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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell’ambiente UFAM

8 aprile 2013

Modifica dell’ordinanza sulla caccia (OCP) In parallelo con la modifica del pacchetto di ordinanze relative alla PA 2014-2017

Rapporto esplicativo

1 Punti essenziali del progetto

Nuova regolamentazione in materia di protezione del bestiame Nel 2009, nella risposta alla mozione 09.3814 «Pianificazione della gestione degli alpi» depositata Roberto Schmidt, il Consiglio federale ha incaricato l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) di elaborare soluzioni per il finanziamento a lungo termine di misure di 1 protezione delle greggi e di rispettive basi legali. Dopo aver discusso e analizzato tutti gli scenari possibili, i due Uffici federali hanno elaborato congiuntamente un orientamento che troverà attuazione nell’ambito della politica agricola 2014-2017 (PA 2014-2017); il principale obiettivo consiste nel sostenere l’agricoltura produttiva basata sugli animali da reddito al fine di garantirne il buon funzionamento senza dover imporre restrizioni difficilmente accettabili nonostante la presenza di grandi predatori. I due Uffici hanno inoltre concordato la seguente ripartizione dei compiti: (1) l’UFAM disciplinerà e promuoverà l’effettiva protezione del bestiame, ovvero le misure concrete adottate per garantire la protezione delle greggi, quali ad esempio la sorveglianza degli ovini con cani da protezione del bestiame, mentre (2) l’UFAG promuoverà le misure a livello di aziende agricole che servono da presupposto per poter implementare con successo le misure di protezione delle greggi (p. es. un esercizio regolato del pascolo di animali da reddito attraverso la presenza costante di pastori). Pur non offrendo di per sé alcuna difesa contro i lupi e non rappresentando dunque vere e proprie misure di protezione delle greggi, i provvedimenti dell’UFAG sono un presupposto essenziale per un impiego efficiente dei cani da protezione del bestiame da parte dell’UFAM in quanto, attraverso un’opportuna gestione del pascolo, incentivano la creazione di greggi omogenee. Le misure promosse dall’UFAM e dall’UFAG sono pertanto strettamente interrelate. Le basi legali necessarie ad attuare questo orientamento congiunto sono già state create, nell’ambito della PA 2014-2017, sia nella legge sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1) sia nella legge sulla caccia (LCP; RS 922.0). Nel 2012 le due Camere hanno infatti approvato le seguenti modifiche: (1) introduzione nella LAgr della possibilità di promuovere maggiormente l’estivazione degli animali da reddito accordando contributi per l’alpeggio e contributi d’estivazione graduati secondo la categoria di animali (art. 71 cpv. 1 lett. d LAgr), in modo che il Consiglio federale possa aumentare i contributi d’estivazione per gli ovini laddove vengano adottate misure di protezione delle greggi; (2) introduzione nella legge sulla caccia di un articolo relativo alla promozione della protezione del bestiame, in modo

1 Per «protezione del bestiame» si intendono le misure tese a prevenire attacchi agli animali da reddito da parte di grandi predatori. 1/17

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da consentire alla Confederazione di elargire contributi finanziari a favore della protezione delle greggi su tutto il territorio nazionale (art. 12 cpv. 5 LCP). Per precisare queste due nuove disposizioni di legge occorre ora adeguare di conseguenza, nell’ambito della PA 2014-2017, l’ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13) e l’ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.01). Anche in questo caso, le modifiche previste per le due ordinanze sono strettamente interrelate. Per esempio, in futuro per poter accordare a un agricoltore un contributo d’estivazione più elevato nel caso in cui attui misure di protezione delle greggi conformemente alla legge sulla caccia (allegato 6 n. 1.5 OPD), occorre che nell’ordinanza sulla caccia siano definite le misure di protezione delle greggi da attuare. Parallelamente a quanto sopra, il 13 settembre 2011 il Parlamento federale ha trasmesso al Consiglio federale la mozione 10.3242 «Sostegno della Confederazione alla protezione delle greggi contro i grandi predatori», depositata dal consigliere nazionale Hansjörg Hassler; quest'ultimo chiedeva al Consiglio federale di stilare un rapporto sul tema del finanziamento a lungo termine della protezione delle greggi e delle rispettive basi legali affrontando anche il problema delle responsabilità in caso di ferimento da parte dei cani da protezione delle greggi. Oltre alla presentazione di questo rapporto, nella mozione veniva avanzata un’altra richiesta piuttosto concreta nei confronti della Confederazione, ovvero l’introduzione di un monitoraggio dei cani da protezione del bestiame, allo scopo di minimizzare il rischio di incidenti attraverso una migliore vigilanza. La presente revisione dell’ordinanza sulla caccia disciplina pertanto la protezione del bestiame conformemente all’incarico affidato dal Consiglio federale nel 2009 (risposta alla mozione 09.3814) e all'orientamento congiunto elaborato dall’UFAG e dall’UFAM. Allo stesso tempo viene implementato anche il monitoraggio dei cani da protezione del bestiame richiesto nella mozione 10.3242. L'elaborazione del rapporto del Consiglio federale sul finanziamento a lungo termine della protezione delle greggi (anch’esso richiesto nella mozione 10.3242) sta invece avanzando su un binario parallelo al presente progetto. Sarà infatti possibile presentare il rapporto solo quando sarà stato definito con chiarezza quali misure di protezione delle greggi saranno finanziate dalla Confederazione e come saranno effettivamente ripartiti i compiti tra la Confederazione e i Cantoni. Prima è dunque necessario che le cerchie interessate siano consultate in merito all’avamprogetto di ordinanza. Al fine di concretizzare le misure di protezione del bestiame, l’UFAM propone di introdurre due nuovi articoli: ter quater l’articolo 10 «Prevenzione di danni causati dai grandi predatori» e l’articolo 10 «Cani da protezione del bestiame». Nuova regolamentazione in materia di falconeria Se, da una parte, la Costituzione federale (Cost.; RS 101) attribuisce alla Confederazione una competenza legislativa generale in materia di protezione degli animali (art. 80 Cost.), dall’altra le assegna unicamente la competenza di legiferare sui principi nell’ambito della caccia (art. 79 Cost.). Ne consegue che la legislazione sulla protezione degli animali vale sostanzialmente anche per la caccia; la legge sulla caccia (LCP; RS 922.0) è pertanto parimenti subordinata all’articolo costituzionale relativo alla protezione degli animali (ingresso alla LCP) e vari aspetti concernenti la protezione degli animali e legati alla caccia sono disciplinati nella legge sulla caccia (p. es. art. 3, 5 e 7 LCP). In caso di conflitto, le disposizioni della legislazione sulla caccia prevalgono rispetto a quelle della legislazione sulla protezione degli animali (art. 2 cpv. 2 LPan). In alcuni punti le due normative si intrecciano, come nel caso dell’autorizzazione alla tenuta in cattività di animali selvatici protetti, tra cui uccelli rapaci e strigiformi: mentre la legislazione sulla protezione degli animali stabilisce a quali condizioni può essere ammessa la detenzione di tali animali (p. es. art. 6 e 7 LPan [RS 455]; art. 85 segg., tabella 2 nell’allegato all’OPan), nella legislazione sulla caccia sono definiti i requisiti volti ad assicurare la protezione delle specie e la cura degli animali malati (art. 10 LCP; art. 6 OCP; RS 922.01). Per quanto riguarda la detenzione di rapaci, pur prevedendo in linea di principio la tenuta in cattività per falconeria (tabella 2 n. 14 nell’allegato all’OPan), l’ordinanza sulla protezione degli animali non definisce nel dettaglio questo tipo di detenzione. Una definizione di tenuta in cattività per falconeria è stata data a suo tempo dall’UFV in una direttiva apposita (n. 800.111.12), la quale tuttavia non è più stata aggiornata in seguito all’entrata in vigore della nuova ordinanza del 23 aprile 2008 sulla 2/17

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protezione degli animali. L’assenza di una norma ufficiale sulla tenuta in cattività di rapaci per falconeria si è tradotta in un certo grado di incertezza riguardo alle autorizzazioni cantonali necessarie per questo tipo di detenzione; queste ultime si basavano infatti per lo più sulla direttiva non più in vigore. A questo vuoto normativo si intende porre rimedio con la presente modifica dell’ordinanza sulla caccia. Si impone pertanto una precisazione della legislazione sulla caccia in quanto la tenuta in cattività per falconeria costituisce parte integrante della falconeria (caccia con il falcone), la quale a sua volta rientra nella competenza legislativa attribuita a Confederazione e Cantoni in materia di caccia (art. 3 cpv. 1 e 2 LCP). La nuova disposizione riguardante la tenuta in cattività per falconeria andrà a integrare l’attuale norma della legislazione sulla caccia relativa alle cure di rapaci e di strigiformi (art. 6 cpv. 3 OCP): all’articolo 6, «Tenuta in cattività e cura di animali protetti», che continuerà a disciplinare la cura di animali selvatici protetti nel caso in cui siano malati o feriti, si bis aggiungerà quindi l'articolo 6 OCP, «Tenuta in cattività per falconeria e cura di rapaci diurni e di strigiformi».

2 Commento ai singoli articoli dell’OCP

Art. 6 OCP «Tenuta in cattività e cura di animali protetti» Art. 6 OCP Art. 6 Tenuta in cattività e cura di animali protetti 1 L’autorizzazione di tenere in cattività e curare animali protetti è accordata solamente se è provato che l’acquisto, la tenuta in cattività o la cura degli animali soddisfa la legislazione sulla protezione degli animali nonché sulla caccia e la conservazione delle specie. 2 L’autorizzazione di prodigare cure è inoltre accordata solamente se è provato che l’animale ne ha bisogno e se le cure sono prodigate da una persona qualificata e con le attrezzature necessarie. La durata è limitata.

Il presente articolo riprende sostanzialmente, seppur cambiandone la struttura, tutte le disposizioni dell’attuale articolo 6 in materia di tenuta in cattività e cura di animali protetti. Assicurazione della protezione delle specie La garanzia della protezione delle specie allo stato selvatico rimane tuttora il prerequisito essenziale, ai sensi della legislazione sulla caccia, affinché possa essere accordata l’autorizzazione a tenere in cattività animali selvatici protetti conformemente alla legge sulla caccia. In altre parole, la tenuta di animali appartenenti a una specie protetta (art. 2, 5 e 7 cpv. 1 LCP) non deve in alcun modo mettere in pericolo la sopravvivenza della specie allo stato selvatico. Grazie ai sostanziali miglioramenti apportati alla legislazione rilevante in materia di commercio di animali selvatici in seguito all’entrata in vigore dell’ordinanza sulla caccia nel 1988 (p. es. art. 7 OCP; art. 8 cpv. 1 lett. d OCS [RS 453]), nella nuova formulazione del capoverso 1 è possibile tralasciare l’attuale lettera a. Regolamentazione della cura di animali selvatici malati appartenenti a specie protette Nel capoverso 2 continuano a essere definiti i requisiti per ottenere l’autorizzazione a curare animali protetti bisognosi di cure. In tale ottica, le attuali disposizioni vengono riprese e integrate con i requisiti di base riguardanti le qualifiche della persona curante e le attrezzature utilizzate. Con il termine «cura», ai sensi della presente ordinanza, va intesa l’assistenza prodigata ad animali selvatici malati, fortemente indeboliti o feriti appartenenti a specie protette conformemente alla legge sulla caccia (art. 2, 5 e 7 cpv. 1 LCP). La fase di cura deve avere una durata limitata, ovvero durare finché l’animale bisognoso di cure (1) viene rimesso in libertà, ormai guarito, nel luogo in cui era stato ritrovato o (2) è sottoposto a eutanasia a causa della gravità delle sue condizioni o ancora (3) viene trasferito a uno stato di cattività ordinaria perché, pur essendo guarito, non sarebbe più in grado di sopravvivere allo stato naturale. In linea di massima, i requisiti che devono soddisfare le persone che detengono o accudiscono animali selvatici sono disciplinati nell’ordinanza sulla protezione degli animali. In particolare è necessario che la persona responsabile dell’accudimento abbia conseguito una formazione appropriata (art. 85 OPan). L’ordinanza sulla protezione degli 3/17

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animali assoggetta inoltre a obbligo d’autorizzazione la detenzione sia privata (art. 89 OPan) sia professionale (art. 90 OPan) di determinati animali selvatici (p. es. mammiferi e rapaci). Tale obbligo si applica anche alle aziende in cui gli animali selvatici sono tenuti a titolo professionale per trattamenti medici (art. 90 cpv. 2 lett. b OPan). Per quanto riguarda le attrezzature, non vengono definiti da nessuna parte i requisiti che queste devono soddisfare, ma, in linea di massima, si parte dal presupposto che le attrezzature siano tali da consentire la detenzione e la cura degli animali conformemente all’ordinanza sulla protezione degli animali (art. 5, 10 e 14 OPan). Ne consegue che i Cantoni possono autorizzare la cura di animali protetti solo da parte di stazioni di cura che dispongono di personale sanitario qualificato e di attrezzature idonee. L’attuale capoverso 3, in virtù del quale l’UFAM emana direttive sulle cure di rapaci diurni e di strigiformi, viene stralciato in bis questo punto e il suo contenuto viene trasferito nel nuovo articolo 6 OCP. Organizzazione La tenuta in cattività di animali selvatici protetti continua a essere subordinata a un’autorizzazione cantonale accordata ai sensi della legislazione sulla protezione degli animali e della legislazione sulla caccia. Com'è stato il caso sinora, spetterà ai Cantoni definire un’organizzazione adeguata per la regolamentazione di tali autorizzazioni.

Art. 6bis OCP «Tenuta in cattività per falconeria» bis Art. 6 OCP bis Art. 6 Tenuta in cattività per falconeria e cura di rapaci diurni e di strigiformi 1 L’autorizzazione per la tenuta in cattività per falconeria di rapaci diurni e di strigiformi è rilasciata solamente se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 6 capoverso 1 e se: a. gli uccelli sono tenuti allo scopo di praticare la caccia con il falcone o per realizzare uno spettacolo di rapaci; b. il Cantone ha concesso un’autorizzazione per praticare la caccia con il falcone o per realizzare uno spettacolo di rapaci; e c. gli uccelli tenuti in cattività per falconeria hanno con regolarità sufficienti possibilità di volare liberamente. 2 I rapaci diurni e gli strigiformi in cattività per falconeria possono temporaneamente essere tenuti:

a. nella falconiera, durante il periodo di muta del piumaggio e di nidificazione; b. al trolley, per garantire che gli uccelli non si feriscano durante il volo; c. legati con la pastoia, per una breve durata. 3 L’UFAM emana direttive sulle cure e sulla tenuta in cattività per falconeria di rapaci diurni e di strigiformi.

Come spiegato precedentemente, questo nuovo articolo contiene le disposizioni della legislazione sulla caccia relative alla tenuta in cattività per falconeria nella misura in cui quest'ultima si rende necessaria per praticare la caccia con il falcone o per realizzare uno spettacolo di rapaci. La falconeria o caccia con il falcone, dal 2010 patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO, viene praticata in Svizzera come forma di caccia ai corvi. Ai falconieri viene tuttavia attribuito anche specificatamente il compito di prevenire i danni causati dalla selvaggina: la costante presenza di falconi sulle aree da proteggere spinge infatti gli stormi di uccelli a evitare tali zone. È quanto viene fatto per esempio nel caso della dissuasione degli stormi di uccelli dalle particelle agricole (p. es. vigneti) o dall’area degli aeroporti per evitare che si verifichino impatti con volatili («bird strike»). La regolamentazione della falconeria è subordinata alla legislazione sulla caccia. In Svizzera ogni falconiere dispone delle seguenti autorizzazioni: (1) autorizzazione cantonale a praticare la falconeria (soggetta al superamento di un esame di falconeria); (2) autorizzazione cantonale di caccia (soggetta al superamento di un esame di caccia); (3) formazione specialistica non legata a una professione (FSNP) conformemente all’articolo 197 OPan concernente la detenzione di uccelli rapaci; (4) autorizzazione cantonale alla detenzione di rapaci protetti (art. 6 OCP). Requisiti fondamentali per la pratica della falconeria sono l’instaurarsi di una relazione di fiducia tra il falcone e il falconiere nonché un lungo e difficile processo di formazione. Presupposto per la costituzione della relazione di fiducia è la tenuta in cattività per falconeria. Contrariamente a quanto avviene nelle detenzioni di rapaci non tenuti in cattività per falconeria (come negli zoo ecc.), il falconiere deve poter afferrare, pesare e controllare il suo falcone quotidianamente, oltre a cibarlo per lo più 4/17

