Kreisschreiben über die Aufgaben der Ausgleichskassen bei der Ausübung des Rückgriffs auf haftpflichtige Dritte; gültig ab 01.10.2018, Stand 01.07.2019
Circolare sui compiti delle casse di compen- sazione nell’esercizio del regresso contro terzi responsabili (C Regresso AVS)
Valida dal 1° ottobre 2007
Stato: 1° Iuglio 2019
318.108.01 i
06.19
La presente modifica di questa circolare sostituisce la versione in vigore dal 1° ottobre 2007.
I cambiamenti materiali nell’ambito della prassi giudiziaria e am- ministrativa, in costante evoluzione, hanno reso necessari ade- guamenti in diversi capitoli della presente circolare.
Numeri marginali modificati, completati o nuovi:
103, 108, 109, 202, 203, 209, 210, 211, 212, 213 304, 401, 402, 405, 406, 407, 408, 409, 411, 414, 415, 416
Numeri marginali soppressi: 604, 605
Le future modifiche e aggiunte saranno integrate continuamente nella versione pubblicata su Internet e Intranet.
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1 Attribuzione delle casse di compensazione ai servizi di
regresso
2 Foglio complementare R
3 Domanda alla Suva (f/d)
4 Avviso di regresso verso i terzi responsabili
Gli indirizzi delle casse di compensazione e gli allegati, costante- mente aggiornati, sono disponibili online (in parte solo in f/d) all’in- dirizzo www.regress.admin.ch > «Recours AVS/AI > Adresses», «Dienstleistungen > Formulare» e «Services > Formulaires».
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Abbreviazioni
AI Assicurazione invalidità
AINF Assicurazione contro gli infortuni AM Assicurazione militare
art. articolo/i
AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
C Circolare
CC Cassa di compensazione (cantonale o professionale)
LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni
LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione invali- dità
OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione vec- chiaia e superstiti
OPGA Ordinanza dell’11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
RS Raccolta sistematica del diritto federale SR Servizio di regresso
Suva Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli in- fortuni (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, ex INSAI)
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UCC Ufficio centrale di compensazione UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali
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Premessa
I La presente circolare definisce la collaborazione tra le CC, i servizi di regresso e il Settore Regressi UFAS e descrive l’interazione con la Suva nell’ambito dell’eserci- zio del regresso dell’AVS contro terzi responsabili in rela- zione a prestazioni per superstiti dell’AVS.
II I compiti degli uffici AI (e delle CC) nell’esercizio del re- gresso per prestazioni versate dall’AI a beneficiari di pre- stazioni AI nonché per determinate prestazioni versate dall’AVS a beneficiari di rendite di vecchiaia sono og- getto di una circolare separata1.
1 In generale
1.1 Base legale
101 Per sinistri successivi al 1° gennaio 2003 il regresso
dell’AVS contro terzi responsabili (regresso AVS) è retto dagli articoli 72 segg. LPGA2 e dagli articoli 13 segg. Per sinistri verificatisi tra il 1° gennaio 1979 e il 31 dicem- bre 2002 restano applicabili gli articoli 48ter – 48sexies LAVS del diritto previgente, nel frattempo abrogati. Per sinistri avvenuti prima del 1° gennaio 1979 l’AVS non ha alcun diritto di regresso4.
102 Se, dopo un decesso, l’AVS versa prestazioni a super-
stiti che vantano anche diritti di responsabilità civile nei confronti di terzi, questi diritti passano all’AVS fino a con- correnza delle prestazioni da essa versate per evitare sovraindennizzi derivanti dal contemporaneo versamento di prestazioni AVS secondo il diritto delle assicurazioni sociali e di prestazioni di terzi fondate sul diritto privato.
1 Circolare sui compiti degli uffici AI nell’esercizio del regresso contro terzi responsabili (C Regresso AI). 2 RS 830.1. 3 RS 830.11.
