Revisione totale dell’ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet)
Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera
Berna, 30 agosto 2023
Revisione totale dell’ordinanza sulla meteorologia e la climatologia Rapporto esplicativo
BK-D-BB8A3401/1090
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Contenuto dell’ordinanza
L’ordinanza del 21 novembre 2018 sulla meteorologia e la climatologia (OMet; RS 429.11) contiene le disposizioni di esecuzione della legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet; RS 429.1). Definisce in particolare le prestazioni meteorologiche e climatologiche dell’offerta di base fornite dalla Confederazione, gli emolumenti riscossi, i principi per la concessione di aiuti finanziari e le competenze conferite a MeteoSvizzera per la conclusione di accordi internazionali.
1.2 Necessità di agire e obiettivi
Con l’approvazione da parte delle Camere federali della legge federale del 17 marzo 2023 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA; FF 2023 787) sono state create le basi per l’introduzione dei dati pubblici aperti (OGD) nell’Amministrazione federale. In base a questa legge, le unità amministrative devono rendere liberamente e gratuitamente accessibili i dati che raccolgono o generano per l’adempimento dei loro compiti legali. Unitamente all’elaborazione della LMeCA è stata rivista anche la LMet (di seguito rev-LMet) allo scopo di abrogare la riscossione degli emolumenti per i dati. Poiché contiene disposizioni particolari sulla riscossione di emolumenti per i dati (art. 13, 15 e 16), deve essere adeguata anche l’OMet.
Nell’ordinanza deve inoltre essere introdotta una disposizione sul trattamento di dati personali (gestione dei clienti) da parte di MeteoSvizzera nel quadro della fornitura di prestazioni.
Le modifiche menzionate, richieste dal nuovo quadro legale, sono state l’occasione per ristrutturare l’OMet per motivi di chiarezza e coerenza. Inoltre, sono stati apportati piccoli aggiustamenti per tenere conto della prassi. L’insieme di questi adeguamenti ha pertanto comportato una revisione totale dell’ordinanza.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 Struttura
L’ordinanza rivista (rev-OMet) è suddivisa in otto sezioni:
1. Autorità d’esecuzione (art. 1)
2. Prestazioni dell’offerta di base (art. 2 e 3)
3. Utilizzazione dell’offerta di base (art. 4 e 5)
4. Emolumenti e fatturazione (art. 6-12)
5. Collaborazione internazionale e contributi a programmi
internazionali (art. 13-15)
6. Trattamento di dati personali nella fornitura di prestazioni (art. 16)
7. Diritto di ricorso per proteggere l’infrastruttura di misurazione
(art. 17)
8. Disposizioni finali (art. 18 e 19)
2.2 Terminologia
Per quanto concerne le prestazioni dell’offerta di base viene operata una distinzione tra due modalità di fruizione: le prestazioni sono approntate in modo che gli utenti vi possano accedere da soli (modalità pull, self-service) o sono fornite in modo specifico agli utenti (modalità push, da parte di MeteoSvizzera). Per la prima variante si usa l’espressione «approntamento», per la seconda l’espressione «fornitura».
2.3 Delimitazione rispetto alla meteorologia aeronautica
Conformemente all’articolo 1 lettera d LMet, la Confederazione appronta informazioni meteorologiche per il servizio e la sicurezza aerei sul territorio svizzero. Le disposizioni sulle prestazioni di questo cosiddetto servizio di meteorologia aeronautica, in quanto parte della sicurezza aerea, e sui meccanismi di finanziamento si trovano nella legge federale sulla navigazione aerea (RS 748.0), nell’ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (RS 748.132.1) e nell’ordinanza concernente il servizio civile della meteorologia aeronautica (RS 748.132.13). Le disposizioni dell’OMet/rev-OMet non si applicano pertanto alla meteorologia aeronautica (cfr. art. 3 cpv. 6 rev-LMet: «La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l’approntamento di dati e prestazioni secondo l’articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali»).
3 Commento ai singoli articoli
Ingresso
L’ingresso è integrato da un rimando all’articolo 3 capoverso 5 rev-LMet che conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare la riscossione di emolumenti.
Articolo 1
L’articolo 1 rev-OMet concretizza l’articolo 2 capoverso 1 LMet e stabilisce che l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) funge da servizio meteorologico e climatologico nazionale. La disposizione corrisponde all’articolo 1 dell’OMet vigente (di seguito OMet).
