23.406 n Iv. pa. Jost. Famiglie forti grazie ad assegni adeguati
23.406
Iniziativa parlamentare Famiglie forti grazie ad assegni adeguati Rapporto esplicativo della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale
del 27 agosto 2025
Compendio
Da qualche anno il rincaro, unito all’aumento dei premi delle casse malati e delle pigioni, sta riducendo il potere di acquisto delle famiglie. Il progetto preliminare della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) prevede di aumentare gli importi minimi degli assegni familiari per porre un freno a questa tendenza, in particolare per evitare che le famiglie rinuncino a fare altri figli per motivi finanziari e ridurre il rischio che i bambini si trovino in condizioni di povertà.
Situazione di partenza Gli assegni familiari sono stati istituiti per compensare parte dei costi cui i genitori devono far fronte per il sostentamento dei propri figli. L’importo e l’adeguamento degli assegni sono disciplinati dall’articolo 5 della legge del 24 maggio 20061 sugli assegni familiari (LAFam), entrata in vigore il 1° gennaio 2009. Il 28 agosto 2024 il Consiglio federale ha deciso di aumentare l’importo minimo degli assegni a decor- rere dal 1° gennaio 2025, portando a 215 franchi l’importo minimo degli assegni per i figli e a 268 franchi quello dell’assegno di formazione. Gli importi minimi vengono adeguati se, dal momento dell’ultima determinazione (in questo caso il 2009), l’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) registra un incremento di almeno 5 punti e all’inizio del 2024 questa condizione si è verificata. I Cantoni possono in ogni caso prevedere importi minimi più elevati e introdurre assegni di nascita e di adozione.
Contenuto del progetto La Commissione propone di aumentare gli importi minimi degli assegni familiari pre- visti dall’articolo 5 LAFam, portando a 250 franchi l’assegno per i figli e a 300 fran- chi l’assegno di formazione. Questo perché gli attuali rincari stanno colpendo in modo particolare le famiglie con redditi bassi e, in forza dell’articolo 116 della Co- stituzione federale (Cost.)2, nell’adempimento dei suoi compiti la Confederazione deve prendere in considerazione i bisogni della famiglia. La Commissione propone inoltre di attribuire al Consiglio federale la competenza di arrotondare gli importi al momento della compensazione del rincaro e di porre rime- dio ad alcune imprecisioni presenti nell’articolo 5.
Rapporto
1 Genesi del progetto
Il 14 marzo 2023 il consigliere nazionale Marc Jost (Gruppo del Centro, PEV, BE) ha presentato l’iniziativa parlamentare Jost «Famiglie forti grazie ad assegni adeguati» (23.406). L’iniziativa chiede di innalzare gli importi minimi degli assegni familiari di cui all’articolo 5 capoversi 1 e 2 della legge sugli assegni familiari (LAFam), portando a 250 franchi l’assegno per i figli e a 300 franchi l’assegno di formazione. L’iniziativa parlamentare è stata presentata in quanto, dal momento dell’introduzione della LAFam nel 2009, gli importi minimi non sono mai stati aumentati e le famiglie con un reddito basso sono particolarmente colpite dagli attuali rincari. L’iniziativa fa inoltre riferimento all’articolo 116 Cost., in base al quale la Confederazione deve te- nere conto dei bisogni della famiglia nell’adempimento dei suoi compiti. Il 22 febbraio 2024 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha dato seguito all’iniziativa parlamentare con 13 voti contro 12, adducendo tra i principali motivi della sua decisione soprattutto il fatto che in questo modo si potrebbe ridurre il rischio di povertà infantile nelle fasi in cui il potere di acquisto delle famiglie si contrae. La Commissione ha esaminato la presente iniziativa parlamentare insieme all’inizia- tiva parlamentare Piller Carrard «Rafforzare il potere d’acquisto delle famiglie» (22.499), che chiedeva anch’essa un aumento degli importi minimi, ma di 100 franchi ciascuno, portando quindi l’assegno per i figli a 300 franchi e quello di formazione a 350 franchi. Tale iniziativa prevedeva anche l’introduzione di un supplemento per le famiglie a basso reddito. Con 16 voti contro 8 la Commissione ha però deciso di non dare seguito all’iniziativa parlamentare Piller Carrard 22.499, in quanto a suo avviso sarebbe stato molto difficile finanziare l’aumento richiesto e i costi supplementari che ne sarebbero derivati. Il 14 aprile 2024, con 121 voti contro 64, il Consiglio nazionale ha accolto la proposta della propria Commissione, decidendo di non dare seguito all’iniziativa parlamentare. Il 7 ottobre 2024 la commissione omologa del Consiglio degli Stati ha aderito, con 7 voti contro 3 e 2 astensioni, alla decisione della Commissione del Consiglio nazionale di dare seguito alla presente iniziativa. A suo avviso si tratta in particolare di evitare
che, a causa della perdita di potere di acquisto, le famiglie rinuncino a fare altri figli per motivi finanziari. Il 14 febbraio 2025 la Commissione ha definito i principi di riferimento per l’elabo- razione di un disegno di atto legislativo in adempimento dell’iniziativa parlamentare. Oltre all’aumento degli assegni familiari, come chiesto dall’iniziativa, il progetto pre- liminare prevede altre modifiche della LAFam, in particolare l’attribuzione al Consi- glio federale della competenza di arrotondare gli importi al momento della compen- sazione del rincaro e la correzione di alcune imprecisioni linguistiche e redazionali presenti nell’articolo 5. Conformemente all’articolo 112 capoverso 1 della legge del
13 dicembre 20023 sul Parlamento, per elaborare il progetto la Commissione ha fatto capo a esperti dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). La Commissione ha esaminato il progetto preliminare il 27 agosto 2025. La Commis- sione è entrata in materia e ha approvato il testo nella votazione sul complesso, in entrambi i casi con 12 voti contro 12 e il voto preponderante della presidente, e ha quindi deciso di porre in consultazione il progetto preliminare e il relativo rapporto esplicativo.
2 Situazione iniziale
2.1 Diritto vigente
Legge sugli assegni familiari (LAFam) Istituiti per compensare parzialmente i costi cui i genitori devono far fronte per il so- stentamento dei propri figli, gli assegni familiari comprendono l’assegno per i figli e l’assegno di formazione, nonché l’assegno di nascita e quello di adozione previsti da più Cantoni. Legge quadro, la LAFam stabilisce gli importi minimi dell’assegno per i figli e di quello di formazione, così come altre condizioni valide su tutto il territorio nazionale. L’attuazione del sistema degli assegni familiari è però affidata ai Cantoni, i quali pos- sono prevedere importi più elevati rispetto a quelli minimi definiti dalla LAFam. Data l’impronta federalista del sistema, gli importi corrisposti alle famiglie variano perciò da Cantone a Cantone. Nel 2025 tali importi oscillano tra i 215 franchi per l’assegno per i figli e i 268 franchi per l’assegno di formazione stabiliti dalla LAFam ai 435 fran- chi per l’assegno per i figli e 585 franchi per l’assegno di formazione corrisposti nel Cantone del Vallese4. Nel caso delle persone che esercitano un’attività lucrativa, gli assegni familiari sono finanziati quasi esclusivamente attraverso i contributi dei datori di lavoro e quelli dei lavoratori indipendenti. Essendoci una notevole differenza tra gli importi previsti a livello cantonale, però, il contributo dei datori di lavoro varia sensibilmente da un Cantone all’altro. Nel 2023 l’aliquota contributiva media dei datori di lavoro è stata pari all’1,6 per cento. Il Cantone del Vallese prevede inoltre che anche i lavoratori partecipino al finanziamento versando un contributo, che nel 2025 è pari allo 0,17 per cento. Gli assegni familiari destinati alle persone che non esercitano un’atti- vità lucrativa sono per contro finanziati principalmente dai Cantoni, taluni dei quali (GL, SO, AR, SG, TG e TI) prevedono un obbligo contributivo anche per tali persone. Il diritto agli assegni familiari è in linea di principio subordinato all’esercizio di un’at- tività lucrativa. I lavoratori, sia salariati che indipendenti, ricevono gli assegni fami- liari se il loro reddito corrisponde almeno alla metà dell’importo della rendita com- pleta minima dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (rendita AVS).
3 RS 171.10 4 Questi importi si applicano a partire dal terzo figlio, per i primi due figli l’ammontare de- gli assegni è inferiore ed è pari rispettivamente a 327 e 477 franchi.
Poiché l’importo di tale rendita cambia regolarmente, anche il reddito minimo deter- minante varia: se nel 2013 era di 7020 franchi, nel 2023, al momento della presenta- zione dell’iniziativa parlamentare 23.406, era di 7350 franchi. Le persone prive di at- tività lucrativa hanno diritto a un assegno familiare soltanto a condizione che nessuna persona esercitante un’attività lucrativa faccia valere nello stesso tempo il diritto a tale prestazione per lo stesso figlio e il loro reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa dell’AVS. Tale regola si applica alle persone disoc- cupate, sempre che non abbiano esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione. Conformemente alla legge del 25 giugno 19825 sull’assicurazione contro la disoccu- pazione (LADI) queste persone, in aggiunta all’indennità giornaliera, possono rice- vere un supplemento corrispondente all’importo giornaliero degli assegni per i figli e degli assegni di formazione nel Cantone di residenza. Questo supplemento viene però accordato soltanto se per lo stesso figlio non sussiste alcun diritto di una persona che eserciti un’attività lucrativa.
Assegni familiari nell’agricoltura Alle persone attive nell’agricoltura si applica la legge del 20 giugno 19526 sugli asse- gni familiari nell’agricoltura (LAF), che prevede modalità di finanziamento diverse rispetto a quelle stabilite dalla LAFam. Gli assegni familiari per i lavoratori del settore agricolo sono finanziati solo in parte dai datori di lavoro. Questi ultimi, infatti, versano alla cassa cantonale di compensazione contributi pari al 2 per cento di tutti i salari in contanti e in natura corrisposti dalla loro azienda e assoggettati all’obbligo contribu- tivo dell’AVS. L’importo residuo e i costi legati al versamento degli assegni familiari sono coperti per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni. Talune disposizioni della LAFam si applicano anche alla LAF. Gli importi della LAF si basano ad esempio sugli importi minimi previsti dalla LAFam. Gli assegni per i figli ammontano quindi a 215 franchi al mese e gli assegni di formazione a 268 fran- chi. Alle famiglie che abitano in regioni di montagna sono versati 20 franchi in più. I lavoratori agricoli hanno inoltre diritto a un assegno per l’economia domestica di
100 franchi.
Altre prestazioni a favore delle famiglie Nel terzo e quarto periodo dell’articolo 3 capoverso 2 LAFam, si specifica quanto se- gue: «Eventuali altre prestazioni devono essere disciplinate e finanziate fuori degli ordinamenti sugli assegni familiari. Le ulteriori prestazioni previste da contratti col- lettivi o individuali di lavoro o da altre normative non sono considerate assegni fami- liari ai sensi della presente legge». Come detto, l’articolo 116 capoverso 2 Cost. attribuisce alla Confederazione la com- petenza di legiferare in materia di assegni familiari. Fondandosi su tale articolo, la Confederazione ha la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti riguardanti la politica familiare. In virtù del capoverso 1, a tutela della famiglia può ad esempio sostenere
5 RS 837.0 6 RS 836.1
finanziariamente l’operato di terzi in questo campo. Questa competenza della Confe- derazione nell’ambito della politica familiare coesiste con quella dei Cantoni, ma è di natura sussidiaria. In Svizzera la politica familiare è dunque improntata ai principi del federalismo e della sussidiarietà: in altri termini ciò significa che la competenza spetta in primo luogo ai Cantoni e ai Comuni. Questi già prevedono svariate misure a sostegno delle famiglie, come apposite prestazioni complementari, misure di aiuto alla custodia istituzionale di bambini o servizi di consulenza, senza contare che le famiglie beneficiano poi di varie deduzioni fiscali7, sia legate ai figli, sia ai costi da questi cagionati, ad esempio per la custodia istituzionale. Dato l’impianto federalista del sistema, tali misure va- riano da Cantone a Cantone. Per informazioni più dettagliate riguardo alle misure dei singoli Cantoni occorre dunque rifarsi ai vari rapporti, linee guida e strategie dei Can- toni in questione8. Da un’indagine condotta di recente dall’UFAS sulle misure contro la povertà delle famiglie in cinque Cantoni, è emerso che ciascuno di essi prevede leggi che regolano gli assegni familiari e altre prestazioni importanti per le famiglie, quali la riduzione dei premi dell’assicurazione malattia, l’aiuto all’incasso dei contri- buti di mantenimento e l’aiuto sociale. In taluni Cantoni le famiglie povere o a rischio di povertà beneficiano poi di ulteriori prestazioni9.
Compensazione del rincaro al 1° gennaio 2025 L’articolo 5 capoverso 3 LAFam stabilisce che il Consiglio federale è tenuto ad ade- guare al rincaro gli importi minimi degli assegni familiari allorché procede all’ade- guamento delle rendite dell’AVS, sempre che l’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) sia aumentato almeno di 5 punti dopo l’ultima determinazione. L’adeguamento non si basa sull’indice misto, come nel caso delle rendite dell’AVS, ma soltanto sull’IPC. A dicembre 2023 l’UFAS ha rilevato per la prima volta un rincaro dell’IPC annuo medio del 5,1 per cento e ha di conseguenza avviato il processo di adeguamento degli assegni. Per fare in modo che questo avvenisse in contemporanea con l’aumento delle rendite, è stato deciso che la compensazione del rincaro degli assegni familiari avrebbe avuto inizio il 1° gennaio 2025. Per tenere conto nel modo più realistico pos- sibile dell’effettivo rincaro, in una seconda fase, oltre al rincaro rilevato fino alla fine del 2023, è stata presa in considerazione anche parte della variazione media annua dell’IPC fino all’entrata in vigore dei nuovi importi nel 2025. Poiché a dicembre 2023 si prevedeva per il 2024 un rincaro dell’1,9 per cento, gli importi minimi degli assegni familiari sono stati aumentati del 7,1 per cento.
