RPW 2018/1 S. 41

Rapporto annuale 2017 della Commissione della concorrenza
(COMCO)

Rubrum

Indice

1 Prefazione del presidente 42

2 Principali decisioni del 2017 43

2.1 Decisioni della COMCO 43

2.2 Decisioni dei tribunali 44

3 Attività nei vari ambiti economici 45

3.1 Costruzione 45

3.1.1 Accordi di appalto 45

3.1.2 Arredamento bagno/grossisti di impianti

sanitari 45

3.1.3 Materiali edili e discariche 45

3.1.4 Zincatura 46

3.1.5 Raccomandazioni concernenti orari, tariffe

e prezzi 46

3.1.6 Altri ambiti 46

3.2 Servizi 46

3.2.1 Servizi finanziari 46

3.2.2 Sistema sanitario 46

3.2.3 Servizi delle professioni liberali e altri ambiti

professionali 47

3.3 Infrastruttura 47

3.3.1 Telecomunicazione 47

3.3.2 Media 47

3.3.3 Energia 48

3.3.4 Altri ambiti 48

3.4 Produzione 48

3.4.1 Accordi verticali 48

3.4.2 Industria dei beni di consumo e commercio

al dettaglio 48

3.4.3 Industria orologiera 49

3.4.4 Settore automobilistico 49

3.4.5 Agricoltura 49

3.4.6 Altri ambiti 49

3.5 Mercato interno 49

3.6 Affari internazionali 50

3.7 Legislazione 51

3.7.1 Interventi parlamentari 51

3.7.2 Iniziativa popolare per prezzi equi 51

3.7.3 Modernizzazione del controllo delle

concentrazioni 52

4 Organizzazione e statistica 52

4.1 COMCO e Segreteria 52

4.2 Statistica 54

5 Conciliazioni 55

5.1 Le conciliazioni nella prassi delle autorità 56

5.2 Vantaggi della conciliazione in caso di sanzioni 56

5.3 Svolgimento della procedura sanzionatoria con conciliazione 57

5.4 Conclusioni e prospettive 58

Prefazione del presidente

Vincent Martenet è diventato membro della COMCO nel 2005, vicepresidente nel 2008 e presidente nel 2010. Il 31 dicembre 2017 – cioè dodici anni dopo, la durata massima di permanenza in carica consentita – si è dimesso. Tratto determinante della sua presidenza è stata la possibilità di sanzionare direttamente le limitazioni della concorrenza più gravi, causate dagli accordi verticali e orizzontali, e gli abusi di posizioni dominanti. Ciò è stato reso possibile dalla revisione della legge sui cartelli (LCart) del 2003. A Vincent Martenet va il grande merito di aver creato il nuovo strumentario giuridico, senza perdere mai di vista gli obiettivi di efficacia e i requisiti dello Stato di diritto. Dal presente rapporto annuale il valore del contributo dato dal presidente uscente emerge in piena evidenza.

Le attività e le decisioni della COMCO nel 2017 hanno riguardato l’intero campo d’applicazione del diritto in materia di concorrenza, in particolare: procedure e sanzioni per accordi di appalto (imprese edili); imposizione verticale dei prezzi (robot tosaerba); accordi orizzontali sui prezzi (lavori di zincatura); e abusi di posizioni dominanti (servizi postali e sistemi via cavo). Nel settore del controllo delle fusioni l’attenzione del pubblico è stata catturata soprattutto dalle operazioni di concentrazione concernenti la vendita dei biglietti per grandi eventi e le prestazioni ospedaliere. Come già in passato le attività della COMCO hanno riguardato numerosi settori economici. Ai fini della corretta applicazione della normativa sui cartelli è fondamentale l’analisi approfondita delle specifiche caratteristiche di mercato. La Segreteria della COMCO dispone di un importante bagaglio di competenze, che sono alla base di conclusioni comprensibili e che permettono decisioni concordanti. Ciò vale anche per le nuove tecnologie: la COMCO è consapevole delle peculiarità dei mercati digitali; ne segue con attenzione gli sviluppi e nel quadro della sua prassi decisionale tiene in particolare considerazione il potenziale d’innovazione di questo settore.

Di recente, a più di vent’anni dall’entrata in vigore della LCart (1995), sono state chiarite alcune importanti questioni relative all’applicazione del diritto. In particolare, con la sentenza nella causa GABA di giugno 2016 – la motivazione è disponibile da aprile 2017 – il Tribunale federale (TF) ha stabilito che in linea di principio gli accordi orizzontali e verticali hard core intralciano notevolmente la concorrenza e, se non giustificati da motivi di efficienza economica, sono sanzionabili. Ciò è stato confermato e ribadito anche dalla sentenza nella causa BMW: pertanto in futuro si potrà contare su una giurisprudenza costante in questa materia.

Per quanto attiene alle principali limitazioni della concorrenza, il chiarimento della situazione giuridica permette alla Segreteria, in presenza di risultanze probatorie evidenti, di proporre alle imprese interessate una conciliazione. Spesso queste accettano perché hanno la possibilità di giungere rapidamente a una decisione più favorevole e di alleggerire le sanzioni a loro carico. Per le autorità si tratta invece di ridurre gli oneri amministrativi abbreviando le inchieste e i tempi di decisione. Inoltre di norma si possono evitare le lunghe e laboriose procedure di ricorso che, in alcuni casi, possono arrivare fino al TF. Negli

ultimi anni lo strumento della conciliazione – che si inserisce nella tradizione svizzera degli accordi di composizione delle controversie – ha dato buoni risultati, assumendo un ruolo sempre più importante. A ciò ha contribuito la precisazione del quadro formale di applicazione. Tuttavia non tutte le procedure sfociano in una conciliazione. In particolare, la necessità di una sentenza guida, o di una procedura di ricorso diretta a chiarire la situazione giuridica, può, nell’ottica delle autorità, essere in contrasto con questa soluzione. Pur riconoscendo l’influsso considerevole che, in molti settori, la normativa antitrust europea esercita sul diritto svizzero (come confermato anche dalla suddetta sentenza del TF nella causa GABA), occorre rilevare che in materia di conciliazione i rapporti si capovolgono: l’UE ha introdotto soltanto dieci anni fa nella procedura antitrust lo strumento giuridico dei confronti, che invece nel diritto svizzero esiste già da tempo sotto forma di conciliazione. Proprio la conciliazione è l’argomento principale del presente rapporto annuale (v. sotto, capitolo 5).

Anche sotto la nuova presidenza le priorità operative della COMCO rimarranno le stesse: gli accordi hard core sono particolarmente dannosi per l’economia. Per portarli alla luce è utile soprattutto il programma di clemenza. Nel settore degli accordi verticali la legge pone l’accento sull’isolamento del mercato causato dalla protezione territoriale assoluta e dall’imposizione verticale dei prezzi, e la COMCO intende verificare sistematicamente gli indizi di tali pratiche. Ogni situazione legata a una posizione dominante è considerata un caso a sé: in quest’ambito alla COMCO spetta il compito di impedire gli abusi. Il controllo delle concentrazioni di imprese richiede notevole impegno e, vista la brevità delle scadenze, una particolare flessibilità. Da ultimo, la realizzazione del mercato interno svizzero rimane un obiettivo costante: stando alle esperienze maturate negli ultimi anni si è ancora ben lontani da un suo completamento.

Oltre ad applicare alle diverse fattispecie il diritto vigente, la COMCO deve, più in generale, sostenere l’importanza fondamentale della concorrenza per l’economia, rilevandone gli aspetti più importanti nel quadro delle consultazioni e della stesura di preavvisi. In questo campo può contare soprattutto sulle competenze specialistiche di cui dispongono le autorità in materia economica, e che sono indispensabili non soltanto ai fini dell’attuazione, bensì anche per svolgere le attività di advocacy.

Prof. Andreas Heinemann Presidente della COMCO

Principali decisioni del 2017

2.1 Decisioni della COMCO

Il 22 maggio 2017 la COMCO ha deciso di non autorizzare il progetto di concentrazione annunciato da Ticketcorner e Starticket. Si tratta di due imprese che offrono a chi organizza concerti, show, ecc. i loro servizi di distribuzione dei biglietti. Questi servizi comprendono la vendita fisica e online di biglietti (vendita per conto terzi) come pure la commercializzazione di manifestazioni (pubblicità tramite i mezzi di comunicazione e la presenza nei social media). Inoltre Ticketcorner e Starticket mettono a disposizione degli organizzatori anche software per la distribuzione dei biglietti (vendita in proprio). Dall’esame approfondito svolto dalla COMCO è emerso che effettivamente per quanto concerne la vendita in proprio non sussisterebbero problemi. Invece riguardo al mercato della vendita per conto terzi ci sarebbero chiari indizi di una posizione dominante già occupata da Ticketcorner. La concentrazione delle due società avrebbe loro permesso di controllare il mercato svizzero della vendita di biglietti per conto terzi, annullando così la concorrenza efficace. Nell’ambito della sua analisi la COMCO ha preso in esame le società già operanti e la possibilità dell’arrivo di nuove imprese sul mercato. Inoltre ha valutato l’evoluzione del mercato e il ruolo di aziende come Spotify, Facebook e Google, giungendo alla conclusione che icompetitori attuali e potenziali, nonostante i progressi tecnici, non sarebbero stati in grado di esercitare un effetto sufficientemente disciplinante sull’operato delle due imprese. Non essendo stato possibile definire oneri mirati che permettessero di autorizzare la concentrazione, al verificarsi delle condizioni di legge è stata vietata. Ticketcorner ha impugnato la decisione della COMCO presentando ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF).

Il 22 maggio 2017 la COMCO ha terminato la sua inchiesta nei confronti di Husqvarna Schweiz AG approvando una conciliazione e infliggendo una multa di 656 667 franchi. L’indagine ha evidenziato che tra il 2009 e il 2015 tra Husqvarna Schweiz AG e i suoi rivenditori vigevano accordi verticali illeciti sui prezzi concernenti la vendita di robot tosaerba. Gli altri punti sospetti non sono stati approfonditi: poco dopo l’avvio dell’inchiesta Husqvarna ha inoltrato un’autodenuncia in base alla quale è stata raggiunta una conciliazione con le autorità in materia di concorrenza (qui di seguito autorità). La società si è impegnata a non fornire direttamente o indirettamente ai rivenditori specializzati Husqvarna in Svizzera alcuna indicazione in merito a prezzi di vendita minimi o fissi. Il carattere non vincolante delle raccomandazioni di prezzo deve essere dichiarato esplicitamente. In virtù della sua disponibilità a cooperare, Husqvarna ha beneficiato di un considerevole alleggerimento della sanzione.

Il 10 luglio 2017 la COMCO ha concluso le prime di dieci inchieste inerenti a prestazioni edili nel Cantone dei Grigioni. Tra il 2004 e il 2012 alcune imprese di costruzioni e di genio civile attive nella Val Monastero hanno concordato i prezzi nel quadro di più di cento concorsi pubblici e privati. Si informavano vicendevolmente sui rispettivi interessi per progetti edili e di genio civile e, raggiunto un accordo, stabilivano quale impresa dovesse aggiudicarsi i lavori. Le altre imprese offrivano i loro servizi

a un prezzo più elevato. Fino al 2008, questi accordi venivano conclusi nel quadro di «riunioni preliminari», organizzate dalla Società grigione degli impresari-costruttori (GBV), e successivamente senza il contributo organizzativo di quest’ultima. La COMCO non ha applicato alcuna sanzione; un’impresa ha evitato anche la multa, essendo stata la prima a confessare l’esistenza di accordi nella Val Monastero e avendo dimostrato ampia disponibilità collaborativa. Anche una seconda impresa, attualmente in fallimento, ha cooperato con la COMCO. La decisione è passata in giudicato.

Il 18 settembre 2017 la COMCO ha autorizzato la concentrazione, in un unico gruppo ospedaliero, dell’Ospedale universitario di Basilea e dell’Ospedale cantonale di Basilea Campagna. Stando a un esame approfondito della COMCO, nel ramo delle cure acute ospedaliere il gruppo in questione godrebbe di una posizione di forza sul mercato basilese delle prestazioni di base e delle prestazioni complementari, senza tuttavia che ciò comporti la soppressione della concorrenza efficace. Mancando le condizioni legali per un intervento della COMCO, sotto il profilo del diritto in materia di cartelli nulla si oppone alla realizzazione del progetto in questione.

Il 2 ottobre 2017 la COMCO ha preso sei ulteriori decisioni inerenti ad accordi di appalto nel Cantone dei Grigioni. Si trattava di accordi relativi a singole gare d’appalto, per importi compresi tra 80 000 e 6 milioni di franchi. A differenza del caso della Val Monastero, non c’era una strategia globale. Gli accordi erano però sostanzialmente simili: le imprese coinvolte stabilivano chi dovesse ottenere l’appalto, ed effettuavano le loro offerte in base a tale accordo. In sei casi su otto le gare d’appalto erano private, nei due casi restanti erano pubbliche (un Comune engadinese e il Cantone). L’importo complessivo delle sanzioni applicate in base alle sei decisioni corrisponde a circa un milione di franchi. Due decisioni sono passate in giudicato; quattro sono state impugnate da una parte degli interessati, che ha presentato ricorso al TAF.

Con la decisione del 30 ottobre 2017 si è conclusa l’inchiesta della COMCO concernente l’accordo sui prezzi della zincatura; sono state inflitte multe per un ammontare complessivo di circa 8 milioni di franchi. L’inchiesta ha potuto appurare che tra il 2004 e l’inizio del 2016 nove zincherie a caldo della Svizzera tedesca e del Vallese francofono si sono sistematicamente accordate sui prezzi da praticare, stabilendo ad esempio la fatturazione di supplementi e fissando prezzi minimi. Inoltre hanno più volte concordato un aumento dei prezzi. Queste decisioni sono state prese nel corso di diverse sedute dell’Unione svizzera delle zincherie (VSV) e della sezione che raggruppa le zincherie a caldo (SFF). I supplementi riguardavano la materia prima e il rincaro dello zinco nonché i costi aggiuntivi di trasporto. Ad un’impresa – la prima a denunciare il cartello alla COMCO, permettendo così l’apertura dell’inchiesta – non è stata inflitta alcuna sanzione. Quelle applicate alle altre imprese sono state mitigate, in considerazione del fatto che quando è stata avviata l’inchiesta si sono autodenunciate immediatamente. L’inchiesta è partita a inizio 2016, con perquisizioni, ed è giunta rapidamente a termine grazie alla cooperazione di tutte le zincherie a caldo ancora operative e della VSV. Queste ultime hanno inoltre manifestato la loro intenzione di raggiungere una conciliazione e nel quadro delle trattative sono state fissate chiare norme di condotta da applicare in futuro. La decisione è passata in giudicato.

Il 30 ottobre 2017 la COMCO ha deciso di infliggere alla Posta una sanzione corrispondente all’incirca a 22,6 milioni di franchi, per aver abusato di una posizione di dominanza sul mercato degli invii in grandi quantità di lettere indirizzate (clienti aziendali, più di 50 grammi). La COMCO ha constatato che nei confronti dei suoi clienti sotto contratto la Posta non ha applicato uniformemente né il tariffario 2009 (valido dal 1° luglio 2009 al 31 marzo 2011) né il sistema CAPRI, vigente dal 1° aprile 2011. Se il volume annuale degli invii era almeno di 100 000 franchi, la Posta offriva ai clienti sotto contratto condizioni contrattuali particolari. Tuttavia, alcuni clienti sotto contratto con caratteristiche simili a quelle richieste hanno illecitamente ricevuto un trattamento diverso, che è risultato discriminatorio. Inoltre spesso i ribassi concordati sono stati minori di quanto previsto dai tariffari. Alcuni clienti hanno pagato di più di altri, e oltre a essere svantaggiati sotto il profilo della competitività, hanno corrisposto un prezzo eccessivo alla Posta. Il sistema CAPRI, introdotto dalla Posta il 1° aprile 2011, prevede un ribasso aggiuntivo come premio per i clienti che raggiungono o superano un determinato fatturato mensile concordato con la Posta. Se però tale obiettivo contrattuale non viene raggiunto, vengono penalizzati. Nel suo complesso, dal punto di vista della clientela questo sistema di prezzi non offre alcuna trasparenza e alcuni clienti sono stati indotti a rinunciare a un trasferimento parziale dei loro invii di lettere al concorrente Quickmail. La decisione della COMCO può essere soggetta a ricorso presso il Tribunale amministrativo federale.

L’11 dicembre 2017 la COMCO ha terminato l’inchiesta Supermédia nei confronti della Naxoo SA. Dall’inchiesta è emerso che, soprattutto nella città di Ginevra, nel suo settore d’attività la Naxoo abusava di una posizione dominante sul mercato dei sistemi via cavo, applicando condizioni inadeguate nei contratti con i proprietari di immobili e impedendo a terzi di svolgere le loro attività: i proprietari non potevano disporre della loro infrastruttura abitativa, ad es. per installare impianti satellitari; l’offerta di servizi e lo sviluppo tecnico degli operatori dei sistemi via satellite venivano ostacolati; e, da ultimo, i consumatori finali non potevano accedere alle prestazioni della concorrenza (sistema via cavo o servizi di telecomunicazione complementari). La COMCO ha inflitto alla Naxoo una sanzione di ca. 3,6 milioni di franchi. La decisione della COMCO può essere soggetta a ricorso presso il Tribunale amministrativo federale.

2.2 Decisioni dei tribunali

Il 21 aprile 2017 il TF ha pubblicato i considerando della sentenza del 28 giugno 2016 relativa alla causa GABA/Elmex (DTF 143 II 297). In particolare, nel suo ruolo di autorità giudicante in ultima istanza, ha chiarito e motivato esaustivamente tre questioni fino ad allora controverse:

• secondo quanto stabilito chiaramente dall’articolo 2 capoverso 2 LCart, rientrano nel campo d’applicazione della LCart anche le fattispecie che, pur verificatesi all’estero, possono esplicare i loro effetti in Svizzera; non è necessario né lecito valutare la gravità degli effetti alla luce dell’articolo 2 capoverso 2 LCart (E.3.7);

• l’indicazione inerente alla notabilità dell’intralcio, di cui all’articolo 5 capoverso 1 LCart, è da intendere come clausola bagatellare diretta a ridurre gli oneri amministrativi. Occorre valutare gli accordi di cui all’articolo 5 tenendo conto dei loro effetti sulla concorrenza, non della loro importanza economica. In nessun caso è ammesso un esame della notabilità secondo il criterio dell’importanza economica (E.5.1). In merito al contenuto della notabilità, il TF ha stabilito che la dannosità, sul piano qualitativo, degli accordi di cui all’articolo 5 capoversi 3 e 4 LCart è di norma sufficiente per raggiungere la soglia di notabilità (E.5.2). Sotto questo profilo basta che gli accordi siano potenzialmente in grado di intralciare la concorrenza; non è necessario valutare ulteriormente le effettive conseguenze degli accordi e della loro attuazione (E.5.4);

• gli accordi illeciti della fattispecie di cui agli articoli 5 capoverso 3 e 4 LCart vanno sanzionati, indipendentemente dal fatto che sopprimano la concorrenza o che si limitino «soltanto» a intralciarla notevolmente (E.9.4). La sanzione deve essere commisurata alla gravità dell’intralcio alla concorrenza. Un semplice intralcio alla concorrenza va sanzionato più lievemente di una soppressione della concorrenza (E.9.7).

Il 9 ottobre 2017 il TF ha accolto il ricorso interposto dal DEFR contro la sentenza del TAF del 23 settembre 2014 nella causa relativa ai serramenti. Nell’ottobre 2010 la COMCO aveva sanzionato diverse imprese per accordi orizzontali sui prezzi. Il TAF aveva accolto i ricorsi presentati contro questa decisione, ritenendo che la COMCO avesse chiarito in misura insufficiente la fattispecie e, di conseguenza, che l’accordo sui prezzi non poteva essere provato in modo rispondente alle esigenze legali. Il TF ha ricordato all’autorità di grado precedente che avrebbe potuto pronunciarsi in piena cognizione e reperire da sé gli elementi probatori che riteneva mancanti. Semmai avrebbe dovuto respingere la decisione della COMCO per l’accertamento insufficiente della fattispecie. Inoltre secondo il TF sotto il profilo del diritto sui cartelli la sentenza del TAF sarebbe fondata su «premesse errate»: in primo luogo, per ragioni qualitative gli accordi ai sensi dell’articolo 5 capoverso 3 LCart sono in ogni caso notabili; secondariamente, un accordo tra rivenditori rimane tale anche se riconducibile a un’imposizione dei prezzi da parte del fabbricante. Occorre soltanto stabilire se le parti che operano al medesimo livello di mercato abbiano concordato i prezzi; da ultimo, il TAF ha erroneamente presupposto l’obbligo di provare che gli accordi influiscono sulla concorrenza. La prova della soppressione della concorrenza efficace sarebbe rilevante soltanto a fini di confutare la presunzione di cui all’articolo 5 capoverso 3 LCart. Anche se la confutazione riuscisse, permarrebbe il notevole intralcio alla concorrenza. Il TF ha rinviato la causa al TAF per l’accertamento della fattispecie e un nuovo giudizio.

In applicazione della «prassi GABA» con la sentenza del 24 ottobre 2017 il TF ha respinto il ricorso presentato dalla BMW SA contro la decisione del TAF, confermando la sanzione inflitta inizialmente dalla COMCO, corrispondente all’incirca a 157 milioni di franchi. Innanzitutto, secondo il TAF, la LCart concerne incontestabilmente anche fattispecie che si verificano all’estero ma che esplicano i loro effetti in Svizzera. Nel caso degli accordi in questione si trattava di accordi che comportavano un isolamento territoriale del mercato. Il TF ha confermato che gli accordi ai sensi dell’articolo 5 capoversi 3 e 4 LCart in linea di principio costituiscono un intralcio notevole alla concorrenza sul mercato secondo l’articolo 5 capoverso 1 della stessa legge; a tale riguardo basta che l’accordo costituisca un potenziale intralcio alla concorrenza, e pertanto non occorre dimostrarne le conseguenze pratiche. Secondo la LCart l’accordo di protezione territoriale in questione sarebbe lecito se giustificato da motivi di efficienza economica. Tuttavia BMW non ha addotto nessun motivo di questo genere. Perciò la clausola di divieto di esportazione contenuta dal 2003 nei contratti stipulati da BMW SA con i rivenditori è illecita. Il TF conferma inoltre che gli accordi sui prezzi, sui quantitativi e sulla ripartizione per zone, che intralciano ingiustificatamente e in misura notevole la concorrenza, possono essere sanzionati dalla COMCO conformemente all’articolo 49a LCart. Nel caso in questione, le autorità di grado precedente non avevano leso il diritto federale attribuendo all’infrazione una gravità media e sanzionandola di conseguenza.

In un’altra sentenza, del 14 novembre 2017, il TAF ha accolto il ricorso presentato da un’impresa contro la decisione adottata il 17 novembre 2014 dalla COMCO in una causa inerente alla ferramenta per porte. L’impresa in questione ha partecipato un’unica volta alla riunione annuale del cartello, e ciò è stato ritenuto dalla COMCO un motivo sufficiente per considerarla parte dell’accordo illecito. Il Tribunale ha riconosciuto che in linea di principio la presenza consenziente a una riunione di imprese nel corso della quale si giunge a un accordo vale come partecipazione all’accordo stesso, se l’impresa interessata non può dimostrare che la sua presenza alla riunione persegue unicamente scopi leciti sotto il profilo della concorrenza, e che di questo fatto le altre imprese coinvolte sono informate. Tuttavia, vanno sempre considerate le circostanze concrete relative alle diverse fattispecie: trattandosi di un accordo occorrerebbe provare un consenso effettivo o una pratica concordata. Nel caso in questione, non vi sarebbero prove che la ricorrente abbia partecipato a un accordo.

3 Attività nei vari ambiti economici

3.1 Costruzione

3.1.1 Accordi di appalto

Il 30 ottobre 2012 è stata avviata un’inchiesta nei confronti di diverse imprese attive nella Bassa Engadina nei settori della costruzione, del genio civile, della pavimentazione stradale e dei rispettivi mercati a monte, e sono state effettuate perquisizioni. In seguito ai primi accertamenti, il 22 aprile 2013 la Segreteria ha esteso l’inchiesta ad altre sette imprese e a tutto il Cantone dei Grigioni. Nel novembre 2015 l’inchiesta è stata ulteriormente allargata e ha coinvolto altre imprese; successivamente per motivi di economia processuale è stata suddivisa in dieci inchieste.

Una prima di queste si è conclusa il 10 luglio 2017, con una decisione della COMCO con cui si accertava con forza di giudicato che tra il 2004 e il 2012 alcune imprese di costruzioni e ingegneria civile attive nella Val Monastero hanno concordato la partecipazione a più di cento concorsi pubblici e privati (v. sopra, capitolo 2.1). Il 2 ottobre 2017 la COMCO ha preso altre sei decisioni concernenti accordi di appalto nel settore delle costruzioni e del genio civile nel Cantone dei Grigioni. Questi accordi riguardavano singoli appalti in Engadina. Due decisioni sono passate in giudicato, quattro sono pendenti dinanzi al TAF (v. sopra, capitolo 2.1). Le tre ultime decisioni sono previste per l’estate 2018.

L’8 luglio 2016 la COMCO ha deciso che otto imprese attive nel ramo della costruzione stradale e del genio civile nei distretti di See-Gaster (SG) e March und Höfe (SZ), nel periodo compreso tra il 2002 e il 2009 e in relazione a diverse centinaia di bandi di concorso, hanno illecitamente concordato i prezzi e stabilito chi dovesse acquisire l’appalto. Alcune imprese hanno impugnato la decisione della COMCO presentando ricorso al TAF. Una parte delle imprese ha inoltre sostenuto che le decisioni della COMCO non dovessero essere pubblicate. Una parte ha inoltrato ricorso al TAF contro le due decisioni di pubblicazione della COMCO, del 30 ottobre 2017.

Nelle cause relative alla costruzione stradale e al genio civile nel Cantone di Argovia diverse parti hanno impugnato la decisione della COMCO del 16 dicembre 2011. La procedura è pendente dinanzi al TAF. L’11 dicembre 2017 la COMCO ha deciso riguardo a due richieste di consultazione del testo integrale della sua decisione e della relativa documentazione. Le richieste sono state presentate da servizi di aggiudicazione del Cantone di Argovia. Le decisioni (non) sono state impugnate davanti al TAF.

3.1.2 Arredamento bagno/grossisti di impianti sanitari

Il 29 giugno 2015 la COMCO ha inflitto multe per un ammontare di 80 milioni di franchi ai membri di un cartello di grossisti di impianti sanitari. L’inchiesta era stata avviata il 22 novembre 2011 con delle perquisizioni. La motivazione della decisione è stata trasmessa alle parti all’inizio del 2016. Tutte le imprese hanno impugnato la decisione e presentato ricorso al TAF.

Quattro parti si sono opposte a qualsiasi forma di pubblicazione della decisione della COMCO e hanno chiesto alla COMCO una decisione impugnabile. Nel novembre 2016 la COMCO ha deciso, e due parti hanno presentato ricorso al TAF. Quest’ultimo, con sentenza del 24 ottobre 2017, ha confermato entrambe le decisioni della COMCO; una parte ha presentato ricorso al TF.

3.1.3 Materiali edili e discariche

Il 12 gennaio 2015 la Segreteria ha aperto un’inchiesta nel Cantone di Berna nei confronti di diverse imprese attive nel settore dei materiali edili e delle discariche, effettuando perquisizioni. Le imprese in questione sono sospettate di aver concluso accordi sui prezzi, sui quantitativi e sulla ripartizione per zone. Sussistono inoltre indizi di abusi di posizione dominante sul mercato, legati in particolare al rifiuto di relazioni commerciali con imprese terze, alla discriminazione di partner commerciali e alla

stipulazione di contratti condizionata all’accettazione di prestazioni aggiuntive.

Il 19 maggio 2015 l’inchiesta ha coinvolto un’altra impresa; si tratta di verificare la presenza di limitazioni illecite della concorrenza. Nel novembre del 2016 l’inchiesta è stata suddivisa in due parti per motivi di economia processuale. Nel 2017 le indagini si sono in buona parte concluse.

3.1.4 Zincatura

Nel settore della zincatura, il 15 febbraio 2016 le autorità hanno aperto un’inchiesta nei confronti di diverse imprese e della VSV. Il procedimento si è concluso il 30 ottobre 2017 con una decisione della COMCO passata in giudicato (v. sopra, capitolo 2.1).

3.1.5 Raccomandazioni concernenti orari, tariffe e

prezzi

Anche in conseguenza della sentenza GABA del TF, nel 2017 la Segreteria ha mantenuto i contatti con diverse organizzazioni (Società svizzera degli impresari costruttori SSIC, Società svizzera degli ingegneri e architetti SIA) e istituzioni (Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici, KBOB) nel quadro di diverse attività: inchieste preliminari (SIA), osservazione del mercato (SSIC) e consulenze (KBOB). L’emissione di raccomandazioni concernenti onorari, tariffe e prezzi può costituire un accordo illecito sui prezzi tra i membri coinvolti. Per questa ragione, sia la SSIC sia la KBOB vi hanno rinunciato.

Dopo aver avviato, nel febbraio 2017, un’inchiesta preliminare nei confronti della SIA e dei suoi affiliati, la Segreteria ha comunicato nel settembre 2017 la sua valutazione preliminare, basata sul diritto in materia di cartelli. L’inchiesta verteva sui metodi di calcolo degli onorari di architetti e ingegneri, sulle direttive per il calcolo degli onorari nel quadro dei bandi di concorso, nonché sullo statuto «Onorari equi per prestazioni professionali».

3.1.6 Altri ambiti

Nella causa relativa alla ferramenta per porte una parte ha impugnato la decisione della COMCO del 17 novembre 2014. Il TAF ha accolto il ricorso il 14 novembre 2017 (v. sopra, capitolo 2.2).

Riguardo alla causa inerente agli articoli di ferramenta per finestre e porte finestre, nel settembre 2014 il TAF ha accolto il ricorso presentato contro la decisione della COMCO del 4 novembre 2010. La COMCO per conto del DEFR ha impugnato due delle tre decisioni davanti al TF. Quest’ultimo ha accolto i ricorsi il 9 ottobre 2017 rinviando i casi in questione al TAF (v. sopra, capitolo 2.2).

3.2 Servizi

3.2.1 Servizi finanziari

Nel settore dei servizi finanziari proseguono le inchieste in corso (procedura IBOR, Forex, metalli preziosi e leasing); le decisioni sono previste entro la fine del 2018.

Nel corso del 2017 si sono invece concluse, con proposte ai sensi dell’articolo 26 capoverso 2 LCart, due importanti inchieste preliminari concernenti le carte di debito: con la

Mastercard secure digital debit interchange fee (SDDIF) sono stati creati i presupposti per l’utilizzo nel commercio online della carta Maestro. La Segreteria ha autorizzato l’introduzione di una commissione di interscambio per le transazioni effettuate con carte di debito Mastercard nel commercio elettronico e mediante dispositivi mobili (e-commerce, mobile commerce), condizionata al rispetto di determinate condizioni («safe harbor»). Per cinque anni l’importo di questa commissione di interscambio sarà dello 0,31 %, poi scenderà allo 0,2 %. Inoltre la Segreteria ha confermato e adeguato le condizioni quadro definite nel 2009 per la commissione di interscambio domestico relativa alla carta di debito V PAY. Per quest’ultima, diversamente dalla Maestro, può ancora essere richiesta una commissione di interscambio limitata per le transazioni che avvengono presso il punto vendita (point of sale, POS). Tuttavia questa commissione è stata ridotta da 0,20 a 0,12 franchi, ed è applicabile per iprossimi cinque anni. Per i pagamenti in ambito di e-commerce e mobile commerce sono state create condizioni equivalenti a quelle valide per i prodotti Mastercard. A questo proposito occorre rilevare che in entrambi i casi è stata autorizzata l’introduzione di una no surcharging rule conforme agli standard europei, vale a dire un accordo di regolamentazione che vieta ai commercianti di chiedere supplementi per l’uso di carte di debito (per le riduzioni non vale invece alcuna restrizione).

Il tema dei supplementi ha riguardato anche i pagamenti con carte di credito: in agosto 2017 la commissione di interscambio domestico relativa alle carte di credito, basata sulla relativa decisione della COMCO del 2014, è stata ridotta allo 0,44 %. Alle autorità è stato più volte chiesto, da privati e organi di stampa, per quale motivo nonostante questo abbassamento alcuni commercianti continuassero a chiedere un supplemento per il pagamento con carta di credito. Le autorità hanno ricordato che l’applicazione di supplementi non è vietata dallo Stato; trattandosi di un divieto di natura contrattuale, occorre valersi degli strumenti del diritto privato.

Da ultimo, nell’anno in rassegna è stata aperta una nuova inchiesta preliminare nella causa Twint/Apple, allo scopo di chiarire eventuali problemi inerenti al diritto in materia di cartelli nel settore dei pagamenti mediante dispositivi mobili.

3.2.2 Sistema sanitario

Nel 2017 le risorse disponibili per questo settore sono state assorbite dalla procedura di ricorso contro la decisione della COMCO relativa alla commercializzazione di informazioni elettroniche sui medicamenti e dall’esame della fusione dell’Ospedale universitario di Basilea con l’Ospedale cantonale di Basilea Campagna (v. sopra, capitolo 2.1). In conseguenza del ricorso inoltrato da Vifor SA (già Galenica SA), le autorità hanno preso posizione nel merito della procedura di ricorso dinanzi al TAF.

Da ultimo la Segreteria ha partecipato a più di 80 procedure di consultazione relative a progetti legislativi concernenti l’assicurazione malattie obbligatoria e i medicamenti. In diversi casi è stato necessario trasmettere un parere alle autorità federali competenti.

3.2.3 Servizi delle professioni liberali e altri ambiti

professionali

Durante il 2017 le attività della Segreteria hanno riguardato il settore dei motori di ricerca.

La Segreteria ha continuato la sua inchiesta preliminare nei confronti di Google, focalizzando le proprie attività sulla procedura parallela che la Commissione europea sta svolgendo a Bruxelles. Quest’ultima ha chiuso la sua inchiesta nel 2017 infliggendo una multa record di 2,42 miliardi di euro. Attualmente le autorità svizzere sono in attesa di conoscere in dettaglio la decisione europea, prima di definire il seguito da dare alla loro inchiesta preliminare.

La Segreteria continua a occuparsi del fenomeno dell’economia partecipativa (sharing economy) e dei suoi recenti sviluppi. Inoltre analizza prospetticamente gli aspetti concreti delle attività di Uber in Svizzera. Allo stato attuale, molte questioni di competenze di altri organi decisionali svizzeri rimangono aperte; si tratta soprattutto di stabilire se Uber sia o meno un datore di lavoro.

La Segreteria ha terminato le sue attività di osservazione del mercato concernenti i servizi di valet parking prestati all’aeroporto internazionale di Ginevra (AIG). A seguito di alcuni reclami, la Segreteria ha incontrato in più occasioni i rappresentanti dell’AIG allo scopo di garantire una concorrenza efficace in questo settore. Nel corso del 2017, le discussioni si sono concretizzate in una procedura per un bando di concorso. Stando a segnalazioni giunte alla Segreteria, l’aeroporto di Zurigo potrebbe trovarsi in una situazione analoga; pur non avendo rilevato alcun indizio di una potenziale limitazione della concorrenza, la Segreteria continuerà le sue attività di osservazione di questo mercato.

3.3 Infrastruttura

3.3.1 Telecomunicazione

Con decisione dell’11 dicembre 2017 la COMCO ha inflitto alla Naxoo SA una sanzione di circa 3,6 milioni di franchi, per aver abusato della sua posizione dominante sul mercato dei sistemi via cavo (v. sopra, capitolo 2.1).

Rimane pendente la procedura di ricorso davanti al TAF relativa alla causa Internet a banda larga (connessione alla rete WAN della Swisscom). Il 21 settembre 2015 la COMCO aveva inflitto a Swisscom una multa di 7,9 milioni di franchi, dopo aver concluso che nel settore dei clienti aziendali quest’ultima deteneva una posizione dominante sul mercato delle connessioni a banda larga, di cui aveva abusato nelle gare d’appalto per la connessione delle sedi della Posta.

In seguito alla procedura suddetta, nel dicembre 2016 la Segreteria ha avviato un’inchiesta preliminare nei confronti di Swisscom (Svizzera) SA in relazione alla connessione a banda larga di siti aziendali (connessione alla rete WAN). Si tratta di verificare la presenza di indizi di un’imposizione generale di prezzi inadeguati e/o di discriminazione in materia di prezzi da parte di Swisscom nei confronti di concorrenti e clienti finali.

Nell’anno in rassegna la COMCO ha trasmesso un parere all’Ufficio federale della protezione della popolazione

(UFPP). L’UFPP aveva sottoposto alla COMCO due progetti relativi alla costruzione di un’infrastruttura mobile di rete a banda larga destinata alle «Autorità e organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza» (AOSS), affinché li valutasse sotto il profilo della normativa sui cartelli e dei possibili effetti sulla concorrenza.

Nel settore delle telecomunicazioni la COMCO ha valutato la concentrazione di imprese legata alla BuyIn SA. Questa impresa comune, fondata nel 2011 e controllata da Deutsche Telekom SA e Orange SA, mirava a una presenza autonoma sul mercato. Dopo un esame preliminare la COMCO ha approvato il progetto.

