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Kreisschreiben über die Aufgaben der Ausgleichskassen bei der Ausübung des Rückgriffs auf haftpflichtige Dritte; gültig ab 01.10.2018, Stand 01.07.2019

Circolare sui compiti delle casse di compen- sazione nell’esercizio del regresso contro terzi responsabili (C Regresso AVS)

Valida dal 1° ottobre 2007

Stato: 1° Iuglio 2019

318.108.01 i

06.19

La presente modifica di questa circolare sostituisce la versione in vigore dal 1° ottobre 2007.

I cambiamenti materiali nell’ambito della prassi giudiziaria e am- ministrativa, in costante evoluzione, hanno reso necessari ade- guamenti in diversi capitoli della presente circolare.

Numeri marginali modificati, completati o nuovi:

103, 108, 109, 202, 203, 209, 210, 211, 212, 213 304, 401, 402, 405, 406, 407, 408, 409, 411, 414, 415, 416

Numeri marginali soppressi: 604, 605

Le future modifiche e aggiunte saranno integrate continuamente nella versione pubblicata su Internet e Intranet.

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1 Attribuzione delle casse di compensazione ai servizi di

regresso

2 Foglio complementare R

3 Domanda alla Suva (f/d)

4 Avviso di regresso verso i terzi responsabili

Gli indirizzi delle casse di compensazione e gli allegati, costante- mente aggiornati, sono disponibili online (in parte solo in f/d) all’in- dirizzo www.regress.admin.ch > «Recours AVS/AI > Adresses», «Dienstleistungen > Formulare» e «Services > Formulaires».

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Abbreviazioni

AI Assicurazione invalidità

AINF Assicurazione contro gli infortuni AM Assicurazione militare

art. articolo/i

AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

C Circolare

CC Cassa di compensazione (cantonale o professionale)

LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni

LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione invali- dità

OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione vec- chiaia e superstiti

OPGA Ordinanza dell’11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

RS Raccolta sistematica del diritto federale SR Servizio di regresso

Suva Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli in- fortuni (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, ex INSAI)

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UCC Ufficio centrale di compensazione UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

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Premessa

I La presente circolare definisce la collaborazione tra le CC, i servizi di regresso e il Settore Regressi UFAS e descrive l’interazione con la Suva nell’ambito dell’eserci- zio del regresso dell’AVS contro terzi responsabili in rela- zione a prestazioni per superstiti dell’AVS.

II I compiti degli uffici AI (e delle CC) nell’esercizio del re- gresso per prestazioni versate dall’AI a beneficiari di pre- stazioni AI nonché per determinate prestazioni versate dall’AVS a beneficiari di rendite di vecchiaia sono og- getto di una circolare separata1.

1 In generale

1.1 Base legale

101 Per sinistri successivi al 1° gennaio 2003 il regresso

dell’AVS contro terzi responsabili (regresso AVS) è retto dagli articoli 72 segg. LPGA2 e dagli articoli 13 segg. Per sinistri verificatisi tra il 1° gennaio 1979 e il 31 dicem- bre 2002 restano applicabili gli articoli 48ter – 48sexies LAVS del diritto previgente, nel frattempo abrogati. Per sinistri avvenuti prima del 1° gennaio 1979 l’AVS non ha alcun diritto di regresso4.

102 Se, dopo un decesso, l’AVS versa prestazioni a super-

stiti che vantano anche diritti di responsabilità civile nei confronti di terzi, questi diritti passano all’AVS fino a con- correnza delle prestazioni da essa versate per evitare sovraindennizzi derivanti dal contemporaneo versamento di prestazioni AVS secondo il diritto delle assicurazioni sociali e di prestazioni di terzi fondate sul diritto privato.

1 Circolare sui compiti degli uffici AI nell’esercizio del regresso contro terzi responsabili (C Regresso AI). 2 RS 830.1. 3 RS 830.11.