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direttamente dalla mano. La tenuta in cattività per falconeria e il contatto fisico giornaliero permettono di evitare che il rapace diventi timoroso e che, all’avvicinarsi dell’uomo, si ferisca da solo cercando di alzarsi in volo dalla gabbia per paura. In tal senso la tenuta in cattività per falconeria soddisfa uno dei requisiti essenziali dell’ordinanza sulla protezione degli animali, ovvero quello di tenere in cattività gli animali in modo tale da impedire che si feriscano da soli (art. 5 cpv. 2 OPan). Per questo motivo i requisiti relativi alle dimensioni delle gabbie e alle modalità di detenzione nell’ambito della tenuta in cattività per falconeria divergono dai requisiti fondamentali previsti la detenzione di rapaci all’interno degli zoo. In cambio, il falcone riceve con regolarità la possibilità di volare liberamente e di cacciare, momenti in cui può soddisfare le esigenze comportamentali proprie della sua specie in maniera di gran lunga migliore rispetto a quanto possibile in una gabbia, per quanto questa possa essere grande. Solo in questi voli di caccia il falcone può tra l'altro riempire regolarmente e completamente d’aria i suoi polmoni. Il presente articolo serve pertanto a definire e disciplinare questo tipo di tenuta in cattività per falconeria. Autorizzazione per la tenuta in cattività per falconeria Dal capoverso 1 si evince che la tenuta in cattività per falconeria può essere autorizzata solo in casi eccezionali; in linea di principio, per la detenzione di qualsiasi rapace e strigiforme valgono infatti i requisiti specificati nell’ordinanza sulla protezione degli animali (tabella 2 nell’allegato all’OPan). Una condizione essenziale per ottenere l’autorizzazione per tenuta in cattività per falconeria è che i rapaci abbiano con regolarità sufficienti possibilità di volare liberamente. Qualora ciò non sia possibile per un qualsiasi motivo, il rapace non può essere tenuto in falconeria e nei suoi confronti valgono automaticamente le modalità di detenzione previste ai sensi dell’ordinanza sulla protezione degli animali (tabella 2 nell’allegato all’OPan). Pertanto l’autorizzazione cantonale per la tenuta in cattività per falconeria va rilasciata per singoli falconi di un falconiere. Per controllare le possibilità che i falconi hanno di volare liberamente può essere richiesto, nell’ambito della procedura di autorizzazione, che il falconiere annoti questi voli in un «diario» per ogni singolo uccello oppure si può limitare il numero di rapaci per i quali un falconiere può ottenere l’autorizzazione, così che ogni uccello possa disporre di sufficienti occasioni per volare liberamente. Inoltre la tenuta in cattività per falconeria può essere autorizzata solo per uccelli tenuti allo scopo di praticare la caccia con il falcone o per realizzare uno spettacolo di rapaci. Essendo esplicitamente menzionati, gli spettacoli di rapaci vengono di fatto equiparati alla falconeria ai fini dell’autorizzazione per tenuta in cattività per falconeria. A tal proposito occorre ricordare che, conformemente all’ordinanza sulla protezione degli animali, gli uccelli rapaci possono essere tenuti con la pastoia soltanto nelle detenzioni inaccessibili al pubblico (n. 14, tabella 2 nell’allegato all’OPan). Definizione di tenuta in cattività per falconeria Dal capoverso 2 si evince che la tenuta in cattività per falconeria è ammessa solo temporaneamente (il criterio è la sufficiente possibilità di volare liberamente, cfr. sopra) e che sono consentite deroghe ai requisiti fondamentali disposti nell’ordinanza sulla protezione degli animali solamente in relazione alla possibilità: (1) di tenere gli uccelli nella falconeria durante il periodo di muta del piumaggio e di nidificazione; (2 di tenere gli uccelli al trolley per garantire che non si feriscano durante il volo, in particolare se si tratta di rapaci che spiccano il volo con grande velocità (p. es. gli astori); (3) di legare gli uccelli con i geti per un breve periodo (arco, blocco, pertica). Vengono così elencate in modo esaustivo tutte le eccezioni ammesse per la tenuta in cattività per falconeria. Direttive dell’UFAM sui rapaci e sugli strigiformi L’UFAM emanerà due direttive sui rapaci diurni e sugli strigiformi: (1) una direttiva sulle cure di rapaci diurni e di strigiformi, come avvenuto finora, e (2) una nuova direttiva sulla tenuta in cattività per falconeria di rapaci diurni e di strigiformi. Questa seconda direttiva riprenderà sostanzialmente i contenuti della direttiva emanata a suo tempo dall’UFV (n. 800.111.12) sulla tenuta in cattività per falconeria, apportando all’occorrenza migliorie grazie all’integrazione delle nuove conoscenze acquisite (p. es. promemoria n. 107 dell'Associazione veterinaria tedesca per la protezione degli animali [Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V.], intitolato «Hinweise für die Überwachung

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von Greifvogelhaltung» [Indicazioni sulla sorveglianza dei rapaci tenuti in cattività], 2006; oppure la raccomandazione per l’assistenza veterinaria e la valutazione delle detenzioni di rapaci [«Empfehlung für die tierärztliche Bestandesbetreuung und die Beurteilung von Greifvogelhaltungen»], Tierärztl. Prax. 38: 313-324, Lierz, M. et al., 2010). In aggiunta si dovrà anche provvedere a regolamentare la definizione di «sufficienti possibilità di volare liberamente», sia nell’ambito della caccia con il falcone sia di uno spettacolo di rapaci.

Art. 10 OCP «Risarcimento e prevenzione dei danni» Art. 10 cpv. 1 lett. a e b, nonché cpv. 4 OCP Art. 10 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 Risarcimento e prevenzione dei danni 1 La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità per il risarcimento di danni causati dalla selvaggina: a. l’80 per cento dei costi dovuti a danni causati da linci, orsi, lupi e sciacalli dorati; b. Concerne soltanto il testo francese. 4 La Confederazione promuove misure per prevenire i danni causati da linci, orsi, lupi e sciacalli dorati.

L’unica novità contenuta in questi due capoversi è la menzione dello sciacallo dorato (Canis aureus), un grande predatore dall’aspetto molto simile al lupo, con il quale è strettamente imparentato. La presenza dello sciacallo dorato è stata documentata per la prima volta fotograficamente in Svizzera (Oberland bernese) nel 2011. Nello stesso periodo sono stati avvistati, sempre per la prima volta, sciacalli dorati anche in Germania, Austria e Italia. L’avvistamento di questi esemplari singoli avviene nell’ambito di un'espansione naturale dell’habitat dello sciacallo dorato che, dall’Europa sud-orientale (Romania, Ungheria e Balcani), si sta spostando verso l’Europa centrale (Austria, Italia, Germania e Svizzera). È comunque ben poco probabile che, nel breve futuro, si venga a creare una popolazione di sciacalli dorati in Svizzera. Queste migrazioni rappresentano tuttavia un’espansione naturale, ovvero non direttamente influenzata dall’uomo, ragione per cui, ai sensi della legge sulla caccia, lo sciacallo dorato va considerato una specie di grande predatore indigena (art. 2 LCP) e protetta (art. 7 cpv. 1 LCP). Poiché lo sciacallo dorato è stato incluso nell’elenco del presente articolo 10, in futuro gli eventuali danni causati da questo predatore potranno essere risarciti proprio come avviene per il lupo (art. 10 cpv. 1 lett. a OCP) e la Confederazione potrà promuovere misure di protezione delle greggi applicabili anche a questo grande predatore (art. 10 cpv. 4 OCP). Al contrario, la mancata menzione dello sciacallo dorato al capoverso 5 dell’articolo 10 significa che, nel caso in cui dovesse causare danni rilevanti, i Cantoni potranno ordinare misure contro questo animale (art. 12 bis cpv. 2 LCP, art. 10 cpv. 5 OCP) analogamente a quanto fatto nei confronti delle altre tre specie di grandi predatori: la lince, il lupo e l’orso. La modifica apportata nella lettera b del capoverso 1 è di natura prettamente redazionale e concerne soltanto il testo francese.

Art. 10ter OCP «Prevenzione di danni causati dai grandi predatori» ter Art. 10 OCP ter Art. 10 Prevenzione di danni causati dai grandi predatori 1 Per prevenire i danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito, l’UFAM promuove: a. l'impiego di cani da protezione del bestiame per sorvegliare, per lo più autonomamente, gli animali da reddito nonché per difenderli contro animali estranei (protezione del bestiame); b. l’allevamento e l’addestramento di cani da protezione del bestiame; c. la protezione di alveari mediante recinzioni elettriche. 2 Se le misure di cui al capoverso 1 non sono sufficienti, l’UFAM può promuovere misure supplementari per prevenire i danni causati agli animali da reddito. 3 L’UFAM sostiene e coordina la pianificazione dei Cantoni, sotto il profilo territoriale, delle misure per prevenire i danni causati agli animali da reddito.

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4 I Cantoni integrano la protezione del bestiame nella consulenza agricola che forniscono.

Questo nuovo articolo dell’ordinanza si basa sul nuovo articolo della legge sulla caccia, che recita: «La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati dalla selvaggina, segnatamente quelli causati dai grandi predatori agli animali da reddito» (art. 12 cpv. 5 LCP) e specifica le misure preventive promosse dall’UFAM contro i danni causati dai grandi predatori. Tra le misure elencate figurano anche le «misure di protezione delle greggi conformemente alla legge sulla caccia» che si rendono necessarie per attuare l’ordinanza sui pagamenti diretti (allegato 6 n. 1.5 OPD) (PA 2014-2017). Per quanto riguarda la ripartizione dei compiti tra UFAG e UFAM così come l’orientamento di fondo in materia di protezione del bestiame, si rinvia all’introduzione del presente rapporto esplicativo. Elenco delle misure di protezione delle greggi sostenute In questo articolo sono indicate le misure per la prevenzione di attacchi agli animali da reddito da parte di grandi predatori (protezione del bestiame) che l’UFAM ritiene efficaci ed esigibili. Ai fini della protezione del bestiame occorre operare una distinzione tra la situazione nella regione d’estivazione (periodo di circa tre mesi) e la situazione nella superficie agricola utile (SAU; periodo di circa 9-12 mesi). Protezione del bestiame nella superficie agricola utile (SAU) In gran parte della superficie agricola utile della Svizzera (soprattutto nell’Altipiano) è improbabile che, nell'immediato, si faccia sentire la necessità di proteggere le greggi: si tratta infatti di regioni densamente abitate dall’uomo, in cui è del tutto inimmaginabile un insediamento permanente da parte del lupo e dell’orso (che sono i principali responsabili dei danni causati dalla selvaggina). Tuttavia singoli grandi predatori vaganti possono fare sporadicamente la loro comparsa in qualsiasi luogo. Le esperienze acquisite in Germania e in Svizzera dimostrano che in queste zone pianeggianti, facilmente accessibili, densamente abitate e con una presenza molto limitata di grandi predatori, le recinzioni elettriche comunemente reperibili sul mercato offrono una sufficiente protezione contro i danni causati dai grandi predatori. Nella superficie agricola utile della Svizzera, gli animali da reddito vengono già oggi tenuti al pascolo sempre con l’ausilio di recinzioni (fatta eccezione per le greggi transumanti in inverno, che comunque vengono tenute sotto sorveglianza permanente). Oltre alle recinzioni, in questa superficie densamente urbanizzata e – rispetto alla regione d’estivazione scarsamente accessibile – controllata di frequente, capita poi spesso che gli animali da reddito vengano messi in stalla durante la notte, il che aumenta ancora di più il livello di sicurezza. Già oggi alcuni allevatori di pecore in Svizzera hanno deciso di elettrificare le recinzioni dei propri pascoli a prescindere dalla presenza del lupo. L’UFAM considera pertanto l’acquisto, l’installazione e la manutenzione di recinzioni adeguate per la gestione dei pascoli di animali da reddito nella SAU una pratica usuale della produzione agricola, indennizzata dalla Confederazione attraverso il sistema generale di sovvenzionamento dell’agricoltura (pagamenti diretti). In altri termini, poiché i produttori agricoli hanno già integrato nelle loro normali prassi le recinzioni per la detenzione di animali da reddito, onde evitare un effetto domino, tali misure non possono beneficiare di specifici indennizzi. Protezione del bestiame nella regione d’estivazione (e in SAU speciali) In Svizzera esistono regioni di pascolo molto estese in cui installare simili recinzioni non è né ragionevolmente esigibile né realizzabile nella pratica. Tuttavia, essendo tali regioni significativamente più difficili da sottoporre a sorveglianza, è proprio qui che la presenza di grandi predatori è più probabile. Ciò vale in particolare per tutta la regione d’estivazione, ma in parte anche per le SAU scoscese e isolate delle Prealpi e del Giura. In simili regioni si rendono pertanto necessarie altre misure di protezione delle greggi. Come misure efficaci l’UFAM promuove (sempre in funzione della pianificazione della protezione del bestiame dei Cantoni sotto il profilo territoriale, cfr. sotto): (1) l’impiego di cani da protezione del bestiame per sorvegliare autonomamente gli animali da reddito; (2) l’allevamento e addestramento a regola d’arte dei cani da protezione del 2 bestiame; (3) l’elettrificazione delle recinzioni intorno agli alveari . Questo elenco è stato stilato

