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Entscheid

ZK1 2024 34

Zivilprozessordnung

11. März 2025Italienisch (+ 1 weitere Sprache)8 min

Atto impugnato decisione Tribunale regionale Bernina, giudice unico, del 28.02.2024, comunicata il 06.03.2024 (proc. no. 135-2024-37)

Source gr.ch

Sentenza del 19 giugno 2024

Fatti

N. d’incarto ZK1 24 34

Istanza Prima Camera civile

Composizione Moses, presidente

Togni, attuario

Parti A._____

reclamante 1

B._____

reclamante 2

Oggetto dichiarazione di rinuncia di un’eredità (art. 570 CC)

Atto impugnato decisione Tribunale regionale Bernina, giudice unico, del 28.02.2024, comunicata il 06.03.2024 (proc. no. 135-2024-37)

Comunicazione 19 giugno 2024

Ritenuto in fatto:

Tra il 18 e il 19 settembre 2023, C._____, nato il _____ 1960 a D._____, coniugato, cittadino svizzero, è deceduto a D._____, suo ultimo domicilio, lasciando quale sua erede, tra altri, la propria sorella E._____. Non risultano sue disposizioni testamentarie.

Con dichiarazione scritta del 20 novembre 2023 destinata al Tribunale regionale Bernina, l’erede diretta e sorella, E._____, ha dichiarato di rinunciare all’eredità del fratello.

Con decisione del Tribunale regionale Bernina del 23 gennaio 2024, siccome non tutti gli eredi del de cujus erano noti, è stata disposta l’amministrazione dell’eredità del defunto ed è stato nominato F._____ quale amministratore della stessa.

Con lettera del 23 febbraio 2024, F._____ ha informato la figlia di E._____, A._____, nata il _____ 1978, coniugata, residente a G._____, della propria nomina indicandole l’avvenuta rinuncia della madre e la possibilità di rinunciare a sua volta all’eredità.

Con scritto del 26 febbraio 2024, A._____ ha comunicato al Tribunale regionale Bernina, di essere venuta a conoscenza del decesso del de cujus nel mese di settembre o ottobre 2023 e di voler rinunciare, per sé stessa e per conto della propria figlia minorenne B._____, nata il _____ 2017, congiuntamente a dichiarazione analoga del padre di quest’ultima, all’eredità.

Con decisione del 28 febbraio 2024 (proc. no. 135-2024-37), notificata il 7 marzo 2024, il Tribunale regionale Bernina ha rifiutato di ricevere tale dichiarazione ritenendola non legalmente valida siccome intempestiva e ciò in ragione del fatto che la reclamante 1 sarebbe venuta a conoscenza del decesso del de cujus più di tre mesi prima.

Con reclamo del 13 marzo 2024 la madre A._____ (di seguito: reclamante 1) e la figlia minorenne B._____ (di seguito: reclamante 2) intendono ottenere la riforma della summenzionata decisione nel senso dell’iscrizione a verbale delle proprie rinunce all’eredità.

Considerando in diritto:

Nella propria impugnativa, la reclamante 1 fa valere di essere venuta a conoscenza della morte del de cujus dalla madre E._____ solamente nel mese di settembre o ottobre 2023. Tuttavia, sottolinea che, all’epoca, quest’ultima, divenuta erede legale diretta, non l’avrebbe informata di ciò che intendeva fare, e meglio se intendeva accettare o rinunciare all’eredità. Ella avrebbe ricevuto solamente il 23 febbraio 2024 una lettera da F._____ che la informava in merito alla rinuncia della madre, alla propria qualità di erede e alla possibilità di rinunciare all’eredità (act. A.1; B2). Con scritto del 26 febbraio 2024 avrebbe dunque trasmesso, entro il termine di tre mesi, la propria dichiarazione di rinuncia all’eredità e quella della figlia al Tribunale regionale Bernina (act. A.1; B3). La reclamante 1 chiede dunque, per conto proprio e per quello della reclamante 2, la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere iscritte a verbale le dichiarazioni di rinuncia all’eredità (act. A.1). Occorre dunque esaminare la tempestività di queste ultime.

Gli eredi legittimi e istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta (art. 566 cpv. 1 CC) entro il termine di tre mesi (art. 567 cpv. 1 CC). Tale termine decorre, per gli eredi legittimi, dal momento in cui essi hanno avuto conoscenza, da un lato, della morte del de cujus e, dall’altro, della propria qualità di eredi (BSK ZGB II‑Schwander, 7a ed., Basilea 2023, n. 4 ad

art. 567 CC), a meno che provino di avere conosciuto più tardi l’apertura della successione (art. 567 cpv. 2 CC). Se l’erede è minorenne, la conoscenza corrisponde a quella del proprio rappresentante legale (BSK ZGB II‑Schwander, 7a ed., Basilea 2023, n. 4 ad

art. 567 CC). La conoscenza della propria vocazione di erede può essere normalmente presunta nel caso di eredi legittimi stretti, ma non nel caso di parenti più lontani, in particolare quando questi ultimi dovevano presumere che i parenti stretti fossero ancora in vita (BSK ZGB II‑Schwander, 7a ed., Basilea 2023, n. 4 ad