La causa relativa alla politica dei prezzi ADSL è ancora pendente davanti al TF. Il 14 settembre 2015 il TAF aveva deciso una sanzione nei confronti del gruppo Swisscom per un ammontare di circa 186 milioni di franchi, confermando così pienamente i contenuti della decisione della COMCO e, in buona parte, anche la sanzione stabilita.

3.3.2 Media

Nel maggio 2017 la COMCO ha aperto un’inchiesta nei confronti di UPC Svizzera Sagl per indizi di abuso di posizione dominante sul mercato nel settore della trasmissione pay tv di partite di hockey su ghiaccio. Nell’estate 2016 UPC ha acquistato dalla Swiss Ice Hockey Federation i diritti di trasmissione per cinque anni (a partire dalla stagione 2017/2018) del massimo campionato svizzero. L’inchiesta intendeva soprattutto accertare se UPC avesse indebitamente impedito ai concorrenti, in particolare alle piattaforme televisive che non utilizzano il sistema via cavo, di trasmettere gli incontri di hockey. Con decisione del 26 giugno 2017 la COMCO ha respinto la richiesta di misure cautelari avanzata da Swisscom, non rilevando la possibilità di cambiamenti duraturi e irreversibili della struttura del mercato delle piattaforme tv derivanti dal rifiuto di UPC. La decisione relativa alle misure cautelari è passata in giudicato.

In seguito all’iniziativa parlamentare De Buman, che proponeva di inserire nella LCart un articolo 6a concernente l’imposizione dei prezzi di giornali e riviste ai rivenditori, su incarico del DEFR la COMCO ha redatto un parere sulla vendita di riviste estere in Svizzera. Si trattava essenzialmente di valutare l’attuale sistema di vendita sotto il profilo del diritto in materia di cartelli e la possibilità di intervenire sulle differenze di prezzo tra la Svizzera e i Paesi di provenienza delle riviste in questione.

Nel settore media e pubblicità, la COMCO ha valutato due concentrazioni di imprese: nel caso Tamedia/Tradono Switzerland e Tamedia/Neo Advertising, Tamedia si prefiggeva di acquisire il controllo esclusivo su Tradono Switzerland e Neo Advertising SA. Tradono Switzerland gestisce un mercato digitale di piccoli annunci, a cui si può accedere unicamente mediante una specifica applicazione. Neo Advertising SA è invece attiva nel ramo della cosiddetta pubblicità out of home. Dopo aver esaminato a titolo preliminare i progetti, la COMCO ha concesso la sua autorizzazione.

La decisione relativa alla causa sulla diffusione di eventi sportivi tramite pay tv è pendente davanti al TAF. La COMCO ha concluso l’inchiesta il 9 maggio 2016, pronunciando una sanzione contro Swisscom di circa 71 milioni di franchi.

Presso il TAF è pendente anche il ricorso contro la decisione della COMCO del 27 maggio 2013, concernente il prezzo dei libri in Romandia. In questo caso si tratta anche di stabilire in quale misura si debba pubblicare la decisione. Nell’anno in rassegna il TAF ha già respinto il ricorso di un grossista. Attualmente la causa è pendente dinanzi al TF.

3.3.3 Energia

Nel settore del gas la Segreteria ha avviato due inchieste preliminari. In un caso si tratta di pratiche adottate da un gestore locale di reti di gas naturale che potrebbero comportare diversità di calcolo del corrispettivo per l’utilizzazione della rete, basate sul tipo di clienti (clienti propri o di un fornitore terzo). Nell’altro caso del rifiuto, da parte di due gestori di reti di gas naturale, di distribuire gas naturale acquistato da terzi. In entrambi i casi occorre stabilire se a carico dei gestori di rete vi siano indizi di una pratica illecita ai sensi dell’articolo 7 LCart.

Inoltre la Segreteria ha partecipato ai lavori di elaborazione di una legge sull’approvvigionamento di gas.

Nel settore dell’elettricità la Segreteria e la COMCO sono state interpellate più volte, rispettivamente, nel quadro di consultazioni di uffici e di indagini conoscitive nonché di procedure di consultazione.

Nel settore energia la COMCO ha valutato le concentrazioni di imprese seguenti: nel caso di Energiedienst Holding SA/Hälg & Co. SA/Inretis Beteiligungen SA le imprese interessate miravano alla creazione di una joint venture per soluzioni di sistema nel ramo dell’architettura energetica. Riguardo a EDF/CDC/RTE è stato annunciato il controllo congiunto di RTE Réseau de transport d’électricité da parte di Electricité de France (EDF) e Caisse des dépôts et consignations (CDU); finora la società in questione era stata controllata esclusivamente da EDF. Al termine di un esame preliminare la COMCO ha autorizzato entrambi i progetti.

3.3.4 Altri ambiti

Il 30 dicembre 2017 la COMCO ha terminato la sua inchiesta nei confronti della Posta, concernente il sistema di prezzi applicato ai clienti aziendali per la spedizione di lettere, decidendo di infliggerle una sanzione di 22,6 milioni (v. sopra, capitolo 2.1).

La COMCO ha inoltre valutato le seguenti concentrazioni di imprese: nel settore delle navi portacontainer la Maersk Line A/S ha annunciato l’acquisizione della società in accomandita Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft (HSDG). Nel ramo dei servizi di identità e certificazione, la Posta svizzera SA e le Ferrovie federali svizzere hanno comunicato di aver assunto il controllo congiunto di SwissSign SA. Nel caso della concentrazione delle imprese Tech Data/Avnet TS si trattava della distribuzione di prodotti IT: la Tech Data Corporation si proponeva di acquisire dalla Avnet Inc. la Avnet Technology Solutions. Da ultimo la COMCO ha esaminato il progetto di concentrazione BLS AG/Transport Ferroviaire Holding SAS. Le imprese coinvolte miravano a un controllo congiunto della BLS Cargo SA, fino ad allora controllata esclusivamente da BLS SA. Al termine dell’esame preliminare la COMCO ha dato la sua autorizzazione.

Il ricorso nella causa concernente il trasporto aereo di merci rimane pendente davanti al TAF. Diverse parti hanno impugnato la decisione del 2 dicembre 2013 che infliggeva a 11 compagnie aeree sanzioni complessive per circa 11 milioni, per aver stipulato accordi orizzontali sui prezzi. In questo caso si trattava anche di stabilire se e in che misura pubblicare la decisione della COMCO. Per ciò che concerne i contenuti della pubblicazione, i nove risorsi presentati sono stati parzialmente accolti dal TAF il 30 ottobre 2017.

3.4 Produzione

3.4.1 Accordi verticali

Il 22 maggio 2017 la COMCO ha adeguato la Comunicazione sugli accordi verticali alla luce della giurisprudenza del TF relativa alla causa GABA (DTF 143 II 197). La sentenza del TF 28 giugno 2016 costituisce una sentenza guida. La relativa motivazione è stata pubblicata a fine aprile 2017. Il TF ha in particolare stabilito che di norma gli accordi hard core, orizzontali e verticali, costituiscono un intralcio notevole alla concorrenza e, fatte salve ragioni di efficienza economica, sono illeciti e vanno sanzionati. In quell’occasione la COMCO ha pubblicato l’Opuscolo esplicativo ComVert, in cui chiarisce alcuni aspetti rilevanti sotto il profilo della prassi di interpretazione dell’articolo 5 capoverso 4 LCart. L’Opuscolo mostra quali limitazioni della concorrenza siano sanzionabili e come valutare, sotto il profilo della normativa sui cartelli, i sistemi di distribuzione selettiva e le limitazioni del commercio online.

In concomitanza con il lancio dell’iniziativa per prezzi equi («Stop all’isola dei prezzi elevati – per prezzi equi»; v. sotto, capitolo 3.8.2) la Segreteria si è occupata di alcune vicende, note al pubblico, legate a richieste di prezzo eccessive per prodotti importati. Non è però stato rilevato alcun indizio di accordi di protezione territoriale ai sensi dell’articolo 5 capoverso 4 LCart: si trattava quasi esclusivamente di casi in cui i consumatori svizzeri si sono rivolti direttamente ai produttori stranieri e questi li hanno indirizzati ai loro importatori generali o alle loro sedi o società affiliate in Svizzera. In alcuni casi i fabbricanti sarebbero anche stati disposti a fornire i loro prodotti direttamente in Svizzera, a condizione però di applicare prezzi svizzeri. È emerso altresì che in alcuni casi non era stata inoltrata una domanda di fornitura diretta; oppure che questa – anche se più volte richiesta – non è stata presentata. In considerazione dell’attuale situazione giuridica la Segreteria ha raccomandato a chi intende effettuare importazioni parallele di inoltrare la richiesta a un rivenditore estero indipendente dal fabbricante, e di informarla se sussistono problemi potenzialmente riconducibili ad accordi di non concorrenza (ad es. tra un fabbricante e un rivenditore estero indipendente da quest’ultimo).

3.4.2 Industria dei beni di consumo e commercio al

dettaglio

Il 22 maggio 2017 la COMCO ha concluso con una decisione la sua inchiesta nei confronti di Husqvarna per accordi illeciti ai sensi dell’articolo 5 capoverso 4 LCart (v. sopra, capitolo 2.1).

Il 4 luglio 2017 la COMCO ha avviato un’inchiesta nei confronti della società tedesca RIMOWA Sagl. Vi sono indizi collegabili a un divieto concordato in passato con i suoi

partner di distribuzione esteri per limitare l’importazione diretta e parallela di prodotti RIMOWA in Svizzera. L’inchiesta mira a verificare se si tratti di un accordo verticale sulla ripartizione per zone illecito ai sensi dell’articolo 5 capoverso 4 LCart.

Il 21 novembre 2017 la COMCO ha aperto un’inchiesta nei confronti della Bucher SA di Langenthal e della Brenntag Schweizerhall SA per sospetta ripartizione di clienti nella distribuzione di AdBlue® in Svizzera. Si tratta di urea liquida impiegata per ridurre le emissioni di ossidi di azoto dei veicoli diesel. L’inchiesta dovrà accertare se le società in questione abbiano concluso un accordo illecito ai sensi dell’articolo 5 capoverso 3 LCart.

3.4.3 Industria orologiera

Nel corso dell’anno sono giunte alle autorità diverse lamentele concernenti limitazioni dell’acquisto di pezzi di ricambio per orologi, che ostacolerebbero la fornitura di servizi dopo vendita (in particolare revisioni e riparazioni) da parte degli orologiai indipendenti. I reclami concernevano diverse marche di orologi. La Segreteria ha incluso queste lamentele in un’inchiesta preliminare in corso, diretta a verificare l’esistenza di eventuali infrazioni della LCart nell’ambito dei servizi dopo vendita e si è informata presso gli operatori del settore sulla situazione relativa a mercato e concorrenza.

3.4.4 Settore automobilistico

Nel settore delle auto nuove, diverse lamentele riguardavano presunte ristrutturazioni in corso in seno alle reti di distribuzione e servizio di vari importatori svizzeri di automobili, con disdette sistematiche dei contratti con gli attuali fornitori di prestazioni. La Segreteria sta svolgendo un’inchiesta preliminare e varie attività di osservazione del mercato per stabilire se sia stata violata la LCart; a questo scopo intende soprattutto verificare se le regole previste dalla Comunicazione autoveicoli (ComAuto) siano state rispettate.

Diverse annunci concernevano inoltre la distribuzione di pezzi di ricambio: alcuni importatori svizzeri di automobili avrebbero ostacolato i loro partner del settore della distribuzione e dei servizi nella scelta dei fornitori da cui acquistare pezzi di ricambio originali o equivalenti e nell’impiego di dette parti per la revisione o la manutenzione degli autoveicoli. La Segreteria ha approfondito la questione nel quadro di attività di osservazione del mercato e non ha accertato alcun indizio di infrazione della LCart; tuttavia ha rilevato che le regole relative alla distribuzione di pezzi di ricambio contenute nella ComAuto consentono un certo margine interpretativo.

Durante tutto l’anno sono pervenute molte domande da clienti finali inerenti, tra le altre cose, al rifiuto di fornire prestazioni in garanzia e servizi di manutenzione, nonché alla limitazione delle importazioni dirette. Inoltre diversi rivenditori e meccanici si sono informati sulla possibilità di accedere alle reti di distribuzione e servizio. In molti casi la Segreteria ha risposto rinviando all’Opuscolo esplicativo ComAuto della COMCO.

Riguardo alla causa BMW, con sentenza del 24 ottobre 2017 il TF ha respinto il ricorso presentato contro la sentenza del TAF. La sanzione decisa dalla COMCO il

7 maggio 2012 è perciò passata in giudicato (v. sopra, capitolo 2.2).