4 RS 831.10, disp. trans. 9a revisione AVS lett. e.
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1.2 Organi competenti per il regresso AVS
103 Le pretese di regresso dell’AVS sono fatte valere dalla
Suva, dai servizi di regresso regionali, competenti per le casse di compensazione cantonali e le casse di compen- sazione professionali5, o dal Settore Regressi UFAS:
– Suva Se al momento dell’infortunio la vittima era assicurata presso la Suva o l’assicurazione militare, la Suva eser- cita il regresso non solo per le proprie prestazioni, ma anche per quelle dell’AVS.
– Servizi di regresso regionali Se al momento dell’infortunio la vittima era assicurata presso un’altra assicurazione infortuni obbligatoria o era coperta contro gli infortuni tramite l’assicurazione malat- tie, il regresso per le prestazioni AVS è per principio esercitato dal competente servizio di regresso regionale. I regressi che interessano Francia, Spagna e Portogallo sono esercitati dal Servizio di regresso del Cantone di Vaud, quelli concernenti l’Italia dal Servizio di regresso del Cantone Ticino.
– Settore Regressi UFAS In tutti gli altri casi in cui sono coinvolti Paesi esteri, il di- ritto di regresso per prestazioni AVS è esercitato dal Set- tore Regressi UFAS.
1.3 Compiti degli organi competenti
104 – CC Ad ogni richiesta o modifica (v. N. 206) di prestazioni per superstiti, la CC accerta se vi siano elementi per un eventuale regresso (p. es. infortunio, responsabilità di terzi).
5 V. allegato 1.
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105 – Servizi di regresso
I servizi di regresso trattano i casi di regresso trasmessi loro dalla CC e dispongono se del caso provvedimenti immediati in materia di responsabilità civile (p. es. l’inter- ruzione della prescrizione).
106 Se i casi di regresso ricevuti non rientrano nelle loro
competenze, trasmettono la documentazione (modulo di richiesta, foglio complementare R, documentazione rela- tiva alle prestazioni) al Settore Regressi UFAS.
107 Se necessario i servizi di regresso (o il Settore Regressi
UFAS) si rivolgono alla CC per assegnarle ulteriori com- piti o chiederle ulteriori informazioni.
108 – Settore Regressi UFAS
Il Settore Regressi UFAS tratta i casi di regresso con coinvolgimento estero6 e ne discute se del caso con gli assicuratori di responsabilità civile. Registra e amministra i casi concernenti anche la Suva comunicatigli dai servizi di regresso regionali e quelli tra- smessigli in quanto organo competente. Nei casi in comune trasmette alla Suva un elenco delle prestazioni AVS per cui è possibile il regresso e controlla il ricavo del regresso comunicato da quest’ultima e la sua ripartizione tra Suva e AVS. Infine, informa il servizio di regresso sulla chiusura del caso.
109 I processi civili necessari nei casi di regresso dei servizi
di regresso o del Settore Regressi UFAS sono condotti da quest’ultimo o dai servizi di regresso competenti per i casi di regresso esteri nei casi specifici.
2 Registrazione e comunicazione da parte della CC
di casi suscettibili di regresso
201 La CC competente per il trattamento del caso è tenuta a
collaborare.
6 Esclusi i casi di regresso in relazione a Francia, Italia, Spagna e Portogallo.
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202 La CC verifica le richieste di prestazioni per valutare se
vi siano gli elementi per un eventuale regresso. I dati rile- vanti a tal fine figurano sui moduli di richiesta ai numeri sottoindicati relativi all’infortunio o al sinistro:
– 318.371 Richiesta di una rendita per superstiti: cap. 7.3:
– 318.00.2 Domanda di rendita per superstiti per per- sone non residenti in Svizzera: cap. 7.1 e 7.2
Se la richiesta è stata inoltrata in uno Stato dell’UE o dell’AELS mediante il modulo E 203 (Istruttoria di una domanda di pensione ai superstiti), la CC verifica se sia stato debitamente risposto alle domande di cui ai cap. 8.2–8.4.