Considerandi

art. 567 CC). Se per rinuncia degli eredi la successione è devoluta ad altri eredi che prima non vi avevano diritto (art. 572 cpv. 1 CC), il termine decorre a loro favore dal momento in cui hanno conosciuto la rinuncia dei primi (art. 569 cpv. 3 CC). La rinuncia può avvenire oralmente o per scritto, purché sia senza condizioni né riserve, e deve pervenire all’autorità competente, la quale la iscrive in uno speciale registro (art. 570 CC). Il registro delle rinunce all’eredità ha mero effetto dichiarativo (CR CC II-Sandoz, Basilea 2016, n. 28 ad

art. 570 CC), nel senso che documenta esclusivamente l’inoltro della rinuncia, ma non attesta la validità dell’atto né disciplina i relativi effetti. Di principio, l’autorità competente è dunque tenuta ad iscrivere anche una rinuncia tardiva. Eccezionalmente, essa può nondimeno verificare provvisoriamente la validità della dichiarazione quando essa è seguita da altre misure (p. es. il rilascio del certificato ereditario; BSK ZGB II‑Schwander, 7a ed., Basilea 2023, n. 14 ad

art. 570 CC).

Nel caso di specie, la reclamante 1 ammette, sia nella dichiarazione di rinuncia del 26 febbraio 2024 (act. TR E.1, 1) che nel proprio reclamo del 13 marzo 2024 (act. A.1), di essere venuta a conoscenza del decesso del de cujus già nel mese di settembre o ottobre 2023. Tuttavia, siccome all’epoca la di lei madre non aveva ancora rinunciato all’eredità, ella non aveva ancora acquisito lo statuto di erede legale diretto. Dagli atti di causa si evince che la reclamante 1 è venuta a conoscenza della propria vocazione ereditaria, a seguito della rinuncia della di lei madre, unicamente con la ricezione della lettera del 24 febbraio 2024 di F._____ (act. B.2). Il termine di tre mesi per la rinuncia ha pertanto iniziato a decorrere dal ricevimento di tale scritto. Con l’inoltro della dichiarazione di rinuncia all’eredità del 26 febbraio 2024, pervenuta al Tribunale regionale Bernina il 28 febbraio 2024 (act. TR E.1, 1), la reclamante 1, agendo parimenti per la reclamante 2, ha dunque rispettato il termine legale trimestrale. Le dichiarazioni di rinuncia non sono dunque manifestamente tardive.

Ne consegue che la decisione del Tribunale regionale Bernina del 28 febbraio 2024 dev’essere annullata e ordinato a quest’ultimo di iscrivere le rinunce delle reclamanti 1 e 2 a registro.

Le spese giudiziarie sono di principio poste a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC). Ritenuta tuttavia la natura della presente procedura, la quale non prevede alcuna parte convenuta, non vengono riscosse spese processuali di reclamo (Francesco Trezzini, in: Trezzini et

al. [ed.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], Lugano 2017, n. 6 e segg. ad

art. 106 CPC). Non vengono inoltre attribuite ripetibili in assenza di una richiesta in tal senso. L’anticipo versato il 26 marzo 2024 dalla reclamante 1 le viene pertanto interamente restituito.

Il Presidente della Camera statuisce in veste di giudice unico in ragione dell’evidente fondatezza del presente reclamo (artt. 7 cpv. 2 lett. b LACPC [CSC 320.100] e 18 cpv. 3 LOG [CSC 173.000]).

La Prima Camera civile pronuncia:

Il reclamo è accolto. Di conseguenza, la decisione del Tribunale regionale Bernina del 28 febbraio 2024 è annullata ed è fatto ordine a quest’ultimo di iscrivere le rinunce di A._____ e della figlia minorenne B._____ all’eredità di C._____ a registro.

Non si riscuotono spese processuali di reclamo né si attribuiscono ripetibili.

L’anticipo delle spese di CHF 1'000.00, versato da A._____ il 26 marzo 2024, le è interamente restituito.

Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell’art. 72 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF.

Comunicazione a:

1.

/ 5

Art. 570 ZGBart. 570 CCart. 570 Codice civile svizzero

Art. 566 ZGBart. 566 CCart. 566 Codice civile svizzero

Art. 567 ZGBart. 567 CCart. 567 Codice civile svizzero

Art. 567 ZGBart. 567 CCart. 567 Codice civile svizzero

Art. 567 ZGBart. 567 CCart. 567 Codice civile svizzero

Art. 567 ZGBart. 567 CCart. 567 Codice civile svizzero

Art. 567 ZGBart. 567 CCart. 567 Codice civile svizzero

Art. 572 ZGBart. 572 CCart. 572 Codice civile svizzero

Art. 569 ZGBart. 569 CCart. 569 Codice civile svizzero

Art. 570 ZGBart. 570 CCart. 570 Codice civile svizzero

Art. 570 ZGBart. 570 CCart. 570 Codice civile svizzero

Art. 570 ZGBart. 570 CCart. 570 Codice civile svizzero

Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC

Art. 7 EGzZPOart. 7 EGzZPOart. 7 LACPC

Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF