AS 1999 1111
Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
Modifica del 26 giugno 1998
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 19951, decreta:
I La legge federale del 26 marzo 19312 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri è modificata come segue:
Introduzione di un’abbreviazione del titolo: LDDS
Art. 13a lett. c Allo scopo di garantire l’attuazione della procedura di allontanamento, la competente autorità cantonale può far incarcerare per tre mesi al massimo, durante la preparazione della decisione in merito al diritto di soggiorno, lo straniero privo di permesso di dimora o di domicilio che: c. entra in territorio svizzero nonostante che gliene sia stato fatto divieto e non può essere allontanato immediatamente;
Art. 14c cpv. 1bis-1quater e 2 1bis Se i Cantoni non riescono ad intendersi su un metodo di ripartizione, l’Ufficio federale dei rifugiati attribuisce loro gli stranieri ammessi a titolo provvisorio conformemente ai criteri di ripartizione previsti nell’articolo 27 capoverso 2 della legge sull’asilo del 26 giugno 19983. In tal modo, tiene conto degli interessi degni di protezione dei Cantoni e degli stranieri ammessi a titolo provvisorio. 1ter Lo straniero ammesso a titolo provvisorio sottopone la domanda di cambiamento di Cantone all’Ufficio federale dei rifugiati. Dopo aver sentito i Cantoni interessati, l’Ufficio federale pronuncia una decisione definitiva, fatto salvo il capoverso 1quater. 1quater La decisione di attribuzione o la decisione relativa al cambiamento di Cantone può essere impugnata solo se è violato il principio dell’unità della famiglia. 2 Lo straniero ammesso a titolo provvisorio può scegliere liberamente il luogo di dimora nel territorio dell’attuale Cantone di dimora o del Cantone di assegnazione.
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Art. 21 Le disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa4 e della legge federale sull’organizzazione giudiziaria5 concernenti la sospensione dei termini non si applicano alla procedura ai sensi degli articoli 13a, 13b e 13e.
Art. 22a Il Dipartimento federale di giustizia e polizia sostiene i Cantoni incaricati dell’e- secuzione dell’allontanamento o dell’espulsione di stranieri adottando in particolare le misure seguenti: a. collabora per l’ottenimento dei documenti di viaggio; b. organizza possibilità di partenza; c. coordina la collaborazione tra più Cantoni coinvolti nonché la collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri.
Sezione 3: Disposizioni concernenti la protezione dei dati
Art. 22b L’Ufficio federale degli stranieri e, nei limiti delle sue competenze, il Servizio dei ri- corsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia possono trattare o far trattare dati personali concernenti gli stranieri se necessari per l’adempimento del loro mandato legale. Possono essere trattati segnatamente i dati seguenti: a. generalità; b. regolamentazione di polizia degli stranieri; c. attività professionale; d. misure e sanzioni amministrative e penali; e. inosservanza di obblighi di diritto pubblico o mancato versamento di pensioni alimentari.
Art. 22c
1 Per l’adempimento dei suoi compiti, segnatamente per la lotta contro reati
commessi nel settore degli stranieri, l’Ufficio federale degli stranieri può comunicare, per trattamento, dati personali relativi a stranieri alle autorità estere e alle organizzazioni internazionali incaricate di compiti corrispondenti, a condizione che queste garantiscano una protezione equivalente dei dati trasmessi.
2 I dati personali seguenti possono essere comunicati in virtù del capoverso 1:
a. le generalità (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, nazionalità) della persona interessata e, se del caso, dei congiunti; b. indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d’identità; c. altri dati che permettono di accertare l’identità di una persona; d. indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari; e. indicazioni sull’autorizzazione di residenza e i visti accordati;
4 RS 172.021 5 RS 173.110
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f. indicazioni sullo stato di salute, nella misura in cui siffatta comunicazione sia nell’interesse della persona interessata. 3 Allo scopo di stabilire l’identità di uno straniero, è possibile prenderne le impronte digitali o fotografie in occasione dell’esame delle condizioni d’entrata in Svizzera nonché di procedure di polizia degli stranieri. Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
Art. 22d 1 L’Ufficio federale degli stranieri tiene, in collaborazione con i servizi federali menzionati nell’articolo 22e e con la partecipazione dei Cantoni, un registro automatizzato degli stranieri (Registro centrale degli stranieri). 2 Il Registro centrale degli stranieri serve alla razionalizzazione dei lavori, ai controlli prescritti dalla legislazione sugli stranieri, all’allestimento di statistiche sugli stranieri e, in casi particolari, a facilitare l’assistenza amministrativa. 3 Per il resto, il Registro centrale degli stranieri serve al controllo e al rilascio automatizzato dei visti. Allo scopo, è allestita una specifica raccolta di dati relativi ai visti. In tale ambito sono trattati anche dati degni di particolare protezione, segnatamente relativi agli allontanamenti, ai divieti di entrata in Svizzera e alle espulsioni.