203 Se a tutte le domande di cui al N. 202 è stata data rispo-
sta negativa, non sono necessari ulteriori provvedimenti. La CC deve soltanto apporre un’annotazione di controllo negativa nell’apposita rubrica.
204 Restano riservati i casi in cui la CC ha appreso da altra
fonte che il decesso sarebbe stato cagionato da un infor- tunio o andrebbe ascritto alla responsabilità di terzi. In questi casi la CC deve procedere secondo il N. 205.
205 Se a una delle domande di cui al N. 202 è stata data ri-
sposta affermativa, il caso può essere suscettibile di re- gresso. La CC appone allora un’annotazione di controllo positiva nell’apposita rubrica del modulo di richiesta.
2.1 Fattispecie suscettibili di regresso
206 Possono configurarsi fattispecie suscettibili di regresso
non soltanto in caso di prima richiesta di prestazioni per superstiti, ma anche quando un decesso dovuto a infor- tunio o cagionato da terzi comporta un’eventuale modi- fica di prestazioni AVS/AI già in corso, per esempio quando:
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– alla rendita AI semplice di un assicurato subentra una rendita AI secondo l’articolo 43 LAI; – ad una rendita per orfani semplice subentrano due rendite per orfani; – la rendita per figli dell’AI (causa decesso del genitore non invalido) è integrata da una rendita per orfani dell’AVS.
207 Non sono invece suscettibili di regresso i casi in cui in
seguito al decesso di un assicurato:
– la rendita di vecchiaia di una coppia di coniugi è sosti- tuita da una rendita di vecchiaia semplice; – l’importo della rendita di vecchiaia semplice di un co- niuge (divorziato) è viene aumentato.
In questi casi la procedura di regresso va sospesa senza ulteriori accertamenti.
208 La CC annota il risultato dei suoi accertamenti (annota-
zione di controllo negativa o positiva) nell’apposita ru- brica del modulo di richiesta) e raccoglie, se del caso ri- volgendosi ai superstiti, tutte le informazioni necessarie sulle circostanze eventualmente suscettibili di configu- rare una fattispecie passibile di regresso («Foglio com- plementare R»)7.
2.2 Contemporanei diritti nei confronti della
Suva/AM: comunicazione al competente servizio di regresso
209 La CC accerta in tutti i casi suscettibili di regresso se
l’assicurato ha richiesto o percepisce anche prestazioni della Suva o dell’AM oltre a quelle dell’AVS (cap. 7.4 del modulo 318.371 Richiesta di una rendita per superstiti).
210 In caso affermativo, a causa dei termini di prescrizione
talvolta molto brevi, la CC invia entro un mese dalla ri- chiesta di prestazioni AVS una copia del relativo modulo
7 V. allegato 2.
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al competente servizio di regresso (procedura in caso di regresso in comune con la Suva; v. cap. 4.1 segg.).
2.3 Procedura di regresso propria: Foglio comple-
mentare R
211 Se l’evento è assicurato presso un assicuratore LAINF
diverso dalla Suva o se sussiste una copertura assicura- tiva contro gli infortuni tramite l’assicurazione malattie, il modulo «Foglio complementare R»8 va inviato ai super- stiti o al loro rappresentante legale.
212 A causa dei termini di prescrizione talvolta molto brevi, la
CC comunica entro tre mesi tutti i possibili casi di re- gresso rilevati al competente servizio di regresso, invian- dogli una copia del modulo «Foglio complementare R», debitamente compilato. Se necessario garantisce la completezza delle risposte richiedendo le informazioni necessarie a colmare eventuali lacune (Procedura di re- gresso propria; v. cap. 4.2 segg).
213 Gli assicurati che non compilano il Foglio complementare
R o lo compilano in maniera incompleta o scorretta vio- lano l’obbligo d’informazione e cooperazione. In questi casi la CC avvia una diffida con termine di riflessione (art. 43 cpv. 3 LPGA).