7 Pro Familia (2025): Deduzioni fiscali per le famiglie, www.profamilia.ch > Famiglie > Guida per la famiglia > Parole chiave > Deduzioni fiscali per le famiglie. 8 Stutz Heidi, Bannwart Livia, Legler Victor (2017): Rapporti cantonali sulle famiglie, Berna: Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Aspetti della sicurezza sociale, rap- porto di ricerca 1/17. 9 Piattaforma nazionale contro la povertà (2025): Prevenzione e lotta contro la povertà delle famiglie nei Cantoni, Berna: Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Aspetti della si- curezza sociale, rapporto di ricerca 6/24.
Dal 1° gennaio 2025 gli importi minimi mensili non arrotondati sono quindi pari a 214,25 franchi per gli assegni per i figli e a 267,8 franchi per gli assegni di forma- zione. Dal momento che il Consiglio federale può arrotondare soltanto in misura li- mitata tali importi, questi sono stati arrotondati al franco immediatamente superiore (215 franchi al mese per gli assegni per i figli e 268 franchi al mese per gli assegni di formazione). La compensazione del rincaro riguarda i seguenti Cantoni: ZH, LU, GL, SO, BL, AG, TG e TI per quanto riguarda gli assegni per i figli; ZH, LU, GL, SO, BL, AG e TI per gli assegni di formazione. Osservando gli importi previsti dai Cantoni per il 2025 (cfr. tabella 1 in allegato) si rileva che, oltre ai Cantoni summenzionati, anche BE, NW, ZG, AI, SG, VD, VS e NE hanno aumentato gli assegni per i figli e quelli di formazione, nonostante ricono- scessero già importi superiori agli importi minimi aggiornati. In base agli importi previsti per il 2025 si stima quindi che rispetto all’anno precedente la spesa aumenterà di circa 328 milioni di franchi, di cui 322 milioni per le prestazioni previste dalla LAFam e 6 milioni per quelle della LAF.
2.2 Assegno di custodia previsto dall’iniziativa
parlamentare 21.403 In attuazione dell’iniziativa parlamentare 21.403 Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna, con cui ci si propone di ridurre i costi sostenuti dai geni- tori per la custodia istituzionale dei bambini, il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale prevedono di introdurre nella LAFam un assegno di custodia, che andrebbe ad aggiungersi all’assegno per i figli e all’assegno di formazione. L’accettazione della presente iniziativa parlamentare non avrebbe tuttavia alcuna ripercussione sull’asse- gno di custodia. Il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale hanno deciso di finanziare l’assegno di custodia esclusivamente aumentando l’aliquota contributiva dei datori di lavoro concernente gli assegni familiari. Se nel 2025 fosse quindi stato introdotto l’assegno di custodia, l’aliquota contributiva dei datori di lavoro avrebbe dovuto essere aumen- tata in media di circa 0,17 punti percentuali. Come base per il calcolo è stata utilizzata l’aliquota contributiva media dei datori di lavoro alle casse di compensazione canto- nali per gli assegni familiari del 2022.
2.3 Necessità d’intervento
La compensazione del rincaro del 1° gennaio 2025 rappresenta il primo aumento degli importi minimi dall’entrata in vigore della LAFam nel 2009. La Commissione acco- glie con favore la decisione del Consiglio federale di attuare tale adeguamento, ma lo ritiene insufficiente. Il costante aumento dei premi delle casse malati, delle pigioni e il rincaro hanno indebolito il potere d’acquisto della popolazione svizzera e delle fa- miglie in particolare. Con la nascita di un figlio, le spese dell’economia domestica aumentano in modo significativo e duraturo. In molti casi almeno un genitore deve
ridurre l’impegno professionale, il che comporta una diminuzione del reddito fami- liare. Gli assegni familiari sono destinati a compensare almeno in parte questi costi aggiuntivi. Per molte famiglie, sia a basso reddito che del ceto medio, l’attuale am- montare degli assegni è nondimeno troppo basso. Le coppie con figli e le famiglie monoparentali troppo spesso si trovano in condizioni di povertà. Nel 2023 in Svizzera l’8,1 per cento della popolazione, ovvero circa 708 000 persone, viveva in condizioni di povertà reddituale. Tra le categorie più espo- ste rientravano, oltre alle persone anziane sole, le famiglie monoparentali. Nel 2023 il 14 per cento di queste famiglie era in condizioni di povertà. Tra le coppie con figli, quelle più colpite sono quelle con tre o più figli (9,1%)10. Circa il 25 per cento delle famiglie monoparentali ha dichiarato di avere difficoltà a sbarcare il lunario, mentre tra le coppie con figli tale percentuale si attesta a circa il 10 per cento. Maggiore è il numero di figli della coppia, più questa stenta ad arrivare La Commissione rileva inoltre una tendenza al ribasso del tasso di natalità: nel 2023 il numero medio di figli per donna in Svizzera era di 1,312. La Commissione ritiene quindi che vi sia una chiara necessità d’intervento. Alcuni Cantoni riconoscono già assegni familiari pari o superiori a 250 franchi, ma la mag- gior parte di loro rimane al di sotto di tale cifra. Attraverso un aumento una tantum degli importi minimi previsti dalla LAFam, si intende migliorare la situazione finan- ziaria delle famiglie in tutta la Svizzera. L’obiettivo della Commissione è infatti evi- tare che le famiglie rinuncino a fare altri figli per motivi finanziari e, allo stesso tempo, ridurre il rischio che i bambini in Svizzera vivano in povertà.
2.4 Soluzioni scartate
Modifica del meccanismo di compensazione del rincaro All’atto di definire gli elementi chiave del presente progetto preliminare, la Commis- sione ha riflettuto anche sul meccanismo di compensazione del rincaro, valutando se fosse opportuno che l’adeguamento degli importi minimi secondo l’articolo 5 capo- verso 3 LAFam si basasse sull’indice misto dell’AVS (cfr. art. 33ter della legge del 20 dicembre 194613 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, LAVS). A sostegno di tale opzione è stato sottolineato come l’importo della rendita minima AVS negli ultimi 20 anni sia aumentato in media di 0,8 per cento, mentre sino al 1° gennaio 2025 gli importi minimi degli assegni familiari non erano mai stati adeguati dall’en- trata in vigore della LAFam nel 2009.