Art. 22e 1 L’Ufficio federale degli stranieri può accordare alle autorità enumerate qui di seguito l’accesso diretto con procedura di richiamo ai dati personali del Registro centrale, nella misura in cui l’adempimento dei compiti legali lo esiga: a. le autorità cantonali e comunali di polizia degli stranieri, per l’adempimento dei loro compiti secondo la presente legge; b. le rappresentanze svizzere all’estero, per l’esame delle domande di visto; c. le autorità federali, cantonali e comunali preposte al mercato del lavoro, per l’adempimento dei loro compiti conformemente all’ordinanza del 6 ottobre
19866 che limita l’effettivo degli stranieri;
d. le autorità federali incaricate delle questioni dell’asilo, per l’adempimento dei loro compiti in virtù della legge sull’asilo del 26 giugno 19987 e della presente legge; e. il Servizio dei ricorsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia, per l’istruzione dei ricorsi conformemente alla presente legge; f. i posti di frontiera, per il controllo d’identità e il rilascio di visti d’eccezione; g. le autorità di polizia cantonali e comunali, per i controlli giusta la presente legge nonché per l’identificazione di persone nell’ambito di inchieste di polizia di sicurezza e di polizia criminale;
6 RS 823.21 7 RS 142.31; RU ... (FF 1998 2791)
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h. la Cassa svizzera di compensazione, per l’esame delle domande di prestazioni da parte di stranieri che hanno lasciato la Svizzera e il calcolo delle prestazioni dovute loro; i. le autorità federali competenti nei settori della sicurezza interna e della polizia:
1. per la procedura di naturalizzazione,
2. esclusivamente per scopi d’identificazione delle persone in rapporto con i
compiti nel settore dello scambio internazionale e intercantonale delle informazioni di polizia,
3. esclusivamente per scopi d’identificazione delle persone in rapporto con le
procedure d’estradizione, con l’assistenza giudiziaria e amministrativa, con il perseguimento e l’esecuzione penali in via sostitutiva nonché con il controllo delle registrazioni RIPOL ai sensi dell’ordinanza RIPOL del 19 giugno 19958,
4. per la gestione della polizia politica degli stranieri, segnatamente per
quanto concerne i divieti d’entrata e le espulsioni allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera,
5. esclusivamente per l’identificazione delle persone in occasione delle
inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria.
2 Di norma i dati personali relativi a terzi non coinvolti non devono essere
accessibili con la procedura di richiamo e non devono in alcun caso essere trattati ulteriormente. 3 Il Consiglio federale emana disposizioni d’esecuzione concernenti l’organizzazio- ne e la gestione del Registro centrale degli stranieri, il catalogo dei dati da rilevare, l’accesso ai dati nonché le autorizzazioni di trattamento, la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati.
Art. 22f L’Ufficio federale degli stranieri gestisce, in collaborazione con il Servizio dei ricorsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia e le autorità cantonali e comunali di polizia degli stranieri, un sistema di gestione elettronica dei fascicoli personali, delle informazioni e della documentazione. Tale sistema permette di semplificare le operazioni di procedura necessarie per l’adempimento dei compiti in virtù della presente legge e rende possibile un accesso rapido e semplice alla documentazione.
Art. 22g I ricorsi fondati sulle disposizioni della presente sezione sono retti dall’articolo 25 della legge federale sulla protezione dei dati9.
8 RS 172.213.61 9 RS 235.1
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Titolo prima dell’art. 23
Sezione 4: Disposizioni penali
Art. 24a Su istruzione dell’Ufficio federale degli stranieri, le rappresentanze svizzere all’este- ro, i posti di frontiera e le autorità cantonali competenti possono confiscare, rispettivamente mettere al sicuro a destinazione degli aventi diritto, i documenti di viaggio falsi e falsificati nonché i documenti autentici utilizzati in maniera abusiva. È fatta salva la confisca nell’ambito di un procedimento penale.