4 RS 831.10, disp. trans. 9a revisione AVS lett. e.

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1.2 Organi competenti per il regresso AVS

103 Le pretese di regresso dell’AVS sono fatte valere dalla

Suva, dai servizi di regresso regionali, competenti per le casse di compensazione cantonali e le casse di compen- sazione professionali5, o dal Settore Regressi UFAS:

– Suva Se al momento dell’infortunio la vittima era assicurata presso la Suva o l’assicurazione militare, la Suva eser- cita il regresso non solo per le proprie prestazioni, ma anche per quelle dell’AVS.

– Servizi di regresso regionali Se al momento dell’infortunio la vittima era assicurata presso un’altra assicurazione infortuni obbligatoria o era coperta contro gli infortuni tramite l’assicurazione malat- tie, il regresso per le prestazioni AVS è per principio esercitato dal competente servizio di regresso regionale. I regressi che interessano Francia, Spagna e Portogallo sono esercitati dal Servizio di regresso del Cantone di Vaud, quelli concernenti l’Italia dal Servizio di regresso del Cantone Ticino.

– Settore Regressi UFAS In tutti gli altri casi in cui sono coinvolti Paesi esteri, il di- ritto di regresso per prestazioni AVS è esercitato dal Set- tore Regressi UFAS.

1.3 Compiti degli organi competenti

104 – CC Ad ogni richiesta o modifica (v. N. 206) di prestazioni per superstiti, la CC accerta se vi siano elementi per un eventuale regresso (p. es. infortunio, responsabilità di terzi).

5 V. allegato 1.

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105 – Servizi di regresso

I servizi di regresso trattano i casi di regresso trasmessi loro dalla CC e dispongono se del caso provvedimenti immediati in materia di responsabilità civile (p. es. l’inter- ruzione della prescrizione).

106 Se i casi di regresso ricevuti non rientrano nelle loro

competenze, trasmettono la documentazione (modulo di richiesta, foglio complementare R, documentazione rela- tiva alle prestazioni) al Settore Regressi UFAS.

107 Se necessario i servizi di regresso (o il Settore Regressi

UFAS) si rivolgono alla CC per assegnarle ulteriori com- piti o chiederle ulteriori informazioni.

108 – Settore Regressi UFAS

Il Settore Regressi UFAS tratta i casi di regresso con coinvolgimento estero6 e ne discute se del caso con gli assicuratori di responsabilità civile. Registra e amministra i casi concernenti anche la Suva comunicatigli dai servizi di regresso regionali e quelli tra- smessigli in quanto organo competente. Nei casi in comune trasmette alla Suva un elenco delle prestazioni AVS per cui è possibile il regresso e controlla il ricavo del regresso comunicato da quest’ultima e la sua ripartizione tra Suva e AVS. Infine, informa il servizio di regresso sulla chiusura del caso.

109 I processi civili necessari nei casi di regresso dei servizi

di regresso o del Settore Regressi UFAS sono condotti da quest’ultimo o dai servizi di regresso competenti per i casi di regresso esteri nei casi specifici.

2 Registrazione e comunicazione da parte della CC

di casi suscettibili di regresso

201 La CC competente per il trattamento del caso è tenuta a

collaborare.

6 Esclusi i casi di regresso in relazione a Francia, Italia, Spagna e Portogallo.

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202 La CC verifica le richieste di prestazioni per valutare se

vi siano gli elementi per un eventuale regresso. I dati rile- vanti a tal fine figurano sui moduli di richiesta ai numeri sottoindicati relativi all’infortunio o al sinistro:

– 318.371 Richiesta di una rendita per superstiti: cap. 7.3:

– 318.00.2 Domanda di rendita per superstiti per per- sone non residenti in Svizzera: cap. 7.1 e 7.2

Se la richiesta è stata inoltrata in uno Stato dell’UE o dell’AELS mediante il modulo E 203 (Istruttoria di una domanda di pensione ai superstiti), la CC verifica se sia stato debitamente risposto alle domande di cui ai cap. 8.2–8.4.