10 UST (2024): Povertà, www.bfs.admin.ch/ > Statistiche > Situazione economica e sociale della popolazione > Situazione sociale, benessere e povertà > Povertà e deprivazione > Povertà. 11 UST (2023): Quota della popolazione vivente in un’economia domestica per la quale è difficile sbarcare il lunario, www.bfs.admin.ch > Statistiche > Popolazione > Famiglie > Situazione finanziaria delle economie domestiche. 12 UST (2024), Fecondità, www.bfs.admin.ch > Statistiche > Popolazione > Nascite e de- cessi > Fecondità. 13 RS 831.10
La regola attuale si fonda sul fatto che l’indice dei salari tiene conto dei compensi corrisposti per il lavoro svolto, mentre gli assegni familiari non solo sono versati a prescindere dal reddito, ma in determinati casi vengono corrisposti anche a persone che non esercitano un’attività lucrativa. Se ci si basasse sull’indice misto, quindi, que- ste ultime beneficerebbero dell’adeguamento degli assegni derivante dall’evoluzione dei salari tanto quanto le persone che svolgono un’attività lucrativa. Di contro, la nor- mativa attuale consente di aumentare gli assegni familiari solo dopo che si è avuto un incremento del costo della vita.
Con 16 voti contro 9 la Commissione ha infine deciso di mantenere il meccanismo attuale basato sull’IPC. Poiché, a differenza delle rendite AVS, non sono una presta- zione sostitutiva del reddito, gli assegni familiari non dovrebbero essere legati all’evo- luzione dei salari, ma solo a quella dei prezzi. Sugli assegni familiari non dovrebbero di conseguenza essere prelevati contributi all’AVS/AI/IPG, ancorché costituiscano un reddito imponibile. Riguardo al meccanismo di compensazione del rincaro è stata pre- sentata una proposta di minoranza. Finanziamento paritetico degli assegni familiari La Commissione ha valutato anche la possibilità di ridefinire le modalità di finanzia- mento degli assegni familiari, vagliando l’opportunità di prevedere un finanziamento paritetico, quindi sia dei datori di lavoro che dei lavoratori. Con 13 voti contro 12 la Commissione ha tuttavia deciso di mantenere lo statu quo. L’iniziativa mira infatti a rafforzare le famiglie e non a ridurre i contributi dei datori di lavoro. A fronte dell’enorme impegno richiesto alle famiglie, non è opportuno che i salariati siano chiamati a contribuire in maggior misura. I Cantoni già dispongono peraltro della fa- coltà di modificare il sistema di finanziamento degli assegni. Una minoranza della commissione propone d’introdurre un finanziamento paritetico degli assegni fami- gliari.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 Definizione degli importi minimi degli assegni
familiari Il presente progetto preliminare prevede di aumentare gli importi minimi degli assegni familiari di cui all’articolo 5 capoversi 1 e 2 LAFam, portandoli a 250 franchi per gli assegni per i figli e a 300 franchi per gli assegni di formazione. Tale aumento tiene conto anche della compensazione del rincaro intervenuta tra la presentazione e l’at- tuazione dell’iniziativa: il 28 agosto 2024 il Consiglio federale ha infatti aumentato, a partire dal 1° gennaio 2025, gli importi minimi degli assegni, portandoli a 215 franchi per l’assegno per i figli e a 268 franchi per l’assegno di formazione. Ne consegue che l’aumento sarà rispettivamente di 35 e 32 franchi.
3.2 Facoltà del Consiglio federale di arrotondare
La Commissione intende inoltre riconoscere al Consiglio federale una più ampia fa- coltà di arrotondare gli importi in caso di compensazione del rincaro. Analogamente a quanto disposto dall’articolo 30bis LAVS, il Consiglio federale potrà arrotondare gli importi al multiplo di 5 franchi più vicino, semplificando così l’ammontare degli as- segni e anche il calcolo dei pagamenti differenziali da parte delle casse per gli assegni familiari.
3.3 Riferimento alla percentuale anziché ai punti
Per quanto riguarda l’adeguamento degli importi minimi, la Commissione propone di usare il termine «per cento» in luogo di «punti». L’utilizzo del termine «punti» costi- tuisce un’inesattezza che è sfuggita nel corso dell’iter legislativo 14. In relazione alla compensazione del rincaro, il termine «punti» potrebbe essere inteso come «punti dell’indice» o «punti percentuali», ma non come «per cento». Ognuno di questi ter- mini implica però un metodo di calcolo diverso15.
3.4 Modifica della versione francese
La Commissione propone di modificare la versione francese del testo in modo tale che, così come nella versione tedesca, gli importi minimi vengano adeguati «contem- poraneamente» all’adeguamento delle rendite dell’AVS. Si tratta di una modifica re- dazionale.
3.5 Proposte di minoranza
3.5.1 Non entrare in materia o respingere l’aumento degli
importi minimi Una minoranza (Vietze, Aellen, Aeschi, Amaudruz, de Courten, Fischer Benjamin, Gutjahr, Hess Erich, Sauter, Silberschmidt, Thalmann-Bieri, Wyssmann) propone di non entrare in materia sul progetto. In caso di una decisione di entrare in materia, un'altra minoranza (Gutjahr, Aellen, Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Pahud, Sau-
14 Cfr. FF 1999 2792, dove originariamente si parlava di per cento.
15 Kieser/Reichmuth affermano che la necessità dell’adeguamento non può dipendere dalla serie di indici utilizzata, motivo per cui per rilevare la variazione sarebbe più corretto par- lare di per cento e non di punti. Questa è anche la soluzione adottata nell’art. 33ter LAVS e nell’art. 16a cpv. 2 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guada- gno (LIPG; RS 834.1). È pertanto lecito presumere che l’utilizzo del termine «punti» nell’art. 5 cpv. 3 LAFam sia dovuto a un errore. L’adeguamento degli importi minimi pre- suppone dunque un aumento dell’IPC del «5 per cento» dall’ultima rilevazione (Kie- ser/Reichmuth (2010), Praxiskommentar FamZG, n. 31 e segg. ad art. 5, stato della nor- mativa e della giurisprudenza).
ter, Silberschmidt, Thalmann-Bieri, Vietze, Wyssmann) propone che non vengano au- mentati gli importi minimi degli assegni familiari e che si mantenga lo statu quo. Pur appoggiando in linea di principio gli assegni per i figli e gli assegni di formazione, ambedue le minoranze sottolineano come i Cantoni già dispongano della facoltà di prevedere se del caso importi più elevati e se ne avvalgano. In alcuni Cantoni, inoltre, sono previsti anche altri assegni, come gli assegni di nascita o di adozione, e un au- mento degli assegni familiari influirebbe negativamente sulla competitività a causa dei maggiori costi del lavoro16.
3.5.2 Meccanismo di compensazione del rincaro
Una minoranza (Marti Samira, Crottaz, Gysi Barbara, Hässig Patrick, Meyer Mattea, Piller Carrard, Porchet, Weichelt) intende cogliere l’occasione offerta dalla presente iniziativa parlamentare per apportare ulteriori modifiche volte a proteggere le famiglie dalle conseguenze finanziarie del rincaro. Tale minoranza propone che la compensa- zione del rincaro in base all’IPC sia attuata con la stessa frequenza con cui vengono adeguate le rendite AVS, e non solamente quando tale rincaro raggiunge il 5 per cento, come attualmente previsto dalla LAFam. La compensazione sarebbe effettuata ogni due anni oppure nel momento in cui nel corso di un anno l’IPC aumenta di oltre il
4 per cento.