2 La legislazione sulla caccia disciplina in un’altra sede, quale misura di prevenzione dei danni causati dalla selvaggina, anche l’abbattimento di singoli grandi predatori responsabili di provocare danni o, in alternativa, la regolazione dell’effettivo 7/17

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sulla base delle esperienze che l'UFAM e i Cantoni hanno maturato negli ultimi decenni con i progetti realizzati in materia di protezione del bestiame (attuale art. 10 cpv. 4 OCP). A tal fine si è analizzato non solo la differente prevalenza dei danni per ogni specie di grandi predatori (lupo, lince e orso), ma anche il diverso grado di efficienza delle varie misure di prevenzione. Ulteriori misure di prevenzione Se le misure elencate non dovessero rivelarsi sufficienti, l’UFAM può sostenere altre misure di prevenzione promosse dai Cantoni, come per esempio l’installazione di un ulteriore recinto notturno delle pecore nella regione d’estivazione. Pur migliorando nel complesso il livello di protezione del bestiame (soprattutto se in combinazione con l’impiego di cani da protezione del bestiame), nella pratica tale soluzione si rivela molto dispendiosa ed economicamente poco vantaggiosa per l’azienda; il naturale ciclo di pascolo degli animali da reddito subisce infatti variazioni tali da poter comportare perdite per l’azienda e danneggiare la copertura vegetale nel punto in cui si trova tale recinto. Per questo motivo l’UFAM propone di non adottare simili misure supplementari in maniera sistematica, bensì di pianificarle con cura nel singolo caso. Devono essere i Cantoni a prevedere nel concreto, in singoli casi motivati, misure di questo genere, che l’UFAM non mancherà poi di sostenere. Aspetti economici nella scelta delle misure La decisione dell’UFAM di promuovere esclusivamente la protezione del bestiame con cani è stata dettata anche da riflessioni di natura economica. Considerata la loro efficienza, i cani da protezione del bestiame rappresentano infatti la soluzione in assoluto più conveniente sotto il profilo dei costi laddove le misure adottate dalle aziende agricole (recinzioni) si dimostrano insufficienti a impedire i danni causati dai grandi predatori. Spesso, è stata proposta quale alternativa la presenza di persone, che avrebbero la possibilità di intervenire attivamente in difesa del gregge 24 ore su 24. Tuttavia, per garantire una simile presenza e adempiere anche le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro (ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, OPI; RS 832.30; direttiva CFSL 6508), sarebbero necessarie almeno due-tre persone per gregge. Il livello dei costi per il personale rende però questa soluzione di fatto insostenibile sotto il profilo finanziario. Elevando il contributo d’estivazione per gli ovini estivati con il sistema del pascolo a rotazione allo stesso importo versato per il sistema di sorveglianza permanente, anche la PA 2014- 2017 tiene conto di questo aspetto. In questo modo, se le condizioni lo consentono, un pastore ha per esempio la possibilità di lasciare al pascolo le sue pecore per due-tre giorni con la sola sorveglianza dei cani da protezione del bestiame (p. es. per fare il fieno nella sua azienda agricola di pianura) senza vedersi decurtare il contributo d’estivazione di cui beneficia. Inoltre risulta ormai evidente che la presenza dell’uomo è indispensabile solo per condurre gli ovini in un gruppo omogeneo, mentre la protezione vera e propria è presa in carico dai cani da protezione. Necessità della protezione del bestiame Il fabbisogno di protezione delle greggi varia a seconda della specie di grandi predatori (lupo, lince e orso). (1) Lupo: l’attenzione in ambito della protezione del bestiame sarà posta in futuro prevalentemente sulla difesa tempestiva e su larga scala contro i danni causati da questo predatore. Spostandosi molto, il lupo può fare la sua comparsa in più luoghi in un breve arco di tempo e, in caso di greggi incustodite, provocare rapidamente perdite di grave entità. A essere maggiormente esposto al pericolo dei lupi è il bestiame da reddito di piccola taglia (ovini, caprini), mentre i bovini subiscono attacchi solo raramente e a livello regionale, come dimostrano anche i casi registrati in Francia. I cani da protezione del bestiame rappresentano senza alcun dubbio la misura più efficace di protezione contro gli attacchi dei lupi. Poiché gli animali da reddito da proteggere devono formare un'unità – ovvero in un gregge omogeneo – con i cani da protezione, è fondamentale che la protezione del bestiame venga disposta prima dell’inizio dell’estivazione,

della specie di predatori interessata (art. 12 cpv. 1 e 4 LCP; art. 4 e 10bis OCP). Nel valutare le diverse misure preventive è necessario attenersi a ogni modo al principio della proporzionalità, secondo cui la scelta deve cadere preferibilmente sulla misura più proporzionata allo scopo. L’abbattimento di grandi predatori è dunque possibile, ma poiché rappresenta un intervento ai danni di una specie protetta, è necessario dimostrarne la proporzionalità rispetto a misure preventive alternative quali possono essere l’impiego di recinzioni oppure di cani da protezione del bestiame. Essendo stata discussa nel quadro della revisione dell’OCP del 15 luglio 2012, la questione degli abbattimenti non sarà ulteriormente approfondita in questa sede. 8/17