203 Se a tutte le domande di cui al N. 202 è stata data rispo-

sta negativa, non sono necessari ulteriori provvedimenti. La CC deve soltanto apporre un’annotazione di controllo negativa nell’apposita rubrica.

204 Restano riservati i casi in cui la CC ha appreso da altra

fonte che il decesso sarebbe stato cagionato da un infor- tunio o andrebbe ascritto alla responsabilità di terzi. In questi casi la CC deve procedere secondo il N. 205.

205 Se a una delle domande di cui al N. 202 è stata data ri-

sposta affermativa, il caso può essere suscettibile di re- gresso. La CC appone allora un’annotazione di controllo positiva nell’apposita rubrica del modulo di richiesta.

2.1 Fattispecie suscettibili di regresso

206 Possono configurarsi fattispecie suscettibili di regresso

non soltanto in caso di prima richiesta di prestazioni per superstiti, ma anche quando un decesso dovuto a infor- tunio o cagionato da terzi comporta un’eventuale modi- fica di prestazioni AVS/AI già in corso, per esempio quando:

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– alla rendita AI semplice di un assicurato subentra una rendita AI secondo l’articolo 43 LAI; – ad una rendita per orfani semplice subentrano due rendite per orfani; – la rendita per figli dell’AI (causa decesso del genitore non invalido) è integrata da una rendita per orfani dell’AVS.

207 Non sono invece suscettibili di regresso i casi in cui in

seguito al decesso di un assicurato:

– la rendita di vecchiaia di una coppia di coniugi è sosti- tuita da una rendita di vecchiaia semplice; – l’importo della rendita di vecchiaia semplice di un co- niuge (divorziato) è viene aumentato.

In questi casi la procedura di regresso va sospesa senza ulteriori accertamenti.

208 La CC annota il risultato dei suoi accertamenti (annota-

zione di controllo negativa o positiva) nell’apposita ru- brica del modulo di richiesta) e raccoglie, se del caso ri- volgendosi ai superstiti, tutte le informazioni necessarie sulle circostanze eventualmente suscettibili di configu- rare una fattispecie passibile di regresso («Foglio com- plementare R»)7.

2.2 Contemporanei diritti nei confronti della

Suva/AM: comunicazione al competente servizio di regresso

209 La CC accerta in tutti i casi suscettibili di regresso se

l’assicurato ha richiesto o percepisce anche prestazioni della Suva o dell’AM oltre a quelle dell’AVS (cap. 7.4 del modulo 318.371 Richiesta di una rendita per superstiti).

210 In caso affermativo, a causa dei termini di prescrizione

talvolta molto brevi, la CC invia entro un mese dalla ri- chiesta di prestazioni AVS una copia del relativo modulo

7 V. allegato 2.

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al competente servizio di regresso (procedura in caso di regresso in comune con la Suva; v. cap. 4.1 segg.).

2.3 Procedura di regresso propria: Foglio comple-

mentare R

211 Se l’evento è assicurato presso un assicuratore LAINF

diverso dalla Suva o se sussiste una copertura assicura- tiva contro gli infortuni tramite l’assicurazione malattie, il modulo «Foglio complementare R»8 va inviato ai super- stiti o al loro rappresentante legale.

212 A causa dei termini di prescrizione talvolta molto brevi, la

CC comunica entro tre mesi tutti i possibili casi di re- gresso rilevati al competente servizio di regresso, invian- dogli una copia del modulo «Foglio complementare R», debitamente compilato. Se necessario garantisce la completezza delle risposte richiedendo le informazioni necessarie a colmare eventuali lacune (Procedura di re- gresso propria; v. cap. 4.2 segg).

213 Gli assicurati che non compilano il Foglio complementare

R o lo compilano in maniera incompleta o scorretta vio- lano l’obbligo d’informazione e cooperazione. In questi casi la CC avvia una diffida con termine di riflessione (art. 43 cpv. 3 LPGA).

