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ad 96.460 Iniziativa parlamentare. Invalidità inferiore al 10 per cento (Raggenbass). Rapporto del 26 novembre 1999 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale. Parere del Consiglio federale

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Iniziativa parlamentare Invalidità inferiore al 10 per cento (Raggenbass)

Rapporto del 26 novembre 1999 della Commissione della sicurezza so- ciale e della sanità del Consiglio nazionale Parere del Consiglio federale

del 23 febbraio 2000

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Conformemente all’articolo 21quater capoverso 4 della legge sui rapporti fra i Consi- gli (LRC; RS 171.11) ci pregiamo sottoporvi il nostro parere in merito al rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSS-N) del 26 novembre 1999 (FF 2000 1184) concernente una modifica dell’arti- colo 18 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione con- tro gli infortuni (LAINF, RS 832.20).

Vi preghiamo di gradire, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della no- stra alta considerazione.

23 febbraio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1194 2000-0047

Parere

Situazione iniziale Nella sua sentenza del 19 agosto 1996 (DTF 122 V 335, RAMI 1996 Nr. U 260 p. 263) il Tribunale federale delle assicurazioni ha abbandonato la prassi che adottava dal 1944 di non concedere alcuna rendita permanente nell’assicurazione contro gli infortuni per le invalidità inferiori al 10 per cento. Questo cambiamento di giuri- sprudenza ha indotto il consigliere nazionale Raggenbass a presentare l’11 dicembre

1996 un’iniziativa parlamentare del tenore seguente:

«Nell’articolo 18 capoverso 2 LAINF il primo periodo va completato come segue: «È considerato invalido chi è presumibilmente alterato in misura del 10 per cento almeno nella sua capacità di guadagno in modo permanente o per un periodo rile- vante». In seduta plenaria, il 30 marzo 1998 il Consiglio nazionale ha accolto l’iniziativa e incaricato la CSS-N di elaborare un progetto di legge. Nel suo rapporto del 29 no- vembre 1999, detta commissione propone al Consiglio nazionale di modificare la LAINF come segue: Art. 18 cpv. 1

1 L’assicurato invalido almeno al 10 per cento a seguito d’infortunio ha diritto

alla rendita d’invalidità.

Art. 118 cpv. 5

5 Se la pretesa è insorta prima dell’entrata in vigore della modifica del..., la

rendita d’invalidità è concessa secondo il diritto previgente.

Parere del Consiglio federale Il Consiglio federale ritiene che la proposta della CSS-N sia un progetto equilibrato e lo sostiene in particolare per le seguenti ragioni: Considerato che i redditi comparativi utilizzati per determinare il grado d’invalidità si fondano su stime, non è possibile – come risulta anche dal rapporto della CSS-N – raggiungere un livello di precisione misurabile in unità percentuali. Una valutazione precisa dei gradi d’invalidità inferiori al 10 per cento è dunque estremamente diffi- cile. La modifica proposta tiene conto del fatto che le persone totalmente invalide nell’as- sicurazione contro gli infortuni devono assumere una franchigia del 20 per cento e che gli invalidi a seguito di malattia hanno diritto ad una rendita d’invalidità sol- tanto a partire da un grado d’invalidità del 40 per cento. Il versamento di una rendita per questi tipi d’invalidità non costituirebbe inoltre per l’assicurato un incentivo a compensare la perdita di reddito con iniziative proprie. La modifica degli articoli 18 capoverso 1 e 118 capoverso 5 LAINF secondo quanto proposto dalla CSS-N non ha alcuna ripercussione su altre leggi. Adottando il tenore del progetto il concetto di invalidità di cui all’articolo 18 capoverso 2 resta immu- tato e distinto dal disciplinamento relativo al diritto alla rendita, il che corrisponde anche all’assetto sistematico nell’assicurazione per l’invalidità.

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