3.5.3 Facoltà del Consiglio federale di arrotondare
Una minoranza (Gutjahr, Aellen, Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Pahud, Sauter, Silberschmidt, Thalmann-Bieri, Vietze, Wyssmann) propone di non arrotondare al multiplo di 5 franchi immediatamente superiore, ma di dare la possibilità al Consiglio federale di arrotondare al multiplo di 5 franchi più vicino.
3.5.4 Finanziamento paritetico degli assegni familiari
Una minoranza (Sauter, Aellen, Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Silberschmidt, Thalmann-Bieri, Vietze, Wyssmann) propone di modificare le moda- lità generali di finanziamento degli assegni familiari. Poiché la legge federale prevede un impegno finanziario maggiore, a suo avviso è necessario ripensare anche le moda- lità di finanziamento. Un eventuale aumento peserebbe infatti esclusivamente sui da- tori di lavoro e non sui Cantoni. I lavoratori potrebbero essere chiamati a contribuire già oggi, ma finora solo un Cantone ha fatto ricorso a questa possibilità. La minoranza della Commissione chiede quindi che datori di lavoro e lavoratori contribuiscano in modo paritetico al finanziamento degli assegni familiari.
16 Il costo del lavoro corrisponde ai costi sostenuti dall’azienda per impiegare i propri dipen- denti. Comprende quindi salari e stipendi (79,7 %), contributi sociali a carico del datore di lavoro (17,4 %) e altri costi (2,9 %) in particolare quelli connessi alla formazione profes- sionale e al reclutamento del personale.
4 Commento ai singoli articoli
Art. 5 Importo e adeguamento degli assegni familiari L’articolo 5 disciplina l’ammontare degli assegni familiari e l’adeguamento degli im- porti. Cpv. 1 Il capoverso 1 stabilisce l’importo minimo degli assegni per i figli. È ora previsto un importo minimo di 250 franchi, in luogo degli attuali 215 franchi. Poiché l’articolo 2 capoverso 3 e l’articolo 7 LAF rimandano a questo capoverso, la modifica dell’importo minimo per gli assegni per i figli si ripercuote anche sugli as- segni per i figli nell’agricoltura. Cpv. 2 Il capoverso 2 stabilisce l’importo minimo degli assegni di formazione. È ora previsto un importo minimo di 300 franchi, in luogo degli attuali 268 franchi. Poiché l’articolo 2 capoverso 3 e l’articolo 7 LAF rimandano a questo capoverso, la modifica dell’importo minimo si ripercuote anche sugli assegni di formazione nell’agricoltura. Cpv. 3 La Commissione propone di utilizzare il termine «per cento» in luogo di «punti», così da porre rimedio a un’inesattezza redazionale sfuggita nel corso dell’iter legislativo (cfr. n. 3.3). Si attribuisce inoltre al Consiglio federale la facoltà di arrotondare gli importi al multiplo di 5 franchi immediatamente superiore. Si coglie inoltre l’occa- sione per modificare la versione francese e allinearla maggiormente a quella tedesca, specificando che l’aumento dev’essere operato «en même temps».
Art. 5 cpv. 1 e 2 Minoranza (Gutjahr, Aellen, Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Pahud, Sauter, Silberschmidt, Thalmann-Bieri, Vietze, Wyssmann) La minoranza propone di mantenere invariati gli importi minimi per gli assegni per i figli e per gli assegni di formazione.
Art. 5 cpv. 3 Minoranza (Gutjahr, Aellen, Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Pahud, Sauter, Silberschmidt, Thalmann-Bieri, Vietze, Wyssmann) Sostituendo «immediatamente superiore» con «più vicino», la minoranza propone che il Consiglio federale possa arrotondare non solo al multiplo immediatamente supe- riore, ma anche al multiplo immediatamente inferiore di 5 franchi.
Art. 5 cpv. 3 Minoranza (Marti Samira, Crottaz, Gysi Barbara, Hässig Patrick, Meyer Mattea, Pil- ler Carrard, Porchet, Weichelt) La minoranza chiede di modificare il meccanismo di compensazione del rincaro. L’adeguamento al rincaro non dovrebbe avvenire più nel momento in cui l’IPC au- menta di almeno il 5 per cento rispetto all’ultimo adeguamento, bensì con la stessa frequenza prevista per le rendite AVS, ovvero ogni due anni oppure qualora in un anno l’IPC abbia subito un aumento di oltre il 4 per cento.
Minoranza (Sauter, Aellen, Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Silberschmidt, Thalmann-Bieri, Vietze, Wyssmann) La minoranza chiede che gli assegni familiari siano finanziati in modo paritetico dai datori di lavoro e dai lavoratori. L’articolo 16 disciplina il finanziamento degli assegni familiari e non prevede un finanziamento paritetico. Il nuovo capoverso 2bis stabilisce che i lavoratori debbano contribuire per almeno la metà; nel secondo periodo di tale capoverso si autorizzano inoltre i Cantoni a prevedere contributi più elevati da parte dei salariati.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
Gli assegni familiari sono finanziati principalmente attraverso i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori indipendenti e, in misura minore, anche dai Cantoni. Un aumento degli assegni familiari previsti dalla LAFam non avrebbe quindi ripercus- sioni per la Confederazione. Considerando anche gli assegni familiari nell’agricoltura, l’aumento comporterebbe tuttavia costi supplementari pari a circa 12 milioni di fran- chi all’anno, 8 milioni dei quali a carico della Confederazione. Se si tiene conto degli assegni familiari versati alle persone che non svolgono un’attività lucrativa, l’aumento del supplemento corrispondente agli assegni per i figli e di formazione previsti dalla LAFam accrescerebbe inoltre di 12 milioni di franchi l’onere a carico del fondo AD, che da 80 milioni passerebbe a 92 milioni di franchi.
5.2 Ripercussioni per Cantoni e Comuni
L’aliquota contributiva varia a seconda del Cantone e della cassa di compensazione. Il presente progetto non modifica affatto l’attuale sistema di finanziamento. Si preve- dono costi supplementari in particolare a carico dei datori di lavoro e non dei Cantoni o dei Comuni. Gli assegni familiari per le persone che non svolgono un’attività lucra- tiva sono finanziati in ampia misura dai Cantoni.