3 Procedura di regresso: cenni generali

3.1 Modifiche di prestazioni

301 Fintantoché la procedura di regresso non è ancora con-

clusa, la CC informa il competente servizio di regresso di ogni modifica delle prestazioni AVS versate all’avente di- ritto.

8 V. allegato 2.

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302 Le modifiche subite dalle prestazioni in seguito ad ade-

guamenti generali delle rendite sono irrilevanti ai fini del regresso.

3.2 Gratuità delle informazioni amministrative

303 Le autorità amministrative e giudiziarie della Confedera-

zione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni sono tenute a fornire gratuitamente alla CC e ad altri or- gani delle singole assicurazioni sociali tutte le informa- zioni necessarie all’esercizio del diritto di regresso (art. 32 LPGA).

3.3 Consultazione degli atti

3.3.1 Comunicazione di dati senza procura

304 Valgono per principio le disposizioni della Circolare

sull’obbligo del segreto e sulla comunicazione dei dati

305 Nella misura in cui non ostano interessi privati preponde-

ranti, in singoli casi la CC o il servizio di regresso sono autorizzati, dietro motivata richiesta scritta, a fornire dati, consentire la consultazione degli atti o inviare documenti ai terzi responsabili e ai loro assicuratori, se:

1. l’assicurazione sociale ha notificato un’azione di re-

gresso contro i terzi responsabili o i loro assicuratori, la comunicazione delle prestazioni è già stata effet- tuata, i dati sono necessari per l’accertamento del di- ritto e

2. la procedura di regresso non è ancora conclusa.

3.3.2 Comunicazione di dati con procura

306 Se la comunicazione delle prestazioni non è ancora stata

effettuata, senza l’accordo dell’assicurato (procura) non

9 Circolare del 1° gennaio 2014.

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è lecito né comunicare dati né consentire la consulta- zione degli atti o inviare documenti.

307 La CC invia al servizio di regresso una copia della lettera

d’accompagnamento allegata ai dati comunicati.

4 Collaborazione dei servizi di regresso

4.1 Regressi in comune con la Suva

401 Nei casi in cui, oltre alle prestazioni AVS, sono richieste

anche prestazioni della Suva o dell’AM, il competente servizio di regresso comunica alla Suva il regresso AVS e le chiede di assumere il regresso per le prestazioni La comunicazione va inviata all’indirizzo centrale della Suva:

Suva Service Center Casella postale

6009 Lucerna

402 Se la Suva accetta l’incarico, il competente servizio di re-

gresso notifica il regresso per le prestazioni AVS all’assi- curatore di responsabilità civile fondandosi sulla notifica della Suva11. L’originale è inviato per raccomandata all’assicuratore di responsabilità civile, con copia alla Suva.

403 Se la Suva non assume il regresso, perché

– non versa prestazioni per le quali potrebbe esercitarlo o – al momento della notifica della CC ha già concluso la procedura per prestazioni proprie o dell’AM,

10 V. allegato 3.

11 V. allegato 3

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i diritti di regresso dell’AVS sono esercitati mediante la procedura per regressi propri (cap. 4.2). In questo caso, eccezionalmente, è il servizio di regresso a richiedere il Foglio complementare R conformemente ai N. 211 segg.

404 Il competente servizio di regresso sospende la proce-

dura di regresso per prestazioni AVS se la Suva non ha esercitato il diritto di regresso per l’AINF o l’AM per uno dei seguenti motivi:

– non vi è alcun terzo responsabile (non si configura al- cuna fattispecie di responsabilità civile); – il terzo responsabile è ignoto; – il regresso non è consentito dalla situazione di fatto e di diritto; – si è in presenza di un privilegio di regresso ai sensi dell’articolo Art. 75 LPGA12.

4.1.1 Mandato di regresso e comunicazione delle

prestazioni alla Suva

405 Se la Suva è disposta a esercitare il regresso per l’AVS,

il competente servizio di regresso chiede al Settore Re- gressi UFAS di definire le prestazioni da far valere e il loro ammontare. Alla richiesta il servizio di regresso al- lega gli atti necessari per la valutazione del caso, com- prese le decisioni di rendita.