3 Procedura di regresso: cenni generali
3.1 Modifiche di prestazioni
301 Fintantoché la procedura di regresso non è ancora con-
clusa, la CC informa il competente servizio di regresso di ogni modifica delle prestazioni AVS versate all’avente di- ritto.
8 V. allegato 2.
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302 Le modifiche subite dalle prestazioni in seguito ad ade-
guamenti generali delle rendite sono irrilevanti ai fini del regresso.
3.2 Gratuità delle informazioni amministrative
303 Le autorità amministrative e giudiziarie della Confedera-
zione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni sono tenute a fornire gratuitamente alla CC e ad altri or- gani delle singole assicurazioni sociali tutte le informa- zioni necessarie all’esercizio del diritto di regresso (art. 32 LPGA).
3.3 Consultazione degli atti
3.3.1 Comunicazione di dati senza procura
304 Valgono per principio le disposizioni della Circolare
sull’obbligo del segreto e sulla comunicazione dei dati
305 Nella misura in cui non ostano interessi privati preponde-
ranti, in singoli casi la CC o il servizio di regresso sono autorizzati, dietro motivata richiesta scritta, a fornire dati, consentire la consultazione degli atti o inviare documenti ai terzi responsabili e ai loro assicuratori, se:
1. l’assicurazione sociale ha notificato un’azione di re-
gresso contro i terzi responsabili o i loro assicuratori, la comunicazione delle prestazioni è già stata effet- tuata, i dati sono necessari per l’accertamento del di- ritto e
2. la procedura di regresso non è ancora conclusa.
3.3.2 Comunicazione di dati con procura
306 Se la comunicazione delle prestazioni non è ancora stata
effettuata, senza l’accordo dell’assicurato (procura) non
9 Circolare del 1° gennaio 2014.
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è lecito né comunicare dati né consentire la consulta- zione degli atti o inviare documenti.
307 La CC invia al servizio di regresso una copia della lettera
d’accompagnamento allegata ai dati comunicati.
4 Collaborazione dei servizi di regresso
4.1 Regressi in comune con la Suva
401 Nei casi in cui, oltre alle prestazioni AVS, sono richieste
anche prestazioni della Suva o dell’AM, il competente servizio di regresso comunica alla Suva il regresso AVS e le chiede di assumere il regresso per le prestazioni La comunicazione va inviata all’indirizzo centrale della Suva:
Suva Service Center Casella postale
6009 Lucerna
402 Se la Suva accetta l’incarico, il competente servizio di re-
gresso notifica il regresso per le prestazioni AVS all’assi- curatore di responsabilità civile fondandosi sulla notifica della Suva11. L’originale è inviato per raccomandata all’assicuratore di responsabilità civile, con copia alla Suva.
403 Se la Suva non assume il regresso, perché
– non versa prestazioni per le quali potrebbe esercitarlo o – al momento della notifica della CC ha già concluso la procedura per prestazioni proprie o dell’AM,
10 V. allegato 3.
11 V. allegato 3
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i diritti di regresso dell’AVS sono esercitati mediante la procedura per regressi propri (cap. 4.2). In questo caso, eccezionalmente, è il servizio di regresso a richiedere il Foglio complementare R conformemente ai N. 211 segg.
404 Il competente servizio di regresso sospende la proce-
dura di regresso per prestazioni AVS se la Suva non ha esercitato il diritto di regresso per l’AINF o l’AM per uno dei seguenti motivi:
– non vi è alcun terzo responsabile (non si configura al- cuna fattispecie di responsabilità civile); – il terzo responsabile è ignoto; – il regresso non è consentito dalla situazione di fatto e di diritto; – si è in presenza di un privilegio di regresso ai sensi dell’articolo Art. 75 LPGA12.
4.1.1 Mandato di regresso e comunicazione delle
prestazioni alla Suva
405 Se la Suva è disposta a esercitare il regresso per l’AVS,
il competente servizio di regresso chiede al Settore Re- gressi UFAS di definire le prestazioni da far valere e il loro ammontare. Alla richiesta il servizio di regresso al- lega gli atti necessari per la valutazione del caso, com- prese le decisioni di rendita.