5.3 Ripercussioni per l’economia
La stima dei costi si basa sull’assunto che aumenteranno gli importi soltanto i Cantoni che attualmente (gennaio 2025) riconoscono assegni inferiori agli importi minimi pre- visti. Partendo da questo presupposto, si prevedono costi aggiuntivi per un totale di 361 milioni di franchi, 348 milioni dei quali per le prestazioni previste dalla LAFam e 12 milioni per quelle previste dalla LAF. Il totale dei costi aggiuntivi non corri- sponde esattamente alla somma dei due importi poiché questi sono stati arrotondati. Questa leggera differenza è dovuta al fatto che i decimali non sono stati indicati. Si stima che il dieci per cento dei costi aggiuntivi (vale a dire 35 milioni di franchi) sarà versato a beneficiari i cui figli sono residenti all’estero. Tale importo comprende sia i casi in cui l’intero assegno è versato alla famiglia, sia quelli in cui è versata uni- camente la differenza tra l’importo dell’assegno svizzero e quello dell’assegno corri- sposto all’estero. I costi derivanti dalla LAFam sarebbero a carico dei datori di lavoro, mentre quelli derivanti dalla LAF dovrebbero essere finanziati dalla Confederazione e dai Cantoni. Si prevede inoltre che sarà necessario aumentare i contributi dovuti dai datori di la- voro. L’entità dell’aumento varierà da Cantone a Cantone e si collocherà tra lo 0 e il
14 per cento (in merito si veda l’allegato 2).
Qualora si passasse a un finanziamento paritetico, come proposto dalla minoranza Sauter, i costi degli assegni non sarebbero più soltanto a carico dei datori di lavoro, ma verrebbero finanziati almeno per la metà dai lavoratori. Dato che ciò non influi- rebbe sull’entità dei costi, in pratica questo per i datori di lavoro significherebbe poter versare la metà di quanto versano oggi alle casse di compensazione cantonali per as- segni familiari. L’unica eccezione è rappresentata dal Cantone del Vallese, dove già oggi gli assegni familiari sono in parte finanziati dai lavoratori. In caso di finanzia- mento paritetico l’aliquota contributiva ponderata del datore di lavoro e del lavoratore dovrebbe collocarsi, a seconda del Cantone, tra lo 0,55 e l’1,30 per cento. Assegni familiari più cospicui rafforzano il potere d’acquisto delle famiglie con figli e possono avere effetti positivi sull’economia.
5.4 Ripercussioni sulla società
Gli assegni familiari rappresentano uno dei cardini del sostegno alle famiglie. Un au- mento di tali sussidi comporterebbe uno sgravio finanziario dei nuclei familiari con figli e migliorerebbe le condizioni di vita delle economie domestiche con un reddito basso. L’aumento degli assegni familiari è uno strumento efficace nella lotta contro la po- vertà delle famiglie, in quanto ne aumenta il reddito e riduce le difficoltà economiche che contribuiscono alla povertà.
5.5 Ripercussioni su altri tipi di assegni riconosciuti dalle
assicurazioni sociali
5.5.1 Assegni familiari nell’agricoltura
A seguito della presente iniziativa parlamentare, anche nell’agricoltura gli importi mi- nimi degli assegni familiari aumenterebbero, salendo a 250 franchi nel caso degli as- segni per i figli e a 300 franchi nel caso degli assegni di formazione. A questi si ag- giungono il supplemento per le regioni di montagna e l’assegno per l’economia domestica. La LAF si basa infatti sugli importi degli assegni stabiliti nella LAFam. Nell’ambito della LAF, l’iniziativa comporterebbe un aumento dei costi pari a 12 mi- lioni di franchi in totale, circa 9 milioni dei quali a seguito dell’aumento degli assegni per i figli e circa 3 milioni a seguito del relativo aumento degli assegni di forma- zione17. La modifica non comporterebbe tuttavia alcun aumento dei costi a carico dei datori di lavoro, dato che i contributi di questi ultimi corrispondono a una percentuale fissa dei salari versati ai lavoratori. I costi supplementari sarebbero quindi interamente a carico della Confederazione (2/3) e dei Cantoni (1/3): la Confederazione dovrebbe perciò farsi carico di 8 milioni di franchi all’anno in più (6 milioni per gli assegni per i figli e 2 milioni per gli assegni di formazione).
5.5.2 Assicurazione contro la disoccupazione
Conformemente all’articolo 22 capoverso 1 LADI, la persona assicurata, in aggiunta all’indennità giornaliera di disoccupazione, riceve un supplemento il cui importo cor- risponde a quello degli assegni per i figli e degli assegni di formazione previsti dalla LAFam. Il supplemento viene pagato soltanto se alla persona assicurata durante la disoccupazione non sono versati gli assegni familiari e per lo stesso figlio non sussiste alcun diritto di una persona che eserciti un’attività lucrativa. In genere le persone di- soccupate ricevono assegni familiari di importo pari a quello dei normali assegni fa- miliari corrisposti a chi svolge un’attività lucrativa. In base alle prime stime, il presente progetto comporterebbe un aumento della spesa non eccedente i 12 milioni di franchi. La spesa passerebbe infatti da circa 80 a 92 mi- lioni di franchi (considerando un tasso di disoccupazione del 2,8 %, al netto della con- giuntura). Questi costi sarebbero a carico del fondo dell’AD. I contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori o i contributi federali e cantonali al fondo dell’AD non aumenterebbero però automaticamente.
17 Per la stima dei costi è stato fatto riferimento al numero di assegni corrisposti nel 2022 (ultimo anno disponibile integralmente). Per ogni assegno previsto dalla LAF si è partiti dunque dal presupposto che all’importo debba essere aggiunta la differenza tra le aliquote minime previste dal presente modello e le aliquote in vigore nel 2025. Si è quindi consi- derato un aumento di 34 franchi per gli assegni per i figli e di 32 franchi per gli assegni di formazione e sulla base di questo è stato stimato il costo totale dell’aumento.
5.5.3 Assicurazione invalidità
Secondo la legge federale del 19 giugno 195918 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI), le persone assicurate che partecipano a provvedimenti d’integrazione hanno diritto a un’indennità giornaliera. Tale indennità consiste in un’indennità di base, cui hanno diritto tutti gli assicurati, e in una prestazione per i figli, per gli assicurati con figli. Tale prestazione è sussidiaria rispetto agli assegni familiari per le persone che svolgono un’attività lucrativa. In base a quanto disposto all’articolo 23bis LAI, l’am- montare della prestazione per i figli non si basa sugli importi stabiliti dalla LAFam, ma sull’indennità giornaliera prevista dall’articolo 24 LAI. L’aumento degli importi degli assegni familiari non avrebbe quindi alcuna ripercussione sulle prestazioni per i figli della LAI.
5.6 Ripercussioni degli assegni familiari sulla LAINF
La legge federale del 20 marzo 198119 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) stabilisce che le prestazioni in contanti (indennità giornaliere e rendite) dell’assicura- zione contro gli infortuni sono definite in base al guadagno assicurato (art. 22 dell’or- dinanza del 20 dicembre 198220 sull’assicurazione contro gli infortuni; OAINF). In linea di principio è considerato guadagno assicurato il salario determinante secondo la LAVS (art. 22 cpv. 2 OAINF). Diversamente da quanto previsto dall’AVS, fanno però parte del guadagno assicurato anche gli assegni familiari, accordati conforme- mente all’uso locale o professionale a titolo di assegni per i figli, di formazione o per l’economia domestica (art. 22 cpv. 2 lett. b OAINF). Su questi assegni familiari non è però prelevato alcun premio (art. 115 cpv. 1 lett. a OAINF). Ne consegue che un aumento degli assegni per i figli comporta un aumento delle pre- stazioni in contanti (indennità giornaliere e rendite) nel caso in cui il guadagno assi- curato determinante comprenda gli assegni per i figli (art. 22 cpv. 2 lett. b OAINF). Dal punto di vista dei premi, invece, non cambierebbe nulla, perché, come accennato in precedenza, gli assegni per i figli non sono considerati nel calcolo dei premi (art. 115 cpv. 1 lett. a OAINF).