3.4.5 Agricoltura

Nell’ambito dei pezzi di ricambio per trattori, il 13 marzo 2017 le autorità hanno avviato un’inchiesta nei confronti della Bucher Landtechnik SA. L’inchiesta deve in particolare chiarire se la società in questione abbia impedito le importazioni parallele di pezzi di ricambio (marca New Holland) vincolandone l’acquisto alla vendita di trattori.

La Segreteria ha partecipato a circa 60 consultazioni di uffici relative a progetti di atti normativi e a interventi parlamentari concernenti l’agricoltura, esprimendosi soprattutto in favore dell’eliminazione della protezione doganale. Inoltre alla Segreteria sono pervenute diverse richieste in merito a questioni agricole, a cui hanno fatto seguito incontri, consulenze e/o attività di osservazione del mercato. Ad esempio, nel quadro di una consulenza la Segreteria ha esaminato, sotto il profilo della normativa sui cartelli, le conseguenze di eventuali misure nel settore lattiero in vista della soppressione ‒ prevista per il 1° gennaio 2019 ‒ dei contributi all’esportazione previsti dalla «legge sul cioccolato».

3.4.6 Altri ambiti

Nel settore delle attrezzature per il fitness la decisione del 27 novembre 2017 conclude l’inchiesta della COMCO nei confronti della gym80 International Sagl e della ratio SA. Gli indizi iniziali, relativi ad accordi illeciti di protezione territoriale per limitare le importazioni di attrezzature per il fitness in Svizzera non sono stati accertati né confermati.

L’inchiesta preliminare condotta dalla Segreteria nel campo dei reagenti di laboratorio è giunta al termine alla fine del 2017 senza alcun esito particolare. I reagenti di laboratorio sono impiegati nell’analisi chimica per l’identificazione delle sostanze. L’inchiesta preliminare non ha rilevato indizi sufficienti per presumere accordi illeciti di protezione territoriale assoluta ai sensi dell’articolo 5 capoverso 4 LCart. In particolare, dall’esame dei contratti di distribuzione sottoscritti da diversi fabbricanti esteri di reagenti di laboratorio non è emerso nessun indizio di divieti di esportazione in Svizzera. Secondo quanto è stato possibile stabilire contattando il fabbricante americano, alcune clausole formulate in modo ambiguo sono state chiarite inviando una circolare ai partner di distribuzione.

3.5 Mercato interno

La legge federale sul mercato interno (LMI) garantisce la libera circolazione intercantonale e la messa a concorso pubblica di concessioni e appalti cantonali. La COMCO ha il compito di vigilare sul rispetto della LMI.

Nell’ambito della libera circolazione intercantonale, le attività si sono focalizzate sull’accesso alle professioni artigianali in Ticino. Secondo la legge sulle imprese artigianali (LIA) vigente in Ticino, tutte le imprese artigianali attive nel Cantone devono essere registrate in un albo professione (albo LIA). L’iscrizione nell’albo in questione è vincolata alla prova di determinati requisiti personali e professionali, ed è soggetta a una tassa. Alla fine del 2016, la COMCO, ritenendo che l’applicazione della LIA alle imprese di altri Cantoni fosse in contrasto con la LMI, ha presentato tre ricorsi al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e in una raccomandazione ha illustrato le

sue posizioni alle autorità ticinesi. I ricorsi sono pendenti davanti al Tribunale amministrativo cantonale. Per quanto concerne l’applicazione della raccomandazione, la COMCO si è mantenuta in contatto con le autorità ticinesi: queste pur prevedendo un adeguamento dell’obbligo di iscrizione all’albo, non sono ancora intervenute. Alla COMCO sono giunte numerose richieste, provenienti da tutta la Svizzera, di imprese artigianali che chiedevano informazioni sulle modalità di registrazione previste dalla LIA.

Alla fine del 2016 la COMCO ha trasmesso ai Cantoni di Berna, Vaud e Ticino raccomandazioni relative alla procedura per l’ammissione di offerenti di altri Cantoni all’esercizio di diverse libere professioni. Secondo quanto appurato dalla COMCO presso i Cantoni, le raccomandazioni sono state almeno in parte attuate, soprattutto adeguando le prassi di ammissione.

In Svizzera vigono prassi diverse per quanto attiene all’ammissione delle società anonime multidisciplinari di avvocati. Nel 2016, la COMCO ha interposto ricorso in relazione a due casi, uno vodese e l’altro ginevrino, di questo tipo di SA. Con deliberazione pubblica, il 15 dicembre 2017 il TF ha stabilito in merito al caso ginevrino che a una società possono partecipare soltanto avvocati iscritti all’albo professionale. Questa decisione è diretta a garantire l’indipendenza dell’esercizio e il segreto professionale previsti dalla legge sugli avvocati.

La COMCO può essere sentita dal TF nel quadro di procedure inerenti al mercato interno. Nel periodo in rassegna ciò si è verificato sei volte, e in quattro casi la COMCO ha presentato una perizia. Ad esempio, nel caso del marchio «Genève Région – Terre Avenir» (GRTA) si trattava di decidere riguardo alla possibilità di assegnare tale marchio anche a prodotti da forno realizzati con cereali che non sono stati macinati nella regione ginevrina (sentenza TF 2C_261/2017 del 2 novembre 2017). In un altro caso, la perizia concerneva la possibilità, per un fiduciario, di appellarsi alla LMI o di far valere una fattispecie intercantonale per la sua ammissione all’albo professionale ticinese.

Le altre due perizie presentate al TF riguardavano gare d’appalto pubbliche. In virtù della LMI, alla COMCO spetta il compito di vigilare anche sul rispetto del diritto in materia di appalti pubblici da parte di Cantoni e Comuni. La COMCO ha presentato un preavviso sulla questione del principio di plausibilità nella normativa in materia di appalti pubblici. Si trattava in particolare di stabilire in quale misura l’ente aggiudicatore potesse valutare a titolo correttivo le offerte pervenute (sentenze TF 2C_1021/2016 e 2D_39/2016 del 18 luglio 2017). Basandosi sulla LMI, la COMCO si è espressa anche in merito a un divieto di doppio subappalto e alle relative sanzioni. Inoltre, nel quadro della revisione del diritto in materia di appalti pubblici la COMCO ha evidenziato gli aspetti da tenere in considerazione riguardo alla concorrenza.

Su richiesta della città di Ginevra la COMCO ha emanato una raccomandazione sulla conformità di un’indennità scolastica. Il modo in cui era stata ideata le conferiva un carattere protezionistico, a vantaggio degli offerenti cittadini. Le modalità previste per l’assegnazione della sovvenzione avrebbero limitato l’accesso alle offerte di altra provenienza, contravvenendo così alla LMI. Seguendo la

raccomandazione della COMCO, la città di Ginevra ha perciò previsto un sistema di indennità scolastiche non penalizzante nei confronti di chi opera fuori della città.

Secondo la LMI, il trasferimento a privati di attività rientranti in monopoli cantonali deve svolgersi su concorso e in modo non discriminatorio. Nella sua sentenza del 6 marzo 2017, il TF ha applicato alla concessione di attività di affissione a Losanna le regole vigenti per un bando di concorso ai sensi dell’articolo 2 capoverso 7 LMI. In quell’occasione la COMCO ha elaborato un preavviso dettagliato. Nell’ambito di un’altra sentenza, del 1° settembre 2017, relativa ai servizi taxi della regione losannese, il TF ha precisato che l’articolo 2 capoverso 7 LMI è applicabile anche alle concessioni d’uso particolare.

3.6 Affari internazionali

UE: l’Accordo sulla concorrenza stipulato con l’UE, entrato in vigore il 1° dicembre 2014, è risultato molto efficace. Le pratiche anticoncorrenziali hanno sempre più spesso una valenza internazionale. Per questa ragione, le autorità svizzere ed europee preposte alla concorrenza indagano frequentemente sui medesimi casi o su casi tra loro strettamente collegati. In queste circostanze l’Accordo sulla concorrenza permette una buona collaborazione tra la COMCO e la Direzione generale della Concorrenza della Commissione europea. L’Accordo consente in particolare uno scambio di informazioni che in precedenza, a causa del segreto d’ufficio, non era possibile. La COMCO si avvale spesso delle forme di cooperazione con Bruxelles consentite dall’Accordo, allo scopo di abbreviare i tempi procedurali, anche a vantaggio delle imprese interessate da procedure parallele. La collaborazione della COMCO con la Commissione europea ha più volte richiesto un consenso scritto delle imprese interessate: si tratta di una procedura seguita quando le informazioni trasmesse sono state ottenute nel quadro di un’autodenuncia o di una conciliazione. Il fatto che le imprese abbiano acconsentito dimostra che anche in quei casi possono avvantaggiarsi di questa forma di cooperazione.

Germania: i colloqui esplorativi avuti con la Germania in vista di un accordo bilaterale sulla cooperazione si sono conclusi con successo. La Germania è di gran lunga il partner commerciale più importante della Svizzera a livello mondiale. Inoltre si tratta del principale mercato di riferimento per i confronti di prezzi. Viste le considerevoli differenze di prezzo, il rischio di limitazioni transfrontaliere della concorrenza, ad esempio nel commercio online, è molto forte. Dallo scoppio della crisi dell’euro, nel 2011, la COMCO ha contattato molti fabbricanti e commercianti tedeschi nel quadro di analisi del mercato, spesso allo scopo di rilevare eventuali divieti di importazioni parallele e/o dirette destinate a imprese o consumatori in Svizzera. La COMCO sarebbe perciò molto favorevole a un accordo con la Germania in materia di concorrenza.

OCSE: rappresentanti della COMCO e della Segreteria hanno partecipato ai due incontri annuali del Comitato della concorrenza dell’OCSE, a Parigi. In occasione di questi incontri la COMCO ha elaborato diversi contributi con la collaborazione della SECO. Oltre alle due tematiche a lungo termine degli studi di mercato e della digitalizzazione, è stata trattata anche la questione dei mercati

bilaterali o multilaterali. Nei mercati multilaterali un offerente (una piattaforma) vende due diversi prodotti a due diversi gruppi di clienti caratterizzati da una domanda interdipendente (effetto indiretto di rete). Inoltre i gruppi di lavoro del Comitato della concorrenza dell’OCSE hanno iniziato la verifica e, ove necessario, la revisione, delle raccomandazioni OCSE. Questi lavori comprendono anche l’analisi – attualmente in corso ‒ della raccomandazione del 1998 concernente la lotta efficace contro i cartelli hard core.

ICN: le autorità hanno seguito gli sviluppi in atto a livello internazionale nell’ambito del diritto in materia di concorrenza, in particolare nel quadro dell’«International competition network» (ICN). Nel 2017 il gruppo di lavoro «Agency Effectiveness» ha pubblicato due nuovi documenti di lavoro concernenti le tematiche dei «Competition Agency Staff Training Programmes» e del «Competition Agency Use of Social Media». Il gruppo di lavoro sui cartelli ha organizzato diversi seminari interattivi su Internet a cui ha partecipato anche la Segreteria. Tra gli argomenti discussi c’era anche quello relativo alla responsabilità delle società madri riguardo alle pratiche delle loro filiali. Inoltre il gruppo di lavoro ha elaborato in collaborazione con le autorità svizzere una check-list su efficacia ed efficienza dei programmi di autodenuncia, e una nota informativa concernente la definizione di sanzioni penali. Le autorità canadesi hanno organizzato a Ottawa dal 4 al 6 ottobre 2017 un workshop sulla lotta ai cartelli, intitolato «Combatting Cartels in Public Procurement». Il responsabile del centro di competenza Economia della Segreteria vi ha preso parte, tenendo una conferenza sul «Data Screening». Nel 2017 il gruppo di lavoro «Merger» ha pubblicato una nuova versione della sua guida pratica sull’annuncio delle concentrazioni e la procedura di verifica, nonché sull’analisi dei progetti di concentrazione, e ha organizzato nel dicembre 2017 un workshop a Città del Messico. Il gruppo di lavoro «Unilateral Conduct» sta elaborando un documento di lavoro concernente l’analisi delle pratiche unilaterali delle imprese con una posizione dominante sul mercato. Uno dei temi centrali del workshop organizzato a Roma a fine novembre 2017 da questo gruppo di lavoro riguardava l’applicazione del diritto in materia di concorrenza nell’era digitale. Dal 10 al 12 maggio 2017 una delegazione della COMCO ha partecipato alla conferenza annuale dell’ICN che si è tenuta a Porto.

UNCTAD: Il direttore della Segreteria ha partecipato al quarto workshop regionale delle autorità latinoamericane, inerente al tema della digitalizzazione, tenendo una conferenza su digitalizzazione e strutture di mercato. Anche durante l’anno in rassegna, la Segreteria ha sostenuto le attività del programma di cooperazione COMPAL. Un collaboratore delle autorità cilene ha svolto uno stage di tre mesi presso la Segreteria.

