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IV-Rundschreiben Nr. 423 / Auslegung von Artikel 17 ATSG (ins ins Kreisschreiben (KSIR) übernommen

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali Ambito Assicurazione invalidità Settore Procedura e rendite

17 febbraio 2023

Lettera circolare AI n. 423

Interpretazione dell’articolo 17 LPGA

Con la riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, la disposizione sulla revisione sancita nell’articolo 17 LPGA è stata adeguata con effetto dal 1° gennaio 2022. In generale nella prassi in materia di revisione questo adeguamento ha dato adito ad alcune incertezze. Nella presente lettera circolare, l’applicazione dell’articolo in questione viene precisata sulla base delle spiegazioni esposte di seguito e degli esempi presentati. Inoltre, nel prossimo supplemento della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI) preciseremo le disposizioni sulla revisione (v. pag. 4).

Caso di revisione con modifica determinante fino al 31 dicembre 2021

Si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021 (v. N. 9102 CIRAI). Per avviare la revisione è necessaria l’esistenza di un motivo di revisione (N. 5005 seg. della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità [CIGI] nella versione valida fino al 31 dicembre 2021). Se sussiste un motivo di revisione, il diritto alla rendita deve essere sottoposto a un esame completo in fatto e in diritto (N. 5001.1 CIGI nella versione valida fino al 31 dicembre 2021). Se la valutazione del grado d’invalidità effettuata nel quadro di una revisione porta al superamento o al mancato raggiungimento di una determinata soglia (40 %, 50 %, 60 % o 70 %), il diritto alla rendita è adeguato di conseguenza (N. 5005.2 CIGI nella versione valida fino al 31 dicembre 2021).

Esempio 1

Calcolo del grado d’invalidità riferito al 2018 Nuovo calcolo del grado d’invalidità riferito al 2020 Ipotesi • Impiegata di commercio AFC, lavora • In seguito al peggioramento come segretaria in uno studio legale dello stato di salute, il SMR • Reddito senza invalidità nel 2018: stabilisce la capacità funzionale

72 000 CHF al 50 % per lo svolgimento di

  • Nonostante il danno alla salute, può attività ausiliarie da leggere a ancora svolgere attività ausiliarie da medie leggere a medie (capacità al lavoro • Reddito senza invalidità residua del 60 %) indicizzato

  • Reddito con invalidità secondo la tabella • Reddito con invalidità secondo TA1_skill_level 2018, donne, totale per la tabella TA1_skill_level 2020, tutti i rami economici, livello di donne, totale per tutti i rami competenze 1, per 41,7 ore settimanali, economici, livello di nessuna deduzione dovuta al danno competenze 1, per 41,7 ore alla salute settimanali, nessuna deduzione dovuta al danno alla salute Reddito senza invalidità 72 000 CHF 73 360 CHF Reddito con invalidità 32 809 CHF 26 746 CHF Perdita di guadagno 39 191 CHF 46 614 CHF Grado d’invalidità 54 % 64 % Mezza rendita Tre quarti di rendita La condizione per una Sì revisione (sistema basato sui quarti di rendita) è adempiuta?

DFI UFAS Lettera circolare AI n. 423 / Interpretazione dell’articolo 17 LPGA (valida dal 17.02.2023) 1/4

Esempio 2 Calcolo del grado d’invalidità riferito al 2018 Nuovo calcolo del grado d’invalidità riferito al 2020 Ipotesi • Muratore AFC • Aumento del salario nel 2020 a • Reddito senza invalidità nel 2018: 42 000 CHF, di cui 11 000 CHF

78 000 CHF da considerare come salario

  • Nonostante il danno alla salute, può sociale ancora svolgere attività ausiliarie • Reddito senza invalidità leggere con und capacità al lavoro indicizzato residua del 50 %

  • Ancora impiegato dal precedente datore di lavoro per lavori ausiliari leggeri. Salario nel 2018: 39 000 CHF, di cui

9 000 CHF da considerare come salario

sociale Reddito senza invalidità 78 000 CHF 79 353 CHF Reddito con invalidità 30 000 CHF 31 000 CHF Perdita di guadagno 48 000 CHF 48 353 CHF Grado d’invalidità 62 % 61 % Tre quarti di rendita Tre quarti di rendita La condizione per una No revisione (sistema basato sui quarti di rendita) è adempiuta?