Osservazione preliminare sulla sezione 2 «Prestazioni dell’offerta di base»
Conformemente all’articolo 3 capoverso 1 LMet il Consiglio federale, nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 1 della legge citata, stabilisce un’offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche. L’articolo 3 capoverso 3 rev-LMet prescrive che determinate prestazioni siano fornite gratuitamente. Per determinate altre prestazioni, invece, l’articolo 3 capoversi 4 e 5 rev-LMet conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare la riscossione di emolumenti.
In considerazione di questo contesto legale, le prestazioni dell’offerta di base vengono definite in due disposizioni: una che disciplina l’offerta di prestazioni fornite gratuitamente e una che disciplina l’offerta di prestazioni soggette a emolumenti. Se per l’approntamento di dati nel contesto OGD, per le prestazioni destinate alla collettività e per quelle nel quadro del sistema di allerta è prevista la gratuità, per le prestazioni fornite a specifici utenti è invece giustificata la riscossione di emolumenti.
A prescindere dall’introduzione degli OGD, la presente revisione non modifica l’orientamento dell’offerta di base di MeteoSvizzera. Tuttavia, le prestazioni dell’offerta
di base e i loro destinatari sono descritti in modo più specifico e presentati in modo più chiaro.
In esecuzione dell’articolo 3 LMet, le prestazioni dell’offerta di base devono essere distinte dalle attività che MeteoSvizzera svolge per adempiere i propri compiti nel quadro di eventuali progetti di collaborazione (art. 5 LMet). Da questi progetti possono essere generati ricavi supplementari (i cosiddetti «fondi di terzi»; cfr. art. 30a cpv. 4 lett. a della legge federale sulle finanze della Confederazione, LFC; RS 611.0). Non si tratta tuttavia di entrate generate dalla riscossione di emolumenti ai sensi della LMet e dell’OMet/rev-OMet.
Articolo 2 Prestazioni fornite gratuitamente
L’articolo 2 rev-OMet disciplina le prestazioni dell’offerta di base fornite gratuitamente, vale a dire non soggette a emolumenti. Da un lato viene così concretizzato l’articolo 3 capoverso 3 rev-LMet, che già prescrive la fornitura gratuita di determinate prestazioni. Dall’altro sono definite come «prestazioni fornite gratuitamente» altre attività svolte nel quadro del sistema di allerta.
La lettera a riprende essenzialmente il disciplinamento di cui all’articolo 3 capoverso 3 lettera a rev-LMet.
La lettera b riprende a sua volta essenzialmente quanto stabilito all’articolo 3 capoverso 3 lettera b rev-LMet, precisando che la diffusione di informazioni approntate gratuitamente deve avvenire attraverso canali di distribuzione pubblici. Poiché la gratuità di queste prestazioni è giustificata dal fatto che presentano un grande interesse generale, è necessario garantire che siano effettivamente accessibili a tutti. Attualmente i canali di distribuzione principali sono il sito Internet e l’app di MeteoSvizzera. Ulteriori informazioni destinate alla collettività sono diffuse anche attraverso canali gestiti in collaborazione con altri enti (portale NCCS, portale dei pericoli naturali ecc.).
Secondo l’articolo 3 capoverso 3 lettera b rev-LMet, MeteoSvizzera diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche d’interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all’articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull’evoluzione climatica. Nell’ambito di queste prescrizioni, MeteoSvizzera decide autonomamente sul contenuto dell’offerta informativa.
Alla lettera c è stabilito che l’approntamento o la fornitura di allerte e delle loro spiegazioni per le autorità (ad es. Cantoni) continueranno a far parte, come sinora, delle prestazioni fornite gratuitamente. A differenza delle allerte approntate per la collettività come previsto all’articolo 2 lettera b rev-OMet, che vengono messe a disposizione attraverso canali di distribuzione pubblici, le allerte elaborate specificamente per le autorità sono inviate oppure approntate e spiegate su piattaforme accessibili soltanto a questo particolare gruppo di utenti.
Articolo 3 Prestazioni soggette a emolumenti
L’articolo 3 rev-OMet concretizza l’articolo 3 capoverso 4 lettera b e capoverso 5 rev- LMet e disciplina le prestazioni dell’offerta di base soggette a emolumenti.
