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Verfahren für die Vornahme von Änderungen im elektronischen Verzeichnis

10.7.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 187/5

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

DECISIONE N. E2 del 3 marzo 2010 relativa all'instaurazione di una procedura di gestione delle modifiche applicabile alle coordinate degli organismi quali definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e figuranti nell'elenco elettronico che è parte integrante del sistema EESSI (Testo rilevante ai fini del SEE e per l'accordo UE/Svizzera)

(2010/C 187/04)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO (4) È necessario stabilire una procedura di gestione delle DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE, modifiche che permetta di trattare le modifiche dei dati contenuti nell'elenco elettronico in modo strutturato, coerente, verificabile e tempestivo, visto l'articolo 72, lettera d), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), HA DECISO QUANTO SEGUE: ai sensi del quale la commissione amministrativa è responsabile dell'adozione di norme strutturali comuni per i servizi di elabo­ razione elettronica dei dati e della messa a punto di modalità di funzionamento della parte comune di tali servizi,

1. La presente decisione stabilisce la procedura per la gestione

delle modifiche dei dati forniti da autorità competenti, isti­ tuzioni nazionali, organismi di collegamento e punti d'ac­ visto l'articolo 88 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parla­ cesso quali definiti all'articolo 1, lettere m), q) e r), del mento europeo e del Consiglio (2), («il regolamento di applica­ regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 1, paragrafo zione»), 2, lettere a) e b), del regolamento di applicazione.

deliberando secondo le modalità stabilite all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, 2. La procedura di gestione delle modifiche si applica ai dati figuranti nel master directory dell'elenco elettronico, gestito dalla Commissione europea, e alle repliche locali degli Stati membri. considerando quanto segue:

(1) Uno degli elementi della modernizzazione del sistema di 3. Ciascuno Stato membro nomina una persona responsabile coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dell'introduzione delle modifiche nella master copy del­ è la creazione di un elenco elettronico contenente le l'elenco elettronico e dell'aggiornamento delle repliche lo­ coordinate degli organismi nazionali che intervengono cali. nell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 («il regolamento di applicazione»).

4. Ciascuno Stato membro designa inoltre un punto di con­

tatto centrale per il sistema EESSI per ciascun punto d'ac­ (2) Gli Stati membri sono responsabili dell'inserimento delle cesso (sportello unico del punto d'accesso), che costituisce il informazioni relative ai loro punti di contatto nazionali primo referente per le istituzioni e gli organismi collegati nell'elenco elettronico e dell'aggiornamento permanente con tale punto d'accesso. delle stesse.

(3) Gli Stati membri provvedono a che i dati contenuti nelle 5. Tramite il segretariato, almeno un mese prima che la mo­ loro repliche locali dell'elenco elettronico siano sincroniz­ difica prenda effetto, gli Stati membri informano la com­ zate quotidianamente con quelli della master copy del­ missione amministrativa delle modifiche sostanziali appor­ l'elenco elettronico, che è gestito dalla Commissione eu­ tate ai dati relativi a autorità competenti, istituzioni nazio­ ropea. nali, organismi di collegamento o punti d'accesso. La noti­ fica può essere inviata al segretariato. Il master directory (1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1. può subire modifiche di secondaria importanza senza ne­ (2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1. cessità di preavviso.

C 187/6 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.7.2010

6. Ai fini della procedura, per modifica sostanziale si intende 9. Conformemente all'articolo 9 del regolamento interno della una modifica che influisce negativamente sull'applicazione commissione amministrativa, i membri della stessa hanno dei regolamenti e, pertanto, sul loro coordinamento, in la possibilità di dichiararsi contrari alla modifica o di aste­ quanto può ostacolare l'invio o l'inoltro di documenti elet­ nersi dal voto. In caso di obiezioni la commissione ammi­ tronici strutturati all'istituzione o all'organismo interessati. nistrativa prende in esame la modifica in occasione della sua prima riunione.

Modifiche sostanziali sono, tra l'altro:

10. Gli Stati membri provvedono a che le repliche locali dei

servizi di directory siano sincronizzate quotidianamente a) modifiche del codice di identificazione, delle funzioni o con la master copy dell'elenco elettronico. La sincronizza­ delle competenze di un organismo, di un'istituzione o di zione delle repliche locali ha luogo tra le ore 1:00 e 3:00 un punto d'accesso; (CET).

b) la chiusura di un organismo, di un'istituzione o di un 11. Entro un anno dalla pubblicazione della decisione nella punto d'accesso; Gazzetta ufficiale, la commissione amministrativa valuta le esperienze maturate dagli Stati membri nell'applicare questa decisione. c) la fusione di organismi, istituzioni o punti d'accesso.

12. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale

7. Qualora la modifica sostanziale sia una di quelle di cui dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dal primo sopra ai punti a), b) o c), lo Stato membro indica quale giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione. organismo, istituzione o punto d'accesso assumerà le fun­ zioni o le competenze interessate alla data di effetto della modifica.

8. Ricevuta la notifica di una modifica sostanziale, il segreta­

riato informa la commissione amministrativa e gli sportelli unici dei punti d'accesso della modifica intervenuta e della Il presidente della commissione amministrativa data a partire dalla quale essa prende effetto. José Maria MARCO GARCÍA

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