Verfahren für die Vornahme von Änderungen im elektronischen Verzeichnis
10.7.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 187/5
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE
DECISIONE N. E2 del 3 marzo 2010 relativa all'instaurazione di una procedura di gestione delle modifiche applicabile alle coordinate degli organismi quali definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e figuranti nell'elenco elettronico che è parte integrante del sistema EESSI (Testo rilevante ai fini del SEE e per l'accordo UE/Svizzera)
(2010/C 187/04)
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO (4) È necessario stabilire una procedura di gestione delle DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE, modifiche che permetta di trattare le modifiche dei dati contenuti nell'elenco elettronico in modo strutturato, coerente, verificabile e tempestivo, visto l'articolo 72, lettera d), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), HA DECISO QUANTO SEGUE: ai sensi del quale la commissione amministrativa è responsabile dell'adozione di norme strutturali comuni per i servizi di elabo razione elettronica dei dati e della messa a punto di modalità di funzionamento della parte comune di tali servizi,
1. La presente decisione stabilisce la procedura per la gestione
delle modifiche dei dati forniti da autorità competenti, isti tuzioni nazionali, organismi di collegamento e punti d'ac visto l'articolo 88 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parla cesso quali definiti all'articolo 1, lettere m), q) e r), del mento europeo e del Consiglio (2), («il regolamento di applica regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 1, paragrafo zione»), 2, lettere a) e b), del regolamento di applicazione.
deliberando secondo le modalità stabilite all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, 2. La procedura di gestione delle modifiche si applica ai dati figuranti nel master directory dell'elenco elettronico, gestito dalla Commissione europea, e alle repliche locali degli Stati membri. considerando quanto segue:
(1) Uno degli elementi della modernizzazione del sistema di 3. Ciascuno Stato membro nomina una persona responsabile coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dell'introduzione delle modifiche nella master copy del è la creazione di un elenco elettronico contenente le l'elenco elettronico e dell'aggiornamento delle repliche lo coordinate degli organismi nazionali che intervengono cali. nell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 («il regolamento di applicazione»).
4. Ciascuno Stato membro designa inoltre un punto di con
tatto centrale per il sistema EESSI per ciascun punto d'ac (2) Gli Stati membri sono responsabili dell'inserimento delle cesso (sportello unico del punto d'accesso), che costituisce il informazioni relative ai loro punti di contatto nazionali primo referente per le istituzioni e gli organismi collegati nell'elenco elettronico e dell'aggiornamento permanente con tale punto d'accesso. delle stesse.
(3) Gli Stati membri provvedono a che i dati contenuti nelle 5. Tramite il segretariato, almeno un mese prima che la mo loro repliche locali dell'elenco elettronico siano sincroniz difica prenda effetto, gli Stati membri informano la com zate quotidianamente con quelli della master copy del missione amministrativa delle modifiche sostanziali appor l'elenco elettronico, che è gestito dalla Commissione eu tate ai dati relativi a autorità competenti, istituzioni nazio ropea. nali, organismi di collegamento o punti d'accesso. La noti fica può essere inviata al segretariato. Il master directory (1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1. può subire modifiche di secondaria importanza senza ne (2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1. cessità di preavviso.
C 187/6 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.7.2010
6. Ai fini della procedura, per modifica sostanziale si intende 9. Conformemente all'articolo 9 del regolamento interno della una modifica che influisce negativamente sull'applicazione commissione amministrativa, i membri della stessa hanno dei regolamenti e, pertanto, sul loro coordinamento, in la possibilità di dichiararsi contrari alla modifica o di aste quanto può ostacolare l'invio o l'inoltro di documenti elet nersi dal voto. In caso di obiezioni la commissione ammi tronici strutturati all'istituzione o all'organismo interessati. nistrativa prende in esame la modifica in occasione della sua prima riunione.
Modifiche sostanziali sono, tra l'altro:
10. Gli Stati membri provvedono a che le repliche locali dei
servizi di directory siano sincronizzate quotidianamente a) modifiche del codice di identificazione, delle funzioni o con la master copy dell'elenco elettronico. La sincronizza delle competenze di un organismo, di un'istituzione o di zione delle repliche locali ha luogo tra le ore 1:00 e 3:00 un punto d'accesso; (CET).
b) la chiusura di un organismo, di un'istituzione o di un 11. Entro un anno dalla pubblicazione della decisione nella punto d'accesso; Gazzetta ufficiale, la commissione amministrativa valuta le esperienze maturate dagli Stati membri nell'applicare questa decisione. c) la fusione di organismi, istituzioni o punti d'accesso.
12. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale
7. Qualora la modifica sostanziale sia una di quelle di cui dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dal primo sopra ai punti a), b) o c), lo Stato membro indica quale giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione. organismo, istituzione o punto d'accesso assumerà le fun zioni o le competenze interessate alla data di effetto della modifica.
8. Ricevuta la notifica di una modifica sostanziale, il segreta
riato informa la commissione amministrativa e gli sportelli unici dei punti d'accesso della modifica intervenuta e della Il presidente della commissione amministrativa data a partire dalla quale essa prende effetto. José Maria MARCO GARCÍA