BGE 79 II 151
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d'agir n'a plus rien de commun avec l'execution raison- nable d'obligations militaires, elles se rapprochent telIe- 25. Sentenza 28 magoio 1953 deUa I Corte civile ment du dol en gravite qu'elIes doivent entramer les nella causa Ferster contro Slorza. memes effets qJle ce dernier. On doit donc admettre, dans Art. 175 cp. 1,243, 239 cp. 3 CO. L'obbligo che chi e stato multato ce cas, que l'auteur du dommage en repond civilement en per un'infrazione fiscale commessa con un terzo assurne di pagare anche Ia quota di multa a carico di questo terzo non vertu des art. 41 et suiv. CO. puo essere considerato un obbligo morale in base ai concetti
3. - Selon l'arret &0 78 II 419 (consid. 3), les devoirs dommanti nel nostro paese. In un siffatto caso non appare ammissibile che un coipevole t<llga alI'altro l'onere della sus de service comprennent notamment toute activiM mili- pens.
t ta.ire prescrite par les reglements de service ou par des Art. 175 Abs. 1, 243, 239 Abs. 3 OB. Die Verpflichtung eines für ordres generaux ou particuliers, cette activite pouvant ein gemeinsam mit einem Dritten begangenes Fisksldelikt Gebüssten, auch den dem Dritten auferlegten Bussenanteil zu eventuellement etre exercee a I'aide de moyens mis a bezahlen, kann nicht als Versprechen zur Erfüllung einer disposition a cet effet ou d'autres moyens licites et appro- moralischen Verpflichtung im Sinne der in der Schweiz herr- schenden Anschauungen betrachtet werden. In solchem Fall pries. En l'espece, l'activite du recourant rentrait dans ce I erscheint es als unzulässig, dass der eine Schuldige den sndern von der Last seiner Strafe befreie. cwe puisqu'il enseignait la charge du mousqueton a ses Art. 175 al. 1, 243, 239 al. 3 CO. L<lrsque celui qui a 6te condamn6 subordonnes, conformement a~ ordres qu'il avait re~ms. a une amende pour une infraction fiscale commise avec un tiers s'engage a payer aussi la part de l'amende mise a la charge Cependant, il a commis au cours de cet exercice militaire de ce tiers, on ne saurait admettre qu'il ait contracte une obli- gation morale, vu les principes reQus par l'opinion dominante des fautes extremement graves, qui ont provoque la mort en Suisse. Dans un tel CRS, il n'apparait pas admissible que l'un de Barsier. Les reglements militaires interdisent de diriger des coupables libere l'autre de Ia charge que constitue la peine inflig6e. une arme vers une personne; ils prescrivent que, sauf pour le tir, l'anneau du percuteur doit toujours rester A. - Il 26 maggio 1947, la Fondazione di famiglia. dans la rainure de sUrete et ils defendent de tirer a blanc S. Antonio in Coira, rappresentata dal conte Lanfranco sur une personne eloignee de moins de vingt metres. Ces Sforza e dalla contessa Antonietta Sforza, vendette a regles eIementaires sont connues de tout militaire. Elles Carl Franz Ferster la sua proprieta immobiliare « La devaient l'etre a plus forte raison de Schoch, qui est barca» situata nci Comuni di Bioggio e Cademario. Il officier. TI les acependant vioIees sans la moindre raison prezzo effettivo delIa vendita era di 200000 fr.; nel- vala.ble. Las procedes d'instruction qu'il a employes sont l'istrumento notarile fu indicato pero un prezzo di soli si eloignes des methodes prescrites qu'on ne peut plus
parler de l'execution raisonnable d'obligations de service, qui seule pourrait liberer un militaire de sa responsabilite. Aussi est-il civilement responsable du dommage qu'il a cause. I 115000 fr. Nel corso di trattative tra le parti in seguito a diffi- colta sorte sull'interpretazione deI contratto 26 maggio 1947, il notaio ehe l'aveva rogato venne a conoscenza delIa simulazione deI prezzo di vendita. Egli rase imme-
4. - (Calcul du dommage.) diatamente edotte le parti circa le conseguenze di ordine pecuniario dell'infrazione fiscale da loro commessa e il conte Sforza promise verbalmente di tenere indenne Ferster da ogni svantaggio a dipendenza di detta simu- lazione.