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
In virtù dell’articolo 116 capoverso 2 Cost.21 la Confederazione può emanare prescri- zioni sugli assegni familiari22.
18 RS 831.20 19 RS 832.20 20 RS 832.202 21 RS 101 22 RU 2008 131
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della
Svizzera Allo scopo di agevolare la libera circolazione, l’UE ha definito norme miranti a coor- dinare i sistemi nazionali di sicurezza sociale. La Svizzera partecipa a questo sistema di coordinamento dall’entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell’Accordo del 21 giu- gno 199923 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone)24. I cardini del sistema di coordinamento sono la parità di trattamento dei cittadini, la tutela dei diritti acquisiti e il versamento delle prestazioni in tutto lo spazio europeo. Il diritto dell’UE non prevede però un’armoniz- zazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. In accordo con i principi di coordi- namento previsti dal diritto europeo, gli Stati membri possono infatti definire autono- mamente la struttura, il campo di applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione dei propri sistemi di sicurezza sociale. In virtù della convenzione del 4 gennaio 196025 dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), questo vale anche nelle relazioni tra la Svizzera e gli altri Stati membri dell’AELS. La definizione delle prestazioni familiari deve però tenere conto degli impegni inter- nazionali della Svizzera in questo ambito. In virtù dell’Accordo sulla libera circola- zione delle persone e della Convenzione AELS riveduta, la Svizzera applica i regola- menti (CE) n. 883/200426 e n. 987/200927. Questi si applicano anche alle prestazioni familiari previste dalla LAFam. In virtù dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, la Svizzera è tenuta a garantire la parità di trattamento dei cittadini di uno Stato dell’UE o dell’AELS. Le prestazioni familiari devono quindi essere garan- tite anche ai cittadini degli Stati dell’UE/AELS i cui figli risiedono in un Paese dell’UE/AELS, se sono soddisfatte le relative condizioni (art. 3 par. 1 lett. j in combi- nato disposto con l’art. 7 del regolamento [CE] n. 883/2004). L’aumento degli importi minimi degli assegni per i figli e di formazione così come le modifiche alla compensazione del rincaro proposte con il presente progetto sono com- patibili con le summenzionate norme europee. La Svizzera ha inoltre ratificato due accordi internazionali attraverso i quali si è uffi-
cialmente impegnata a fornire prestazioni alle famiglie con figli a carico. Si tratta nello specifico della convenzione del 28 giugno 195228 concernente le norme minime della sicurezza sociale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro e del Codice Europeo di Sicurezza sociale del Consiglio d’Europa29. Tali accordi stabiliscono requisiti mi- nimi, in particolare per quanto riguarda la cerchia dei beneficiari e l’importo delle
23 RS 0.142.112.681 24 Il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale è disciplinato dal regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e dal regola- mento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. 25 RS 0.632.31. 26 RS 0.831.109.268.1 27 RS 0.831.109.268.11 28 RS 0.831.102 29 RS 0.831.104
prestazioni. Il presente progetto, che si limita ad aumentare l’importo degli assegni familiari, è quindi compatibile con i suddetti strumenti.
6.3 Forma dell’atto
Conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto devono essere emanate sotto forma di legge federale. Il presente progetto di revisione della LAFam è pertanto soggetto alla procedura legi- slativa ordinaria.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
In forza dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., l’aumento degli importi minimi degli assegni per i figli e di formazione di cui all’articolo 5 LAFam richiede il con- senso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera, in quanto comporta nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi all’anno. Nello specifico gli assegni per i figli e di formazione nell’agricoltura di cui all’articolo 2 capoverso 3 e all’articolo 7 LAF, che rimandano all’articolo 5 capoversi 1 e 2 LA- Fam, implicano per la Confederazione una spesa aggiuntiva di circa 6 milioni di fran- chi all’anno per gli assegni per i figli e di circa 2 milioni all’anno per quelli di forma- zione (cfr. n. 5.5.1). Giacché si stima dunque che la spesa aggiuntiva della Confederazione supererà la so- glia dei 2 milioni di franchi, la modifica dell’articolo 5 capoversi 1 e 2 LAFam è su- bordinata al freno alle spese.
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio
dell’equivalenza fiscale Principio di sussidiarietà (art. 5a e 43a cpv. 1 Cost.): la normativa vigente prevede che spetti alla Confederazione definire gli importi minimi e adeguare al rincaro gli assegni familiari (art. 5 LAFam). Il presente progetto non modifica tale competenza. Principio dell’equivalenza fiscale (art. 43a cpv. 2 Cost.): il principio dell’equivalenza fiscale prevede una corrispondenza tra i beneficiari di una prestazione statale, i finan- ziatori e gli organi decisionali. L’aumento degli importi minimi degli assegni familiari comporta dei costi marginali per la Confederazione e i Cantoni, derivanti dal finan- ziamento della LAF. Ciononostante viene rispettato il principio dell’equivalenza fi- scale.
6.6 Conformità alla legge sui sussidi
Con la presente revisione della LAFam non viene modificata alcuna base legale rela- tiva ai sussidi. Non è quindi necessario verificare il rispetto della legge del 5 otto- bre 199030 sui sussidi.
6.7 Delega di competenze legislative
L’aumento degli importi minimi è immediatamente applicabile. Conformemente all’articolo 3 capoverso 2 LAFam i Cantoni possono prevedere importi più elevati.
6.8 Protezione dei dati
Non è previsto il trattamento di dati personali o l’adozione di misure che abbiano altre ripercussioni sulla protezione dei dati.