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ossia prima che si verifichino danni. I cani da protezione del bestiame e gli animali da reddito devono infatti imparare a conoscersi e ad accettarsi a vicenda. Se la protezione del bestiame viene avviata solo a stagione di estivazione già iniziata, ovvero dopo che si sono verificati i primi danni, è ben difficile che le greggi e i cani possano formare un gruppo compatto. Una protezione tardiva del bestiame non è pertanto in grado di impedire eventuali danni provocati dal lupo. (2) Orso: l’orso fa la sua comparsa nel nostro Paese solo sporadicamente, in singoli esemplari ed esclusivamente nell’estremità sud-orientale della Svizzera, ragione per cui la protezione contro i danni causati da questo predatore può essere limitata a questi territori. A tal proposito è importante ricorrere ai cani da protezione del bestiame per proteggere per tempo gli alveari nonché – come per il lupo – gli animali da reddito (ovini e caprini). Per quanto riguarda l’impiego di cani da protezione del bestiame vale quanto detto in riferimento al lupo. (3) Lince: i danni causati dalla lince a pecore e capre (raramente ai daini in gabbia) hanno un’importanza comparativamente minore rispetto a quelli causati dal lupo o dall’orso. Spesso, tuttavia, singole linci si rendono responsabili di danni frequenti. Si tratta di linci che, a un certo punto, si specializzano in animali da reddito, il che sembrerebbe essere dovuto in parte anche a malattia o a vecchiaia dell’animale. Una soluzione a queste serie di danni in zone circoscritte può essere l’abbattimento mirato degli esemplari in causa (art. 12 cpv. 1 LCP). Ovviamente i cani da protezione del bestiame, citati in riferimento alla difesa contro il lupo, possono essere utili anche contro la lince. Lo stesso discorso non vale invece per i lama e gli asini impiegati nelle greggi di ovini, che se possono offrire un certo grado di protezione contro la lince si rivelano invece del tutto inermi contro il lupo e l’orso. Poiché nelle regioni in cui è presente la lince è sempre probabile la comparsa di lupi, l’UFAM intende promuovere solo le misure di protezione di cui è generalmente riconosciuta l’efficacia, come i cani da protezione del bestiame (allevamento, addestramento e impiego) e le recinzioni intorno agli alveari, escludendo invece misure come l’impiego di lama e asini, che offrono protezione solo contro la lince. Concentrandosi su misure che presentano un ampio raggio di efficacia, l’UFAM assicura l'utilizzo più efficiente possibile dei mezzi finanziari federali. Pianificazione cantonale della protezione del bestiame Come già detto, la scelta delle misure preventive da adottare rientra sostanzialmente nell’ambito di competenza dei Cantoni (art. 12 cpv. 1 e 5 LCP). In tal modo viene chiarito anche che sono in particolare i Cantoni a potere e/o dovere decidere se e dove, nel proprio territorio, devono essere impiegati cani da protezione del bestiame con il sostegno finanziario dell’UFAM. Ai fini di tale valutazione, essi tengono conto non solo della necessità di protezione del bestiame sotto il profilo territoriale (a seconda della presenza o meno di grandi predatori), ma anche di altri fattori tra cui, ad esempio, il potenziale di conflitto dei cani da protezione del bestiame con i turisti oppure eventuali conflitti di vicinato durante il periodo invernale. I Cantoni devono analizzare la situazione dei cani da protezione del bestiame durante tutto l’anno, prendendo dunque in esame sia la regione in cui vengono impiegati durante il periodo di estivazione (tre mesi) sia la loro detenzione e zona di impiego nella superficie utile agricola (9-12 mesi). A tale scopo è essenziale tenere a mente che i cani da protezione del bestiame devono essere tenuti e impiegati presso gli animali da reddito durante tutto l’anno. Un cane allontanato durante i nove mesi invernali, non può, durante l’estate, tornare subito e senza alcun problema a uno stato operativo, efficiente e autonomo. La decisione dei Cantoni deve fondarsi inoltre sulla considerazione che, di regola, ogni azienda deve impiegare e detenere almeno due cani da protezione del bestiame e che il fabbisogno di cani da protezione cresce con l’aumentare delle dimensioni dell’azienda: approssimativamente, ogni 200 pecore serve un cane in più, il che significa che servirebbero circa tre cani per 400 pecore, quattro cani per 600 pecore e via di seguito. Indipendentemente dalla decisione adottata dal Cantone sul piano della pianificazione, l’impiego effettivo di cani da protezione del bestiame continua a essere lasciato alla discrezione del singolo agricoltore. L’UFAM finanzierà pertanto solo i cani da protezione del bestiame la cui detenzione e il cui impiego incontrano il consenso del Cantone, sempre che l’agricoltore sia favorevole e che siano rispettate le direttive dell’UFAM relative ai cani quater da protezione del bestiame (art. 10 OCP). Qualora scelgano di non impiegare cani da protezione del bestiame, i Cantoni e i gestori sono tenuti a proporre misure preventive alternative. Una rinuncia volontaria a misure di protezione delle greggi (cani da protezione del bestiame) sostanzialmente accettabili non si traduce tuttavia automaticamente nella possibilità di abbattere i

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grandi predatori facendo ricorso alla pratica venatoria come metodo di prevenzione dei danni causati dalla selvaggina. La procedura relativa agli abbattimenti di grandi predatori appartenenti a specie protette continuerà a essere disciplinata conformemente alla legislazione federale sulla bis caccia (art. 12 LCP; art. 4 e 10 OCP). Consulenza cantonale in materia di protezione del bestiame Come già spiegato, il compito di adottare misure per prevenire i danni causati dalla selvaggina spetta ai Cantoni (art. 12 cpv. 1 e 5 LCP). Ne consegue che i Cantoni devono integrare la protezione del bestiame anche nella consulenza agricola che forniscono. Ciò significa che sono per esempio tenuti a offrire agli agricoltori interessati dalla presenza di grandi predatori una consulenza tempestiva sulle misure necessarie e tecnicamente possibili di protezione delle greggi oppure che devono svolgere una valutazione integrata – cioè realizzata d’intesa con i diversi uffici interessati – dell’impiego di cani da protezione del bestiame richiesto dall’agricoltore. Facendosi carico della consulenza, i Cantoni saldano la propria quota di partecipazione ai costi della protezione del bestiame. Secondo quanto proposto nell’avamprogetto, l’UFAM copre invece le spese per il finanziamento delle misure concrete di protezione. Per garantire che, sia a livello di pianificazione (di competenza dei Cantoni) che di promozione (di competenza della Confederazione) delle misure, i mezzi finanziari federali vengano impiegati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale ovvero che la protezione del bestiame venga implementata senza divergenze di sorta, la Confederazione sostiene e coordina la pianificazione cantonale delle misure preventive. A tal fine, la soluzione più ragionevole sarebbe concordare le misure sulla base di unità territoriali interregionali, per esempio compartimenti conformemente alle strategie di tutela contro i grandi bis predatori (art. 10 OCP). La Confederazione continuerà a fornire consulenza ai Cantoni e alle regioni in materia di protezione del bestiame e, in particolare, riguardo alla pianificazione territoriale. Attualmente il compito di svolgere questa attività di consulenza è assunto su mandato dell’UFAM dalla Centrale di consulenza agricola AGRIDEA.

Art. 10quater OCP «Cani da protezione del bestiame» quater Art. 10 OCP quater Art. 10 Cani da protezione del bestiame 1 L’UFAM promuove la protezione del bestiame con cani che: a. appartengono a una razza idonea per proteggere il bestiame; b. sono allevati, addestrati, tenuti e impiegati a regola d’arte per la protezione del bestiame; c. sono impiegati per sorvegliare animali da reddito in aziende i cui gestori ricevono contributi secondo l’ordinanza del …3 sui pagamenti diretti; e d. sono notificati secondo l’articolo 16 capoverso 3bis lettera b dell’ordinanza del 27 giugno 19954 sulle epizoozie. 2 L’UFAM emana direttive concernenti l’idoneità, l’allevamento, l’addestramento, la tenuta, l’impiego e la notifica dei cani da protezione del bestiame che sono oggetto di misure di promozione. 3 L’UFAM può sostenere le organizzazioni d’importanza nazionale che forniscono informazioni e consulenza alla Confederazione, ai Cantoni e alle cerchie interessate in materia di protezione del bestiame, cani da protezione del bestiame e coordinamento intercantonale.

Questo articolo, di nuova redazione, riporta le disposizioni vigenti per i cani da protezione del bestiame finanziati dall’UFAM. Benché nessuno possa negare la loro efficienza, è anche vero che in passato questi cani sono stati al centro di numerosi conflitti e in singoli casi sono state addirittura morse delle persone. Occorre pertanto migliorare questa situazione per ridurre i conflitti con le persone che si imbattono in questi cani, ma anche per dare ai detentori una maggiore certezza del diritto (sotto il profilo sia civile che penale) in relazione all’impiego che viene fatto dell’animale. Si tratta di una questione importante, in quanto gli agricoltori non tengono i cani da protezione del bestiame per piacere personale, bensì come cani da lavoro in una situazione di rischio dovuta alla presenza di grandi predatori. L’UFAM mira a raggiungere in un solo colpo entrambi questi obiettivi

