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AS 2000 1386

Ordinanza sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie

Ordinanza sulla costruzione e l’esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie; OFerr)

Modifica del 12 aprile 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 novembre 1983 1 sulle ferrovie è modificata come segue:

Art. 6 Approvazione dei piani di costruzioni e impianti 1 I piani delle costruzioni e degli impianti destinati esclusivamente o prevalente- mente alla costruzione e all’esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari) sottostan- no all’approvazione secondo l’articolo 18 LFerr. Essi devono essere presentati con- formemente all’ordinanza del 2 febbraio 20002 sulla procedura di approvazione dei piani di impianti ferroviari. 2 Con l’approvazione dei piani l’Ufficio federale certifica che la documentazione approvata permette la realizzazione di una costruzione o di un impianto conformi alle prescrizioni. 3 L’Ufficio federale valuta la documentazione nell’ottica dei rischi che la realizza- zione comporta. Può procedere esso stesso all’esame della documentazione oppure disporre l’esame da parte di periti o chiedere attestati al richiedente. 4 Esso può, sulla base del rapporto di sicurezza nell’ambito della procedura d’ap- provazione dei piani, decidere per quali costruzioni, impianti o parti degli stessi so- no da presentare ulteriori attestati di sicurezza conformemente all’articolo 8a.

5 Esso emana direttive concernenti la consultazione di periti.

6 L’approvazione dei piani di costruzioni e impianti riveste valore di licenza di co- struzione.

Art. 8 Autorizzazione d’esercizio 1 In occasione dell’approvazione dei piani o dell’omologazione di tipo, l’Ufficio federale decide se la messa in servizio di un impianto ferroviario o di un veicolo ri- chiede un’autorizzazione d’esercizio. 2 Se è richiesta un’autorizzazione d’esercizio, l’impresa ferroviaria presenta all’Uffi- cio federale un attestato di sicurezza conformemente all’articolo 8a.

1386 2000-0419

Ordinanza sulle ferrovie RU 2000

3 L’Ufficio federale rilascia l’autorizzazione d’esercizio dopo l’esame dell’attestato di sicurezza conformemente all’articolo 8a capoverso 2 e se sono adempiute le con- dizioni previste per l’approvazione dei piani o l’omologazione di tipo. 4 Se non è richiesta un’autorizzazione d’esercizio, l’Ufficio federale, nell’ambito della vigilanza secondo l’articolo 9, può in qualsiasi momento controllare, mediante esame diretto dell’impianto o del veicolo, se sono adempiute le condizioni, richiede- re una conferma dell’impresa ferroviaria o ordinare l’esame da parte di un perito. 5 L’impresa ferroviaria mette gratuitamente a disposizione degli organi di controllo il personale indispensabile per l’esame e il collaudo, il materiale e i piani e trasmette le necessarie informazioni. 6 L’Ufficio federale tiene un registro pubblico dei veicoli omologati. I veicoli porta- no una designazione del tipo secondo l’allegato 2 e un numero di omologazione. Questo è rilasciato dall’Ufficio federale in occasione della prima omologazione in Svizzera. Identifica un determinato veicolo (telaio) e non varia nemmeno in caso di trasformazione, cambiamento d’esercente, messa fuori servizio temporanea o omo- logazione temporanea all’estero.

Art. 8a Attestato di sicurezza 1 L’attestato di sicurezza è compilato da specialisti, i quali vi appongono la loro fir- ma. 2 L’Ufficio federale verifica la completezza dell’attestato di sicurezza. Sulla base dello stesso verifica inoltre se sono realizzate le misure indicate nel rapporto sulla sicurezza. 3 L’Ufficio federale può controllare attestati di sicurezza mediante esame diretto dell’impianto.

4 Esso può decidere di consultare periti.

Art. 10 Responsabilità delle imprese ferroviarie Le imprese ferroviarie sono responsabili della costruzione conforme alle prescrizio- ni, della sicurezza d’esercizio e della manutenzione degli impianti ferroviari e dei veicoli.

II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2000.

12 aprile 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz