Iniziativa parlamentare. Nuova proroga dell'omologazione cantonale di medicamenti. Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale
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Iniziativa parlamentare Nuova proroga dell’omologazione cantonale di medicamenti Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale
del 26 aprile 2013
Onorevoli colleghi,
con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica della legge del 15 dicembre 20001 sugli agenti terapeutici, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.
La Commissione vi propone di approvare il progetto di legge allegato.
26 aprile 2013 In nome della Commissione: Il presidente, Stéphane Rossini
3 Commento ai singoli articoli
I
Art. 95 cpv. 2 primo periodo La modifica qui proposta consiste unicamente nel prorogare di altri quattro anni il termine transitorio che, come previsto secondo il diritto vigente, scade alla fine del
2013. Le omologazioni cantonali di medicamenti rimarranno quindi valide sino al
31 dicembre 2017. Il progetto non comporta modifiche materiali. Le riserve menzionate nel secondo periodo dell’articolo 95 capoverso 2 LATer (la revoca di un’omologazione da parte del Cantone e la sostituzione di un’omologazione cantonale mediante un’omologa- zione dell’Istituto sulla base di una domanda corrispondente) rimangono invariate.
II La modifica deve entrare in vigore il 1° gennaio 2014, poiché le omologazioni cantonali sono valide solo fino al 31 dicembre 2013. L’obiettivo del presente pro- getto è incontestato e già l’ultima proroga richiesta è entrata in vigore senza opposi- zione. Se tuttavia, contro ogni aspettativa, un referendum dovesse riuscire sul piano formale, la situazione dovrebbe essere riesaminata poiché la votazione popolare potrebbe avere luogo soltanto nel 2014.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo
del personale Il disciplinamento proposto permette di prolungare l’attuale disposizione transitoria sulle omologazioni cantonali di medicamenti. Il progetto non ha quindi ripercussioni né di natura finanziaria né sull’effettivo del personale.
4.2 Attuabilità
Il presente progetto non prevede nuove disposizioni legali che comportano nuovi compiti esecutivi.
4.3 Altre ripercussioni
Il presente progetto consente di mantenere inalterata, per una durata limitata, la situazione attuale. Non si prevedono altre ripercussioni.
5 Rapporto con il diritto europeo
La proposta di prorogare, a tempo determinato, le omologazioni cantonali di medi- camenti è compatibile con il diritto europeo (diritto dell’Unione europea e diritto del Consiglio d’Europa).
6 Basi legali
6.1 Costituzionalità e legalità
La presente modifica di legge si fonda sugli articoli 95 capoverso 1 e 118 (Prote- zione della salute) della Costituzione federale4. Il capoverso 2 di quest’ultimo arti- colo, in particolare, autorizza la Confederazione a emanare anche prescrizioni sull’impiego di farmaci.
6.2 Delega di competenze legislative
Il progetto di revisione non contiene nuove norme di delega per l’emanazione di ordinanze di applicazione.
6.3 Forma dell’atto
Il progetto comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto da emanare sotto forma di legge federale conformemente all’articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale. La presente modifica della LATer seguirà pertanto la normale procedura legislativa.
4 RS 101