406 Dopo aver concluso la valutazione del caso, il Settore
Regressi UFAS invia la comunicazione delle prestazioni mediante LEONARDO13 direttamente alla Suva.
407 Il competente servizio di regresso riceve una copia della
comunicazione delle prestazioni.
12 Per i casi verificatisi prima dell’1.1.2003 è applicabile l’articolo 44 LAINF. 13 Programma della LEONARDO Productions AG per il calcolo dei danni alle persone e per la capitalizzazione delle prestazioni.
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4.1.2 Conclusione della procedura di regresso co-
mune
408 Se la Suva rinuncia ad esercitare i propri diritti di re-
gresso già prima che l’AVS le abbia conferito un man- dato di regresso, il competente servizio di regresso so- spende la procedura di regresso senza ulteriori provvedi- menti.
409 Se la procedura di regresso è stata delegata alla Suva e
a quest’ultima sono state comunicate prestazioni, la Suva informa il Settore Regressi UFAS in merito alla chiusura del caso tramite pagamento o rinuncia. Il Set- tore Regressi UFAS informa a sua volta il competente servizio di regresso della chiusura del caso. Il servizio di regresso può proseguire casi chiusi per «ri- nuncia» idonei mediante una procedura di regresso pro- pria (v. cap. 4.2 segg.).
4.2 Procedura di regresso propria
410 Se oltre ai diritti per prestazioni dell’AVS, non ve ne sono
per prestazioni della Suva o dell’AM, il diritto di regresso dell’AVS è esercitato in proprio dal competente servizio di regresso o dal Settore Regressi UFAS.
4.2.1 Notifica del regresso all’assicuratore di respon-
sabilità civile14
411 Il competente servizio di regresso o il Settore Regressi
UFAS notifica all’assicuratore di responsabilità civile inte- ressato l’azione di regresso entro un anno dal ricevi- mento della richiesta di prestazioni da parte della CC. L’originale è inviato per raccomandata all’assicuratore di responsabilità civile, con copia alla CC.
14 V. allegato 4.
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412 L’importo dei diritti di regresso è definito dal competente
servizio di regresso o dal Settore Regressi UFAS sulla base delle prestazioni documentate dalla CC.
4.2.2 Esercizio dei diritti di regresso
413 Il competente servizio di regresso conduce autonoma-
mente le trattative con l’assicuratore di responsabilità ci- vile necessarie a far valere le pretese di regresso
414 Se per far valere le pretese di regresso è necessario un
processo civile, sarà il Settore Regressi UFAS o il servi- zio di regresso competente per il caso di regresso estero in questione a intentarlo (v. N. 109). Se il caso spetta al Settore Regressi UFAS, il servizio di regresso compe- tente trasmette a quest’ultimo la documentazione com- pleta.
4.3 Conclusione della procedura di regresso
415 In presenza di uno dei motivi di cui al N. 404, 408 o 409,
il competente servizio di regresso sospende la procedura di regresso.
416 Nelle procedure di regresso proprie e per i casi comuni il
competente servizio di regresso informa la CC della con- clusione della procedura di regresso. Nei casi di competenza dell’UFAS, è il Settore Regressi UFAS a informare la CC.
5 Incasso
501 I proventi dei regressi esercitati sugli assicuratori di re-
sponsabilità civile dalla Suva, dal competente servizio di regresso o dal Settore Regressi UFAS sono versati all’UCC direttamente (procedura di regresso propria, re- gresso UFAS) o tramite la Suva (regressi comuni).
502 L’UCC comunica l’avvenuto versamento al competente
servizio di regresso o al Settore Regressi UFAS.
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6 Entrata in vigore e disposizioni transitorie
6.1 Entrata in vigore
601 La presente circolare entra in vigore il 1° Iuglio 2019.
602 Le circolari del 1° ottobre 2007, del 1° gennaio 1992 e
del 21 dicembre 1983 nonché le direttive del 23 dicem- bre 1982 e del 10 novembre 1986 sono abrogate.
