Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

8F_10/2017

8F_10/2017

Rubrum

Sentenza dell'11 agosto 2017

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudici federali Maillard, Presidente,

Heine, Viscione,

Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento

A.________, Italia,

rappresentato da B.________,

istante,

contro

AXA Assicurazioni SA,

General Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur,

patrocinata dall'avv. Riccardo Schuhmacher,

controparte,

Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.

Oggetto

Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 8C_289/2017 (35.2016.103) del 9 giugno 2017.

Visto:

la sentenza 8C_289/2017 del 9 giugno 2017 con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso contro il giudizio emesso il 23 marzo 2017 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,

la domanda di revisione del 17 luglio 2017 (timbro postale) con cui chiede di modificare la sentenza nel senso di concedere in via principale l'assistenza giudiziaria e in via subordinata la sospensione della procedura in attesa dell'esito della procedura riguardante l'assicurazione invalidità,

Considerandi

che le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF),

che la revisione di una sentenza può essere domandata solo per uno dei titoli previsti dalla legge (art. 121-123 LTF),

che nella misura in cui l'istante tenta di giungere a un riesame della citata sentenza 8C_289/2017, la domanda di revisione è inammissibile,

che implicitamente l'istante sostiene come il Tribunale federale non abbia giudicato su singole conclusioni, ossia sulla domanda di assistenza giudiziaria (art. 121 lett. c LTF),

che dalla sentenza 8C_289/2017 non risulta un giudicato particolare sulle richieste accessorie del ricorrente,

che ad ogni modo l'istante non avrebbe potuto pretendere la designazione di un patrocinatore, essendo già rappresentato da una persona e non avendo adito il Tribunale federale autonomamente (art. 41 LTF; cfr. sentenza 6B_525/2008 del 4 settembre 2008 consid. 1),

che la manifesta insufficienza di motivazione del ricorso comporta la reiezione della domanda di assistenza giudiziaria, siccome il ricorso d'acchito non aveva alcuna possibilità di esito favorevole (art. 64 LTF; sentenza 9C_1/2017 del 6 febbraio 2017),

che la domanda di revisione, accolta nella misura della sua ammissibilità, comporta soltanto la precisazione del dispositivo n. 2 della sentenza 8C_289/2017 (cfr. anche sentenza 6F_4/2007 del 9 maggio 2007),

che una sospensione della procedura (cfr. art. 6 cpv. 1 PC) non ha alcuna pertinenza con la presente procedura e pertanto deve anch'essa essere respinta,

che si prescinde dalla percezione di spese per la procedura di revisione (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

che la domanda di assistenza giudiziaria per la procedura di revisione, nella misura in cui non è priva d'oggetto, deve comunque essere respinta, essendo l'istante rappresentato da un mandatario non prefessionale (art. 64 cpv. 1 LTF), senza peraltro aver dimostrato spese personali particolari (DTF 125 II 518 consid. 5b pag. 519 seg.),

Dispositivo

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è parzialmente accolta. Per il resto è respinta.

2.

Il dispositivo n. 2 della sentenza del Tribunale federale svizzero 8C_289/2017 del 9 giugno 2017 è modificato come segue:

2.

2.1

Non si prelevano spese giudiziarie.

2.2

Nella misura in cui non è priva d'oggetto, la domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.

Non si prelevano spese giudiziarie.

4.

Nella misura in cui non è priva d'oggetto, la domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

5.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 11 agosto 2017

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 41, Art. 61, Art. 64, Art. 121, Art. 122 und Art. 123 — gelesen in der Fassung vom 1. Juni 2017; der Erlass wurde am 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess, Art. 6 und Art. 66 — gelesen in der Fassung vom 1. Mai 2013; der Erlass wurde am 1. Januar 2023 und 1. Juli 2023 erneut konsolidiert.

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