica della Costituzione, è lecito chiedersi se i cittadini svizzeri all'estero si identificherebbero maggiormente, sul piano politico, in una comunità virtuale disseminata nel mondo intero, condividendo con essa più interessi di quanto non avvenga con il loro comune di origine o di domicilio precedente. Del resto risulterebbe anche difficile per gli elettori determinare la natura del mandato politico che i loro rappresentanti dovrebbero adempire, eccettuata la difesa degli interessi degli Svizzeri all'estero. Per tali motivi, il dibattito in merito a un 27esimo circondario elettorale rimane tuttora allo stadio teorico, tanto più che nell'ambito dell'attuale sistema gli interessi degli Svizzeri all'estero hanno sempre trovato appoggio nelle Camere federali.

Il numero dei compatrioti all'estero che si sono iscritti presso le nostre rappresentanze per esercitare i diritti politici è costantemente aumentato dal 1972 e alla fine del mese di giugno 1999 era di 70'063. La Confederazione, i Cantoni e i Comuni si adoperano per migliorare l'organizzazione delle elezioni e delle votazioni in modo tale da agevolare il più possibile i cittadini. In particolare occorre semplificare ulteriormente e uniformare il rinnovo, ogni quattro anni, dell'iscrizione nel catalogo elettorale, cosicché gli elettori all'estero non dovranno far altro che firmare e rispedire al proprio circondario elettorale una dichiarazione prestampata che verrebbe loro inviata con il materiale di voto. Non sarebbe tuttavia consigliabile abbandonare del tutto detto rinnovo, soprattutto perché le rappresentanze non possono garantire un controllo completo degli abitanti nei loro circondari consolari. In assenza dei mezzi coercitivi disponibili in Svizzera, esse possono infatti contare unicamente sulla cooperazione delle persone immatricolate. Qualora fosse abolito l'obbligo di rinnovo, con il trascorrere del tempo finirebbe per accumularsi un considerevole numero di persone non più interessate con indirizzi non più validi, fatto che comporterebbe oneri finanziari e rischi di abuso inaccettabili.

Il diritto vigente lascia a ciascun Cantone libera scelta di decidere se introdurre o meno un catalogo elettorale centralizzato. Tale disposizione rimane tuttora pertinente in considerazione delle specifiche strutture federali nell'ambito dei diritti politici. Un intervento della Confederazione volto a costituire cataloghi cantonali centralizzati degli Svizzeri all'estero non consentirebbe di rispettare le differenze cantonali in termini di organizzazione elettorale e comporterebbe oneri supplementari per i Cantoni. L'esperienza mostra che, anche per quanto riguarda gli Svizzeri all'estero, il buon funzionamento delle elezioni e delle votazioni non dipende dal fatto che i cataloghi siano gestiti in modo centralizzato o decentralizzato. Al contrario, la Confederazione fa regolarmente notare ai servizi competenti che il materiale di voto deve essere spedito prioritariamente ai compatrioti all'estero, secondo le adeguate modalità di spedizione (art. 10 dell'Ordinanza del 16 ottobre 1991 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero). È stato riscontrato che, anche in singoli casi, questi servizi tengono nella dovuta considerazione le proposte del Servizio degli Svizzeri all'estero del DFAE avanzate a seguito di reclami.

La Svizzera non può garantire il buon funzionamento del servizio postale all'estero. In occasione della revisione del 1992, si è intenzionalmente rinunciato a coinvolgere le rappresentanze, poiché nemmeno esse sono in grado di fornire tale garanzia. L'intervento di intermediari supplementari non farebbe altro che ostacolare ulteriormente la spedizione e il rinvio del materiale di voto e darebbe inoltre adito a nuove possibilità di ricorso. Per di più molti Svizzeri all'estero abitano lontano dalla rappresentanza competente, cosicché risulterebbe loro più difficile votare presso le rappresentanze stesse. Soltanto qualora queste ultime potessero adempiere la funzione di ufficio elettorale sarebbe ipotizzabile semplificare le modalità d'inoltro. Ciò non sarebbe tuttavia possibile dato che la maggior parte delle rappresentanze non dispone delle infrastrutture e degli effettivi di personale necessari. La possibilità di votare via Internet è attualmente presa in esame dalla Cancelleria federale. Potrebbero tuttavia trascorrere svariati anni prima che questa procedura sia messa a punto in modo tale da poter essere introdotta in Svizzera. Ovviamente siffatta procedura potrà essere prevista, all'occorrenza, anche per gli Svizzeri all'estero.

Attualmente è già possibile fornire il materiale di voto nella lingua nazionale desiderata. Si è infatti constatato che tale diritto viene effettivamente esercitato.

La Confederazione attribuisce una considerevole importanza allo scambio di informazioni tra la Svizzera e i suoi cittadini all'estero. Per questo motivo mette a disposizione mezzi, soprattutto per "Gazzetta Svizzera" (la rivista per gli Svizzeri all'estero) e Radio Svizzera Internazionale; attualmente sta inoltre esaminando la possibilità di promuovere la messa a punto di nuovi strumenti che rispondano proprio a questa necessità, in special modo la diffusione tramite Internet delle informazioni pertinenti.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

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