30 RS 616.1
Allegato 1
Tabella 1: tipi e importi degli assegni familiari 2025 Importi in franchi Legge / Assegno Assegno di Assegno di Assegno di Contributo alla CAF Cantone per i figli formazione nascita adozione cantonale in %i
Lavoratori indipen- Privi di attività lu-
Datore di lavoro Importo per figlio, al mese
dentiii crativaiii
LAFiv 215/235 268/288 2,0 –
LAFamv 215 268 – –
ZHvi 215/268 268 – – 1,025 1,025 BE 250 310 – – 1,5 1,5 LUvii 215/260 268 1075 1075 1,35 1,35 UR 240 290 1200 1200 2,1 1,3 SZ 230 280 1000 - 1,3 1,3 OW 220 270 – – 1,4 1,4 NW 258 311 – – 1,5 1,5 GL 215 268 – – 1,4 1,4 20 ZGviii 330 330/385 – – 1,35 1,35 FRix 265/285 325/345 1500 1500 2,48 2,48 SO 215 268 – – 1,25 1,25 15 BS 275 325 – – 1,65 1,65 BL 215 268 – – 1,25 1,25 SH 230 290 – – 1,3 1,6
Legge / Assegno Assegno di Assegno di Assegno di Contributo alla CAF Cantone per i figli formazione nascita adozione cantonale in %i
Lavoratori indipen- Privi di attività lu-
Datore di lavoro Importo per figlio, al mese
dentiii crativaiii
AR 230 280 – – 1,6 1,6 20 AI 245 298 – – 1,8 1,0 SG 245 298 – – 1,8 1,6 20 GR 230 280 – – 1,6 1,6 AG 215 268 – – 1,45 1,45 TG 215 280 – – 1,5 1,5 29,9 TI 215 268 – – 1,6 0,85 25 VDx 322/365 425/468 1617/3234 1617/3234 2,37 2,95 VSxi 327/435 477/585 2142/3213 2142/3213 2,5 1,52 NExii 240/270 320/350 1200 1200 1,9 1,9 GExiii 311/411 415/515 2073/3073 2073/3073 2,25 2,25 JU 275 325 1500 1500 2,75 2,75
i L’eventuale pagamento di contributi da parte dei lavoratori è indicato nella nota a piè di pagina del rispettivo Cantone. ii Nel caso dei lavoratori indipendenti, i contributi sono prelevati soltanto sulla parte del reddito che non supera il guadagno assicurato massimo previsto dall’assicurazione obbli- gatoria contro gli infortuni (fr. 148 200). iii Il contributo delle persone che non svolgono un’attività lucrativa costituisce una percen- tuale dei contributi AVS (TI: in percentuale rispetto ai contributi AVS/AI/IPG), a condi- zione che questi superino il contributo minimo AVS (AR: solo sui contributi AVS che su- perano il contributo minimo AVS). In alcuni Cantoni, la cerchia degli aventi diritto è stata inoltre ampliata rispetto a quanto disposto dalla LAFam.
iv LAF: gli importi sono uguali in tutta la Svizzera. Il primo importo si applica nella regione di pianura, il secondo nella regione di montagna. Ai lavoratori agricoli viene inoltre corri- sposto un assegno per l’economia domestica di fr. 100 al mese. v LAFam: gli importi indicati sono gli importi minimi previsti per legge. I Cantoni possono prevedere importi più elevati e altri assegni (vedi tabella 1). vi ZH: assegno per i figli: il primo importo dell’assegno per i figli si applica ai figli fino a
12 anni, il secondo a quelli di età superiore.
vii LU: assegno per i figli: il primo importo si applica ai figli fino a 12 anni, il secondo a quelli di età superiore. viii ZG: assegno di formazione: il primo importo si applica ai figli fino a 18 anni, il secondo a quelli di età superiore. ix FR: assegno per i figli e di formazione: il primo importo si applica ai primi due figli, il secondo al terzo figlio e a ogni figlio successivo. x VD : assegno per i figli e di formazione: il primo importo si applica ai primi due figli, il secondo al terzo figlio e a ogni altro figlio; l’importo più elevato viene corrisposto a par- tire dal terzo assegno percepito dall’avente diritto. Per i figli in formazione di età inferiore a 16 anni, fin quando non hanno diritto all’assegno di formazione in base alla LAFam, è versato un assegno di fr. 425 che dal terzo figlio diventa di fr. 468. Per i figli con incapa- cità di guadagno di età compresa tra 16 e 20 anni è versato un assegno di fr. 425 che dal terzo figlio diventa di fr. 468. Assegni di nascita e di adozione: il secondo importo è versato per ogni figlio in caso di parti plurigemellari o di adozioni multiple. xi VS: assegno per i figli e di formazione: il primo importo si applica ai primi due figli, il secondo al terzo figlio e a ogni figlio successivo. Per i figli in formazione di età inferiore a 16 anni, fin quando non hanno diritto all’assegno di formazione in base alla LAFam, è versato un assegno di fr. 477 che dal terzo figlio diventa di fr. 585. Assegni di nascita e di adozione: il secondo importo è versato per ogni figlio in caso di parti plurigemellari o di adozioni multiple. I dipendenti versano un contributo dello 0,17 % per il finanziamento degli assegni fami- liari. Il contributo complessivo per gli assegni familiari è quindi del 2,67 % (il 2,5 % è versato dai datori di lavoro e lo 0,17 % dai lavoratori). xii NE: assegno per i figli e di formazione: il primo importo si applica ai primi due figli, il secondo al terzo figlio e a ogni figlio successivo. xiii GE: il primo importo si applica ai primi due figli, il secondo al terzo figlio e a ogni figlio successivo. Per i figli con incapacità di guadagno di età compresa tra 16 e 20 anni è ver- sato un assegno di fr. 415 che dal terzo figlio diventa di fr. 515.
Allegato 2
Tabella 2: costi stimati per i Cantoni e necessario aumento delle aliquote contributive medie ponderate Differenza tra le Stima dei costi totali in Aliquota contributiva media Aumento dell’aliquota Cantone aliquote contributive mio. di fr. ponderata del 2023 (in %) contributiva (in %) (in punti percentuali) ZH 140 1.06 0.13 12% BE 0 1.49 0 0% LU 27 1.36 0.15 11% UR 1 2.05 0.06 3% SZ 7 1.33 0.1 7% OW 2 1.4 0.16 11% NW 0 1.5 0 0% GL 3 1.37 0.2 14% ZG 0 1.59 0 0% FR 0 2.43 0 0% SO 18 1.2 0.17 14% BS 0 1.45 0 0% BL 20 1.29 0.16 12% SH 3 1.32 0.08 6% AR 2 1.52 0.12 8% AI 0 1.75 0.03 2% SG 5 1.61 0.03 2% GR 10 1.55 0.12 8% AG 48 1.33 0.17 13% TG 17 1.42 0.18 13% TI 43 1.82 0.21 12% VD 0 2.34 0 0% VS 0 2.6 0 0% NE 4 1.78 0.03 2% GE 0 2.34 0 0% JU 0 2.59 0 0% Fonti: registro degli assegni familiari al 30.06.2024, per la stima dei costi; statistica degli assegni familiari 2023, per le aliquote contributive medie ponderate.
Guida alla lettura: nel 2023 l’aliquota contributiva media ponderata nel Cantone di Zurigo era pari all’1,06 per cento. Per effetto della presente iniziativa parlamentare si stima che nel 2025 il Cantone di Zurigo dovrà spendere 140 milioni di franchi in più rispetto a quanto preventivato per il 2025. Per finanziare i costi aggiuntivi, l’aliquota contributiva media ponderata dovrebbe essere aumentata di 0,13 punti percentuali e portata quindi all’1,19 per cento, il che corri- sponde a un aumento del 12 per cento.