406 Dopo aver concluso la valutazione del caso, il Settore

Regressi UFAS invia la comunicazione delle prestazioni mediante LEONARDO13 direttamente alla Suva.

407 Il competente servizio di regresso riceve una copia della

comunicazione delle prestazioni.

12 Per i casi verificatisi prima dell’1.1.2003 è applicabile l’articolo 44 LAINF. 13 Programma della LEONARDO Productions AG per il calcolo dei danni alle persone e per la capitalizzazione delle prestazioni.

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4.1.2 Conclusione della procedura di regresso co-

mune

408 Se la Suva rinuncia ad esercitare i propri diritti di re-

gresso già prima che l’AVS le abbia conferito un man- dato di regresso, il competente servizio di regresso so- spende la procedura di regresso senza ulteriori provvedi- menti.

409 Se la procedura di regresso è stata delegata alla Suva e

a quest’ultima sono state comunicate prestazioni, la Suva informa il Settore Regressi UFAS in merito alla chiusura del caso tramite pagamento o rinuncia. Il Set- tore Regressi UFAS informa a sua volta il competente servizio di regresso della chiusura del caso. Il servizio di regresso può proseguire casi chiusi per «ri- nuncia» idonei mediante una procedura di regresso pro- pria (v. cap. 4.2 segg.).

4.2 Procedura di regresso propria

410 Se oltre ai diritti per prestazioni dell’AVS, non ve ne sono

per prestazioni della Suva o dell’AM, il diritto di regresso dell’AVS è esercitato in proprio dal competente servizio di regresso o dal Settore Regressi UFAS.

4.2.1 Notifica del regresso all’assicuratore di respon-

sabilità civile14

411 Il competente servizio di regresso o il Settore Regressi

UFAS notifica all’assicuratore di responsabilità civile inte- ressato l’azione di regresso entro un anno dal ricevi- mento della richiesta di prestazioni da parte della CC. L’originale è inviato per raccomandata all’assicuratore di responsabilità civile, con copia alla CC.

14 V. allegato 4.

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412 L’importo dei diritti di regresso è definito dal competente

servizio di regresso o dal Settore Regressi UFAS sulla base delle prestazioni documentate dalla CC.

4.2.2 Esercizio dei diritti di regresso

413 Il competente servizio di regresso conduce autonoma-

mente le trattative con l’assicuratore di responsabilità ci- vile necessarie a far valere le pretese di regresso

414 Se per far valere le pretese di regresso è necessario un

processo civile, sarà il Settore Regressi UFAS o il servi- zio di regresso competente per il caso di regresso estero in questione a intentarlo (v. N. 109). Se il caso spetta al Settore Regressi UFAS, il servizio di regresso compe- tente trasmette a quest’ultimo la documentazione com- pleta.

4.3 Conclusione della procedura di regresso

415 In presenza di uno dei motivi di cui al N. 404, 408 o 409,

il competente servizio di regresso sospende la procedura di regresso.

416 Nelle procedure di regresso proprie e per i casi comuni il

competente servizio di regresso informa la CC della con- clusione della procedura di regresso. Nei casi di competenza dell’UFAS, è il Settore Regressi UFAS a informare la CC.

5 Incasso

501 I proventi dei regressi esercitati sugli assicuratori di re-

sponsabilità civile dalla Suva, dal competente servizio di regresso o dal Settore Regressi UFAS sono versati all’UCC direttamente (procedura di regresso propria, re- gresso UFAS) o tramite la Suva (regressi comuni).

502 L’UCC comunica l’avvenuto versamento al competente

servizio di regresso o al Settore Regressi UFAS.

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6 Entrata in vigore e disposizioni transitorie

6.1 Entrata in vigore

601 La presente circolare entra in vigore il 1° Iuglio 2019.

602 Le circolari del 1° ottobre 2007, del 1° gennaio 1992 e

del 21 dicembre 1983 nonché le direttive del 23 dicem- bre 1982 e del 10 novembre 1986 sono abrogate.