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Con lettera I aprile 1948 Ferster ragguaglio il Capo si trasforma in una pretesa di restituzione di quanta egli deI Dipartimento delle finanze dei Cantone Tieino sul- ha versato al ereditore (efr. VON TUHRjSIEGWART, Allge- l'intervenuta frode fiseale. Il procedimenta sfoeiava nel- meiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, pag. l'applieazione (J.'una multa di 25500 fr. ehe Sforza e Ferster 831). dovevano pagare meta eiascuno eon vincolo solidale. La promessa di liberazione a norma dell'art. 175 ep. 1 Ferster, dopo aver pagato la meta della multa, eon- CO non e assoggettata, in linea di massima, ad aleuna venne davanti al Pretore diLugano-eitta il conte Sforza forma ; tuttavia se e stata fatta a titolo gratuita, soggiace, per ottenere la restituzione di 12750 fr. Egli invocava a quale promessa di donazione, alla forma seritta (art. 243 sostegno di questa sua pretesa la dichiarazione dei con- CO; cfr. OSERjSCHöNENBERGER, Kommentar z. Obliga- venuto di tenerlo indenne. tionenrecht, lIed., nota 7 all'art. 175 ; VON TUHR, 1. c.). In data 7 luglio 1952 il Pretare di Lugano-citta accolse Non e contestato che il conte Sforza ha promesso solo la petizione di causa, ammettendo ehe si era in presenza verbalmente. Il rieorrente ritiene pero ehe la forma seritta d'una promessa di assunzione di debita a norma dell'art. prevista dall'art. 243 CO non possa essere riehiesta in 175 CO e ehe una siffatta promessa non era illecita. eoncreto, poiehe, secondo l'art. 239 cp. 3 CO, l'adempi- Gli eredi deI conte Lanfraneo Sforza, deceduto nel mento d'un dovere morale non e considerato come dona- frattempo, deferirono questa sentenza alla Camera eivile zione. Se non ehe nella fattispeeie non si pub parlare deI Tribunale d'appello deI Cantone Ticino ehe, in data dell'adempimento d'un· dovere morale a' sensi di detta 10 marzo 1953, respinse la petizione di causa, essenzial- artieolo. Quantunque il fatto di aver indicato nell'istru- mente per i seguenti motivi : La portata punitiva della menta notarile un prezzo di vendita piit basso di quello multa era ehe ciaseuna parte ne sopportasse la meta ; la effettivo fasse soprattutto 0 anzi eselusivamente nell'inte- promessa fatta dal conte Sforza di assumere la meta della resse dei venditore, eib non toglie ehe anehe il eompratare
multa infIitta a Ferster appariva quindi illegale e piit si e prestato ad un'elusione della legge, dei ehe egli e preeisamente in urto con l'art. 11 dei deereto legislativo eorresponsabile e punibile personalmente anehe in virtit 15 settembre 1938 introducente un'imposta sul maggior di una speciale norma deI diritto eantonale. Non si pub valore immobiliare. affermare ehe in un siffatto easo (efr. BECKER, Kommentar B. - Ferster ha interposto un ricorso per riforma al z. OR nota 12 all'art. 239 CO) appaia equo in base ai Tribunale federale ehiedendo ehe, a eonferma deI giudizio coneetti morali dominanti nel nostro paese che un eolpe- pretoriale, gli eredi dei conte Sforza siano eondannati a vole taIga alI'altro l'onere delIa sua pena. versargli l'ammontare di 12 750 fr., altre l'interesse dal Il giudizio cantanale dev'essere confermato per i su- 29 marzo 1949. esposti motivi. Non oceorre pertanto indagare se altri motivi giustificherebbero Ia sua eonferma. Oonsiderando in diritto : Giusta l'art. 175 ep. 1 CO, « chi promette ad un debitore Il Tribunale federale pronuncia : di assumersi il suo debito, si obbliga a liberarlo, sia taci- Il rieorso e respinto e la quereiata sentenza 10 marzo tando il ereditore, sia rendendosi debitare in sua veee 1953 delIa Camera eivile deI Tribunale d'appello. deI eol consenso deI ereditore ». Se, eome si verifiea in con- Cantone Ticino e confermata. ereto, il debitore stesso ha pagato il debito dal quale doveva essere liberato, la sua pretesa ad essere liberata