Secondo il capoverso 1, MeteoSvizzera riscuote emolumenti per l’approntamento di dati e la fornitura di prestazioni riconducibili a mandati previsti in leggi speciali. Ne sono un esempio le prestazioni fornite in virtù dell’ordinanza sulla protezione d’emergenza. Se il destinatario della prestazione è un altro ufficio federale, la fatturazione avviene secondo le prescrizioni interne della Confederazione.
A differenza del capoverso 1, il capoverso 2 specifica le prestazioni soggette a emolumenti che MeteoSvizzera può (ma non è obbligata a) fornire su richiesta. Quest’ultima decide autonomamente non soltanto se fornirle, ma anche in quale forma.
Alla lettera a si stabilisce che si tratta di prestazioni che servono alle autorità per l’adempimento dei compiti previsti dalla legge: ne fanno parte, ad esempio, i rapporti per i Cantoni su determinati sviluppi climatologici. Nella prassi occorre distinguerle dalle prestazioni supplementari fornite (commercialmente) per soddisfare desideri particolari di clienti ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 LMet. Fornire una prestazione supplementare significa rispondere alle esigenze specifiche di un singolo cliente e, quindi, generare un prodotto ad hoc. Quelle disciplinate alla lettera a, invece, sono unicamente prestazioni richieste dalla maggior parte dei Cantoni per l’adempimento dei loro compiti previsti dalla legge, ad esempio se necessitano di una base climatologica per soddisfare un obbligo di rendere conto alla Confederazione.
Alla lettera b è previsto che MeteoSvizzera possa fornire prestazioni di formazione alle autorità e agli istituti di formazione.
Alla lettera c si stabilisce che MeteoSvizzera può, su richiesta, fornire prestazioni che rispondono a un interesse nazionale o regionale in materia di sicurezza o salute della popolazione, sicurezza dell’approvvigionamento, tutela a lungo termine di un ambiente sano o ricerca scientifica. Tra queste rientrano, ad esempio, i rapporti climatologici destinati ai gestori di infrastrutture critiche. Mentre le prestazioni di cui alla lettera a sono esplicitamente limitate alle autorità pubbliche, nella lettera c s’intende rendere possibile l’approntamento di prestazioni meteorologiche e climatologiche anche per attori privati, se rispondono a uno degli interessi citati.
La lettera d, infine, stabilisce che MeteoSvizzera può riscuotere emolumenti per prestazioni fornite su richiesta che riguardano l’approntamento o la fornitura di dati che necessitano di un livello di servizio più elevato rispetto a quello richiesto per i dati destinati al portale OGD. Questo, anche se la LMeCA prevede già determinati criteri per l’approntamento degli OGD, che, conformemente all’articolo 10 capoverso 4, sono pubblicati in Internet gratuitamente, tempestivamente, in forma leggibile elettronicamente e in formato aperto. Allo stesso tempo, però, nel messaggio sulla LMeCA si precisa che la messa a disposizione degli OGD non costituisce un nuovo compito amministrativo a sé stante, bensì un’attività accessoria che può essere svolta dalle unità amministrative1. Secondo l’articolo 10 capoverso 7 LMeCA non sussiste inoltre alcun diritto legale all’accesso a questi dati. È inoltre previsto che, per coprire l’onere supplementare, le unità amministrative possano continuare a riscuotere emolumenti per la fornitura di dati particolari e specifici per i clienti. Esempi di un simile livello di servizio più elevato potrebbero essere l’approntamento di formati di dati aggiuntivi o la messa a disposizione di un supporto telefonico con tempi di risposta rapidi.
Messaggio del 4 marzo 2022 sulla legge federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità, FF 2022 804, pag. 40.
Per promuovere l’utilizzazione dei dati meteorologici e climatologici, MeteoSvizzera ritiene importante implementare gli OGD in modo che i propri dati possano essere riutilizzati in modo efficiente e attrattivo. Tuttavia, probabilmente vi saranno casi in cui determinati utenti vorranno che i dati siano resi disponibili con requisiti più severi. È il caso, ad esempio, se i dati sono utilizzati in un’azienda commerciale in modo tale che un’eventuale interruzione comporterebbe grosse difficoltà operative. In una situazione simile, i requisiti in materia di elevata disponibilità non possono essere soddisfatti con la soluzione standard OGD. In questo caso, MeteoSvizzera deve poter riscuotere un emolumento, conformemente a quanto esposto nel messaggio sulla LMeCA2.
La lettera d del presente articolo non è tuttavia destinata a fungere da base per rispondere a singole richieste particolari relative al livello di servizio, bensì a dare a MeteoSvizzera la possibilità, in caso di effettivo bisogno, di offrire un livello di servizio fisso e più elevato, di cui possono usufruire gli eventuali interessati.