Titolo prima dell’art. 25
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 25 cpv. 1 lett. i 1 Il Consiglio federale esercita l’alta vigilanza sull’applicazione delle disposizioni federali in materia di polizia degli stranieri. Esso emana le disposizioni necessarie per l’esecuzione della presente legge. È particolarmente autorizzato a stabilire delle norme circa: i. l’istituzione di una Commissione consultiva per le questioni relative agli stranieri, composta di cittadini svizzeri e stranieri, e la definizione dei compiti attribuiti alla stessa.
Art. 25a 1 La Confederazione può versare sussidi per l’integrazione sociale degli stranieri; di norma tali sussidi sono accordati soltanto se i Cantoni, i Comuni o terzi partecipano adeguatamente alla copertura delle spese. Il Consiglio federale disciplina la proce- dura. 2 La Commissione consultiva istituita dal Consiglio federale conformemente all’arti- colo 25 capoverso 1 lettera i è autorizzata a proporre il versamento di sussidi e a fornire il proprio parere sulle richieste di sussidi.
3 L’Assemblea federale fissa nel preventivo l’importo annuale massimo.
Art. 25b 1 Il Consiglio federale può concludere con Stati esteri convenzioni sull’obbligo del visto, sulla riaccettazione e il transito delle persone residenti illegalmente in Svizzera e sul domicilio, nonché accordi sulla formazione e il perfezionamento professionali (accordi sui praticanti). 2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, concludere convenzioni sulle modalità d’esecuzione tecnica degli accordi di riaccettazione e di transito con le autorità estere competenti in materia di migrazioni o con organizzazioni internazionali.
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3 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può, d’intesa con le altre autorità federali interessate, concludere con le autorità estere preposte al mercato del lavoro convenzioni concernenti le modalità d’esecuzione tecnica degli accordi sui prati- canti.
Art. 25c 1 Per l’esecuzione degli accordi di riaccettazione e di transito di cui all’articolo 25b, le autorità competenti possono trasmettere i dati personali necessari anche a Stati che non dispongono di un’equivalente protezione dei dati. 2 Ai fini della riaccettazione di suoi cittadini, possono essere comunicati all’altro Stato contraente i dati seguenti: a. generalità (cognome, nome, pseudonimi, anno di nascita, sesso, nazionalità) delle persone interessate e, se del caso, dei congiunti; b. indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d’identità; c. altri dati che permettono di accertare l’identità di una persona. 3 Ai fini del transito di cittadini di Stati terzi, possono essere comunicati all’altro Stato contraente i dati seguenti: a. dati secondo il capoverso 2; b. indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari; c. indicazioni sull’autorizzazione di residenza e i visti accordati. 4 Lo scopo per cui questi dati possono essere utilizzati, eventuali provvedimenti di sicurezza e le autorità competenti sono precisati nel relativo accordo.
II Disposizione transitoria 1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia resta competente a trattare i ricorsi pendenti all’entrata in vigore della presente modifica. 2 L’articolo 25c si applica solo agli accordi di riaccettazione e di transito stipulati dopo l’entrata in vigore della presente modifica.
III Rapporto con il decreto federale del 26 giugno 199810 concernente misure urgenti nell’ambito dell’asilo e degli stranieri Nel caso in cui sia interposto referendum contro il decreto federale del 26 giugno 1998 concernente misure urgenti nell’ambito dell’asilo e degli stranieri e quest’ulti- mo sia respinto in votazione popolare, la disposizione dell’articolo 13a lettera c (incarcerazione preliminare o in vista d’allontanamento in caso di divieto d’entrata) va considerata stralciata; in tal caso resta applicabile la disposizione dell’articolo
10 RU 1998 1582
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13a lettera c nella versione del numero I della legge federale del 18 marzo 199411 concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri.
IV Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 26 giugno 1998 Consiglio degli Stati, 26 giugno 1998 Il presidente: Leuenberger Il presidente: Zimmerli Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 15 ottobre 199812. 2 Gli articoli 22b-22g, 25b e 25c della presente legge entrano in vigore il 1° marzo
1999. L’entrata in vigore delle altre disposizioni sarà fissata ulteriormente.
17 febbraio 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
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11 RU 1995 146 151 12 FF 1998 2828
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