Zahlungsbefehl Danilo Ferrari
Zahlungsbefehl · Tessin · 23.05.2025
Meldung
- Art
- Zahlungsbefehl
- Kanton
- Tessin
- Publiziert
- 23.05.2025
- Betreibungsnummer
- Es. 3696615
- Zahlungsbefehl ausgestellt
- 22.11.2024
- Gefordert
- CHF 1'492'826.71
- Veröffentlicht von
- Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, Via della Posta 9, 6600 Locarno
- Publikationsnummer
- SB02-0000077037
- Publiziert bis
- 23.05.2028
Forderungen
- 2 Contratti di credito datati 12.05.2009, entrambi disdetti per il 03.11.2021 e garantiti da: - CHF 700'000.00 cartella ipotecaria al portatore, emessa il 13.12.1994, dg. no. 20715, in I. rango; - CHF 500'000.00 cartella ipotecaria al portatore, emessa il 13.12.1994, dg. no. 20716, in II. rango; - CHF 150'000.00 cartella ipotecaria al portatore, emessa il 25.05.2009, dg. no. 8428, in III. rango tutte gravanti la particella no. 684 del RFD di Minusio di proprietà di Ferrari Danilo.Zins 5 % pro Jahr seit 30.06.2024
- CHF 1'266'000
- Interessi fino al 30.06.2024.Zins 5 % pro Jahr seit 30.06.2024
- CHF 142'127.79
- Interessi di ritardo.Zins 5 % pro Jahr seit 30.06.2024
- CHF 81'909.88
- Spese di estinzione e bolli cantonali.Zins 5 % pro Jahr seit 30.06.2024
- CHF 1'060
- Scoperto conto no. 204713/006.000.001.Zins 9.5 % pro Jahr seit 30.06.2024
- CHF 1'254.04
- Precetto esecutivo.
- CHF 475
- Total
- CHF 1'492'826.71
- Forderungsgrund
- Vedi sopra.
- Kosten
- Nelle spese di esecuzione non sono inclusi i costi di pubblicazione.
Parteien
Gläubiger
CHE-106.128.449 · 0106 · Via Luvini 2a, 6900 Lugano
Schuldner
geboren am 27.06.1959 · von Serravalle · Via Camoghè 5, 6593 Cadenazzo
Vertreter
Amministrazione crediti, Via Maggio 1, 6901 Lugano
Text
- Bemerkungen
- Oggetto del pegno: fondo base 684 RFD di Minusio.
- Amt
- Ufficio esecuzione di Locarno Via della Posta 9 6600 Locarno
- Weitere Rechtsmittel
- "Il termine di opposizione di cui sopra è fissato in 20 giorni, in virtù dell'art. 33 cpv. 2 LEF" Il presente atto è stato notificato oggi 23.05.2025, al debitore, in via edittale, mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale ai sensi dell'art. 66 LEF.
- Hinweise
- Il debitore è diffidato a pagare al creditore gli importi indicati entro un mese dalla notifica del precetto. Se il debitore, il terzo proprietario o, se il fondo dato in pegno costituisce l’abitazione familiare (art. 169 CC), il coniuge del debitore o quello del terzo proprietario intende contestare il credito (in tutto o in parte), la facoltà del creditore di procedere nelle vie esecutive oppure il diritto di pegno (in tutto o in parte) dovrà fare opposizione, entro 10 giorni dalla pubblicazione del precetto esecutivo a voce o per iscritto. Il debitore che contesta solo una parte del credito deve indicare esattamente e in cifre l’importo contestato, altrimenti si reputa contestato l’intero credito. Se contesta solo in parte il diritto di pegno, deve indicare esattamente gli oggetti o la parte del credito per i quali il diritto di pegno è contestato, altrimenti si reputa contestato il diritto di pegno nel suo insieme. Se il debitore non paga né solleva opposizione, il creditore può chiedere la realizzazione dell’oggetto del pegno.