Articolo 4 Autorizzazione all’utilizzazione dell’offerta di base
Il capoverso 1 stabilisce che le prestazioni soggette a emolumenti e quelle fornite attraverso canali di distribuzione non pubblici possono essere utilizzate soltanto con l’autorizzazione di MeteoSvizzera. La disposizione riprende sostanzialmente l’articolo 7 capoverso 1 OMet, completandolo con la precisazione che l’autorizzazione è necessaria anche per le prestazioni non soggette e emolumenti che vengono però approntate su applicazioni non pubbliche per un determinato gruppo di utenti (ad es. nei sistemi di allerta per le autorità).
Il capoverso 2 stabilisce che l’autorizzazione di MeteoSvizzera può essere rilasciata in forma di comunicazione unilaterale o, come sinora, di contratto di diritto amministrativo. La prima forma si presta, ad esempio, se per ottenere una prestazione è sufficiente disporre di un accesso a una piattaforma. La seconda sarà necessaria nei casi in cui le prestazioni di MeteoSvizzera debbano essere ulteriormente concretizzate per gli utenti.
Ai fini della documentabilità dell’attività amministrativa, sia la comunicazione unilaterale sia il contratto di diritto amministrativo vanno stilati per scritto. Nel caso del contratto di diritto amministrativo, tuttavia, non è necessaria la forma scritta ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220). La conclusione del contratto può quindi avvenire anche attraverso uno scambio di e-mail, purché non vi siano dubbi sull’identità della parte contraente.
Articolo 5 Condizioni di utilizzazione
L’articolo 5 costituisce una disposizione esecutiva dell’articolo 3 capoverso 1 secondo periodo LMet, che conferisce al Consiglio federale la competenza di definire le condizioni di utilizzazione delle prestazioni dell’offerta di base.
Al capoverso 1 sono stabilite quattro diverse condizioni che gli utenti delle prestazioni dell’offerta di base devono rispettare. Secondo la lettera a, la riproduzione e la diffusione di dati o informazioni di MeteoSvizzera sono ammesse sempre e soltanto
Messaggio, pag. 39 seg.
con l’indicazione della fonte. Anche l’articolo 10 capoverso 4 LMeCA prevede, per gli OGD, obblighi di indicare la fonte dei dati previsti da leggi speciali.
La lettera b concerne la riproduzione o la diffusione di allerte, due tipologie di utilizzazione sostanzialmente ammesse. Quello che invece non è ammesso è la modifica dei loro contenuti – una condizione imprescindibile per evitare la messa in circolazione di informazioni errate. Vanno in particolare rispettati i livelli e i colori standard per le allerte utilizzati dalla Confederazione.
La lettera c riguarda i dati di login che devono essere immessi dagli utenti per accedere alle prestazioni dell’offerta di base. Questi dati sono collegati individualmente a ciascun utente e non devono essere trasmessi a terzi non autorizzati. Devono inoltre essere protetti dall’abuso, ad esempio conservandoli con cura.
La lettera d disciplina l’utilizzazione appropriata dell’infrastruttura impiegata per la messa a disposizione delle prestazioni di MeteoSvizzera. L’infrastruttura deve essere utilizzata allo scopo per cui è stata concepita, ossia soltanto nella misura in cui ciò è necessario per ottenere le prestazioni. Secondo il numero 1, è vietata qualsiasi utilizzazione abusiva. Tale divieto comprende le utilizzazioni non finalizzate all’ottenimento di prestazioni, ma programmate ad esempio per attaccare le risorse web, sovraccaricarne le capacità di elaborare le richieste e, quindi, interrompere la disponibilità del sito. Secondo il numero 2, è inoltre vietata l’utilizzazione eccessiva in termini di frequenza di accesso e non pertinente all’ottenimento di prestazioni, ad esempio se viene programmata una richiesta ogni 60 secondi per una prestazione che è aggiornata soltanto ogni 10 minuti.
Il capoverso 2 disciplina le possibili conseguenze della violazione delle condizioni di utilizzazione. I provvedimenti previsti saranno applicati caso per caso, in funzione della gravità e della frequenza della violazione.
