42 III 313
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Rubrum
52. Sentenza 12 luglio 1916 nella causa Morganti.
La notifica di atti esecutivi all’estero può esscre fatta mediante lettera raccomandata a sensi dell’art. 34 LEF.
Fatti
A.
— NellPesecuzione N° 1837 promossa dalle sorelle Giovanna, Domenica e Serafina Morganti in Someo contro Epi Morganti di Someo, resìdente in Crows Landing Stanislau California, FPufficio di Vallemaggia, in data del 25 giugno, inviava al debitore il precetto esecutivo, sotto busta ufficiale, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La lettera fece ritorno al mittente non aperta coll’indicazione : Rifiutata dal sig. Morganti.
11 24 marzo le creditrici domandavano il proseguimento dell’esecuzione e, inoltre, che Favviso di pignoramento fosse notificato al debitore come il precetto e cioè per mezzo postale. Avendo l’ufficio rifiutato di dar seguito alla richiesta sostenendo che il rifiuto di ricevere la lettera raccomandata contenente il precetto esecutivo equivaleva ad una opposizione, le istanti sì aggravarono il 7 aprile presso l’Autorità di Vigilanza chiedendo gli venisse ingiunto di dar corso alla domanda di proseguimento.
B.
— L'autorità cantonale di vigilanza, con decisione del 17 maggio, respingeva il ricorso annullando l’esecuzione stessa, sulla scorta dei motivi seguenti : L’art. 66 LEF prevede la notifica degli atti esecutivi per mezzo delle autorità del luogo di domicilio del debitore o per posta. Ma la trasmissione al debitore di atto esecutivo AS 2 Ui — 1916 22 314 Entscheidungen der Schuldbetreibungsper lettera chiusa, come nella fattispecie, non è regolare. Infatti, a mente dell’art. 72 LEF la notifica del precetto in Isvizzera deve farsi, se per posta, « nelle forme stabilite dal regolamento postale per la trasmissione degli atti giudiziari » e il regolamento postale non contempla l’intimazione di questi atti per lettera chiusa. Se dunque questo modo di notificazione non è ammissibile in Isvizzera, non lo sarà neppure per lestero. Ond’è, conchiude l’istanza cantonale, che l’esecuzione dev’essere annullata in toto per irregolarità di notifica del precetto esecutivo.
C.
— Contro questa decisione le creditrici ricorrono al ‘Tribunale federale domandandone l’annullazione e chiedendo che venga ingiunto all’ufficio di proseguire F’esecuzione o tanto meno di notificare il pretetto esecutivo in modo legale.
Consiìiderando in diritto:
1. — La decisione querelata parte dal concetto che la notifica per posta prevista dall’art. 66 LEF cp. 3 non sía ammissibile se non coll’osservanza delle forme previste dalle leggi e dai regolamenti sulle poste svizzere e che, altrimenti, sì debba aver ricorso all’intervento delle autorità di domicilio del debitore. - Questo modo di vedere è erroneo. Esso condurrebbe praticamente a sopprimere la facoltà di notificare gli atti esecutivi per posta nel caso previsto dall’art. 66 cp. 3 e cioè quando il debitore risiede all’estero. Infatti, i disposti della legge e dei regolamenti sulle poste svizzere non sono applicabili che sul territorio svizzero. La loro applicazione è dunque esclusa quando il debitore è domiciliato all’estero, dove deve avvenire la notifica. Ne consegue che la notifica all’estero. per mezzo postale non può essere sottomessa, se pure non sì voglia sopprimeria, all’osservanza delle forme previste per le notificazioni postali sul territorio sVizzero : basterà che essa avvenga mediante lettera raccomandata a sensì dell’art. 34 LEF (vedi JAEGER, OsSerV. 14 all'art. 66).
und Konkurskammer. N° 53. Llo Nel caso in esame la notifica ebbe luogo per raccomandata con ricevuta di ritorno : è dungue a torto che il giudice cantonale la ritenne irregolare e annullò per guesto motivo l’esecuzione :. decisíone del resto inammissibile anche per il riflesso che l’eccezione di irregolarità della notifica fu sollevata d’ufficio, mentre essa non è d'ordine pubblico.
2. — L'esecuzione e il precetto esecutivo essendo validi, sì dovrebbe decidere, se a ragione l’ufficio abbia ricusato il proseguimento dell’esecuzione allegando che ne! rifiuto della lettera contenente il precetto sì debba ravvedere Vintenzione del debitore di sollevare opposizione : ma questa questione non fu decisa dall’Autorità cantonale, alla quale pertanto gli atti debbono venir rinviati ; — il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è ammesso e, annullata la querelata ‘decisione, gli atti vengono rinviati all’Autorità cantonale per statuire sulle conclusioni delle ricorrenti tendenti ad ottenere il proseguimento dell’esecuzione.
53. Entecheid vom 80. August 1916 1.55. Müller.8 Stellung des Dritteigentümers des Unterpfandes in der Pfandverwertungsbetreibung. Derselbe ist nicht nur im Vorverfahren, d. h.in Bezug auf die Zustellung des Zahlungsbefehls und den Rechtsvorschlag, sondern für das ganze Betreibungsverfahren als Betriebener zu betrachten. Daraus gefolgerte Unzulässigkeit der Verwertung der verpfändeten Liegenschaft während eines ihm zukommenden Rechtsstilsfands.
A.
— Der Rekurrent Hermann Müller-Müller hat s. Z. die ihm gehörende Liegenschaft Sektion III Parzelle 619 des Grundbuchs Basel-Stadt, auf der u. a. eine Hypothe-