3 RS 910.13 4 RS 916.401 10/17

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emanando chiare direttive concernenti l’idoneità e l’addestramento di tali cani nonché la gestione aziendale dei rischi. Lo scopo principale perseguito con questo nuovo articolo è dunque la promozione di cani da protezione del bestiame impiegati in modo conforme alle normative vigenti, affinché proteggano efficacemente il bestiame contro i grandi predatori, rappresentando però nel contempo un potenziale di rischio oggettivamente ridotto nei confronti delle persone. Prevenzione della proliferazione selvaggia di cani da protezione del bestiame ter Come spiegato in relazione all’articolo 10 OCP, non sussiste alcun obbligo di impiego di cani da protezione del bestiame, né nei confronti degli agricoltori né delle autorità cantonali. Nell’eventualità in cui vengano tuttavia impiegati cani da protezione del bestiame secondo le normative vigenti e venga richiesto a tal titolo il sostegno finanziario della Confederazione, l’articolo quater 10 provvede ora a definire i requisiti concreti che i cani e i rispettivi detentori, allevatori o addestratori devono soddisfare. Tuttavia la presente norma non può evitare del tutto che vengano impiegati cani da protezione del bestiame senza fare richiesta di contributi all’UFAM e senza che vi sia stata l’approvazione da parte del Cantone interessato. Questi casi dovrebbero tuttavia rimanere un’assoluta eccezione, in quanto un simile impiego di cani avverrebbe sotto la responsabilità personale (ridotta certezza del diritto) e a proprie spese (nessun sostegno finanziario da parte dell’UFAM e dell’UFAG). I contributi finanziari e la conseguente certezza del diritto dovrebbero pertanto rappresentare per i detentori di questi cani l’attrattiva necessaria ad impedire un impiego incontrollato di cani da protezione del bestiame. L’UFAM parte dal presupposto che questa nuova disposizione (contributi, certezza del diritto) contribuirà in futuro a migliorare nettamente sotto il profilo della qualità la protezione del bestiame (efficienza, riduzione dei rischi). Requisiti posti ai cani da protezione del bestiame L’articolo definisce innanzitutto i requisiti che devono soddisfare i cani da protezione del bestiame per i quali vengono accordati contributi ufficiali. Questi cani costituiscono una delle razze più antiche di cani da lavoro. Basti pensare che, fin dall’addomesticamento degli ovini e dei caprini nel Medio Oriente, circa 10 000 anni fa, la difesa dal lupo mediante l’impiego dei cani (addomesticati oltre 15 000 anni fa) è stata una delle ragioni principali alla base della detenzione di animali da reddito. Un aspetto particolare dei cani da protezione del bestiame è che, oltre alla relazione che intrattengono con l’uomo, sviluppano uno stretto legame anche con gli animali che devono proteggere. Per proteggere le greggi sono pertanto impiegati solo i cani appartenenti ad alcune razze specializzate che presentano e conservano questa straordinaria capacità di legame. Ne consegue che non può diventare un cane da protezione del bestiame un cane di qualsiasi razza. L’origine del comportamento protettivo del cane da protezione del bestiame risiede infatti primariamente in questa capacità di sviluppare un forte attaccamento ed è chiaro che tale capacità non deriva da un comportamento territoriale aggressivo, incoraggiato ad esempio nell’allevamento e addestramento di determinate razze di cani da guardia. È da qui che nasce la distinzione tra cani da protezione del bestiame e cani da difesa, ovvero i cani di polizia. Nell’ottica di un impiego efficiente dei mezzi finanziari, l’UFAM intende sostenere unicamente l’impiego di cani da protezione del bestiame appartenenti a una razza idonea nonché linee di lavoro adeguate. Attualmente vengono impiegati cani appartenenti a due razze: il «maremmano-abruzzese» e il «cane da montagna dei Pirenei». Per evitare di correre rischi inutili, vengono pertanto sempre escluse le linee di allevamento delle razze che non assolvono più allo scopo cui erano destinate in 5 origine (protezione del bestiame) . L’UFAM intende inoltre promuovere esclusivamente l’impiego di cani allevati, addestrati, tenuti e impiegati a regola d’arte. Il significato esatto di «a regola d’arte» costituisce uno dei punti chiave della nuova regolamentazione e sarà definito nelle direttive emanate dall’UFAM conformemente al capoverso 2, oltre a essere illustrato qui di seguito. Un’altra condizione posta per la promozione dei cani da protezione del bestiame è che questi ultimi siano impiegati in aziende i cui gestori ricevono contributi secondo l’ordinanza sui pagamenti diretti. Da ciò si evince che la protezione del bestiame deve servire principalmente a rendere possibile la produzione agricola basata su animali da reddito anche in presenza di grandi predatori. Così 5 Diverse razze di cani originariamente utilizzate per la protezione del bestiame sono state nel frattempo allevate per adempiere a mansioni di difesa nell’esercito o nella polizia e dunque con un grado maggiore di aggressività. Ne sono un esempio soprattutto razze quali il Kangal, il Caucaso, il Pastore della Russia meridionale e in parte anche il Sarplaninac (cane da pastore di Ciarplanina). 11/17

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facendo, si garantisce inoltre che l’azienda agricola in questione rispetti le condizioni previste per il sovvenzionamento dell’agricoltura da parte della Confederazione, cosa che non avverrebbe nel caso in cui una persona non riceva tali pagamenti diretti. L’ultima condizione, tesa a garantire una sorveglianza (monitoraggio) di questi cani, riguarda un’estensione dell’obbligo di notifica (ovvero registrazione) dei cani da protezione del bestiame, così come già oggi sostanzialmente prescritto bis nell’ordinanza sulle epizoozie (art. 16 cpv. 3 lett. b OFE). A tal proposito, si rinvia al commento sulla modifica dell’articolo in questione proposta nell’ambito del presente avamprogetto. Direttive relative ai cani da protezione del bestiame Come spiegato in precedenza, uno dei punti essenziali del presente progetto riguarda la valutazione dell’idoneità dei cani da protezione del bestiame per i quali possono essere stanziati contributi e il loro impiego in un’ottica di consapevolezza del rischio. Nella fase pilota dell’impiego dei cani da protezione del bestiame si sono verificati diversi problemi, in particolare in rapporto al turismo, riconducibili in larga misura a errori nella detenzione e nell’addestramento dei cani, ma anche a una carente gestione dei rischi associati al loro impiego. Questi «difetti» riflettevano però la filosofia allora imperante in materia di addestramento e impiego di questi cani e non possono dunque essere imputati agli agricoltori che utilizzavano cani addestrati secondo modalità 6 predefinite . Al fine di migliorare questa situazione, l’UFAM, in collaborazione con i detentori e gli allevatori di questi cani nonché con le organizzazioni cinofile, si è attivato per analizzare le 7 esperienze maturate e gli errori commessi . I risultati di tale analisi confluiranno nelle direttive dell’UFAM concernenti l’idoneità dei cani (allevamento e addestramento) e la gestione del rischio (tenuta e impiego). Le direttive saranno emanate in collaborazione con gli enti interessati, tra cui per esempio l’associazione Cani da protezione delle greggi Svizzera (CPG-CH), AGRIDEA, il Servizio per la prevenzione degli infortuni nell’agricoltura (SPIA), l’Ufficio federale di veterinaria (UFV), i servizi veterinari cantonali, Sentieri Svizzeri ecc.. Anche se la messa in pericolo di persone da parte dei cani da protezione del bestiame è un rischio da scongiurare ad ogni costo, nonostante tutte le precauzioni prese non è possibile evitare del tutto eventuali conflitti con i cani da protezione del bestiame. La ragione è che questi cani dall’aspetto imponente possono rappresentare una fonte di paura (e dunque di conflitto) per determinate persone, anche in assenza di una motivazione oggettiva. L’unico modo per evitare simili conflitti consiste nell’eliminare le possibilità di un incontro ravvicinato tra il cane e queste persone e, a tal fine, è necessaria una buona segnalazione delle zone in cui vengono impiegati i cani da protezione del bestiame (con pannelli informativi sul posto, nei sistemi online di pianificazione degli itinerari, ecc.). Le persone in questione potranno così aggirare le zone segnalate. Altrettanto importante è un’adeguata informazione della popolazione sul comportamento corretto da tenere in presenza di cani da protezione del bestiame, per fare in modo che i cani non vengano aggrediti dagli uomini: in passato si sono infatti verificati numerosi episodi in cui i cani da protezione del bestiame sono stati picchiati con bastoni (come testimoniano i diversi casi di canini spezzati), con la conseguenza che questi cani sono diventati sempre più violenti nei confronti delle persone e in particolare di chi portava con sé un bastone. Per questa ragione, nelle sue direttive, l’UFAM disciplina anche aspetti quali l’informazione sui cani da protezione del bestiame, la segnalazione delle zone in cui vengono impiegati e le regole comportamentali per i turisti. Le direttive emanate dall’UFAM sono vincolanti per i detentori di cani da protezione del bestiame a cui l’Ufficio accorda contributi (ossia a quelli che bis hanno debitamente notificato il cane, cfr. art. 16 cpv. 3 lett. b OFE). Il rispetto di queste direttive può acquisire tuttavia grande rilevanza anche sotto il profilo penale e civile: può infatti servire ai detentori dei cani a dimostrare più facilmente che hanno adempiuto al proprio obbligo di diligenza. Occorre poi considerare che i cani da protezione del bestiame rimangono pur sempre animali, ragione per cui, nonostante tutte le precauzioni prese, possono sempre verificarsi incidenti (p. es. con una mandria di vacche nutrici oppure con un toro). Ne consegue che il rispetto delle direttive

6 Agli inizi della detenzione di cani da protezione del bestiame nelle Alpi si riteneva che un cane da protezione del bestiame avrebbe protetto gli ovini solo se fosse cresciuto insieme al gregge senza avere praticamente nessun contatto sociale con gli uomini. Questa deprivazione e l’assenza di socializzazione si sono rivelati del tutto controproducenti per lo sviluppo caratteriale dei cani che, divenuti timidi, insicuri e timorosi, non si lasciavano facilmente comandare dal proprio detentore e perdevano rapidamente il controllo in caso di incontri ravvicinati con persone estranee. 7 Le tecniche d’addestramento odierne puntano sullo sviluppo della sicurezza del cane, delle sue capacità di socializzare e intessere uno stretto legame con il proprio detentore; i cani devono inoltre essere in grado di gestire incontri con persone estranee in un clima di fiducia, pur sorvegliando con lealtà e autonomia il proprio gregge. 12/17

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diventa centrale nell’ambito di un’eventuale procedura giudiziaria laddove viene accertato che, nel caso concreto, il detentore del cane interessato ha disatteso il proprio obbligo di diligenza. Al contrario, se le direttive sono state rispettate, l’agricoltore può essere esonerato da eventuali responsabilità. Si veda a tal proposito anche la modifica apportata nel presente progetto all’ordinanza sulla protezione degli animali (art. 77, secondo periodo OPan). Organizzazioni nazionali nell’ambito della protezione del bestiame Come più volte menzionato, spetta sostanzialmente ai Cantoni adottare misure preventive (art. 12 cpv. 1 LCP), mentre la promozione delle misure di protezione delle greggi è compito dell’UFAM. Sarebbe tuttavia contrario al principio della proporzionalità se, in ogni Cantone, dovesse essere istituito un servizio apposito nell’ambito della prevenzione dei danni causati dai grandi predatori per assicurare la ripartizione dei contributi federali e il rispetto delle direttive, soprattutto quelle concernenti l’allevamento, l’addestramento e l’impiego dei cani da protezione del bestiame. Anche nell’ottica di un impiego uniforme dei mezzi finanziari, l’UFAM deve poter affidare simili compiti di informazione e coordinamento in materia di protezione del bestiame e di cani da protezione del bestiame a organizzazioni di importanza nazionale. Già oggi la Confederazione sostiene organizzazioni di questo tipo, tra le quali figurano ad esempio la Centrale di consulenza agricola dei Cantoni «AGRIDEA» o l’associazione «Cani da protezione delle greggi Svizzera». Queste organizzazioni possono ad esempio fornire agli uffici agricoli cantonali una consulenza in materia di coordinamento intercantonale della protezione del bestiame in fase di pianificazione dello sfruttamento dei pascoli alpestri oppure possono fungere da intermediari tra le autorità cantonali veterinarie e i detentori di cani da protezione del bestiame ai fini di un’attuazione uniforme delle direttive dell’UFAM sui cani da protezione del bestiame o, nell’ambito di misure disposte da un’autorità, di una migliore gestione dei rischi di un detentore nell’impiego dei suoi cani. Un altro bis compito sarebbe di effettuare, in sede di notifica (art. 16 cpv. 3 lett. b OFE), controlli a campione sull’idoneità dei detentori di cani da protezione del bestiame a ricevere i contributi di sostegno.