Osservazione preliminare sulla sezione 4 «Emolumenti e fatturazione»
Gli emolumenti riscossi per le prestazioni di cui all’articolo 3 rev-OMet sono fissati tenendo conto dei principi dell’equivalenza e della copertura dei costi, come previsto all’articolo 3 capoverso 5 secondo periodo rev-LMet. La base è costituita dalla «contabilità analitica elaborata», conformemente alle prescrizioni della Confederazione in materia (LFC, ordinanza sulle finanze della Confederazione [RS 611.01] e corrispondenti direttive dell’AFF).
Articolo 6 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
L’applicabilità sussidiaria dell’ordinanza generale sugli emolumenti viene mantenuta, sempre che l’OMet non preveda un disciplinamento particolare. Anche questa disposizione è ripresa senza modifiche dall’OMet (art. 10).
Articolo 7 Emolumenti in base al dispendio di tempo
A condizione che non si applichi una delle disposizioni sugli emolumenti secondo gli articoli 8 e seguenti rev-OMet, gli emolumenti per le prestazioni di MeteoSvizzera sono calcolati in base al dispendio di tempo tenendo conto dei costi di personale, del posto di lavoro e d’infrastruttura. Le tariffe a copertura dei costi sono state aggiornate sulla base della contabilità analitica rivista nel 2021/2022 e si basano, come sinora, sui costi e sul numero di ore di lavoro annue prestate da MeteoSvizzera.
Articolo 8 Emolumenti per l’accesso a canali di distribuzione non pubblici
Nel suo tenore, l’articolo 8 rev-OMet riprende sostanzialmente l’articolo 18 OMet e stabilisce le modalità di calcolo degli emolumenti per l’accesso a canali di distribuzione elettronici non pubblici. A tal fine, i costi complessivi di produzione e manutenzione vengono divisi per il numero di utenti previsti.
La terminologia è stata ottimizzata e leggermente adeguata rispetto all’OMet, in quanto non ci si riferisce più all’«utilizzazione di piattaforme e programmi informatici», bensì all’accesso a canali di distribuzione non pubblici.
Inoltre, mentre l’articolo 8 rev-OMet concerne gli emolumenti per i cosiddetti «portali self-service», per i quali non è possibile determinare con precisione chi ottiene quante prestazioni, l’articolo 9 rev-OMet disciplina gli emolumenti per i canali push, per i quali la quantità di dati ottenuti è nota.
Articolo 9 Emolumenti per invii regolari
Il capoverso 1 stabilisce che per invii elettronici regolari è riscosso ogni anno un emolumento per canale da istituirsi separatamente. Nel suo tenore, l’articolo 9 rev- OMet riprende il disciplinamento vigente di cui all’articolo 20 capoversi 3 e 4 OMet con un paio di semplificazioni e adeguamenti linguistici. Inoltre, al capoverso 2 è stabilito che l’emolumento riscosso per la predisposizione e la manutenzione di invii regolari è calcolato in base al dispendio di tempo (art. 7 rev-OMet).
Articolo 10 Emolumenti per la rappresentazione grafica dei dati
L’articolo 10 riprende sostanzialmente, con qualche adeguamento linguistico, il disciplinamento vigente di cui all’articolo 20 capoverso 2 OMet. Mentre per l’elaborazione di dati finalizzata alla loro rappresentazione grafica è riscosso un emolumento calcolato in base al dispendio di tempo ai sensi dell’articolo 7 rev-OMet, per la gestione dell’infrastruttura necessaria non sono previste indennità. Per questo motivo, per ogni rappresentazione grafica dei dati viene riscosso un emolumento di 0,05 franchi per immagine.
Articolo 11 Emolumenti per dati internazionali
Nel suo tenore, l’articolo 11 rev-OMet corrisponde all’articolo 14 OMet e disciplina gli emolumenti per la distribuzione, da parte di MeteoSvizzera, dei dati di organizzazioni internazionali e servizi meteorologici esteri. Dato che MeteoSvizzera non ha la sovranità dei dati, questi ultimi non sottostanno all’articolo 10 capoverso 1 LMeCA (OGD). L’Accordo ECOMET di cui all’articolo 11 lettera c rev-OMet diventerà obsoleto con la prevista integrazione di ECOMET nell’organizzazione EUMETNET nel 2023/2024. Non appena saranno noti, i riferimenti alle nuove basi legali saranno aggiornati di conseguenza nella rev-OMet.
