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Aufforderung des Handelsregisteramts · Tessin · 29.10.2025

Meldung

Art
Aufforderung des Handelsregisteramts
Kanton
Tessin
Publiziert
29.10.2025
Frist bis
28.11.2025
Veröffentlicht von
Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca
Publikationsnummer
BH00-0000018873

Parteien

Unternehmen

CHE-467.277.181 · 0106 · Via Cantonale 121, 6595 Riazzino

Text

Amt
Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino Via A. Tognola 7 6710 Biasca
Weitere Rechtsmittel
L’ente giuridico indicato non esercita più alcuna attività commerciale e non ha più attivi realizzabili. Conformemente all’art. 934 cpv. 2 prima frase CO, l’ente giuridico è diffidato a comunicare in forma scritta all’ufficio del registro di commercio un eventuale interesse al mantenimento dell’iscrizione entro il termine indicato. Se entro questo termine la diffida rimarrà infruttuosa, l’ufficio del registro di commercio intimerà agli altri interessati, mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, di comunicargli un tale interesse (art. 934 cpv. 2 seconda frase CO). Se anche questa diffida rimarrà infruttuosa, l'ente giuridico sarà cancellato d'ufficio dal registro di commercio (art. 934 cpv. 2 terza frase CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di cancellazione (art. 153 cpv. 1 ORC). Se altri interessati faranno valere un interesse al mantenimento del­l’iscrizione, l’ufficio del registro di commercio trasmetterà il caso al giu­dice per decisione (art. 934 cpv. 3 CO).
Hinweise
L'ente giuridico indicato non esercita più alcuna attività commerciale e non ha più attivi realizzabili. Conformemente all'art. 934 cpv. 2 seconda frase CO, terzi interessati sono invitati a comunicare in forma scritta all'ufficio del registro di commercio un eventuale interesse al mantenimento dell'iscrizione entro il termine indicato. Se entro questo termine non perverrà alcuna comunicazione, l'ente giuridico sarà cancellato d'ufficio dal registro di commercio (art. 934 cpv. 2 terza frase CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di cancellazione (art. 153 cpv. 1 ORC). Se altri interessati faranno valere un interesse al mantenimento dell'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio trasmetterà il caso al giudice per decisione (art. 934 cpv. 3 CO).