D-5952/2026

D-5952/2026

Rubrum

Corte IV

Sentenza del 17 settembre 2026

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione della giudice Daniela Brüschweiler, cancelliera Sara Miljanovic.

Parti

A._______, nato il (…), Iran, patrocinato da Viviana Lino, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 18 agosto 2026 / N (…).

Fatti

A.

A.a L’interessato, cittadino iraniano, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera in data (…) giugno 2026 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [(…)]-4/2).

A.b Dai riscontri dattiloscopici nell’unità del sistema europeo “EURODAC” dell’8 giugno 2026 è risultato che l’interessato aveva già depositato una domanda d’asilo in Grecia il (…) aprile 2024 e il (…) aprile 2025, e che in data (…) settembre 2025 aveva ricevuto protezione.

A.c In data 9 giugno 2026, la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]).

A.d In data 12 giugno 2026 le competenti autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell’interessato, poiché è stato a lui concesso lo statuto di rifugiato in data (…) settembre 2025 e ha ottenuto un permesso di soggiorno valido dal medesimo giorno al (…) settembre 2028.

A.e Il (…) luglio 2026 l’interessato ha sostenuto un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo.

A.f Con scritto del 18 agosto 2026 l’interessato ha inoltrato, per il tramite della rappresentanza legale, il parere sulla bozza di decisione negativa della SEM del 14 agosto 2026.

B. Con decisione del 18 agosto 2026, notificata il medesimo giorno, la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo in oggetto e ha pronunciato l’allontanamento dell’interessato verso la Grecia, incaricando il Cantone B._______ con l’esecuzione della misura e disponendo la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice (cfr. atti SEM n. 33/19 e 34/1).

C. Con ricorso del 26 agosto 2026 (cfr. tracciamento invia raccomandato; data d’entrata: 27 agosto 2026) al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera; in via subordinata, la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione. Il ricorrente ha altresì presentato richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta di tesse e spese.

Considerandi

1.

1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31–33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

1.3 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell’art. 111a cpv. 1 LAsi.

2. Ai sensi dell'art. 49 PA, in materia di diritto degli stranieri, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).

3. Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

4. Oggetto della presente procedura risulta essere esclusivamente la

questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Infatti, con il ricorso l’insorgente, seppure abbia formalmente chiesto l'annullamento della decisione impugnata, ha al contempo domandato unicamente l'ammissione provvisoria in Svizzera.

5.

5.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per quanto concerne l'ammissibilità dell'allontanamento, dagli atti non emergerebbero elementi sufficienti a ritenere che le autorità greche violerebbero il diritto internazionale, non garantendo la necessaria protezione o esponendo il ricorrente a condizioni di vita disumane, né che essi potrebbero trovarsi in una situazione di emergenza esistenziale per circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria. In merito all'esigibilità, la SEM ha rilevato che in Grecia esisterebbero un sistema di assistenza sociale e vari programmi di aiuto ai rifugiati, ma che l’interessato non avrebbe compiuto sforzi concreti, seri e a lungo termine per ivi stabilirsi e ottenere tali aiuti da parte delle autorità. Pertanto, spetterebbe allo stesso – se del caso anche mediante l'aiuto di una delle ONG presenti sul posto – fare valere i propri diritti presso le autorità competenti, segnatamente per quanto riguarda l'accesso ad un alloggio, alle prestazioni sociali e sanitarie, al mercato del lavoro e a tutti gli altri servizi loro spettanti di diritto. Neanche la situazione medica dell’interessato sarebbe ostativa all'esecuzione dell'allontanamento, poiché in Grecia vi sarebbe un'infrastruttura medica sufficiente, atta a curare tutti i tipi di malattie, sia fisiche che psichiche, alla quale avrebbe accesso in quanto beneficiario dello statuto di rifugiato. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento dell’interessato sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico, avendo le autorità elleniche consentito alla sua riammissione sul territorio.

5.2 Nel gravame, richiamando l’inammissibilità e l’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento verso la Grecia, il ricorrente, richiamando diversi rapporti internazionali, sostiene che la situazione dei beneficiari di protezione in Grecia sarebbe caratterizzata da rilevanti difficoltà di accesso all’alloggio, al mercato del lavoro, ai corsi di lingua e ai programmi di integrazione professionale, nonché da ostacoli burocratici all’accesso a una locazione e al riconoscimento dei titoli professionali esteri. Il ricorrente contesta inoltre la conclusione della SEM secondo cui la Grecia sarebbe in grado di garantire un’adeguata protezione da parte delle proprie autorità e l’accesso a rimedi giuridici effettivi. A suo avviso, tenuto conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e dei rapporti internazionali relativi alle carenze riscontrate nel trattamento dei richiedenti l’asilo

e dei migranti da parte delle autorità greche nonché dell’esperienze personali vissute dall’interessato, non sarebbe sufficiente un richiamo astratto alla capacità delle autorità elleniche di garantire protezione, ma sarebbe necessario un esame concreto e individualizzato della sua situazione. Quanto al proprio stato di salute, la SEM avrebbe sottovalutato la gravità della condizione psichica del ricorrente senza disporre un accertamento medico approfondito, omettendo di conseguenza di procedere ad una valutazione individualizzata del rischio e limitandosi a richiamare in termini generali le garanzie previste dalla normativa europea. Quanto all’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, non sussisterebbero nel caso in esame circostanze particolarmente favorevoli ed egli avrebbe compiuto tutti gli sforzi ragionevolmente esigibili per integrarsi in Grecia. Nonostante le difficoltà riscontrate, egli sarebbe rimasto nel Paese per oltre (…) anni, cercando di integrarsi. Inoltre, la condizione psichica del ricorrente richiederebbe un monitoraggio e una presa a carico continuativi. Egli ritiene che in Grecia avrebbe difficoltà concrete ad accedere alle cure necessarie, con il rischio di un aggravamento delle proprie condizioni. La SEM avrebbe inoltre omesso di considerare che il suo stato di salute psichico sarebbe riconducibile al vissuto in Grecia e, quindi, il concreto impatto che il ritorno in tale Paese potrebbe avere sul suo stato di salute. Infine, la presenza dei familiari in Svizzera, che costituirebbero un’importante fonte di sostegno affettivo, avrebbe dovuto essere adeguatamente considerata nella valutazione dell’esigibilità. Alla luce di tali circostanze, l’esecuzione dell’allontanamento verso la Grecia dovrebbe essere considerata inesigibile.

6.

6.1 Nel caso in narrativa viene dapprima censurato un accertamento inesatto e incompleto dei fatti da parte dell’autorità inferiore, in quanto lo stato di salute del ricorrente non sarebbe stato sufficientemente accertato.

6.2 Nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

6.3 Dagli atti si evince che, al momento dell’emissione della decisione impugnata, l’incarto conteneva già diversi referti e rapporti medici concernenti lo stato di salute del ricorrente. In particolare, il (…) giugno 2025 il ricorrente ha svolto un consulto psichiatrico, dal quale è emersa una diagnosi di disturbo post-traumatico da stress (PTSD). Al termine della visita è stato concordato un ricovero volontario presso la Clinica psichiatrica C._______, per la gestione del quadro acuto e l’impostazione di una terapia psicofarmacologica (cfr. atto SEM n. 14/5). Il ricorrente è stato successivamente dimesso il (…) luglio 2026, con diagnosi di disturbo post-traumatico da stress, autolesionismo intenzionale e autolesione intenzionale con altri mezzi specificati, in luogo non specificato, nonché, quale diagnosi sintomatica, di congiuntivite non specificata. Quanto alla terapia farmacologica, sono stati prescritti Entumin, Olanzapina, Sertralina e Valium, nonché, al bisogno, Entumin e Temesta (cfr. atto SEM n. 29/4). In seguito, il (…) luglio 2026, il ricorrente ha svolto un ulteriore consulto psichiatrico, dal quale è stata confermata la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress. Dal rapporto emerge altresì un beneficio del trattamento in corso e la risoluzione della sintomatologia che aveva determinato il ricovero (cfr. atto SEM n. 25/5). Il ricorrente ha inoltre svolto due consulti psicologici, rispettivamente il (…) luglio e l’(…) agosto successivi. Da quest’ultimo risulta che egli assumerebbe regolarmente la terapia farmacologica, con riferito beneficio; non emergono inoltre discontrolli degli impulsi, né ideazione o progettualità suicidale (cfr. atti SEM n. 25/5 e 28/5). Infine, il (…) luglio 2026, il ricorrente è stato sottoposto a una visita dentistica per un’algia all’arcata inferiore (…), per la quale gli è stata prescritta una terapia antibiotica e antidolorifica (cfr. atto SEM n. 27/5).

6.4 Alla luce di quanto precede, il Tribunale non può dare seguito a quanto sostenuto dal ricorrente, in quanto non vi sono dubbi circa un effettivo accertamento completo e puntuale della situazione medica dello stesso. Nello specifico, sin dal suo arrivo in Svizzera, egli è stato infatti ricoverato, visitato numerose volte ed esaminato presso diversi specialisti atti a valutarne con precisione le patologie. Quest'ultime sono state in seguito rilevate correttamente e considerate anche dall'autorità inferiore, la quale ha analizzato la situazione individuale di vulnerabilità dell'interessato non ritenendo necessaria – a ragione, come si vedrà in seguito – un'ulteriore valutazione medica complessiva. In particolare, non risultava necessario acquisire un rapporto di tipo F4 volto ad accertare, come invece sostenuto dal ricorrente nel gravame, l’eventuale rischio di un peggioramento delle sue condizioni psichiche in caso di allontanamento coattivo, nonché il potenziale rischio di recrudescenza di condotte autolesive o suicidarie in

una fase di particolare vulnerabilità, quale quella connessa al trasferimento forzato verso un Paese nel quale, secondo quanto allegato dal ricorrente, l’accesso a un’assistenza psichiatrica adeguata sarebbe tutt’altro che garantito (cfr. ricorso, pag. 9). Parimenti, l’autorità inferiore non era tenuta a verificare se e in quale misura il ricorrente avrebbe potuto concretamente beneficiare, entro tempi compatibili con la gravità della propria condizione, di un’adeguata presa a carico psichiatrica in Grecia (cfr. ricorso, pagg. 9- 10). Infine, per quanto concerne lo stato di salute attuale del ricorrente, e in particolare la sua allegazione secondo cui egli si troverebbe attualmente ricoverato (cfr. ricorso, pagg. 3 e 6), il Tribunale rileva che tale questione attiene al merito e sarà pertanto esaminata nei considerandi che seguono.

6.5 Di conseguenza, la censura di un accertamento incompleto e inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti va respinta.

7.

7.1 L’esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale, di regola, lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

7.2 7.2.1

7.2.1.1 Giusta l’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 Conv. tortura. In proposito, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell’art. 3 CEDU. Spetta infatti all’interessato provare o rendere verosimile l’esistenza di seri

motivi che permettano di ritenere ch’egli correrà un reale rischio (“real risk”) di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2).

7.2.1.2 In punto all’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l’adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all’accesso all’occupazione, all’assistenza sociale, all’assistenza sanitaria, all’istruzione e all’alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d’accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall’aiuto pubblico, confrontate all’indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2). Il Tribunale ha recentemente ribadito tali principi nella sentenza di riferimento D-2590/2025 dell’11 settembre 2025, dopo aver svolto un’analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9).

7.2.2

7.2.2.1 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall’art. 3 CEDU e dall’art. 3 della Conv. tortura.

7.2.2.2 Inoltre, in Grecia, il ricorrente ha ottenuto la protezione internazionale a fronte della sua qualità di rifugiato (cfr. atto SEM n. 23/2)

e può quindi contare sulle garanzie derivanti dal Regolamento (UE) 2024/137 del parlamento europeo e del consiglio del 14 maggio 2024, recante norme sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (rifusione; GU L 2024/1347 del 22 maggio 2024 [di seguito: regolamento qualifiche]). In caso di violazione dei loro diritti, esse potranno adire i tribunali greci e, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, pure in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU).

7.2.2.3 In seguito, quanto alle asserite di violenze subite da parte della polizia greca rispettivamente alle presunte violenze sessuali subite da parte di altri richiedenti asilo, per le quali l’interessato non ha mai dichiarato di aver sporto denuncia né che abbia concretamente tentato di attivare maccanismi di protezione e tutela disponibili nel Paese (cfr. atto SEM n. 22/6, D30-D31), si rileva che nulla nei suoi asserti o agli atti indica che le autorità di polizia, amministrative e giudiziarie greche rinuncino, in modo sistematico o mirato per quanto riguarda gli stranieri viventi sul loro territorio, a perseguire degli atti d'aggressione o minacce subite da terzi, comprese persone impiegate dalle autorità stesse, se sollecitate. L'insorgente potrà quindi indirizzarsi, in futuro e nel caso di necessità, alle autorità elleniche competenti. Neppure le circostanze da lui addotte in relazione al proprio stato psichico (cfr. ricorso, pag. 12) permettono di giungere a una diversa conclusione. In effetti, anche ammettendo che i disturbi mentali lamentati dall’insorgente siano riconducibili alle esperienze da lui vissute nel campo di deportazione in Grecia, non si ravvisano elementi atti a ritenere che il suo ritorno in Grecia, in qualità di beneficiario della protezione internazionale, lo esporrebbe nuovamente a situazioni analoghe a quelle già vissute, né che, per tale ragione, sussisterebbe un rischio concreto di ritraumatizzazione, come d’altronde concluso correttamente dall’autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, pag. 15). Va pertanto respinta la doglianza ricorsuale secondo cui la SEM non avrebbe proceduto a un esame concreto e individualizzato della situazione dell’insorgente, limitandosi ad affermare in termini astratti e generici la disponibilità e la capacità delle autorità elleniche di offrirgli una protezione adeguata (cfr. ricorso, pagg. 8-9), nonché la doglianza ricorsuale secondo cui l’autorità inferiore avrebbe omesso di considerare che la sintomatologia psichiatrica sarebbe riconducibile al vissuto del ricorrente in Grecia (cfr. ricorso, pag. 12).

7.2.3 Per il resto, dalle tavole processuali non si evincono elementi per ritenere che, in caso di rinvio dell’insorgente in Grecia, le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico e psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale. Dalle dichiarazioni rese non risulta che egli abbia mai richiesto il sostegno delle autorità elleniche, né che tale supporto gli sia stato negato o che gli siano state rifiutate le condizioni minime di vita a lui spettanti. Tale conclusione è, del resto, confermata da quanto rilevato dall’autorità inferiore, secondo cui, avendo il ricorrente dichiarato di non essere stato a conoscenza del riconoscimento della protezione internazionale in Grecia, non può al contempo sostenere di essersi attivato per ottenere dalle autorità greche l’assistenza e le prestazioni connesse a tale status, né che le relative richieste siano state disattese (cfr. decisione impugnata, pag. 14). Il ricorrente non si è adoperato a sufficienza e nella misura del possibile per ottenere assistenza dallo Stato greco. Neppure risulta che lo stesso vivesse in Grecia in uno stato d’indigenza e abbandono totale ai sensi delle norme succitate. Pertanto, non appare che l’insorgente, nel caso di ritorno in Grecia, si troverà in condizioni di vita tali da non garantire il rispetto dei requisiti minimi per un’esistenza dignitosa, né che sarà confrontato con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o esposto a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale.

7.2.4 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute del ricorrente (cfr. infra consid. 7.3.3), risulti ostativo dell’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. A tal proposito, si rammenta che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.). Senza voler sminuire i problemi di salute del ricorrente, il Tribunale constata che la sua situazione medica non rientra nella succitata giurisprudenza restrittiva, tenuto anche conto del fatto che la Grecia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente (cfr. infra consid. 7.3.3.3).

7.2.5 In conclusione, l’esecuzione dell’allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

7.3 7.3.1

7.3.1.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

7.3.1.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9). A tal fine, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Il Tribunale ha inoltre statuito che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). Tale analisi, nella misura in cui riguarda le persone sole affette da problemi di salute, non è stata modificata dalla sentenza di riferimento D-2590/2025 succitata (cfr. consid. 8.2), nella quale il Tribunale ha ribadito che i beneficiari di uno statuto di protezione in Grecia hanno diritto all'assistenza medica alle stesse condizioni previste per i cittadini greci e che, in caso di emergenza, tutte le strutture sanitarie pubbliche sono tenute a fornire gratuitamente le cure mediche di prima necessità e a dispensare i farmaci necessari, indipendentemente dalla presentazione di un numero di previdenza sociale (cfr. consid. 9.7.1 e riferimenti citati).

7.3.2

7.3.2.1 Nel caso in disamina, il Tribunale osserva innanzitutto che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia, anche menzionate nel ricorso dall’insorgente (cfr. ricorso, pagg. 6-10), non sono sufficienti per ritenere inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza sociale greco, non solo per i richiedenti l’asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale. In questo contesto, come già considerato sopra, la Grecia è vincolata dal regolamento qualifiche ed è quindi responsabilità dell’insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese. Quale rifugiato riconosciuto egli ha infatti il diritto ad essere trattato in modo equivalente ai cittadini greci, segnatamente in relazione all'accesso all'occupazione, all’istruzione, all'assistenza sociale e sanitaria ed all’alloggio (cfr. in particolare gli art. 28, art. 29, art. 31, art. 32 e art. 34 in combinato disposto con l’art. 20 cpv. 1 regolamento qualifiche). Egli non ha inoltre dimostrato di essersi sforzato sufficientemente per integrarsi (cfr. sentenza di riferimento D-2590/2025 consid. 9.8). Dagli atti non emergono infatti sforzi concreti e sufficientemente prolungati volti a ottenere un alloggio, un lavoro legale o il necessario sostegno da parte delle autorità greche, di terzi o di organizzazioni non governative. Ad eccezione del periodo trascorso all’interno del campo, egli non risulta essersi particolarmente attivato presso le autorità preposte all’integrazione, né aver sollecitato in modo sufficiente associazioni o terzi per ottenere un alloggio, un sostegno o un’occupazione (cfr. atto SEM n. 22/6, D12). Sebbene non si possa escludere che il ricorrente possa incontrare alcune difficoltà al suo ritorno in Grecia, tali ostacoli non appaiono tuttavia insormontabili, purché egli dimostri una ragionevole iniziativa personale. Si tratta infatti di una persona giovane, che ha maturato diverse esperienze professionali, in particolare quale (…), proprietario di un (…), lavoratore presso un (…) e (…) (cfr. atto SEM n. 22/6, D19-D20) e senza gravi problemi di salute (cfr. infra consid. 7.3.3), che ha mostrato capacità organizzative, come dimostrato anche dal fatto di aver pianificato e organizzato il viaggio verso la Svizzera, finanziandolo con i risparmi

accumulati grazie alle attività lavorative svolte in Grecia (cfr. atto SEM n. 22/6, D9). In tale contesto, non va misconosciuto che la presenza dei familiari in Svizzera rappresenti per il ricorrente un importante elemento di sostegno psicosociale, come da egli stesso evidenziato (cfr. ricorso, pag. 12). Egli ha tuttavia già dimostrato di essere in grado di vivere autonomamente, avendo soggiornato da solo in Grecia per un anno (cfr. atto SEM n. 22/6, D8). Come rilevato dalla SEM, potrà inoltre continuare a mantenere contatti regolari con i propri familiari in Svizzera (cfr. decisione impugnata, pag. 9).

7.3.2.2 Ne consegue che, l’insorgente non ha reso verosimile il rischio concreto di un’emergenza esistenziale in caso di rinvio in tale Paese. Ci si può attendere senz’altro che egli compia (maggiori) sforzi d’integrazione, segnatamente tramite la frequentazione di corsi di lingua, la ricerca attiva di un alloggio e di un lavoro, e rivolgendosi alle autorità competenti (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-2590/2025 consid. 9.8).

7.3.3

7.3.3.1 Da ultimo, concernente lo stato di salute dell’insorgente, si deve rilevare che per quanto attiene alle persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2).

7.3.3.2 Per quanto concerne le patologie di cui soffre l’insorgente, dai certificati medici agli atti risulta che, sotto il profilo psichiatrico, gli sono stati diagnosticati un disturbo post-traumatico da stress (PTSD), nonché condotte di autolesionismo intenzionale e di autolesione intenzionale con altri mezzi specificati, in luogo non specificato. Sul piano somatico, è stata invece diagnosticata una congiuntivite non specificata. L’insorgente sta attualmente assumendo una terapia farmacologica a base di Entumin, Olanzapina, Sertralina e Valium, nonché, al bisogno, di Psychopax e Temesta, e beneficia altresì di una presa a carico psicologica (cfr. atti SEM n. 14/5, 25/5, 26/5, 27/5, 29/4). Il (…) luglio 2026, egli è stato inoltre sottoposto a una visita dentistica a seguito di un’algia a carico dell’arcata inferiore (…), per la quale gli sono state prescritte una terapia antibiotica e una terapia antidolorifica (cfr. atto SEM n. 27/5). Dall’ultimo consulto agli atti, risalente all’(…) agosto 2026, risulta infine che l’insorgente assumerebbe regolarmente la terapia farmacologica, con riferito beneficio. Non emergerebbero, inoltre, discontrolli degli impulsi, né ideazione o progettualità suicidale (cfr. atto SEM n. 28/5).

7.3.3.3 Alla luce delle diagnosi poste e degli atti medici agli atti, senza voler sminuire i problemi di salute rilevati, il Tribunale constata che l’interessato non è, al momento della presente sentenza, da considerarsi una persona particolarmente vulnerabile la cui salute è compromessa in modo

particolarmente grave ai sensi della giurisprudenza menzionata. Ciò posto, egli potrà proseguire le cure mediche necessarie in Grecia, disponendo detto Paese delle infrastrutture mediche sufficienti. L’interessato ha infatti di principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (cfr. supra consid. 7.3.2.1). Tale conclusione risulta confermata anche alla luce delle allegazioni contenute nel ricorso. In particolare, sebbene l’insorgente abbia allegato di trovarsi attualmente ricoverato (cfr. ricorso, pagg. 3 e 6), egli non ha prodotto alcuna documentazione medica atta a comprovare tale circostanza, né ha altrimenti aggiornato l’incarto con elementi recenti suscettibili di attestare un eventuale peggioramento o un’evoluzione delle proprie condizioni di salute. Non vi sono pertanto elementi per ritenere che, rispetto alla situazione già esaminata dall’autorità inferiore, lo stato di salute dell’insorgente sia nel frattempo peggiorato.

7.3.4 L’esecuzione dell’allontanamento risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

7.4 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (artt. 44 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStrI), ritenuto che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell’insorgente sul proprio territorio.

8. Alla luce di quanto precede, risulta che la decisione impugnata non viola il diritto federale e non è censurabile per un altro motivo previsto dalla legge.

9.

9.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

9.2 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.

9.3 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 1’000.– sono pertanto poste a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

10. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 1’000.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sara Miljanovic

Data di spedizione:

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.