Art. 77, secondo periodo OPan «Responsabilità dei detentori o degli addestratori di cani» Art. 77 OPan Art. 77 Responsabilità dei detentori o degli addestratori di cani 1 ... La responsabilità per i cani da protezione del bestiame viene valutata tenendo conto del loro impiego a scopo di difesa contro animali estranei che costituiscono una minaccia per il bestiame.

Il fatto di disciplinare l’impiego dei cani da protezione del bestiame può fare nascere conflitti con altre disposizioni legali. Il legislatore ha classificato questa razza di cani tra quelli da lavoro (art. 69 segg. OPan) definendo quale loro unico scopo di utilizzo quello di difendere il bestiame contro ter quater animali estranei come il lupo (art. 10 e 10 OCP). La difesa non può tuttavia avvenire senza che gli animali estranei vengano «messi in pericolo»: i cani da protezione del bestiame sono infatti addestrati per mettere in fuga o allontanare tali animali; se ciò non avviene, la situazione può degenerare. Il detentore del cane da protezione del bestiame non può adottare tutti i provvedimenti altrimenti necessari (attuale art. 77 OPan) senza andare contro lo scopo di utilizzo del cane stesso. Se il suo cane, nel periodo di tempo in cui ha il compito di proteggere gli animali da reddito, li difende da animali estranei mettendo questi ultimi in pericolo, lo scopo per il quale il cane viene impiegato deve essere tenuto in debita considerazione nella valutazione delle responsabilità del detentore. Di qui l’aggiunta del secondo periodo in oggetto nell’articolo 77 dell’ordinanza sulla protezione degli animali. Tenere conto dello scopo di utilizzo dei cani da protezione del bestiame permette di risolvere diversi problemi potenziali; (1) esempio «caccia da parte del cane da protezione del bestiame»: se per proteggere il gregge, un cane da protezione del bestiame aggredisce una volpe e, così facendo, la ferisce o uccide, ciò è in linea con il comportamento da lui atteso e con i compiti che deve assolvere. Tenendo conto del suo scopo di utilizzo, questa difesa non costituisce pertanto una violazione della legge sulla caccia (art. 18 cpv. 1 lett. d LCP «lasciar cacciare cani»); (2) 13/17

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esempio «randagismo di cani da protezione del bestiame»: mentre sorveglia gli animali da reddito che gli sono affidati, un cane da protezione del bestiame si muove liberamente. Il fatto che, per ispezionare i dintorni o per difendere il bestiame da pericoli effettivi, il cane si allontani temporaneamente dagli animali fino a qualche centinaia di metri fa parte di un comportamento di protezione efficace. Nel contesto della protezione di un gregge, un simile comportamento va considerato non solo sotto controllo – nella misura in cui il cane da protezione del bestiame fa ritorno al gregge in maniera autonoma – ma addirittura efficiente, in quanto permette al cane di svolgere meglio la sua funzione di protezione. Il cane non è più sotto controllo e va quindi considerato alla stregua di un cane randagio quando si allontana troppo e in modo duraturo dal gregge; (3) esempio «difesa contro animali estranei da parte di cani da protezione del bestiame»: per molti allevatori di pecore i cani selvatici continuano a rappresentare un problema serio, in quanto cacciano, attaccano e uccidono i loro animali. In linea di massima, per il cane da protezione del bestiame i cani selvatici sono una minaccia da respingere, proprio come i lupi, dai quali discendono sostanzialmente tutti i cani. Come i branchi di lupi respingono generalmente i lupi estranei, anche i cani da protezione del bestiame respingono di norma i cani estranei, il che significa che la reazione dei cani da protezione del bestiame nei confronti di cani estranei sarà per natura molto più forte rispetto, per esempio, alla reazione manifestata nei confronti di persone estranee. Ne consegue tra l’altro che i cani da protezione del bestiame hanno bisogno di un periodo di adattamento anche per accettare un nuovo cane da conduzione per gli ovini (p. es. un Border Collie). Questo istinto di difesa nei confronti dei cani in generale non può essere eliminato senza pregiudicare anche il suo atteggiamento di difesa nei confronti dei lupi. Il risultato è che un cane da protezione del bestiame efficiente non tollererà la presenza di un cane estraneo nelle vicinanze del gregge e non si darà pace finché il cane estraneo non sarà sparito. Anche se la maggior parte degli incontri tra cani da protezione del bestiame e cani estranei avviene già oggi «senza incidenti» (ovvero sempre con abbaiamenti e ringhi dissuasivi ma senza morsi violenti), in singoli casi, nella fattispecie quando il cane estraneo non rispetta i chiari segnali manifestati dal cane da protezione del bestiame (spinte, atteggiamento di dominanza, addentate e perfino morsi), quest’ultimo può reagire aggredendo fisicamente l’altro cane. La situazione diventa ancora più problematica se il detentore del cane estraneo mette in pericolo anche se stesso intervenendo in modo inappropriato. Considerate le forti ripercussioni psicologiche che hanno sul detentore del cane estraneo, simili interazioni con i cani da compagnia sono uno dei principali ostacoli all’accettazione dei cani da protezione del bestiame. Alcuni esperimenti condotti dall’UFAM hanno tuttavia rilevato che i cani da protezione del bestiame non sono di per sé aggressivi nei confronti di cani estranei, ma cercano semplicemente di tenerli lontani dal gregge con un comportamento istintivo di protezione. Al di fuori della funzione assolta presso il gregge, i cani da protezione del bestiame non dovrebbero (e non devono) rappresentare alcun pericolo maggiore per i cani da compagnia. Ne risulta pertanto che i cani da protezione del bestiame possono essere impiegati evitando per lo più rischi oggettivi a danno delle persone, ma non escludendo del tutto determinati rischi per i cani da compagnia, almeno fintanto che la protezione del bestiame sarà affidata a cani. Rischi per le persone: in Svizzera i cani da protezione del bestiame non devono mai mettere in pericolo oggettivo gli uomini, in nessuna circostanza. Questo viene garantito innanzitutto attraverso un allevamento qualitativamente ottimale dei cani da protezione del bestiame, cui si affiancano un buon addestramento e la socializzazione con persone estranee, nonché una gestione consapevole dei rischi degli animali da reddito e dei cani da parte dell’agricoltore. Ciò è possibile, in secondo luogo, se le persone estranee conoscono e applicano le giuste regole di comportamento in caso di incontri con i cani da protezione del bestiame. Rischi per i cani da compagnia: i conflitti con i cani estranei non sono invece risolvibili altrettanto facilmente. La soluzione migliore è evitare l’incontro tra cani da protezione del bestiame in servizio e cani estranei, il che avviene (1) se il detentore del cane da compagnia rispetta il territorio di impiego e se ne tiene a debita distanza, se (2) l’azienda agricola fa in modo che gli animali da reddito sorvegliati dai cani da protezione del bestiame non stazionino nelle immediate vicinanze di sentieri escursionistici oppure mette recinzioni in tali aree, o ancora (3) evitando di impiegare cani da protezione del bestiame nei luoghi in cui incontri ravvicinati sono non solo inevitabili ma addirittura frequenti. In aggiunta, è possibile minimizzare le possibilità di conflitti adottando una buona gestione del rischio ossia, per esempio, tenendo 14/17

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temporaneamente al guinzaglio i cani da protezione del bestiame in presenza di situazioni pericolose (p. es. durante la conduzione del gregge). Se, nonostante tutto, si verifica comunque un incontro ravvicinato con cani estranei, è importante che la persona che li accompagna assuma un comportamento corretto, per esempio evitando di avvicinarsi ulteriormente con il suo cane al gregge o adottando le strategie giuste per ridurre la criticità della situazione. Se i due cani arrivano a mordersi e l’incidente viene sottoposto a verifica nell’ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo (art. 77 e 79 OPan), in sede di accertamento dei fatti (verifica della violazione dell’obbligo di diligenza e di un comportamento oltremodo aggressivo da parte del cane da protezione del bestiame) si deve tenere debitamente conto dello scopo di utilizzo del cane da protezione del bestiame. Nelle sue direttive l’UFAM formulerà delle proposte su come ciò possa essere fatto nella prassi cantonale (analogamente all’art. 79 cpv. 2 OPan, che è stato stralciato). Va da sé che questo non costituisce in alcun modo un lasciapassare e che qualsiasi reazione esagerata da parte del cane da protezione del bestiame, ascrivibile per esempio a un addestramento o a una detenzione carente, può comunque essere imputata a una violazione dell’obbligo di diligenza da parte del detentore del cane.

