Teilliquidation von Migros-Pensionskasse
Teilliquidation · Zürich · 17.12.2025
Meldung
- Art
- Teilliquidation
- Kanton
- Zürich
- Publiziert
- 17.12.2025
- Frist bis
- 16.01.2026
- Veröffentlicht von
- Migros-Pensionskasse, (Caisse de pensions Migros) (Cassa pensioni Migros) (Migros Pension Fund), Wiesenstrasse 15, 8952 Schlieren
- Publikationsnummer
- FM09-0000000385
- Publiziert bis
- 17.12.2026
Parteien
Versicherung
CHE-105.835.627 · 0110 · Wiesenstrasse 15, 8952 Schlieren
Text
- Publication
- <p>La focalizzazione sul core business, comunicata a febbraio del 2024, comporta diverse ristrutturazioni in seno al Gruppo Migros, ristrutturazioni che si ripercuotono anche sulla Cassa pensioni Migros (CPM). I tagli ai posti di lavoro e le vendite comportano infatti le uscite delle persone assicurate e dei beneficiari di rendite interessati. Poiché dalla CPM usciranno complessivamente ben più di 500 persone assicurate, le condizioni per una liquidazione parziale sono soddisfatte.</p><p>Le ristrutturazioni dovute alla focalizzazione sul core business hanno luogo in momenti diversi. Hanno tuttavia un legame economico. La CPM effettua diverse liquidazioni parziali per risolvere tempestivamente il procedimento. La liquidazione parziale «Focus 3» avviene in relazione alla vendita o chiusura dei negozi specializzati Do it + Garden e Micasa.</p>
- Custom type of title
- Ristrutturazione del Gruppo Migros (Focus 3)
- Amt
- Migros-Pensionskasse, (Caisse de pensions Migros) (Cassa pensioni Migros) (Migros Pension Fund), Wiesenstrasse 15, 8952 Schlieren
- Weitere Rechtsmittel
- Tutte le persone assicurate e i beneficiari di rendite della CPM hanno la possibilità di consultare la documentazione determinante per la liquidazione parziale fino al 16.01.2026. Durante questo periodo possono interporre ricorso contro la procedura e il piano di ripartizione presso il Consiglio di fondazione con una comunicazione scritta contenente l’indicazione del motivo. Il Consiglio di fondazione tratterà i ricorsi, ai quali risponderà per iscritto dopo aver ascoltato gli opponenti, facendo inoltre presente che contro la presa di posizione del Consiglio di fondazione può essere interposto ricorso presso l’autorità di vigilanza entro 30 giorni dalla sua apertura. Se i ricorsi devono essere approvati, la procedura e il piano di ripartizione vanno adeguati di conseguenza. Il Consiglio di fondazione informa l’autorità di vigilanza riguardo ai ricorsi inoltrati ed eventualmente in merito alla loro liquidazione. Se i ricorsi possono essere liquidati di comune accordo, il Consiglio di fondazione mette in atto il piano di ripartizione a condizione che l’autorità di vigilanza abbia confermato per iscritto che nemmeno presso di essa sono stati inoltrati ricorsi entro il termine di 30 giorni. Se non è possibile trovare alcuna intesa, il Consiglio di fondazione trasmette il ricorso all’autorità di vigilanza unitamente alla propria presa di posizione. L’autorità di vigilanza decide in merito alle condizioni, alla procedura, al piano di ripartizione e al ricorso. Contro la decisione dell’autorità di vigilanza è possibile interporre ricorso entro un termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 74 LPP.