Caso di revisione con modifica determinante a partire dal 1° gennaio 2022

Di regola, la revisione va effettuata come prima. Per avviare la revisione è necessaria l’esistenza di un motivo di revisione (N. 5101 seg. CIRAI). Se sussiste un motivo di revisione, il diritto alla rendita deve essere sottoposto a un esame completo in fatto e in diritto (N. 5103 CIRAI). Si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022 (N. 9102 CIRAI). Se la valutazione del grado d’invalidità effettuata nel quadro di una revisione porta a una modifica del medesimo di almeno cinque punti percentuali, il diritto alla rendita è adeguato di conseguenza (nuovo N. 5104 CIRAI).

Esempio 1 Calcolo del grado d’invalidità riferito al Nuovo calcolo del grado d’invalidità

2018 riferito al 2022

Ipotesi • Impiegata di commercio AFC, lavora • In seguito al peggioramento come segretaria in uno studio legale dello stato di salute, il SMR • Reddito senza invalidità nel 2018: stabilisce la capacità funzionale

72 000 CHF al 50 % per lo svolgimento di

  • Nonostante il danno alla salute, può attività ausiliarie da leggere a ancora svolgere attività ausiliarie da medie leggere a medie (capacità al lavoro • Reddito senza invalidità residua del 60 %) indicizzato

  • Reddito con invalidità secondo la • Reddito con invalidità secondo la tabella TA1_skill_level 2018, donne, tabella TA1_skill_level 2020, totale per tutti i rami economici, livello indicizzato, donne, totale per tutti di competenze 1, per 41,7 ore i rami economici, livello di settimanali, nessuna deduzione competenze 1, per 41,7 ore dovuta al danno alla salute settimanali, deduzione per attività a tempo parziale del 10 % Reddito senza invalidità 72 000 CHF 73 836 CHF Reddito con invalidità 32 809 CHF 24 072 CHF Perdita di guadagno 39 191 CHF 49 764 CHF Grado d’invalidità 54 % 67 % Mezza rendita 67 % di una rendita intera La condizione per una Sì revisione (almeno 5 punti percentuali) è adempiuta?

DFI UFAS Lettera circolare AI n. 423 / Interpretazione dell’articolo 17 LPGA (valida dal 17.02.2023) 2/4

Esempio 2 Calcolo del grado d’invalidità riferito al 2018 Nuovo calcolo del grado d’invalidità riferito al 2022 Ipotesi • Muratore AFC • Aumento del salario nel 2022 a • Reddito senza invalidità nel 2018: 42 000 CHF, di cui 11 000 CHF

78 000 CHF da considerare come salario

  • Nonostante il danno alla salute, può sociale, ma sono presi in ancora svolgere attività ausiliarie considerazione ai sensi dell'art. leggere con und capacità al lavoro 26bis cpv. 1 RAI residua del 50 % • Reddito senza invalidità

  • Ancora impiegato dal precedente datore indicizzato di lavoro per lavori ausiliari leggeri. Salario nel 2018: 39'000 CHF, di cui 9'000 CHF da considerare come salario sociale Reddito senza invalidità 78 000 CHF 79 428 CHF Reddito con invalidità 30 000 CHF 42 000 CHF Perdita di guadagno 48 000 CHF 37 428 CHF Grado d’invalidità 62 % 47 % Tre quarti di rendita 42.5 di una rendita intera La condizione per una Si revisione (almeno 5 punti percentuali) è adempiuta?

DFI UFAS Lettera circolare AI n. 423 / Interpretazione dell’articolo 17 LPGA (valida dal 17.02.2023) 3/4

Adeguamenti previsti per la CIRAI (a colori)

5100 Scopo della revisione è adeguare una decisione di rendita alle mutate circostanze. L’avvio della revisione di una rendita è dato da qualsiasi modifica notevole della situazione personale effettiva dell’assicurato verificatasi dopo la concessione della rendita e suscettibile di modificare il diritto alla rendita (cosiddetto motivo di revisione).

5101 Sussiste un motivo di revisione in particolare nei seguenti casi:
  • il miglioramento o il peggioramento dello stato di salute (RCC 1989 pag. 282);

  • la ripresa, la cessazione o il cambiamento dell’attività lucrativa (sentenza del TF

  • l’attuazione (riuscita) di un provvedimento d’integrazione (sentenza del TF

  • l’aumento o la diminuzione del reddito con o senza invalidità;

  • l’assuefazione al danno alla salute;

  • la modifica della capacità di svolgere le mansioni consuete (p. es. aumento della capacità lavorativa di un assicurato occupato nell’economia domestica grazie all’impiego di mezzi ausiliari);

  • la modifica del metodo di calcolo dell’invalidità (p. es. quando l’invalidità di un’assicurata precedentemente occupata esclusivamente nell’economia domestica deve essere ricalcolata secondo le regole previste in caso di attività lucrativa a tempo parziale; RCC 1989 pag 125, RCC 1969 pag. 699; DTF 110 V 285, DTF 104 V 149);

  • la modifica delle condizioni familiari o della situazione abitativa determinanti per il calcolo dell’invalidità degli assicurati occupati nell’economia domestica (sentenza del

  • il miglioramento o peggioramento della capacità lavorativa, sebbene lo stato di salute sia rimasto sostanzialmente invariato (sentenza del TF 8C_503/2013 del 23.12.2013, sentenza del TF 9C_388/2016 del 2.11.2016);

  • la cessazione dell’attività lucrativa, per cui è necessario fissare nuovamente il reddito con invalidità secondo le tabelle dei salari (sentenza del TF 9C_325/2013 del 22.10.2013);

  • il passaggio dal computo di un reddito lavorativo basato su dati statistici a quello del reddito lavorativo effettivamente conseguito.

5102 Non sussiste invece un motivo di revisione nei seguenti casi:
  • le modifiche solo temporanee, che durano meno di tre mesi (art. 88a OAI);

  • l’inasprimento delle condizioni di diritto in seguito a una modifica delle direttive dell’Amministrazione (RCC 1982 pag. 252);

  • la diversa valutazione di fatti sostanzialmente immutati (RCC 1987 pag. 36; sentenza

  • la formulazione di una diagnosi aggiuntiva o la soppressione di una diagnosi, se non è comprovato un peggioramento o miglioramento notevole dello stato di salute (DTF

141 V 9; sentenza del TF 9C_42/2019 del 16.8.2019,);

  • la modifica del grado d’invalidità e dunque della rendita unicamente a causa di una modifica delle basi statistiche generali (DTF 142 V 178, DTF 143 V 295; sentenza del

  • una privazione della libertà ordinata da un’autorità (DTF 116 V 20; RCC 1989 pag. 255, RCC 1988 pag. 269).

5103 Se sussiste un motivo di revisione, il grado d’invalidità va determinato nuovamente e indipendentemente dalle sue precedenti valutazioni sulla base di un nuovo e completo accertamento dei fatti. Nulla osta dunque a una nuova valutazione medica delle condizioni di salute e della capacità lavorativa (DTF 141 V 9; sentenza del TF 9C_251/2012 del 5.6.2012).

5104 Il diritto alla rendita è adeguato soltanto se la valutazione del grado d’invalidità effettuata nel quadro di una revisione porta a una modifica del medesimo di almeno cinque punti percentuali.

DFI UFAS Lettera circolare AI n. 423 / Interpretazione dell’articolo 17 LPGA (valida dal 17.02.2023) 4/4

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