6.2 Disposizioni transitorie
603 La presente circolare è applicabile a tutti i regressi AVS,
siano essi nuovi o pendenti.
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Attribuzione delle casse di compensazione ai servizi di regresso
No Cantone SR
1 Zürich ZH
2 Bern BE
2.38 Bern BE
2.49 Bern BE
2.66 Bern BE
3 Luzern NW
4 Uri NW
5 Schwyz NW
6 Obwalden NW
7 Nidwalden NW
8 Glarus NW
9 Zug NW
10 Freiburg VS
11 Solothurn BE
12 Basel-Stadt BS
13 Basel-Land BS
14 Schaffhausen SG
15 Appenzell Ausserhoden SG
16 Appenzell Innerhoden SG
17 St. Gallen SG
18 Graubünden SG
19 Aargau BS
20 Thurgau SG
21 Tessin TI
22 Waadt VD
23 Wallis VS
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No Cantone SR
24 Neuenburg VD
25 Genf VD
26.1 CH EAK BE
27 Ausland SAK VD
150 Jura VD
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Attribuzione delle casse di professionali ai servizi di regresso
No Nome SR
28 medisuisse SG
30 IMOREK BE
31 Coop BS
32 Ostschweizer Handel SG
33 MOBIL BE
34 Metzger BE
35 Science INDUSTRIES BS
37 Elektrizitätswerke ZH
38 PANVICA BE
40 AK Basel BS
43 Verom ZH
44 Hotela VD
46 GastroSocial BS
46.3 GastroSocial TI BS
48 Aargauische Industrie und Handelskammer BS
51 Industrie Horlogère Siège central VD
51.10 Industrie Horlogère Agence 51.10 VD
51.3 Industrie Horlogère Agence 51.3 VD
51.4 Industrie Horlogère Agence 51.4 VD
51.5 Uhrenindustrie Agentur 51.5 VD
51.7 Uhrenindustrie Agentur 51.7 VD
55 Thurgauer Gewerbe SG
59 CICICAM CINALFA VD
60 Swissmem ZH
61 NODE VD
63 Berner Arbeitgeber BE
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No Nome SR
65 Zürcher Arbeitgeber ZH
66 consimo VD
66.1 Société des Entrepreneurs Agence Vaud VD
66.2 Société des Entrepreneurs Agence Genève ZH
66.3 Società Svizzera degli Impresari-Costruttori ZH
69 Transport BE
70 Migros ZH
71 Handel Schweiz BS
74 ALBICOLAC BE
78 Milchwirtschaft BE
79 SPIDA ZH
81 Versicherung ZH
87 Bündner Gewerbe SG
88 Schulesta BE
89 Banken ZH
95 Exfour BS
98 Gärtner ZH
99 PROMEA ZH 103 AGRAPI BE
104 Schreiner ZH
104.1 Falegnami Agenzia Ticino ZH
105 Schweizer Gewerbe BE
106 FER-CIAV VD 106.1 FER-CIAM VD 106.2 FER CIFA VD 106.3 FER CIGA VD 106.4 FER CIAN VD
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No Nome SR
106.5 FER CIAB VD 106.7 FER-VALAIS VS
107 Geschäftsinhaber Bern BE
109 Industries vaudoises VD
110 Fédération patronale vaudoise VD
111 MEROBA VD 111.1 MEROBA VD 111.2 MEROBA VD
112 Gewerbe St.Gallen SG
113 Coiffure/Kosmetik BE
114 Wirtschaftskammer BL BS
115 Privatkliniken BE
116 AGRIVIT VD
117 swisstempcomp ZH
Elenchi aggiornati degli indirizzi: https://www.ahv-iv.ch/it/Contatti/Casse-cantonali-di-compensazione https://www.ahv-iv.ch/it/Contatti/Casse-professionali-di-compensazione
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