6.2 Disposizioni transitorie

603 La presente circolare è applicabile a tutti i regressi AVS,

siano essi nuovi o pendenti.

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Attribuzione delle casse di compensazione ai servizi di regresso

No Cantone SR

1 Zürich ZH

2 Bern BE

2.38 Bern BE

2.49 Bern BE

2.66 Bern BE

3 Luzern NW

4 Uri NW

5 Schwyz NW

6 Obwalden NW

7 Nidwalden NW

8 Glarus NW

9 Zug NW

10 Freiburg VS

11 Solothurn BE

12 Basel-Stadt BS

13 Basel-Land BS

14 Schaffhausen SG

15 Appenzell Ausserhoden SG

16 Appenzell Innerhoden SG

17 St. Gallen SG

18 Graubünden SG

19 Aargau BS

20 Thurgau SG

21 Tessin TI

22 Waadt VD

23 Wallis VS

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No Cantone SR

24 Neuenburg VD

25 Genf VD

26.1 CH EAK BE

27 Ausland SAK VD

150 Jura VD

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Attribuzione delle casse di professionali ai servizi di regresso

No Nome SR

28 medisuisse SG

30 IMOREK BE

31 Coop BS

32 Ostschweizer Handel SG

33 MOBIL BE

34 Metzger BE

35 Science INDUSTRIES BS

37 Elektrizitätswerke ZH

38 PANVICA BE

40 AK Basel BS

43 Verom ZH

44 Hotela VD

46 GastroSocial BS

46.3 GastroSocial TI BS

48 Aargauische Industrie und Handelskammer BS

51 Industrie Horlogère Siège central VD

51.10 Industrie Horlogère Agence 51.10 VD

51.3 Industrie Horlogère Agence 51.3 VD

51.4 Industrie Horlogère Agence 51.4 VD

51.5 Uhrenindustrie Agentur 51.5 VD

51.7 Uhrenindustrie Agentur 51.7 VD

55 Thurgauer Gewerbe SG

59 CICICAM CINALFA VD

60 Swissmem ZH

61 NODE VD

63 Berner Arbeitgeber BE

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No Nome SR

65 Zürcher Arbeitgeber ZH

66 consimo VD

66.1 Société des Entrepreneurs Agence Vaud VD

66.2 Société des Entrepreneurs Agence Genève ZH

66.3 Società Svizzera degli Impresari-Costruttori ZH

69 Transport BE

70 Migros ZH

71 Handel Schweiz BS

74 ALBICOLAC BE

78 Milchwirtschaft BE

79 SPIDA ZH

81 Versicherung ZH

87 Bündner Gewerbe SG

88 Schulesta BE

89 Banken ZH

95 Exfour BS

98 Gärtner ZH

99 PROMEA ZH 103 AGRAPI BE

104 Schreiner ZH

104.1 Falegnami Agenzia Ticino ZH

105 Schweizer Gewerbe BE

106 FER-CIAV VD 106.1 FER-CIAM VD 106.2 FER CIFA VD 106.3 FER CIGA VD 106.4 FER CIAN VD

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No Nome SR

106.5 FER CIAB VD 106.7 FER-VALAIS VS

107 Geschäftsinhaber Bern BE

109 Industries vaudoises VD

110 Fédération patronale vaudoise VD

111 MEROBA VD 111.1 MEROBA VD 111.2 MEROBA VD

112 Gewerbe St.Gallen SG

113 Coiffure/Kosmetik BE

114 Wirtschaftskammer BL BS

115 Privatkliniken BE

116 AGRIVIT VD

117 swisstempcomp ZH

Elenchi aggiornati degli indirizzi: https://www.ahv-iv.ch/it/Contatti/Casse-cantonali-di-compensazione https://www.ahv-iv.ch/it/Contatti/Casse-professionali-di-compensazione

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