Art. 16 cpv. 3bis lett. b OFE «Identificazione dei cani» bis Art. 16 cpv. 3 lett. b OFE Art. 16 cpv. 3bis lett. b Identificazione dei cani 1bis Il detentore di animali deve inoltre notificare al gestore della banca dati: b. per i cani da protezione del bestiame: il previsto impiego come cani da protezione del bestiame e, qualora siano richieste misure di promozione secondo l’articolo 10quater capoverso 1 dell’ordinanza del 29 febbraio 19888 sulla caccia, il rispetto dei requisiti necessari.

Già oggi il previsto impiego di cani da protezione del bestiame va, in linea di principio, notificato ai sensi della vigente legislazione in materia di epizoozie. Questa notifica non permette tuttavia di sapere se il cane abbia seguito un addestramento idoneo per la protezione del bestiame o se venga poi effettivamente impiegato a questo scopo. Con questo obbligo di notifica supplementare, le autorità federali e cantonali, che hanno accesso alla banca dati, possono subito sapere se, nell’anno in questione, l’impiego di un cane da protezione del bestiame è sovvenzionato dall’UFAM. La notifica va pertanto ripetuta all’inizio di ogni anno. In linea con il monitoraggio di questi cani richiesto nella mozione 10.3242, in sede di verifica di un incidente in cui un cane da protezione del bestiame ha morso una persona o un altro cane, gli uffici specializzati delle autorità (p. es. il veterinario cantonale) sapranno subito con certezza se il cane coinvolto è stato impiegato conformemente alle direttive e se il detentore ha assolto quindi in linea di principio al suo obbligo di diligenza. Questa notifica facilita inoltre all’UFAM il suo compito di versare i contributi di sostegno ai detentori. La registrazione costituisce pertanto un elemento irrinunciabile per assicurare il monitoraggio di questi cani secondo quanto richiesto nella mozione 10.3242. Oltre alla banca dati, l’UFAM provvederà a pubblicare in Internet indicazioni geografiche precise sui punti della zona d’estivazione in cui vengono impiegati cani da protezione del bestiame.

3 Ripercussioni sul piano organizzativo e finanziario

Il presente progetto presenta ripercussioni sia sul piano organizzativo che finanziario. In esecuzione della mozione 10.3242, il Consiglio federale esporrà l’organizzazione e un’estrapolazione dettagliata dei costi in un rapporto non appena si sarà conclusa l’indagine conoscitiva sul progetto e risulterà quindi più chiaro quali misure di protezione del bestiame promuovere e come ripartire esattamente i compiti tra Confederazione e Cantoni. Ripercussioni sul piano organizzativo

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Per garantire un’esecuzione unitaria della protezione del bestiame e della relativa promozione finanziaria secondo quanto auspicato nel presente progetto, si rende necessaria l’organizzazione illustrata qui di seguito. (1) Servizio nazionale di consulenza in materia di protezione del bestiame: una Coordinazione nazionale protezione greggi collabora con i centri di consulenza regionali (cantonali o intercantonali) al fine di garantire un’esecuzione unitaria nell’ambito della protezione del bestiame e della relativa promozione. La Coordinazione nazionale fornisce consulenza in materia di protezione del bestiame nei settori prevalentemente agricoli (p. es. gestione dei pascoli, pianificazione dei pascoli ecc.), promuove misure concrete ad eccezione dell’impiego dei cani (p. es. elettrificazione delle recinzioni intorno agli alveari) e dirige un gruppo mobile d’intervento con cani da protezione del bestiame finalizzato ad assistere tempestivamente gli agricoltori che si trovano a fronteggiare danni imprevisti. Essa coordina inoltre la protezione del bestiame su scala nazionale fornendo informazioni, consulenza e supporto ai centri di consulenza regionali/cantonali. Attualmente questo compito di importanza nazionale è svolto, su incarico dell’UFAM, dalla Centrale di consulenza agricola AGRIDEA di Losanna. Già oggi l’UFAM sostiene inoltre alcuni centri di consulenza regionali in materia di protezione del bestiame (p. es. «Plantahof» nel Cantone dei Grigioni) nell’ottica della promozione della protezione del bestiame «nell’ambito di progetti regionali» (attuale art. 10 cpv. 4 OCP). (2) Organizzazione nazionale per l’allevamento e l’addestramento dei cani da protezione del bestiame: un’organizzazione attiva su tutto il territorio nazionale, costituita da allevatori e detentori di cani da protezione del bestiame impiegati attivamente a tale scopo, provvede affinché i cani da protezione del bestiame siano allevati e addestrati in conformità con le direttive dell’UFAM. Questa organizzazione provvede anche alla formazione e al perfezionamento continuo degli allevatori e detentori dei cani secondo le disposizioni della legislazione sulla caccia e sulla protezione degli animali nonché in base alle ultime conoscenze acquisite. Già oggi questo compito è svolto, su incarico dell’UFAM, dall’associazione Cani da protezione delle greggi Svizzera. (3) Servizio cantonale di consulenza su un impiego dei cani da protezione del bestiame conforme alle normative vigenti: una Coordinazione nazionale cani da protezione delle greggi sostiene la Confederazione e i Cantoni nell’esecuzione unitaria delle disposizioni legali in materia di promozione dei cani da protezione del bestiame e assiste i Cantoni e gli agricoltori che la consultano per sapere se le modalità di detenzione e impiego dei cani adottate conformemente alle direttive dell’UFAM sono conformi alla legge. Essendo incaricata di verificare la registrazione obbligatoria di questi cani, la Coordinazione nazionale (in stretta collaborazione con i servizi veterinari cantonali e su mandato dell’UFAM) può anche effettuare controlli presso i detentori (p. es. per accertarne l’idoneità a ricevere contributi finanziari) o fornire assistenza agli agricoltori nell’attuazione di eventuali decisioni cantonali. I consulenti cinofili regionali di questo servizio specializzato (che deve ancora essere istituito) rappresentano pertanto un necessario anello di congiunzione tra le autorità federali/cantonali e i detentori. (4) Servizio cantonale di consulenza in materia di protezione del bestiame: secondo la legislazione vigente, i Cantoni sono tenuti a prendere misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina (art. 12 cpv. 1 LCP), il che significa che esiste già un obbligo nei loro confronti in materia di prevenzione dei danni causati dai grandi predatori. Poiché la protezione del bestiame da parte dell’UFAM non sarà più realizzata su scala progettuale, ma nazionale, i Cantoni dovranno integrare la pianificazione in materia di protezione del bestiame nella propria pianificazione agricola. Sebbene l’attuazione della protezione del bestiame rimanga dunque di competenza cantonale, ai sensi dei punti 1-3 l’UFAM assolverà all’attività di consulenza ai Cantoni, di coordinamento intercantonale delle misure e di esecuzione in materia di orientamento dei contributi di sostegno e dei controlli.

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Ripercussioni finanziare La consulenza in materia di protezione del bestiame nei Cantoni e la promozione di circa 170 cani da protezione del bestiame costano annualmente all’UFAM 850 000 franchi. Per testare e creare le strutture necessarie all’attuazione delle mozioni 09.3814 e 10.3242, l’UFAM ha avviato per gli anni 2012-2013 un progetto pilota sulla promozione e sul controllo dell’allevamento, addestramento e impiego di cani da protezione del bestiame, le cui spese straordinarie ammontano a 400 000 franchi all’anno. Nel 2014, con l’entrata in vigore delle nuove ordinanze della PA 14-17, le conoscenze acquisite nell’ambito del progetto pilota dovranno confluire in una nuova organizzazione strutturata come descritto sopra. Nei prossimi anni l’effettivo necessario di cani da protezione del bestiame aumenterà parallelamente all’ulteriore diffusione del lupo e al suo insediamento permanente nel nostro Paese mediante la formazione di nuovi branchi. Nella tabella qui sotto viene fornita una stima (basata sul presente progetto) degli aumenti dei costi che, dovendo essere coperti con le risorse generali della Confederazione, richiederanno un incremento graduale del credito A2310.0127 Animali selvatici, caccia e pesca.

Anno Cani da protezione Aumento del credito in fr. Spese totali dell’UFAM per del bestiame (rispetto al 2013) la protezione del bestiame (effettivo) 2013 170 1 250 000.-* 2014 200 650 000.- 1 500 000.- 2015 230 900 000.- 1 750 000.- 2016 270 1 100 000.- 1 950 000.- 2016 320 1 300 000.- 2 150 000.- Dal 2017 nn nn nn * 850 000 (protezione del bestiame) + 400 000 (cani da protezione del bestiame)

La stima dei costi effettivi per la protezione del bestiame dipende dall’esito del presente processo di revisione. Il Consiglio federale attenderà pertanto di valutare i risultati dell’indagine conoscitiva per presentare tali cosi nel quadro del rapporto sulla protezione del bestiame richiesto con la mozione 10.3242.

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