3.7 Legislazione

3.7.1 Interventi parlamentari

Lo stato attuale degli interventi parlamentari diretti a modificare alcuni punti della LCart (dopo la sua mancata revisione, nel settembre 2014) e tuttora pendenti, è il seguente:

• l’iniziativa parlamentare Hans Altherr del 25 settembre 2014 «Prezzi all’importazione eccessivi. Abolizione dell’obbligo di acquisto in Svizzera» (14.449) mira a introdurre nella LCart, sul modello del diritto tedesco in materia di cartelli, una disposizione per contrastare gli abusi di posizioni di dominio relativo. Le Commissioni del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale hanno dato seguito a questa iniziativa; attualmente però la procedura è sospesa;

• la mozione Hans Hess del 18 giugno 2015 «Rendere più efficace il principio “Cassis de Dijon”» (15.3631) incarica il Consiglio federale di adottare misure affinché i produttori possano consentire espressamente per contratto ai rivenditori in Svizzera di effettuare lavori di installazione, manutenzione e in garanzia, ecc. per il loro prodotti anche quando sono stati acquistati direttamente nello Spazio economico europeo (SEE). Il Consiglio federale ha redatto un rapporto (17.050) concernente lo stralcio della mozione suddetta, che sarà prossimamente discusso in seno al Consiglio nazionale;

• entrambe le iniziative parlamentari de Buman «Per un prezzo delle riviste più ragionevole in Svizzera» (16.420) e «Piccola revisione della legge sui cartelli» (16.473) depositate, rispettivamente, il 18 marzo e il 30 settembre 2016, sono state liquidate: alla prima non è stato dato seguito e la seconda è stata ritirata;

• la mozione Fournier del 15 dicembre 2016 «Migliorare la situazione delle PMI nei procedimenti in materia di concorrenza» (16.4094) ‒ che chiede la fissazione di termini per i tribunali, il versamento di indennità alle parti coinvolte, l’alleggerimento delle sanzioni inflitte alle PMI e la pubblicazione delle decisioni solo dopo la loro entrata in vigore ‒ dopo essere stata accolta dal Consiglio degli Stati viene ora discussa in seno al Consiglio nazionale.

La mozione Bischof del 30 settembre 2016 «Vietare le clausole di parità tariffaria stabilite dalle piattaforme di prenotazione on line a scapito degli albergatori» (16.3902), secondo cui gli alberghi dovrebbero poter offrire sul loro sito Internet prezzi più convenienti rispetto alle piattaforme di prenotazione online, è stata accolta da entrambe le Camere; il DEFR sta elaborando un progetto di legge.

Per la mozione CET-CN del 14 agosto 2017 «Creazione di uno strumento efficace contro i prezzi sproporzionati delle riviste» (17.3629) è competente il Consiglio nazionale in quanto Camera prioritaria.

3.7.2 Iniziativa popolare per prezzi equi

L’iniziativa per prezzi equi («Stop all’isola dei prezzi elevati – per prezzi equi») lanciata nell’autunno del 2016 chiede che la Confederazione prenda in particolare provvedimenti per garantire l’acquisto senza discriminazioni di beni e servizi all’estero e impedire alle imprese con una posizione dominante di limitare la concorrenza mediante pratiche unilaterali. L’iniziativa è stata depositata nel dicembre 2017 presso la Cancelleria federale.

3.7.3 Modernizzazione del controllo delle concentrazioni

Il Consiglio federale ha incaricato il DEFR di elaborare un progetto di modernizzazione del controllo delle concentrazioni da porre in consultazione e includere nella LCart. È prevista la sostituzione del test di rilevamento delle posizioni di dominanza attualmente utilizzato in Svizzera con quello maggiormente in uso nell’UE: il SIEC-Test («Significant Impediment of Effective Competition»). Grazie a questo test si potrebbero definire con maggiore precisione gli effetti negativi e positivi delle concentrazioni, a beneficio delle condizioni di concorrenza in Svizzera. La SECO ha commissionato a Swiss Economics uno studio sull’introduzione del test SIEC in Svizzera e sui suoi effetti per il controllo delle fusioni nel nostro Paese.

La SECO è responsabile dell’elaborazione del progetto da porre in consultazione; a questa attività partecipa anche la Segreteria.

4 Organizzazione e statistica

4.1 COMCO e Segreteria

Nel 2017 i membri della COMCO hanno partecipato a 17 riunioni plenarie (di un giorno o di mezza giornata). Per ciò che concerne il numero delle decisioni relative a inchieste e concentrazioni ai sensi della LCart nonché in applicazione della LMI si rimanda al capitolo 4.2 (Statistica).

Nell’anno in rassegna presso la COMCO sono avvenute le seguenti mutazioni di personale:

• Vincent Martenet, dopo dodici anni, alla scadenza del mandato, lascia la carica di presidente e, alla fine del 2017, la COMCO;

• Andreas Heinemann, già vicepresidente, il 1° gennaio 2018 viene nominato alla presidenza della COMCO dal Consiglio federale;

• Danièle Wüthrich-Meyer il 1° gennaio 2018 viene nominata alla vicepresidenza della COMCO dal Consiglio federale;

• Daniel Lampart, rappresentante dell’Unione sindacale svizzera (USS) lascia la COMCO alla fine del 2017;

• Isabel Martínez, segretaria centrale incaricata dell’economia presso l’USS e responsabile scientifica di progetti presso l’Università di San Gallo, sostituisce Daniel Lampart;

• il posto di membro della COMCO reso vacante dalla sostituzione del presidente è stato messo a concorso dalla SG-DEFR il 21 dicembre 2017 e verrà occupato entro aprile 2018.

Qui di seguito la COMCO rende omaggio a Vincent Martenet per il suo contributo in qualità di membro e presidente:

Vincent Martenet è stato nominato dal Consiglio federale membro della COMCO il 1° novembre 2005, lo stesso anno in cui come professore ordinario ha occupato la cattedra di diritto costituzionale e diritto della concorrenza presso l’Università di Losanna. Le sue conoscenze approfondite del diritto costituzionale lo hanno portato fin

dall’inizio ad impegnarsi con coerenza affinché il procedimento dinanzi alle autorità fosse conforme allo Stato di diritto.

Tra il 2006 e la fine del 2008 Vincent Martenet ha in particolare collaborato alla valutazione della LCart. Ha rappresentanto la COMCO in seno all’organo di gestione del gruppo di valutazione della LCart, contribuendo in misura determinante alla presentazione, alla fine del 2008, di un rapporto dettagliato al Consiglio federale, comprendente importanti proposte di miglioramento della LCart sotto il profilo istituzionale, della cooperazione internazionale, dei controlli delle concentrazioni, degli accordi verticali e dell’applicabilità.

Il 1° gennaio 2008 è stato nominato dal Consiglio federale vicepresidente della COMCO. In seno alla Presidenza della COMCO ha potuto proseguire, ad un maggiore livello di responsabilità, le sue attività in favore dello Stato di diritto, contribuendo in misura importante a diverse sentenze di riferimento applicate in quel periodo (ad esempio in relazione alle decisioni della COMCO nelle cause GABA/Elmex, politica dei prezzi ADSL di Swisscom, farmaci fuori lista e accordo di appalto degli installatori di impianti elettrici a Berna).

Il 1o luglio 2010, il Consiglio federale lo ha nominato presidente della COMCO, in sostituzione di Walter A. Stoffel. Ha vissuto un momento difficile quando, poco dopo la sua nomina, l’euro si è fortemente svalutato rispetto al franco. Le difficoltà maggiori riguardavano le informazioni da trasmettere al pubblico, ai media e al mondo politico per chiarire le possibilità e i limiti dell’intervento delle autorità. Per contrastare l’aumento delle differenze di prezzo si riponevano forti aspettative sulla COMCO. A Vincent Martenet va il merito di essere riuscito a definire il ruolo del diritto sui cartelli in relazione al problema dei prezzi elevati, chiarendo che la politica di lotta ai cartelli può essere soltanto un elemento di una strategia globale. Questo approccio si è validamente concretizzato nelle proposte di adeguamento della LCart formulate dai diversi interventi parlamentari.

Nei sette anni e mezzo della sua presidenza, le autorità hanno potuto consolidare e mettere a punto la prassi concernente la lotta contro le limitazioni della concorrenza più dannose: accordi di appalto, isolamento del mercato Svizzero e abuso di posizione dominante sul mercato. Ciò ha favorito le conciliazioni e consentito alla COMCO di ridurre i tempi di decisione.

La presidenza di Vincent Martenet si è caratterizzata soprattutto per i tre aspetti seguenti:

• conformità delle procedure allo Stato di diritto: in quanto costituzionalista, ha sempre attribuito la massima importanza al rispetto dello Stato di diritto in ambito procedurale, facendosi garante dell’irreprensibilità dell’operato delle autorità. Nell’arco della sua presidenza i Tribunali non hanno praticamente mai rilevato errori di procedura;

• qualità delle decisioni: era fermamente convinto che le decisioni della COMCO dovessero soddisfare standard qualitativi molto elevati: sia perché le imprese coinvolte sono assistite da avvocati esperti, sia perché le decisioni della COMCO devono sottostare a una verifica giudiziaria;

• messa in rilievo delle forme più gravi di violazioni della concorrenza: ha sempre focalizzato gli sforzi sulle violazioni della concorrenza più dannose, in particolare i cartelli hard core, l’isolamento del mercato – causato ad esempio dagli ostacoli alle importazioni parallele – e l’abuso di posizioni dominanti. In questi ambiti sotto la sua guida la COMCO ha adottato una serie di sentenze guida che, oltre a chiarire diverse questioni in sospeso, hanno permesso di istituire una prassi affidabile per le imprese. Le decisioni riguardavano, ad esempio, le limitazioni del commercio online, gli ostacoli alle importazioni parallele, gli accordi di appalto, la diffusione di eventi sportivi tramite pay-tv, l’applicazione di prezzi lordi nel commercio all’ingrosso di impianti sanitari, gli inizi del caso LIBOR, ecc.

Inoltre Vincent Martenet si è sempre preoccupato di garantire che le decisioni della COMCO fossero difese con coerenza e precisione dinanzi alle diverse autorità di ricorso interessate (TAF e TF). Ciò ha senz’altro contribuito a limitare a poche eccezioni i casi in cui le decisioni della COMCO sono state respinte dai Tribunali competenti, e ad accrescere l’importanza delle sentenze relative alle cause GABA/Elmex, BMW, NIKON e Swisscom ADSL (non ancora passata in giudicato), che oggi rientrano tra quelle di maggiore riferimento.

Durante il suo mandato è stato stipulato l’accordo di cooperazione bilaterale con l’UE. Si tratta di uno dei pochi nuovi accordi raggiunti con l’UE negli ultimi anni. Inoltre a livello mondiale è l’unico che consente un ampio scambio di informazioni e mezzi di prova. L’accordo in questione è entrato in vigore il 1° dicembre 2014 e le esperienze maturate finora sono molto positive. Attualmente si sta cercando di estendere la cooperazione formale ad altre autorità: ad esempio quelle tedesche, con cui nell’autunno 2017 è stato redatto un rapporto esplorativo in vista di negoziati su un accordo di cooperazione. In generale, Vincent Martenet attribuiva grande importanza alla cooperazione internazionale e agli scambi con le altre autorità. Spesso in rappresentanza della Svizzera e con l’intento di illustrare la prassi COMCO ha partecipato alle riunioni più importanti dell’OCSE, dell’ICN, delle European Competition Authorities ECA nonché agli incontri delle autorità dei quattro Paesi germanofoni.

La COMCO ringrazia Vincent Martenet per lo straordinario contributo che ha dato come membro, vicepresidente e durante i sette anni e mezzo di presidenza, esprimendogli i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni, sia in ambito professionale, come docente universitario, sia a livello personale.

In seno alla Segreteria nel 2017 non è avvenuta alcuna mutazione di personale concernente i posti chiave.

Alla fine del 2017 la Segreteria occupava 72 (anno precedente: 73) collaboratori (a tempo pieno e a tempo parziale) con una quota femminile del 43 per cento (anno precedente: 40 per cento): in tutto 60,9 equivalenti tempo pieno (ETP; anno precedente: 62,7). Il personale era ripartito come segue: 53 (anno precedente 51) collaboratori scientifici (inclusa la Direzione; si tratta di 46,1 ETP; anno precedente 44,4); 5 stagisti scientifici (anno precedente: 9) corrispondenti a 5 ETP (anno precedente: 9); 14

collaboratori del servizio Risorse e logistica, cioè 9,8 (anno precedente: 9,3) ETP.