Articolo 12 Fatturazione
Come sinora, le fatture vengono emesse dopo la fornitura delle prestazioni. La fatturazione anticipata è attualmente già prevista (art. 22 OMet), ma è limitata alle prestazioni in abbonamento. La prassi ha tuttavia dimostrato la necessità di prevedere ulteriori casi in cui applicare un obbligo di pagamento anticipato: ad esempio quello in
cui l’utente, in passato, non ha saldato la fattura o l’ha saldata in ritardo, oppure se l’utente ha la sede legale (persona giuridica) o è domiciliato all’estero (persona fisica).
Articolo 13 Collaborazione internazionale
L’articolo 13 rev-OMet è identico all’articolo 3 OMet. Di conseguenza si rimanda al commento contenuto nel rapporto esplicativo dell’11 ottobre 2018.
Articolo 14 Contributo al Sistema di osservazione globale del clima
L’articolo 14 rev-OMet è quasi identico all’articolo 4 OMet, di conseguenza si può fare riferimento in ampia misura al commento contenuto nel rapporto esplicativo dell’11 ottobre 2018. Rispetto all’OMet viene precisato soltanto il capoverso 2 lettera b: oltre ai centri di dati, possono essere sostenuti anche i centri di calibrazione e di garanzia della qualità.
I contributi vengono accordati secondo una procedura standardizzata. Parti terze (ad es. scuole universitarie, istituti di ricerca e privati) possono presentare una domanda di finanziamento che sarà verificata sotto il profilo formale e materiale. La richiesta di sostegno di un progetto fa seguito a un bando di concorso pubblico. La verifica materiale è affidata a un comitato direttivo scientifico esterno, che formula una raccomandazione di accoglimento o non accoglimento della domanda. In caso di accoglimento, viene stipulata una convenzione sulle prestazioni.
Articolo 15 Contributo al programma di Sorveglianza dell’atmosfera terrestre
L’articolo 15 rev-OMet è quasi identico all’articolo 5 OMet, motivo per cui si può fare riferimento in ampia misura al commento contenuto nel rapporto esplicativo dell’11 ottobre 2018. Rispetto all’OMet viene leggermente modificato soltanto il capoverso 2 lettera f, in quanto possono essere sostenuti non soltanto progetti di ricerca «pura» ma, analogamente all’articolo 14 rev-OMet, anche progetti che contribuiscono all’attuazione del piano d’implementazione relativo al programma di Sorveglianza dell’atmosfera terrestre (Global Atmosphere Watch, GAW).
Per quanto riguarda la procedura per la concessione dei contributi si rimanda al commento dell’articolo 14 rev-OMet.
Articolo 16 Trattamento di dati personali nel quadro della fornitura di prestazioni
Conformemente all’articolo 17 capoverso 1 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali se ne esiste una base legale. Una base legale di questo tipo è contenuta ad esempio nella legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010). L’articolo 57h LOGA prevede infatti che gli organi federali possano gestire un sistema d’informazione e di documentazione per la registrazione, la gestione, l’indicizzazione e il controllo della corrispondenza e degli affari. Il trattamento dei dati personali in questo sistema deve permettere di trattare gli affari, organizzare lo svolgimento del lavoro o facilitare l’accesso alla documentazione. Nelle unità dell’Amministrazione federale centrale queste attività sono svolte principalmente nel sistema standardizzato di gestione degli affari GEVER (art. 3 cpv. 1 ordinanza GEVER; RS 172.010.441).
MeteoSvizzera impiega diverse applicazioni per mettere a disposizione degli utenti le proprie prestazioni. Finora, il trattamento dei dati personali in questo contesto
poggiava sul già citato articolo 57h LOGA. Con l’articolo 16 rev-OMet è ora creata una base legale che risponde meglio ai requisiti della LPD in materia di densità normativa di una disposizione (grado di concretizzazione), in quanto le diverse tipologie di dati personali trattati e le finalità perseguite con tali dati sono elencati in modo specifico ed esaustivo.
Sezione 7: Diritto di ricorso per proteggere l’infrastruttura di misurazione
Articolo 17
Nel suo tenore, l’articolo 17 rev-OMetV corrisponde essenzialmente all’articolo 25 OMet, motivo per cui si rimanda al commento contenuto nel rapporto esplicativo dell’11 ottobre 2018. L’elemento nuovo è costituito dal titolo della sezione 7, che è stato adeguato a fini di concretizzazione e per distinguere l’«infrastruttura di misurazione» dall’«infrastruttura» ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettera d rev-OMet.
4 Articoli abrogati
Articolo 2 Collaborazione nazionale
L’articolo 2 OMet stabilisce che, nell’adempimento dei suoi compiti, MeteoSvizzera collabora con le unità dell’Amministrazione federale e con altre organizzazioni cui sono affidati compiti di diritto pubblico della Confederazione, nonché con i Cantoni.
Questo aspetto è già disciplinato nell’articolo 5 capoverso 1 LMet sotto forma di disposizione potestativa, ma formulato in modo ancora più ampio: per adempiere i suoi compiti, l’Ufficio federale può collaborare con organizzazioni svizzere, estere o internazionali di diritto pubblico o privato. Può dichiarare che la Confederazione Svizzera vi aderisce o vi partecipa.
Numerose disposizioni di legge speciali garantiscono già la collaborazione tra l’Amministrazione federale centrale e quella decentralizzata in caso di sinergie (ad es. ordinanza sulla protezione della popolazione [RS 520.12], ordinanza sulla protezione d’emergenza [RS 732.33], ordinanza sul coordinamento del servizio meteorologico [RS 520.13]). Per evitare che l’articolo 2 OMet venga inteso come una restrizione rispetto all’articolo 5 capoverso 1 LMet, l’articolo 2 è abrogato. L’attenzione deve continuare a focalizzarsi sulla collaborazione con attori statali, ma devono parimenti essere possibili collaborazioni con attori privati finalizzate all’adempimento dei compiti di MeteoSvizzera.
Articolo 8 Accesso alle prestazioni per le organizzazioni di intervento e i servizi di protezione della popolazione
Secondo l’articolo 8 OMet, le organizzazioni d’intervento e i servizi di protezione della popolazione dalle conseguenze dei pericoli naturali hanno accesso alle prestazioni di MeteoSvizzera in particolare attraverso l’apposita piattaforma della Confederazione. La disposizione va letta nel contesto dell’articolo 24 OMet, che per le organizzazioni di intervento federali, cantonali e comunali e per i servizi di protezione della popolazione dalle conseguenze dei pericoli naturali prevede il condono degli emolumenti per la consulenza e per la fornitura di prestazioni dell’offerta di base necessarie alla loro attività.
Nessuna delle due disposizioni viene ripresa nella rev-OMet, poiché il tema è disciplinato in modo unitario nell’ordinanza sulla protezione della popolazione per tutte le unità amministrative federali interessate.
Articolo 13 Definizioni per il calcolo degli emolumenti
Con l’introduzione degli OGD e della gratuità dei dati la disposizione diventa obsoleta.
Articolo 15 Calcolo della quantità richiesta di dati puntiformi e di dati su griglia
Con l’introduzione degli OGD e della gratuità dei dati la disposizione diventa obsoleta.
Articolo 16 Emolumenti per dati puntiformi e dati su griglia
Con l’introduzione degli OGD e della gratuità dei dati la disposizione diventa obsoleta.
Articolo 19 Offerte su base forfetaria
La prassi ha dimostrato che la disposizione sugli emolumenti per le offerte su base forfetaria è obsoleta. Di conseguenza non viene ripresa nella rev-OMet.
Articolo 23 Scienza e settore pubblico
Secondo l’articolo 23 capoverso 1 OMet, per le prestazioni utilizzate unicamente ai fini dell’insegnamento e della ricerca o in ambito scolastico, gli emolumenti di cui agli articoli 16 (dati) e 17 (informazioni) sono condonati. Con l’introduzione degli OGD e in considerazione della conseguente ampia offerta di dati pubblici e informazioni meteorologiche e climatologiche liberamente accessibili, la disposizione diventa obsoleta.
Lo stesso vale per l’articolo 23 capoverso 2 OMet che prevede, per i Cantoni, i Comuni e i servizi meteorologici statali esteri, il condono degli emolumenti secondo l’articolo 16 per i dati necessari all’adempimento dei loro compiti pubblici.
Articolo 24 Organizzazioni di intervento e servizi di protezione della popolazione
Si rimanda al commento sull’abrogazione dell’articolo 8 OMet.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
5.1.1 Ripercussioni finanziarie
Nel messaggio sulla LMeCA sono già menzionati gli oneri necessari per l’attuazione della Strategia OGD da parte di MeteoSvizzera3. Nel suo piano di attuazione che prevede il ricorso all’infrastruttura federale di dati geografici (IFDG), MeteoSvizzera stima le spese per beni e servizi a 1,8 milioni di franchi nella fase di sviluppo.
Messaggio del 4 marzo 2022 sulla legge federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità, FF 2022 804, pag. 100.
Nella fase di esercizio, per la messa a disposizione dei dati agli utenti nel cloud serviranno 1,1 milioni di franchi supplementari per coprire le spese per beni e servizi, di cui 0,3 milioni saranno oggetto di un computo delle prestazioni interno alla Confederazione.
5.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale
Non sono richieste risorse umane supplementari. Per l’attuazione tecnica e organizzativa della Strategia OGD entro tre anni (cfr. art. 19 cpv. 1 LMeCA) si prevede un dispendio di circa 10 anni-persona. Per alcuni compiti, tuttavia, MeteoSvizzera potrà ricorrere a fornitori di servizi esterni finanziati con i crediti per beni e servizi menzionati al numero Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..
L’introduzione degli OGD va di pari passo con una modernizzazione del contesto di distribuzione e con l’evoluzione del lavoro di assistenza alla clientela e di vendita verso la consulenza. Pertanto, è necessario prestare sufficiente attenzione a formare il personale in tempo utile. Soltanto se è fornito un supporto adeguato agli utenti, i dati meteorologici e climatologici produrranno l’effetto economico auspicato.
5.2 Analisi d’impatto della regolamentazione
Alcuni aspetti dell’impatto della regolamentazione sono stati esaminati con l’ausilio del modulo «Quick check». È indubbio che l’introduzione degli OGD avrà ripercussioni sulla società, sulle imprese e sulla ricerca. Nel campo della meteorologia e della climatologia, ne beneficeranno in particolare i fornitori privati di servizi meteorologici, ma anche altri attori economici che utilizzano i dati meteorologici e climatologici come parte della loro catena del valore; il libero accesso ai dati meteorologici rafforzerà la loro competitività. Tuttavia, questo non è da ricondurre alla presente revisione totale dell’OMet, ma alla nuova disposizione della LMeCA. Di conseguenza, è possibile fare riferimento alle spiegazioni contenute nel messaggio sulla LMeCA.
Per quanto concerne la necessità d’intervento dello Stato (n. 4 del modulo «Quick check») nel settore della meteorologia e della climatologia, va sottolineato che quest’ultimo è di fatto stabilito dall’articolo 1 LMet. L’OMet non fa che concretizzarlo. Come finora, la cosiddetta offerta di base di MeteoSvizzera è destinata alla popolazione, alle autorità e alla comunità scientifica (cfr. commento alla sezione 2 sulle prestazioni dell’offerta di base e agli articoli 2 e 3 rev-OMet).
6 Compatibilità con il diritto di rango superiore e la soft law
internazionale
Il presente progetto di revisione è finalizzato all’attuazione delle nuove disposizioni della LMeCA e della rev-LMet ed è quindi compatibile con queste due leggi. Con la rev- OMet è inoltre garantita la compatibilità con le prescrizioni della legislazione vigente e futura sulla protezione dei dati.
A livello internazionale sono in corso diversi sforzi per promuovere gli OGD. Nel 2021, al Congresso straordinario dell’Organizzazione meteorologica mondiale, è stata ad esempio adottata la risoluzione 1 sulla politica unificata dei dati per accrescere la disponibilità di dati meteorologici e climatici in modo sistematico a livello mondiale. Va
inoltre menzionata la direttiva (UE) 2019/10244 relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, entrata in vigore per gli Stati membri dell’UE nell’estate del 2019 («direttiva sui dati aperti», precedentemente «INSPIRE»). La direttiva introduce il concetto di «serie di dati di elevati valore» («high-value datasets»). Si tratta di dati di sei ambiti tematici la cui diffusione presenta un interesse particolare per la società e l’economia. Tra questi rientrano in particolare anche i dati meteorologici e climatologici.
Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1385 che stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo, queste serie di dati devono essere messe a disposizione gratuitamente in tutti gli Stati membri dell’UE entro il maggio del 2024. Benché la direttiva sui dati aperti non sia legalmente vincolante per la Svizzera, un avvicinamento ai suoi requisiti riveste una grande importanza in considerazione della stretta collaborazione nel contesto meteorologico europeo.
In sintesi, si può affermare che la revisione totale è compatibile con il diritto di rango superiore e con la soft law internazionale.
4 Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56. 5 Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione del 21 dicembre 2022 che stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo, GU L 19 del 20.1.2023, pag. 43