4.2 Statistica

2016 2017 Inchieste Eseguite nel corso dell’anno 32 30 riprese dall’anno precedente 22 26 avviate ex-novo 4 4 nuove inchieste nate dalla suddivisione di inchieste precedenti 6 0 Decisioni finali 9 12 di cui conciliazioni 6 2

di cui ordini delle autorità 2 4

di cui sanzioni secondo l’art. 49a cpv. 1 LCart 8 11

di cui decisioni parziali 2 0

Decisioni incidentali 9 1

Altre decisioni (pubblicazione, costi, visione degli atti, ecc..) 3 3

Misure cautelari 0 1

Procedure sanzionatorie secondo gli art. 50 e segg. LCart 0 0

Inchieste preliminari Eseguite nel corso dell’anno 14 18

di cui riprese dall’anno precedente 11 9

di cui avviate ex-novo 3 9

Concluse 6 7

di cui con apertura di un’inchiesta 2 1

di cui con adeguamento della pratica dell’impresa 3 3

di cui senza seguito 1 3

Altre attività Annunci secondo l’art. 49a cpv. 3 lett. a LCart 0 2

Consulenze 27 21

Attività di osservazione del mercato 42 63

Domande LTras 16 9

Altre richieste evase 683 635

Concentrazioni Annunci 22 32 Nessuna obiezione dopo l’esame preliminare 21 27

Esami 1 3

Decisioni della COMCO dopo l’esame 0 3

Divieti 0 1

Ammissioni vincolate a condizioni/oneri 0 0

Ammissioni senza riserve 0 2

Esecuzioni anticipate 0 0

Procedure di ricorso Procedure di ricorso dinanzi a TAF e TF (totale) 39 31

Sentenze del TAF 9 7

che confermano la decisione delle autorità 7 5

che confermano in parte la decisione delle autorità 0 1

Sentenze del TF 2 2

che confermano la decisione delle autorità 2 2

che confermano in parte la decisione delle autorità 0 0

Pendenti alla fine dell’anno (dinanzi a TAF e TF) 28 21

Pareri, raccomandazioni, preavvisi, ecc. Pareri (art. 15 LCart) 0 1

Raccomandazioni (art. 45 LCart) 0 0

Pareri (art. 47 cpv. 5 LCart. 4 LSPr oppure 11a LTC) 0 3

Controlli a posteriori 0 0

Comunicazioni (art. 6 LCart) 1 1

Preavvisi (art. 46 cpv. 1 LCart) 281 210

Procedure di consultazione (art. 46 cpv. 2 LCart) 8 8

LMI Raccomandazioni/Indagini (art. 8 LMI) 2 1

Perizie (art. 10 LMI) 1 5

Consulenze (Segreteria) 45 73 Ricorsi (art. 9 cpv. 2bis LMI) 1 0

Dai dati statistici e dal loro confronto con quelli relativi al 2016 emerge quanto segue:

• il numero di inchieste concluse è salito a 12; di queste, sette concernevano le procedure relative agli accordi di appalto nel Cantone dei Grigioni. In undici casi sono state pronunciate sanzioni. Rispetto all’anno precedente, il numero di nuove inchieste è rimasto invariato;

• nel 2017 sono aumentate le inchieste preliminari in corso e avviate. Questo strumento serve principalmente per effettuare una prima valutazione dei casi e non prelude necessariamente a un’inchiesta. In presenza di indizi di una limitazione illecita della concorrenza – ad es. in seguito ad autodenunce o a denunce da parte di informatori non coinvolti ‒ è comunque possibile avviare direttamente un’inchiesta e se del caso procedere immediatamente con perquisizioni domiciliari;

• rispetto all’anno precedente le attività di osservazione del mercato sono cresciute del 50 per cento. Esse servono soprattutto a chiarire se una determinata fattispecie sia rilevante e/o problematica sotto il profilo del diritto in materia di cartelli;

• gli annunci di progetti di concentrazione sono tornati ai livelli quantitativi del 2016. Sono invece aumentati gli esami approfonditi, generando un maggiore carico di lavoro;

• il numero di procedure di ricorso presentate al TAF e al TF rimane elevato. Nel 2017 il TAF ha deciso soltanto in merito a una causa (ferramenta per porte, v. capitolo 2.2); negli altri sei casi si è trattato di sentenze relative a decisioni incidentali o pubblicazioni. Il TF ha deciso in merito a due cause (BMW e serramenti, v. capitolo 2.2), in entrambi i casi confermando la decisione delle autorità. Alla fine del 2017 rimanevano pendenti 21 procedure di ricorso;

• nel settore LMI occorre rilevare un numero particolarmente elevato di consulenze, principalmente riconducibile alle numerose richieste giunte dalle imprese artigianali riguardo all’applicazione della LIA (v. capitolo 3.5). Anche il numero delle perizie è aumentato considerevolmente: ciò si deve al fatto che la COMCO è stata invitata più spesso dal TF a esprimersi in merito a una procedura di ricorso inerente alla LMI.

5 Conciliazioni

Dopo aver introdotto sanzioni dirette, applicabili in caso di gravi infrazioni della LCart, nel 2004 si è posta la questione relativa alla possibilità di raggiungere conciliazioni con le imprese a cui sono contestati accordi hard core, orizzontali o verticali, o abusi di posizione dominante. Restava in ogni caso da stabilire quale potesse essere l’utilità di una conciliazione in simili casi, visto che fino all’introduzione delle sanzioni dirette questo strumento serviva a chiudere rapidamente le procedure antitrust: se le imprese erano disposte a modificare le pratiche contestate la procedura terminava senza alcuna conseguenza a loro carico.

Attualmente la base legale delle conciliazioni è l’articolo 29 LCart, introdotto con la LCart nel 1995. Secondo il messaggio del Consiglio federale le autorità avrebbero dovuto contenere al massimo i tempi delle procedure; di regola, queste ultime avrebbero dovuto concludersi con una conciliazione. In pratica alle imprese coinvolte la Segreteria proponeva sistematicamente delle misure dirette a rimuovere le limitazioni illecite della concorrenza. La conciliazione veniva raggiunta quando le imprese in questione si impegnavano ad attuare le misure loro proposte, ed era sottoposta alla COMCO per approvazione. La COMCO approvava la conciliazione mediante una decisione, con cui di norma si concludeva, senza conseguenze, l’inchiesta. In questo modo, l’illiceità della limitazione della concorrenza solitamente non veniva valutata in modo esaustivo.

La LCart, del 1995, è già stata riveduta nel 2003, principalmente allo scopo di introdurre sanzioni dirette da applicare in caso di gravi violazioni del diritto in materia di cartelli secondo quanto chiesto dal messaggio del Consiglio federale del 2001. Anche in questo caso, gli obiettivi perseguiti dal legislatore erano chiari: le autorità devono sanzionare le imprese coinvolte in accordi hard core illeciti, orizzontali e/o verticali, e quelle che abusano di una posizione dominante. Ora in presenza di indizi di infrazioni punibili della LCart non è più consentito rinunciare a un apprezzamento giuridico esaustivo (come invece si faceva di solito in precedenza in caso di conciliazioni); questa prassi è possibile soltanto se si tratta di accordi illeciti ma non sanzionabili, secondo l’articolo 5 capoverso 1 LCart. Occorre notare, tuttavia che il raggiungimento di conciliazioni è consentito anche quando si tratta di fattispecie sanzionabili direttamente: anche in questi casi,

come emerge dal capitolo seguente, le conciliazioni costituiscono prassi comune e possono risultare particolarmente convenienti.

5.1 Le conciliazioni nella prassi delle autorità

Dopo l’introduzione delle sanzioni dirette nel 2004, le inchieste svolte dalle autorità si sono focalizzate sulle infrazioni della LCart più gravi, cioè sugli accordi hard core orizzontali e verticali come pure sugli abusi di posizioni dominanti, vale a dire sulle limitazioni della concorrenza sanzionabili direttamente. Le conciliazioni svolgono un ruolo importante anche in relazione a questo tipo di inchieste. Circa la metà delle procedure sanzionatorie intraprese finora sono sfociate in una conciliazione.

Le conciliazioni sono possibili in relazione a qualsiasi tipo di accordo illecito ai sensi degli articoli 5 e 7 LCart. In passato gran parte delle conciliazioni concerneva l’eliminazione di accordi orizzontali secondo l’articolo 5 capoverso 3 LCart. Tuttavia anche alcune procedure concernenti accordi verticali secondo l’articolo 5 capoverso 4 LCart e pratiche illecite di imprese con una posizione dominante ai sensi dell’articolo 7 LCart hanno portato a una conciliazione. In tutti questi casi le imprese si sono impegnate ad adottare misure concrete per rimuovere la limitazione della concorrenza, affinché la COMCO potesse rinunciare all’emanazione di prescrizioni e divieti. Ad esempio, le imprese coinvolte in accordi di cartello si sono impegnate a non condividere più con le loro concorrenti alcuna informazione di importanza strategica; quelle con una posizione dominante, a proseguire l’approvvigionamento dei compratori; e i fabbricanti a non influire in alcun modo sul prezzo di rivendita praticato dai loro clienti o a non concordare con i loro partner di distribuzione alcuna limitazione delle vendite passive in Svizzera. Occorre notare che, anche se la conciliazione impedisce successive e ulteriori limitazioni della concorrenza, le autorità non possono esimersi dal sanzionare pratiche già accertate; anche in presenza di una conciliazione sono tenute d’ufficio a valutare l’applicabilità di sanzioni e se del caso a decidere in merito all’entità di queste ultime.

5.2 Vantaggi della conciliazione in caso di sanzioni

Riduzione della sanzione

Nell’ottica delle imprese una conciliazione può essere interessante soprattutto perché solitamente comporta una riduzione della sanzione. Stando alla prassi seguita attualmente dalle autorità, la riduzione varia tra il 5 e il 20 per cento dell’importo della sanzione, a seconda della fase della procedura – più o meno avanzata – in cui la conciliazione viene raggiunta. Se le conciliazioni sono concluse nel corso dell’accertamento dei fatti, la riduzione è al massimo del 20 per cento; del 10 ‒ 15 per cento se sono raggiunte al momento della stesura della domanda; e soltanto del 5 per cento se si perviene alla conciliazione dopo la richiesta di presa di posizione alle parti ai sensi dell’articolo 30 capoverso 2 LCart. Riducendo le sanzioni in misura inversamente proporzionale all’avanzamento della procedura, si incentivano le imprese ad avviare la conciliazione il più presto possibile

Oltre alla conciliazione, ci sono altre possibilità di riduzione della sanzione:

• se le parti hanno presentato un’autodenuncia nel quadro del programma di clemenza, la sanzione può essere pienamente condonata (alla prima autodenunciante), oppure condonata al massimo in misura del 50 per cento (alle altre autodenuncianti) o dell’80 per cento (alle denuncianti «bonus plus»). In caso di conciliazione, la riduzione massima del 100 per cento, concessa alla prima autodenunciante, può essere abbinata a quella massima del 20 per cento, ottenibile in virtù della conciliazione; analogamente, le riduzioni concesse alle autodenuncianti successive e alle autodenuncianti «bonus plus» possono arrivare, rispettivamente, al 60 e all’84 per cento (la riduzione è progressiva). Gli abbinamenti delle riduzioni dovute alle autodenunce con quelle concesse per conciliazioni sono frequenti: circa metà delle oltre 50 imprese che finora hanno raggiunto una conciliazione ha presentato anche un’autodenuncia;

• se le imprese coinvolte dimostrano piena collaborazione possono beneficiare anche di attenuanti conformemente all’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza sulle sanzioni relativa alla LCart (OS LCart), e ridurre così al massimo del 20 per cento la sanzione; abbinando questa riduzione a quella ottenibile con una conciliazione si giunge ad una riduzione massima complessiva del 40 per cento. Per piena collaborazione si intendono, ad esempio, la presentazione spontanea di mezzi di prova, una confessione o il riconoscimento della fattispecie.

Procedure più brevi e decisioni più rapide

Un altro grande vantaggio per le imprese consiste nella riduzione di tempi e costi: di norma in caso di conciliazione la durata della procedura diminuisce, e con essa i tempi di decisione. Il notevole risparmio di tempo risulta soprattutto dal fatto che, in caso di conciliazione, non occorre approfondire la fattispecie e che la motivazione dell’infrazione del diritto in materia di cartelli può essere meno dettagliata (posto che l’impresa manifesti l’intenzione di rinunciare ai rimedi giuridici). I tempi si accorciano ulteriormente in caso di riconoscimento della fattispecie. Se i fatti più rilevanti sono sufficientemente provati sul piano giuridico, dopo la conciliazione non sono necessarie ulteriori misure di inchiesta, e la Segreteria può presentare direttamente la sua proposta secondo l’articolo 30 capoverso 2 LCart. Di solito se si raggiunge una conciliazione la presa di posizione delle imprese è più breve. Inoltre le imprese possono decidere di rinunciare, in parte o completamente, alla consultazione degli atti, e normalmente la COMCO non ordina un’audizione delle parti secondo l’articolo 30 capoverso 2 LCart. Di solito la decisione non viene impugnata e non ci sono ricorsi (v. sopra, prima parte del capitolo 5.2). La procedura antitrust termina più rapidamente e le imprese coinvolte possono dedicarsi interamente alle loro attività. I risparmi sui costi derivano da questa maggiore snellezza delle procedure.

Di solito le imprese non si avvalgono dei rimedi giuridici

Nell’ottica delle autorità, le conciliazioni sono vantaggiose poiché generalmente non comportano ricorsi. Ciò vale soprattutto per le procedure sanzionatorie, per le quali la probabilità di ricorsi è maggiore rispetto a quelle in cui alle imprese non viene inflitta alcuna multa. Le procedure di

ricorso concernenti il diritto in materia di cartelli possono durare diversi anni ed essere molto onerose.

Finora delle oltre 50 imprese che hanno partecipato a una conciliazione soltanto tre hanno presentato ricorso. Si trattava in particolare di imprese in disaccordo con la sanzione decisa dalla COMCO. Due dei tre ricorsi sono pendenti davanti al TAF. Alla luce delle scarse contestazioni, è lecito ritenere che le imprese che raggiungono una conciliazione generalmente non hanno motivi per impugnare la decisione della COMCO. Anche perché la Segreteria, prima di concludere una conciliazione, informa a titolo provvisorio le imprese sugli aspetti più importanti della fattispecie e sulla sua rilevanza giuridica, specificando imargini relativi alla sanzione che la Segreteria intende proporre alla COMCO. Alla luce di queste valutazioni provvisorie della Segreteria le imprese possono decidere in merito alla conciliazione e, di conseguenza, alla semplificazione e allo sveltimento della procedura.

Se le imprese scelgono la conciliazione, le autorità possono presupporre che in linea di massima, non vi sia alcun motivo per impugnare la decisione (posto che questa corrisponda alla valutazione provvisoria comunicata dalla Segreteria). Per questo motivo una conciliazione non è sempre vincolata al riconoscimento esplicito della fattispecie o dell’apprezzamento giuridico: le autorità mirano soprattutto a evitare l’impugnazione della decisione della COMCO, e ai fini della conciliazione basta che l’impresa manifesti alle autorità l’intenzione di rinunciare alla procedura di ricorso. Se invece, malgrado la conciliazione, si può ritenere che l’impresa intende avvalersi dei rimedi giuridici, la Segreteria può richiedere a quest’ultima il riconoscimento della fattispecie oppure rinunciare alla conciliazione, visto che quest’ultima non costituisce un diritto.

Per le imprese la conciliazione risulta conveniente se, all’atto della presentazione delle risultanze probatorie provvisorie da parte della Segreteria, constatano che i fatti principali sono stati accertati correttamente, e che per questa ragione la COMCO e i Tribunali hanno confermato l’apprezzamento giuridico. In altri termini, di fronte alla conferma di un’infrazione LCart la conciliazione è anche nell’interesse delle imprese. È il caso, ad esempio, della partecipazione a un accordo orizzontale sul prezzo, sui quantitativi o sulla ripartizione per zone o a un accordo verticale sui prezzi (si tratta dei cosiddetti prezzi vincolati al dettaglio) o sulla ripartizione (la cosiddetta protezione territoriale assoluta); accordi che ‒ secondo la giurisprudenza del TF relativa alla causa GABA ‒ visto il loro contenuto costituiscono in ogni caso un intralcio notevole alla concorrenza.

Tutela dell’immagine pubblica

Da ultimo, la disponibilità al cambiamento manifestata dalle imprese nel quadro di una conciliazione dal punto di vista delle imprese può essere vista più positivamente dal pubblico, rispetto all’adempimento di un divieto emanato unilateralmente dalla COMCO. Nei comunicati stampa pubblicati in occasione delle decisioni della COMCO, inerenti alla chiusura di un’inchiesta e al raggiungimento di una conciliazione, viene sempre posto in risalto l’approccio collaborativo dimostrato dall’impresa nei confronti delle autorità.

5.3 Svolgimento della procedura sanzionatoria con conciliazione

Apertura di un’inchiesta sulla base di indizi di una limitazione illecita della concorrenza

Affinché si possa raggiungere una conciliazione ai sensi dell’articolo 29 LCart, è indispensabile che le autorità abbiano aperto un’inchiesta in base a indizi di una limitazione della concorrenza secondo l’articolo 27 LCart. Inoltre la Segreteria, nel quadro di un apprezzamento giuridico provvisorio della fattispecie, deve concludere che si tratta di una limitazione illecita della concorrenza ai sensi degli articoli 5 o 7 LCart. In ogni caso ciò non significa che la limitazione illecita della concorrenza debba essere dimostrata in dettaglio prima della conciliazione: quest’ultima infatti offre proprio la possibilità, una volta che è stata raggiunta, di rinunciare ad ulteriori approfondimenti e ridurre così gli oneri risultanti dalla motivazione (v. sopra, capitolo 5.2).

Decisione in merito alla conciliabilità

Se nel corso dell’apprezzamento delle prove la Segreteria riesce a stabilire a titolo provvisorio l’esistenza di un’infrazione del diritto in materia di cartelli, deve dapprima decidere se il caso in questione si presti ad una conciliazione. In generale questa possibilità è data se la fattispecie e la situazione giuridica sono chiare agli occhi della Segreteria e delle imprese e, di conseguenza, se si può tralasciare l’ipotesi di un ricorso ai rimedi giuridici. Sono invece da escludere i casi in cui le imprese ritengono di non aver infranto al LCart e sono disposte a impugnare la decisione (v sopra, capitolo 5.2).

Valutazione dell’interesse per una conciliazione/firma delle condizioni quadro

Se si ritiene che il caso possa portare a una conciliazione e che le imprese siano interessate a concludere la procedura con un accordo, come primo passo la Segreteria sottopone loro le condizioni quadro delle trattative di conciliazione affinché ne prendano conoscenza e possano confermarle sottoscrivendole.

Le trattative di conciliazione vertono principalmente sulle misure dirette a modificare le pratiche illecite, sulla fattispecie principale, il suo apprezzamento giuridico e l’entità dell’eventuale sanzione; la Segreteria presenta il suo punto di vista e le parti possono esprimersi a tale riguardo. Oggetto della negoziazione sono le modalità da seguire per evitare future limitazioni della concorrenza.

Informando le imprese sulle condizioni quadro si rileva che la Segreteria apprezza la volontà e la disponibilità manifestate per il raggiungimento della conciliazione, ritenendole un approccio collaborativo. Ai fini della proposta

si tratta di una circostanza attenuante. Inoltre le condizioni quadro chiariscono che di norma il raggiungimento di una conciliazione rende inutile la procedura di ricorso.

Comunicazione delle risultanze probatorie provvisorie

Se le imprese sono d’accordo su queste «regole del gioco», la Segreteria le informa sulle risultanze probatorie provvisorie, in particolare sulla fattispecie principale e sul

suo apprezzamento giuridico provvisorio. Le imprese possono così decidere con cognizione di causa se procedere o meno alla conciliazione.

Avvio o rifiuto della conciliazione

Le imprese che decidono di avviare la conciliazione devono soprattutto essere disposte a:

• adottare autonomamente delle misure per eliminare la limitazione della concorrenza che la Segreteria ritiene illecita;

• collaborare con la Segreteria ed evitare richieste eccessive affinché la procedura possa concludersi rapidamente;

• rinunciare ai rimedi giuridici, se l’importo della sanzione rientra nei limiti comunicati dalla Segreteria.

Il raggiungimento di una conciliazione non richiede obbligatoriamente che la fattispecie principale e/o l’apprezzamento giuridico vengano riconosciuti. Tuttavia, il riconoscimento può comportare un’ulteriore riduzione della sanzione (v. sopra, capitolo 5.2). Inoltre la Segreteria può ad esempio chiedere il riconoscimento della fattispecie se ha motivo di ritenere che nonostante la conciliazione una parte potrebbe avvalersi dei rimedi giuridici.

Progetto della conciliazione/Trattative sulle misure

Il progetto della conciliazione può essere elaborato dalla Segreteria o dalle imprese interessate. I contenuti delle misure che le imprese si impegnano ad adottare dipendono dalla fattispecie riscontrata: si tratta soprattutto di adeguare, per il futuro, la pratica aziendale per conformarla al diritto in materia di cartelli. Gli obblighi devono essere formulati in modo per quanto possibile chiaro, affinché le imprese possano adempierli facilmente e le autorità siano agevolate nella verifica della loro attuazione. Le misure possono consistere anche nell’impegno, da parte delle imprese, a non riprendere le pratiche contestate: ad esempio a non più trasmettere raccomandazioni di prezzo vincolanti o a rinunciare definitivamente a divieti contrattuali di esportazione dal SEE verso la Svizzera.

Decisione di conciliazione

La Segreteria e le imprese sottoscrivono la conciliazione dopo che si sono accordate sul contenuto delle dichiarazioni d’impegno. Nel migliore dei casi la conciliazione può essere raggiunta già nel corso dell’accertamento della fattispecie, poiché se sul piano giuridico i fatti principali sono già stati chiariti sufficientemente ricorrendo ai mezzi di prova disponibili, non occorrono ulteriori misure d’inchiesta successive alla conciliazione; in questo modo si possono abbreviare i tempi procedurali (v. sopra, capitolo 5.2). Al termine della conciliazione di regola la Segreteria può procedere direttamente alla formulazione della sua proposta.

Proposta della Segreteria

La Segreteria include la conciliazione nella sua proposta, chiedendo alla COMCO di approvarla e di stabilire la sanzione, mantenendosi entro una determinata fascia di importi e applicando una riduzione in virtù della raggiunta conciliazione (v. sopra, capitolo 5.2). Le parti hanno la possibilità di prendere posizione per iscritto sulla proposta della Segreteria prima che questa la presenti alla COMCO (art. 30 cpv. 2 LCart). Le prese di posizione delle procedure in cui si raggiunge una conciliazione risultano di norma più brevi rispetto alle altre. Inoltre solitamente la COMCO non ordina alcuna audizione (art. 30 cpv. 2).

Approvazione e decisione della COMCO

Se la COMCO o la camera condivide la conciliazione, la approva e inserisce nel dispositivo della decisione gli obblighi a carico delle imprese previsti dalla conciliazione; questi sostituiscono le decisioni delle autorità relative ai cambiamenti delle pratiche aziendali. Oltre ad approvare la conciliazione, la COMCO o la camera decide riguardo all’eventuale inflizione di sanzioni dirette ai sensi dell’articolo 49a capoverso 1 LCart. Se la COMCO o la camera non approva la conciliazione, può rinviare la proposta alla Segreteria con delle indicazioni per una sua rielaborazione (in pratica ciò si è verificato un’unica volta). Se la COMCO è d’accordo con la conciliazione ma non condivide la motivazione della proposta o della decisione, può modificarla.

Attuazione delle misure da parte delle imprese

Spetta alle imprese fare in modo che le misure decise nel quadro della conciliazione vengano attuate dopo il passaggio in giudicato della decisione. Le violazioni relative alla conciliazione sono sanzionabili come contravvenzioni alle decisioni delle autorità (art. 50 e 54 LCart).

5.4 Conclusioni e prospettive

Complessivamente le conciliazioni continuano a essere attrattive anche dopo l’introduzione delle sanzioni dirette: in caso di conciliazione, infatti, la possibilità di tralasciare l’approfondimento della fattispecie e la rinuncia alla procedura di ricorso permettono di solito di accorciare notevolmente i tempi procedurali, a vantaggio sia delle autorità, sia delle imprese coinvolte.

Le conciliazioni consentono anche di risparmiare risorse, mentre sotto il profilo dell’esito dell’inchiesta non cambia nulla, anche se il cambiamento di pratica da parte delle imprese non avviene più per decisione dell’autorità e se in virtù della conciliazione la sanzione viene mitigata. Quest’ultima non decade con la conciliazione; però la disponibilità a modificare volontariamente le pratiche aziendali nel quadro della conciliazione tutela l’immagine pubblica dell’impresa in misura dal suo punto di vista maggiore rispetto a un divieto pronunciato dalla COMCO.

Perciò anche nell’ottica delle imprese ci sono molte ragioni in favore di una conciliazione. Allo scopo di migliorare la trasparenza della procedura di conciliazione, la Segreteria ha pubblicato sul sito della COMCO una nota informativa su questo argomento (www.weko.admin.ch > Comunicazioni > Fogli di note > Nota informativa della Segreteria della COMCO: Conciliazioni).